REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

             TITOLO II                                                          
        PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                                 
          Art. 22                                                               
Referendum confermativo statutario                                              
1. La legge regionale disciplina le modalita' di svolgimento del                
referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni,             
secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.                   
2. E' sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea           
legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si            
tratti di modifiche relative a piu' argomenti, il referendum e'                 
articolato in piu' quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia           
statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a                  
formulare i relativi quesiti.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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