LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 6
Politiche sociali
1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia
formativa e culturale e, a tal fine, opera per:
a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed
equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che
garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e
sanitari;
b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilita',
orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;
c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale,
operando per rimuoverne le cause;
d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema
nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle
scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della
conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione
professionale per tutto il corso della vita;
e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle
bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla
salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di
promuovere la buona salute delle persone;
g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della
musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e
paesaggistici.