LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E' STATA PRESENTATA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
I N D I C E
PREAMBOLO
TITOLO I - I PRINCIPI
Art. 1 - Elementi costitutivi della Regione
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Politiche ambientali
Art. 4 - Politiche del lavoro
Art. 5 - Politiche economiche
Art. 6 - Politiche sociali
Art. 7 - Promozione dell'associazionismo
Art. 8 - Le Autonomie locali
Art. 9 - Le formazioni sociali
Art. 10 - Sviluppo dei territori
Art. 11 - Ordinamento europeo ed internazionale
Art. 12 - Partecipazione della Regione alla formazione e
all'attuazione del diritto comunitario
Art. 13 - Attivita' di rilievo internazionale della
Regione TITOLO II - PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 14 - Trasparenza e informazione
Art. 15 - Diritti di partecipazione
Art. 16 - Petizioni
Art. 17 - Istruttoria pubblica
Art. 18 - Iniziativa legislativa popolare
Art. 19 - Assemblea legislativa e modalita' di
consultazione
Art. 20 - Referendum abrogativo
Art. 21 - Referendum consultivo
Art. 22 - Referendum confermativo statutario
TITOLO III - AUTONOMIE LOCALI
Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
Art. 24 - Integrazione tra livelli di governo
Art. 25 - Rapporti interregionali
Art. 26 - Rapporti con gli Enti locali
TITOLO IV - LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
Art. 27 - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa
regionale
Art. 28 - Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa
Art. 29 - Elezione dell'Assemblea legislativa
Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri
Art. 31 - Principi del Regolamento interno
Art. 32 - Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del
Presidente della Giunta regionale
Art. 33 - L'Ufficio di Presidenza
Art. 34 - Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Art. 35 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
Art. 36 - I Gruppi assembleari
Art. 37 - Convocazione dell'Assemblea legislativa
Art. 38 - Le Commissioni assembleari
Art. 39 - Le Udienze conoscitive
Art. 40 - Le Commissioni assembleari speciali
Art. 41 - Commissione per le Pari opportunita' fra donne
e uomini
CAPO II - Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Art. 42 - Elezione del Presidente della Giunta regionale
Art. 43 - Il Presidente della Giunta regionale
Art. 44 - Insediamento
Art. 45 - La Giunta regionale
Art. 46 - Funzioni della Giunta regionale
Art. 47 - Voto contrario dell'Assemblea legislativa
Art. 48 - Prorogatio TITOLO V - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI
Art. 49 - Competenze legislative e regolamentari
Art. 50 - Iniziativa legislativa
Art. 51 - Procedimento legislativo
Art. 52 - Promulgazione delle leggi
Art. 53 - Impatto delle leggi e redazione dei testi
Art. 54 - Testi unici
Art. 55 - Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
Art. 56 - Emanazione dei regolamenti
TITOLO VI - IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAPO I - Rapporti istituzionali
Art. 57 - Rapporti con Universita' e Scuola
Art. 58 - Camere di Commercio e professioni
Art. 59 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
CAPO II - Amministrazione regionale
Art. 60 - Principi dell'attivita' amministrativa
regionale
Art. 61 - Procedimento amministrativo
Art. 62 - Principi dell'organizzazione regionale
Art. 63 - Incarichi speciali
Art. 64 - Enti, aziende, societa' e associazioni
TITOLO VII - FINANZA, BILANCIO, DEMANIO
Art. 65 - Demanio e patrimonio
Art. 66 - Autonomia finanziaria
Art. 67 - Competenze tributarie regionali
Art. 68 - Autonomia contabile e gestione finanziaria
TITOLO VIII - GARANZIE E CONTROLLI
Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria
Art. 70 - Difensore civico
Art. 71 - Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza
Art. 72 - Controllo di gestione e Corte dei Conti
TITOLO IV - LA REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 73 - Norme transitorie e finali
PREAMBOLO
La Regione Emilia-Romagna
si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli
ideali di liberta' e unita' nazionale del Risorgimento e si basa sui
principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e
dall'Unione Europea; consapevole del proprio patrimonio culturale,
umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e
laicita' delle istituzioni, opera per affermare:
a) i valori universali di liberta', eguaglianza, democrazia, rifiuto
del totalitarismo, giustizia sociale e solidarieta' con gli altri
popoli del mondo e con le future generazioni;
b) il riconoscimento della pari dignita' sociale della persona, senza
alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni
economiche, sociali e personali, di eta', di etnia, di cultura, di
religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;
c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla
liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.
Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori;
promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le
organizzazioni della societa'; riconosce e favorisce l'autonomia
degli Enti e delle comunita' locali; opera per la rappresentanza
trasparente degli interessi e per la coesione sociale.
Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera
societa' regionale e delle generazioni future.
Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire
alla Regione un ruolo completamente nuovo nell'ambito della funzione
legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione
degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro
dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica,
adotta il presente
STATUTO
TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 1
Elementi costitutivi della Regione
1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unita' della
Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione Europea
e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo
della comunita' regionale, concorrendo al rinnovamento della societa'
e dello Stato.
2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunita' locali, le
istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia,
Rimini.
3. Il capoluogo della Regione e' la Citta' metropolitana di Bologna.
4. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse
dal capoluogo.
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge
regionale.