REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

             TITOLO II                                                          
        PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                                 
          Art. 14                                                               
Trasparenza e informazione                                                      
1. L'attivita' della Regione si ispira al principio di massima                  
trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di                 
garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.             
2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei                    
residenti singoli o associati all'informazione sull'attivita'                   
politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione            
e' assicurata:                                                                  
a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro             
atto e documento sulle attivita' della Regione;                                 
b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed           
in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;               
c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti                
singoli o associati;                                                            
d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;              
e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.                      
3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta                  
attuazione a quanto previsto dal presente articolo.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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