LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 3
Politiche ambientali
1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita,
la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle
generazioni future, promuove:
a) la qualita' ambientale, la tutela delle specie e della
biodiversita', degli habitat, delle risorse naturali; la cura del
patrimonio culturale e paesaggistico;
b) la conservazione e la salubrita' delle risorse primarie, prime fra
tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere
pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e
riutilizzo;
c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei
rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di
precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive
europee;
d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;
e) la sicurezza e l'educazione alimentare;
f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di
governo;
g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attivita' umana
sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo
alla capacita' di carico dell'ambiente;
h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno
sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e
disincentivi.