LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 14
Trasparenza e informazione
1. L'attivita' della Regione si ispira al principio di massima
trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di
garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.
2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei
residenti singoli o associati all'informazione sull'attivita'
politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione
e' assicurata:
a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro
atto e documento sulle attivita' della Regione;
b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed
in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;
c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti
singoli o associati;
d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;
e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.
3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta
attuazione a quanto previsto dal presente articolo.