LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 22
Referendum confermativo statutario
1. La legge regionale disciplina le modalita' di svolgimento del
referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni,
secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.
2. E' sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea
legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si
tratti di modifiche relative a piu' argomenti, il referendum e'
articolato in piu' quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia
statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a
formulare i relativi quesiti.