LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 12
Partecipazione della Regione
alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalita' di
informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di
indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della
Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti
dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della
legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale,
ovvero, ove per l'attuazione non e' richiesta una preventiva
regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta
regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina
prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;
c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea,
promuove la conoscenza dell'attivita' comunitaria presso gli Enti
locali ed i soggetti della societa' civile e favorisce la
partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi
dall'Unione;
d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e
degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento
legislativo;
e) determina con legge le modalita' del concorso dell'Assemblea per
quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle
decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti
normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso
il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In
particolare, la legge determina le modalita' necessarie per
rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e
tempestiva informazione preventiva e successiva.