DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 437
L.R. 30/98 - Accordi di programma per la mobilita' sostenibile 2003-2005. Completamento investimenti Enti locali. Annualita' 2005. Misure 3 e 4
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di ammettere a contributo, per le motivazioni e con le
specificazioni richiamate in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, gli interventi elencati in Allegato, parte
integrante del presente atto, secondo gli importi contributivi
indicati a fianco di ciascun beneficiario e con riferimento alle
corrispondenti schede progettuali, annualita' di riferimento e
capitolo di spesa;
b) di dare atto che l'ammontare complessivo dei contributi
programmati per gli interventi di cui al punto a) trova copertura
nell'ambito delle disponibilita' recate dai Capitoli 43270
"Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture,
sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31), comma 2, lett.
c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre
1998, n. 30)", afferente all'UPB 1.4.3.3.16010, e 45345 "Interventi
finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilita'
ciclistica - Mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato
(Legge 19 ottobre 1998, n. 366; art. 18, Legge 1 agosto 2002, n.
166)" di cui all'UPB 1.4.3.3.16310, del Bilancio di previsione
regionale per l'esercizio finanziario 2005, come distintamente
evidenziato nella ricognizione di premessa, qui intesa integralmente
richiamata;
c) di rinviare a successivo atto l'eventuale ammissione a
finanziamento dei rimanenti interventi tuttora non programmati;
d) di confermare le condizioni e modalita' per la
concessione-impegno, liquidazione ed erogazione dei contributi
regionali, nonche' per il controllo e l'eventuale revoca degli stessi
gia' indicate dalla deliberazione di Giunta regionale 749/02, ad
esclusione della decurtazione del 10% precedentemente prevista per la
prima annualita' di ritardo per mancato impegno, ora non piu'
contemplata dai vigenti Accordi che, all'art. 5, punto 8), prevedono
unicamente la decadenza del contributo regionale, salvo cause di
forza maggiore al secondo anno di ritardo rispetto all'annualita'
indicata dai medesimi e/o come meglio specificata con il presente
atto;
e) di precisare che:
- nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto,
sono evidenziate specificazioni, come desumibili dalle schede stesse,
concernenti schede progettuali riferite agli Accordi di programma per
la mobilita' sostenibile di cui alla propria deliberazione 546/04,
dando atto in particolare che, per gli interventi riferiti alle
schede sottoindicate, il soggetto attuatore viene come di seguito
individuato:
- Comune di Rivergaro, in luogo di Provincia/Comune - vedi scheda 3.3
del bacino di Piacenza;
- Provincia di Reggio Emilia, in luogo di Provincia e 6 Comuni - vedi
scheda 3.2 del bacino di Reggio Emilia;
- Comune di Budrio, in luogo di Provincia e Comune - vedi scheda 4.16
del bacino di Bologna;f) di stabilire che per quanto rilevato in
premessa, il Dirigente competente proceda a sospendere l'impegno dei
contributi programmati con il presente atto, in eventuale mancanza,
anche parziale, di rispetto dei contenuti sostanziali di tali
Accordi;
g) di dare atto che l'attivita' di pianificazione, concertazione
istituzionale e monitoraggio relative al presente programma nonche'
quella di esecuzione degli impegni regionali ivi assunti e di
vigilanza dell'esecuzione degli Accordi, fa riferimento all'Agenzia
Trasporti pubblici;
h) di trasmettere ai fini della formale accettazione copia del
presente provvedimento ai soggetti interessati alle parziali
modifiche di cui al punto e) che precede;
i) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)