LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 9
Le formazioni sociali
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo,
programmazione e controllo, in attuazione del principio di
sussidiarieta' previsto dall'articolo 118 della Costituzione,
riconosce e valorizza:
a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale e di rilevanza
sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della
Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di
garanzie sociali;
b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si
esprime e si sviluppa la dignita' della persona e, in questo quadro,
lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le
condizioni per il suo efficace svolgimento.