DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 272
Rettifica di errori materiali agli articoli 16, 17 e 19 delle norme del Piano territoriale paesistico regionale (delibera di Giunta regionale 7 luglio 2003, n. 1321)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2003, n. 1321,
recante "Rettifiche alla deliberazione della Giunta regionale 16
dicembre 2002, n. 2567 relativa al Testo coordinato delle Norme del
PTPR. Ripubblicazione del Testo coordinato delle Norme del PTPR";
rilevato dalla lettura del suddetto testo coordinato sono stati
individuati alcuni meri errori materiali, e in particolare:
- all'art. 16, comma 11, tra le parole "interventi aventi carattere"
e le parole "di integrazione funzionale" non sono state aggiunte le
parole "accessorio e";
- all'art. 17, comma 5, lett. h), dopo la parola "geognostico", il
resto del testo dell'articolo avrebbe dovuto essere portato a capo
per formare un capoverso applicabile a tutte le lettere dello stesso
comma 5;
- all'art. 19, comma 3, lett. f), dopo la parola "geognostico", il
resto del testo dell'articolo avrebbe dovuto essere portato a capo
per formare un capoverso applicabile a tutte le lettere dello stesso
comma 5;
ritenuto, al fine di eliminare tali errori materiali, di dover
rettificare la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2003, n.
13231, e in particolare di dover rettificare il Testo coordinato
degli articoli 16, 17 e 19 delle Norme del PTPR, cosi' come in tale
deliberazione riportato;
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita'
amministrativa del presente atto espresso dal Direttore generale alla
Programmazione territoriale e ai Sistemi di mobilita' ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,
Politiche abitative e Sistemi di mobilita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare le seguenti rettifiche degli errori materiali
contenuti nel Testo coordinato delle Norme del PTPR riportato
nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 luglio
2003, n. 1321, in particolare relativamente al testo vigente degli
articoli 16, 17 e 19 delle Norme del PTRP, cosi' come di seguito
indicato:
- all'art. 16, comma 11, tra le parole "interventi aventi carattere"
e le parole "di integrazione funzionale" si aggiungono le parole
"accessorio e";
- all'art. 17, comma 5, dopo la lettera g), l'articolo cosi'
prosegue:
"h) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste
in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I
progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilita'
tecnica ed economica, la compatibilita' rispetto alle caratteristiche
ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in
rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.";
- all'art. 19, comma 3, dopo la lettera e), l'articolo cosi'
prosegue:
"f) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano
previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e
provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica
della compatibilita' rispetto alle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere
dovranno in ogni caso rispettare le condizioni e i limiti derivanti
da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti
alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.";
- di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, nel quale e' riportato il Testo coordinato
dei suddetti articoli 16, 17 e 19 delle Norme del PTPR, cosi' come
approvate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28
gennaio 1993, e successivamente modificate ed integrate dal Piano
territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini, approvato
con la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 656,
dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di
Forli'-Cesena, approvato con la deliberazione della Giunta regionale
31 luglio 2001, n. 1595, e dalla variante al Piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Rimini, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2001, n. 2377;
- di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
il Testo coordinato degli articoli 16, 17 e 19 delle Norme del PTPR.
ALLEGATO A
Testo coordinato degli articoli 16, 17 e 19 delle Norme del Piano
territoriale paesistico regionale
Art. 16
Colonie marine
(modificato dal PTCP di Rimini approvato con deliberazione
della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 656;
dal PTCP di Forli'-Cesena approvato con deliberazione
della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1595;
dalla variante al PTCP di Rimini approvata con
deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2001, n. 2377)
1. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano
indicano:
a) gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di
pertinenza;
b) i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una
rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati
citta' delle colonie.
2. Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente
articolo sono i seguenti:
1) Misano;
2) Riccione;
3) Marano;
4) Bellaria-Igea Marina;
5) Cesenatico sud;
6) Cesenatico nord;
7) Pinarella di Cervia sud;
8) Pinarella di Cervia nord;
9) Milano Marittima.
3. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie
e sulle citta' delle colonie sono rivolti a:
a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con
riferimento agli edifici di maggior pregio;
b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e
l'arenile;
c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e
delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualita'
turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.
4. Le direttive di cui ai commi 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
relative agli edifici delle colonie marine di interesse
storico-testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno
l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del
presente Piano.
5. Le disposizioni di cui al successivo comma 10 costituiscono
prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma
dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.
5bis. Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve
essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni
ambientali e architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del DLgs
490/99.
6. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale
di complessivo pregio architettonico sono i seguenti:
1) Le Navi Cattolica;
2) Ferrarese, Cattolica;
3) Reggiana, Riccione;
4) Novarese, Rimini;
5) Ferrovieri OPAFS, Bellaria;
6) AGIP, Cesenatico;
7) Varese, Cervia;
8) Monopoli di Stato ex Montecatini, Cervia;
9) Croce Rossa, Ravenna;
10) Burgo, Riccione;
11) Bolognese, Rimini;
12) Murri, Rimini;
13) Comasco-De Orchi, Rimini;
14) Patronato scolastico, Rimini;
15) Forlivese, Rimini;
16) Soresinese, Rimini;
17) Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico;
18) Veronese, Cesenatico;
19) Centro climatico marino, Cervia.
