LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 10
Sviluppo dei territori
1. La Regione:
a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare
attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al
fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei
bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;
b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici
locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di
programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalita'
sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro
gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti
e dell'intera comunita' regionale.