LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 13
Attivita' di rilievo internazionale della Regione
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli
accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle
norme di procedura previste dalla legge;
b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San
Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle
peculiarita' delle implicazioni di carattere economico e sociale che
ne conseguono.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che
informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica
gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali
interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal
Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali
accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono
stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.
3. Per gli accordi internazionali, cosi' come per i rapporti
interregionali internazionali, la legge regionale determina le
modalita' d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione
dell'Assemblea alla formazione delle intese.