LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 4
Politiche del lavoro
1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana
e dell'Unione Europea, opera per:
a) tutelare la dignita', la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la
loro liberta' di opinione, di organizzazione e di iniziativa
sindacale;
b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare,
adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli
articoli 36 e 37 della Costituzione;
c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari
opportunita' e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;
d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto
preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di
partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia
economica e sociale.