LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 8
Le Autonomie locali
1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un
coordinato sistema delle Autonomie locali.
2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di
cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il
concorso all'attivita' legislativa, amministrativa e di
programmazione, propria della Regione, da parte delle Province, della
Citta' metropolitana di Bologna e dei Comuni, anche in forma
associata, con particolare riferimento alle Comunita' montane.