LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 16
Petizioni
1. Chiunque puo' rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per
esporre comuni necessita' e per chiedere l'adozione di provvedimenti
su materie di competenza regionale.
2. Province, Comuni ed altri Enti locali, nonche' enti,
organizzazioni ed associazioni a rappresentativita' almeno
provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni
di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta
dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola
agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.