LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 15
Diritti di partecipazione
1. La Regione, nell'ambito delle facolta' che le sono
costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti
coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti
di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il
diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione
popolare.
2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro
autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed
assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o
collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente
le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale,
mediante appropriati meccanismi di consultazione.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui
possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facolta' di
intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le
modalita' stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.
4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione
degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente
Titolo.