DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 224
Modalita' di funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 5/04
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- gli artt. 6 e 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990 n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2",
con cui e' stata istituita la Consulta regionale per l'integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati e definita la sua
composizione;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 347 del 20
dicembre 2004 di nomina dei componenti della Consulta regionale per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati composta, ai
sensi dell'art. 7 comma 1, della L.R. 5/04, dall'Assessore competente
per materia che la presiede, da diciotto rappresentanti degli
stranieri, da tre membri designati dalle organizzazioni
imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, da
tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle autonomie
locali regionali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali
dell'Emilia-Romagna, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza
regionale del Terzo settore, da un rappresentante dei Consigli
territoriali per l'immigrazione, da un rappresentante dell'Ufficio
scolastico regionale e da un rappresentante della Direzione regionale
del lavoro;
considerato che l'art. 21, comma 2 della L.R. 5/04, stabilisce che
"in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, la Consulta
regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato
amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente
legge";
ritenuto pertanto che le nomine effettuate con il sopra citato
decreto del Presidente della Giunta regionale 347/04 abbiano
validita' anche per tutta la durata del prossimo mandato
amministrativo e non solo per quello attualmente in scadenza;
dato atto che, ai sensi del citato art. 7, terzo comma della L.R.
5/04, la Giunta regionale e' chiamata a disciplinare le modalita' di
funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati;
vista la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 ed in particolare gli artt. 23 e
24 sulla durata ed il funzionamento dei collegi, sui verbali e sulla
documentazione dell'attivita';
ritenuto pertanto opportuno attivare la Consulta di cui all'oggetto
disciplinando le modalita' di funzionamento della medesima cosi' come
riportato nell'allegato alla presente deliberazione, che ne forma
parte integrante e sostanziale;
richiamato inoltre l'art. 7, comma 4 della L.R. 5/04 che prevede la
partecipazione alle sedute della Consulta a titolo gratuito ad
eccezione dei membri rappresentanti degli stranieri, di cui al comma
1, lett. b) del sopra citato art. 7, per i quali si applicano le
disposizioni della L.R. 18 marzo 1985, n. 8;
vista la L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni, recante
norme in materia di compensi e rimborsi spettanti ai componenti di
organi collegiali;
ritenuto di corrispondere ai membri della Consulta di cui al comma 1,
lett. b) del sopra citato art. 7 della L.R. 5/04 un gettone di
presenza pari ad Euro 28,41, al lordo delle ritenute di legge, per
ogni singola seduta secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1
della L.R. 8/85;considerato pertanto necessario adottare
contestualmente apposito impegno di spesa per provvedere alla
liquidazione dei gettoni di presenza ai membri della Consulta di cui
al comma 1, lettera b) dell'art. 7, L.R. 5/04, per la partecipazione
alle sedute che si terranno entro il 31/12/2005;
ritenuto di dover impegnare la somma di Euro 2.000,00 che trova
copertura sul Capitolo di bilancio 50020 "Spese per il funzionamento
- compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le
indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri
estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni. Spese
obbligatorie", UPB 1.2.1.1.100 - del bilancio per l'esercizio 2005
che presenta la necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e che pertanto si possa procedere
all'assunzione dell'impegno di spesa con il presente atto;
viste le leggi regionali:
- 27/04;
- 28/04 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2005;
- 15 novembre 2001, n. 40, ed in particolare gli artt. 47 e 49;
- 43/01;
richiamata la propria deliberazione n.447 del 24 marzo 2003 avente
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
- del parere di regolarita' contabile espresso ai sensi della L.R.
43/01 e della citata deliberazione 447/03 dalla dr.ssa Amina Curti,
Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di definire le modalita' di funzionamento della Consulta regionale
per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui
agli artt. 6 e 7 della L.R. 5/04, cosi' come riportato nell'Allegato
"A" della presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
b) di corrispondere ai membri della Consulta rappresentanti degli
stranieri di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 7 della L.R. 5/04
un gettone di presenza pari ad Euro 28,41, al lordo delle ritenute di
legge, per ogni singola seduta secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma 1 della L.R. 8/85;
c) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.000,00 registrata al
n. 483 di impegno sul Capitolo 50020 "Spese per il funzionamento -
compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le
indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri
estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni. Spese
obbligatorie", UPB 1.2.1.1.100 - del Bilancio per l'esercizio 2005
che presenta la necessaria disponibilita';
d) di dare atto che alla liquidazione dei rimborsi delle spese
relative al funzionamento della Consulta, provvedera', sulla base dei
verbali delle sedute della Consulta regionale nel corso dell'anno
2005, il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai
sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della delibera della Giunta
regionale 447/03;
e) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale.
