LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 19
Assemblea legislativa e modalita' di consultazione
1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto
alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed
alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu'
generali, perseguendo la parita' di condizioni nella rappresentanza
dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di
fatto ostacolano tale diritto.
2. L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalita'
d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole
Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di
partecipare all'attivita' regionale di cui al comma 1 e le cui
finalita' siano improntate a scopi d'interesse generale.
3. L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le
associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro,
definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al
comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento
dell'Assemblea.
4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione,
decide sulle modalita' di informazione alle associazioni interessate
e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che
dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.