LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 2
Obiettivi
1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti
obiettivi:
a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignita' delle
persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale
e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando
efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di
programmazione territoriale;
b) il perseguimento della parita' giuridica, sociale ed economica fra
donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena
realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche
elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;
c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali e
delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunita' residenti
nel proprio territorio;
d) il rispetto della persona, della sua liberta', della sua
integrita' fisica e mentale e del suo sviluppo;
e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;
f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri
profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle
facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di
voto degli immigrati residenti;
g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro
comunita', quale componente importante della societa' regionale, come
risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra
emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.