ALLEGATO A
Modalita' di funzionamento della Consulta regionale per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui agli
artt. 6 e 7 della L.R. 5/04
Premessa
La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati - di seguito denominata "Consulta" - e' stata
istituita con la L.R. 5/04 "Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2" (artt. 6 e 7) quale
strumento di coordinamento degli interventi per l'immigrazione di cui
si avvale la Giunta regionale anche in raccordo con i Consigli
territoriali per l'immigrazione di cui al DLgs 286/98.
In particolare, tra le funzioni principali della Consulta sono
previste le attivita' di proposta alla Giunta regionale nella
formulazione del programma triennale per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati, le attivita' di supporto alla
osservazione del fenomeno migratorio, la funzione di supporto alla
attivita' di stima dei fabbisogni lavorativi e di indicazione annuale
delle quote di ingresso necessarie, un ruolo di proposta e
osservazione costante in ordine alle iniziative e agli interventi
regionali previsti dalla legge regionale ed un ruolo consultivo
generale su ogni argomento in materia di immigrazione (art. 6, comma
1 della L.R. 5/04).
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 5/04, la Consulta e'
composta dall'Assessore competente per materia che la presiede, da
diciotto rappresentanti degli stranieri, da tre membri designati
dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative, da tre membri designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative,
da tre rappresentanti delle Autonomie locali regionali, designati
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, da tre
rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo
settore, da un rappresentante dei Consigli territoriali per
l'immigrazione, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico
regionale e da un rappresentante della Direzione regionale del
lavoro.
Organizzazione e funzionamento
La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio
funzionamento e definire tutti i criteri utili a meglio assolvere
alle proprie funzioni.
La Consulta assolve alle funzioni di cui all'art. 6, comma 1 della
L.R. 5/04.
La segreteria della Consulta e' tenuta dalla struttura regionale
competente identificata dall'Assessore competente per materia.
La Consulta si riunisce di regola due volte l'anno in seduta
ordinaria. Ogni qualvolta se ne rilevi la necessita' la Consulta puo'
essere convocata in seduta straordinaria.
La Consulta puo' eleggere al proprio interno un Comitato esecutivo
e/o organizzarsi in sezioni tematiche per l'assolvimento di
adempimenti particolari.
Il Comitato esecutivo se regolarmente eletto e/o le sezioni tematiche
se effettivamente organizzate, sono parte integrante della Consulta e
ad essa riportano tutte le iniziative di proposta, impulso,
sensibilizzazione, verifica e valutazione effettuate.
La Consulta, anche tramite il Comitato esecutivo e/o le sezioni
tematiche, puo' promuovere e/o partecipare a momenti d'incontro con
tutti i soggetti interessati alle politiche per l'integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Alle sedute della Consulta partecipano in qualita' di "invitati
permanenti" e senza diritto di voto i Dirigenti della struttura
regionale competenti per materia.
La Consulta puo' invitare permanentemente o di volta in volta alle
sedute senza diritto di voto rappresentanti di enti, istituzioni,
soggetti del Terzo settore, Dirigenti ed esperti.
La partecipazione alle sedute della Consulta e' a titolo gratuito. Ai
soli rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati componenti
della Consulta di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) della L.R. 5/04,
viene corrisposto un compenso pari ad Euro 28,41 secondo quanto
previsto dall'art. 1 della L.R. 8/85.
Annualmente la Consulta invia al Presidente della Giunta regionale
una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.
La Consulta adotta con la presenza di almeno la meta' degli aventi
diritto al voto un regolamento interno per disciplinare le modalita'
di convocazione, di validita' delle riunioni, di svolgimento delle
sedute, di votazione. Analoga maggioranza e' richiesta per le
modifiche del regolamento interno.
Durata in carica
Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 5/04, i componenti della
Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio
regionale.
Il Comitato esecutivo se eletto e/o le sezioni tematiche se
organizzate, hanno la medesima durata della Consulta.
La Consulta in scadenza esercita le proprie funzioni fino
all'insediamento della Consulta successiva e comunque non oltre sei
mesi dall'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale.
Modalita' di nomina dei componenti
Gli organismi interessati sono tenuti a designare i propri
rappresentanti, mediante comunicazione scritta da fare pervenire
entro 30 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale
competente in materia di immigrazione.
Tenuto conto delle designazioni suddette, il Presidente della Giunta
regionale nomina la Consulta.
In caso di inadempienza da parte di alcuni degli organismi
interessati, la Consulta e' comunque nominata qualora siano stati
designati almeno i 3/4 dei componenti, rimandando a successivo atto
l'integrazione e/o modifica dei componenti della stessa.
Sede
La Consulta si riunisce di norma presso la sede della Regione
Emilia-Romagna.