REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

            TITOLO I                                                            
            I PRINCIPI                                                          
          Art. 4                                                                
Politiche del lavoro                                                            
1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana            
e dell'Unione Europea, opera per:                                               
a) tutelare la dignita', la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la            
loro liberta' di opinione, di organizzazione e di iniziativa                    
sindacale;                                                                      
b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare,                  
adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli                   
articoli 36 e 37 della Costituzione;                                            
c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari                    
opportunita' e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;                    
d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto                   
preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di                   
partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia                  
economica e sociale.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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