REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

            TITOLO I                                                            
            I PRINCIPI                                                          
          Art. 10                                                               
Sviluppo dei territori                                                          
1. La Regione:                                                                  
a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare            
attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al               
fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei            
bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;                         
b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici            
locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di                        
programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalita'               
sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro                   
gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti            
e dell'intera comunita' regionale.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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