LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 7
Promozione dell'associazionismo
1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei
cittadini e, a tal fine, opera per:
a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle
istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalita' di
informazione e di consultazione;
b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari
opportunita' nel rappresentare i vari interessi durante il
procedimento normativo;
c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di
associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli
servizi e prodotti.