LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
AUTONOMIE LOCALI
Art. 23
Consiglio delle Autonomie
1. Il Consiglio delle Autonomie locali e' organo di rappresentanza,
consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e
partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il
sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e
nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in
particolare:
a) lo Statuto e le relative modificazioni;
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
c) piani e programmi che coinvolgono l'attivita' degli enti locali;
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e
finanziario e le linee della legge di bilancio;
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa
disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformita' del parere del
Consiglio delle Autonomie locali e' accompagnato dall'approvazione di
un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b)
ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie
locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a
maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle
Autonomie locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalita' e i termini
nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri
pareri.
7. Il Consiglio puo' segnalare all'Assemblea e al Presidente della
Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e
provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di
legittimita' o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte
Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134
della Costituzione.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta
dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di
funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni
degli Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le modalita' di
formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali,
tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e
del territorio;
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello
dell'Assemblea;
c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.