LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
AUTONOMIE LOCALI
Art. 24
Integrazione tra livelli di governo
1. La Regione, quale Ente legislativo e di governo, pone a fondamento
della propria attivita' i principi dell'autonomia e dell'integrazione
tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalita', assume il metodo
e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il
raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle
Province e dei Comuni.
3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive
favorendo la loro responsabilita' nel governo del proprio territorio.
Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a
rete delle Amministrazioni locali. Assicura altresi' il concorso e la
partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla
formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione,
anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le
modalita' di conferimento agli Enti locali di quanto previsto
dall'articolo 118 della Costituzione, definendo finalita' e durata
dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti
finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce
le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina
le modalita' di verifica dell'esercizio delle funzioni e di
utilizzazione delle risorse assegnate.