LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 20
Referendum abrogativo
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge
regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse
generale, e' indetto quando lo richiedano almeno:
a) quarantamila elettori della regione;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli
abitanti della regione;
c) due Consigli provinciali.
2. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per:
a) lo Statuto;
b) i regolamenti interni degli Organi regionali;
c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di
rilevanza costituzionale o statutaria;
d) le leggi tributarie e di bilancio;
e) le leggi elettorali;
f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative
comunitarie;
g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi
internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni
italiane;
h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.
3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle
norme regolamentari ad esse collegate.
4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono
ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformita' alla
richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano
tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria
verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito
referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del
referendum, oppure, dando atto della parzialita' dell'intervento,
riformula i quesiti referendari.
5. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e di
svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento
referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo
un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum e'
approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli
elettori della regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilita' del
referendum abrogativo, che e' espresso dalla Consulta di garanzia
statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i
criteri di omogeneita' e univocita' del quesito.