LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 17
Istruttoria pubblica
1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o
amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento
finale puo' essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui
possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un
esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale,
associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un
interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale e'
motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta
di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto
responsabile del procedimento.
4. La legge regionale disciplina le modalita' di attuazione
dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione
delle singole fasi e dell'intero procedimento.