Gli interventi ammessi per gli edifici di cui al presente comma
devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro
finalizzati a mantenere l'integrita' materiale, ad assicurare la
tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva
funzionalita' dell'edificio, nonche' a garantire il suo miglioramento
strutturale in riferimento alle norme sismiche.
7. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale
di limitato pregio architettonico sono i seguenti:
20) Fusco, Misano;
21) Bertazzoni, Riccione;
22) Primavera, Riccione;
23) Adriatica Soliera-Carpi, Riccione;
24) OPAFS Ferrovieri, Riccione;
25) Villa Margherita, Rimini;
26) ENEL, Rimini;
27) Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini;
28) soppresso;
29) Lanerossi, Gatteo;
30) Opera Bonomelli, Cesenatico.
Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto
deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono
essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale
e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio.
8. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse
storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le
caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i
seguenti:
31) Villa Il Germoglio, San Mauro;
32) S. Monica, Cesenatico;
33) Casa del Mare, Cif di Parma, Cesenatico;
34) Madre di Dio, Cesenatico;
35) Ministero degli Interni, Cesenatico;
36) Don Bosco, Cesenatico;
37) Mediterranea, Cervia.
9. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse
storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti
territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie
marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.
10. Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalita'
di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza delle colonie
marine di complessivo e di limitato pregio architettonico di cui ai
precedenti commi, con riferimento alle specifiche caratteristiche
degli immobili ubicati nel proprio territorio, nel rispetto delle
seguenti direttive:
a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione
unitaria, e dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino
di tutti gli elementi archittettonici, interni ed esterni, che
abbiano valore storico, artistico o documentario;
b) fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici
delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio
architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per: -
attivita' ricettive specialistiche, intese come le attivita' volte a
rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a
gestione unitaria; - attivita' ricettive ordinarie, intese come
attivita' volte a rispondere alla domanda indifferenziata di
soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione
d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande,
residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute; -
abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente
a dare alloggiamento ed a consentire lo svolgimento di peculiari
attivita' a determinate comunita' o gruppi, quali collegi, convitti,
studentati, ospizi e ricoveri; - strutture culturali e per il tempo
libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e
di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione,
scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema
multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per
scambi internazionali; - attrezzature complementari alla balneazione
anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto
all'attivita' turistica;
d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla
precedente lettera c) e' comunque subordinata all'apprestamento e/o
alla disponibilita' di spazi per il ricovero od il parcheggio di
autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in
relazione alla specifica utilizzazione proposta;
e) nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui
le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla
realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti
secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle
strutture esistenti.
11. Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici
delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente
rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree
costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze
edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di
una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di
pertinenza cosi' come storicamente documentata ed individuata, in
tali aree sono ammessi interventi aventi carattere accessorio e di
integrazione funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale
dell'edificio. Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del
deflusso complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente
indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine
di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al
massimo del possibile di interessare arenili;
- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per
l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse
soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi
interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi
esistenti o ricostituibili;
- elementi di arredo, amovibili e/o precari.
12. Negli ambiti denominati citta' delle colonie ogni trasformazione,
fisica e/o funzionale e' subordinata alla formazione di programmi
unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta
turistica, anche attraverso il recupero dell'identita' e della
riconoscibilita' locale. Tali programmi devono perseguire, nel
rispetto delle disposizioni dettate dal presente piano per il sistema
o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la
generale finalita' del ripristino della conformazione naturale delle
aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento
per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od
apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.
13. I programmi di cui al precedente comma dovranno definire:
l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel
contesto in termini di accessibilita', servizi e aspetti
paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle
rispettive aree di pertinenza, nonche' di eventuali ulteriori aree ed
edifici ricadenti all'interno delle citta' delle colonie, oggetto di
intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al
programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi
nel perimetro delle citta' delle colonie ma non ricomprese nel
programma valgono le previsioni del piano regolatore in conformita' a
quanto disposto dalla normativa di zona del presente piano.
14. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente
comma 12 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente
comma 13, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e
gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti
parte del progetto possono essere oggetto di:
a) accorpamento in loco di 2 o piu' edifici all'interno del sedime
originario a parita' di volume;
b) demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone
di cui all'art. 13 con un incremento di volume pari al 15%;
c) demolizione con trasferimento all'interno dell'art. 13, ad
esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima
strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del
5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per
nuova costruzione.
15. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il
Programma e' inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed
argomenti di rilevanza sovracomunale.
16. In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 12 e 13 non
e' consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli
edifici classificati come colonie, che non siano classificate di
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato
pregio architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e
della demolizione senza ricostruzione.
17. Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al
presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri
di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali
rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala
maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove cio' consenta di
meglio perseguire le finalita' e gli obiettivi di cui al precedente
comma 12.
Art. 17
Zone di tutela dei caratteri ambientali
di laghi, bacini e corsi d'acqua
(modificato dal PTCP di Forli'-Cesena approvato con
deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1595)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:
a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali
tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le
medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del
corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle
predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti
degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali
interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12
della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone
di cui alla precedente lettera a) nonche' a definire
cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera
b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad
interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi
commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui
alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b),
del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione
del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di
completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa
pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del
presente Piano;
e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata,
vigenti alla data di adozione del presente Piano;
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in
piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di
adozione del presente Piano.
4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero
nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, diverse
da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni
di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono,
decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai
successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo
metropolitano ed idroviaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di
collegamento nonche' impianti a rete e puntuali per le
telecomunicazioni;
c) invasi ad usi plurimi;
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonche' quelli a rete per
lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle
acque ad usi irrigui;
e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie
prime e/o dei semilavorati;
f) approdi e porti per la navigazione interna;
g) aree attrezzabili per la balneazione;
h) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste
in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I
progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilita'
tecnica ed economica, la compatibilita' rispetto alle caratteristiche
ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in
rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti
di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade,
agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le
telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei
reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della
popolazione di non piu' di un comune ovvero di parti della
popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti
di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle
infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si
deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi
d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di
impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre
disposizioni del presente Piano, puo' localizzare nelle aree di cui
al quarto comma:
a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con
l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di
suoli;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non
motorizzati;
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attivita'
di tempo libero;
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione
nonche' depositi di materiali e di attrezzi necessari per la
manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui
alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;
e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al
precedente sesto comma.
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto
specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque
consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente
esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi
richiesti;
c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei
familiari;
e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle
stesse;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione
delle predette opere.
9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonche' le strade poderali
ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati.
10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri
lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei
laghi, bacini e corsi d'acqua naturali e' vietata la nuova
edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f)
dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura
da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione
spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonche' di
consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove
i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al
quarto comma, e fossero gia' insediati in data antecedente al 29
giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici
programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli
interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi
compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di
tutela dell'ambiente, nonche' i conseguenti adeguamenti di natura
urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti
gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio
comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facolta' di rilasciare
i relativi provvedimenti abilitativi in conformita' alla disciplina
urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi
suddetti programmi.
12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di
pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della
Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti
limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri
l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e
l'assenza di rischio idraulico, purche' le nuove previsioni non
compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino
organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di
pianificazione infraregionale individuano:
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su
aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici
all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso,
procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n.
47, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui
al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono
permanere contro le predette zone di cui al primo comma,
subordinatamente ad interventi di riassetto;
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o
dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi,
e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi;
l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli
elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente esistenti; il
divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti
che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che comportino
l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti,
od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione
delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a
riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: -
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento
dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti
dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti
parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della
Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo
comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi
tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi
insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di
entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente
comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di
cui al primo comma del presente articolo sono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori
richiesti dalla relativa disciplina.
15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche
Autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di
assistenza sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche Autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.
Art. 19
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
(modificato dal PTCP di Forli'-Cesena approvato con
deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1595)
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del
presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come
tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le
previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano,
ricomprese nei seguenti casi:
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di
completamento, nonche' le zone aventi le caratteristiche proprie
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa
pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del
presente Piano;
e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata,
vigenti alla data di adozione del presente Piano;
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in
piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di
adozione del presente Piano.
2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo
comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo,
quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui
al successivo decimo comma.
3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di
tipo metropolitano;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le
telecomunicazioni;
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei
reflui e dei rifiuti;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie
prime e/o dei semilavorati;
e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
f) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano
previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e
provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica
della compatibilita' rispetto alle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere
dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti
da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti
alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti
di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si
applica alla realizzazione di strade, impianti per
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al
servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero di parti
della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o
regionali.
5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a
strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre
disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attivita'
del tempo libero;
b) rifugi e posti di ristoro;
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.
6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non
siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e
b) del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o
provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti,
esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali
nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel
rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e
costruttive locali.
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre
disposizioni del presente Piano, puo' definire nelle aree di cui al
secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei
valori tutelati attraverso la realizzazione di:
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od
amovibili e precarie;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non
motorizzati;
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od
amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attivita' di
tempo libero.
8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando
quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono
comunque consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei
familiari;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle
stesse;
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione
delle predette opere.
9. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali
ed interpoderali di cui alla lettera c) dell'ottavo comma non devono
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati.
10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche
Autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di
assistenza sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche Autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.
11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere
individuate, previo parere favorevole dell'Ente infraregionale
competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od
intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola
diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al
primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere
di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonche' la
compatibilita' delle predette individuazioni con la tutela delle
caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con
quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse
culturale in essi presenti.