LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 18
Iniziativa legislativa popolare
1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la
presentazione di un progetto di legge popolare.
2. Sono promotori del progetto di legge popolare:
a) almeno cinquemila elettori;
b) ciascun Consiglio provinciale;
c) uno o piu' Consigli comunali che, singolarmente o
complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno
cinquantamila abitanti.
3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le
modalita' di presentazione del progetto di legge popolare. La
Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum
richiesto e dichiara l'ammissibilita' dell'iniziativa legislativa. I
soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della
Regione per la stesura dei progetti nonche' richiedere dati ed
informazioni.
4. L'iniziativa legislativa popolare non e' ammessa per la revisione
dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, ne' puo' essere
esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea
legislativa.
5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge
popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso e' posto
al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile.
L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.
6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresi' sottoporre
all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente
presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve
procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.