REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

             TITOLO II                                                          
        PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                                 
          Art. 18                                                               
Iniziativa legislativa popolare                                                 
1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la                    
presentazione di un progetto di legge popolare.                                 
2. Sono promotori del progetto di legge popolare:                               
a) almeno cinquemila elettori;                                                  
b) ciascun Consiglio provinciale;                                               
c) uno o piu' Consigli comunali che, singolarmente o                            
complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno                       
cinquantamila abitanti.                                                         
3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le                   
modalita' di presentazione del progetto di legge popolare. La                   
Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum              
richiesto e dichiara l'ammissibilita' dell'iniziativa legislativa. I            
soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della           
Regione per la stesura dei progetti nonche' richiedere dati ed                  
informazioni.                                                                   
4. L'iniziativa legislativa popolare non e' ammessa per la revisione            
dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, ne' puo' essere           
esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea                  
legislativa.                                                                    
5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge                 
popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso e' posto           
al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile.                 
L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.                   
6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresi' sottoporre                     
all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente                
presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve                
procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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