DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 432
Disposizioni regionali per l'attuazione, nell'anno 2005, della condizionalita' di cui al Reg. (CE) 1782/03 nella regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune, ed in particolare
l'art. 3 che prevede espressamente che ogni agricoltore beneficiario
di pagamenti diretti e' tenuto a rispettare i criteri di gestione
obbligatoria - cosi' come definiti nell'Allegato III - e a mantenere
la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui
all'Allegato IV;
- il Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004,
che modifica il Regolamento (CE) 1782/03, ed in particolare il citato
Allegato IV;
- il Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile
2004 recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico
di cui al citato Regolamento (CE) 1782/03;
- il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile
2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della
modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
medesimo Regolamento (CE) 1782/03;
richiamati altresi':
- il DM del 20 luglio 2004 recante disposizioni nazionali per
l'attuazione del Regolamento (CE) 1782/03 relativamente all'art. 33
ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al
regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi
prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del Regolamento
(CE) 795/04;
- il DM del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della
riforma della politica agricola comune, ed in particolare l'art. 5;
- il DM del 24 settembre 2004 recante disposizioni per l'attuazione
degli articoli 8 e 9 del DM 5 agosto 2004, recante disposizioni per
l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
- il DM 13 dicembre 2004 recante "Attuazione dell'articolo 5 del DM 5
agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma
della politica agricola comune, ed in particolare l'allegato 1 - che
elenca gli atti che danno applicazione ai criteri di gestione
obbligatori definiti dagli artt. 3 e 4 e del Regolamento (CE) 1782/03
- e l'allegato 2 - che elenca le norme quadro di disciplina delle
buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall'art. 5 e
dall'Allegato IV del Regolamento (CE) 1782/03;
rilevato che il comma 1 dell'art. 2 del predetto DM 13 dicembre 2004
stabilisce che le Regioni e le Province autonome, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, possono
definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in
base agli atti indicati nei predetti Allegati 1 e 2;
considerato che appare opportuno completare l'elenco dei criteri di
gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni
agronomiche ed ambientali, gia' stabiliti dal piu' volte citato DM 13
dicembre 2004, con la finalita' di costituire un primo livello minimo
di regolamentazione degli impegni per quanto attiene ai regimi di
sostegno diretto con le disposizioni e le conseguenti specifiche
tecniche gia' vigenti in Regione;
ritenuto, a tal fine, di elaborare appositi allegati - parti
sostanziali del presente atto - in cui sono riportati gli atti
regionali (Allegato A) ed alcune disposizioni tecniche (Allegato B)
che integrano rispettivamente quanto gia' stabilito negli Allegati 1
e 2 del predetto DM 13 dicembre 2004;
ritenuto, altresi', di riportare nell'Allegato A - relativamente alle
tematiche della sanita' pubblica, salute, identificazione e
registrazione degli animali - la normativa nazionale vigente che,
benche' tralasciata nell'Allegato 1 al medesimo DM 13 dicembre 2004,
costituisce il quadro di riferimento per gli impegni da assumere
nelle materie di cui trattasi;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'Area Agricoltura;
- n. 447 del 24 marzo 2003 recante Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali, ed in particolare il punto 4.1
dell'Allegato;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura dott. Dario Manghi ai sensi del comma
4 dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione n.
447/03;
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di completare con le disposizioni e le specifiche tecniche gia'
vigenti in Regione l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e
delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali,
gia' stabiliti negli Allegati 1 e 2 del DM 13 dicembre 2004, recante
disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune per quanto attiene ai regimi di sostegno diretto;
2) di approvare, per le finalita' di cui al punto 1), appositi
allegati - parti sostanziali del presente atto - in cui sono
riportati gli atti regionali (Allegato A) ed alcune specifiche
tecniche (Allegato B) che integrano rispettivamente quanto gia'
stabilito negli Allegati 1 e 2 del predetto DM 13 dicembre 2004;
3) di riportare nell'Allegato A - relativamente alle tematiche della
sanita' pubblica, salute, identificazione e registrazione degli
animali - la normativa nazionale vigente che, benche' tralasciata nel
DM 13 dicembre 2004, costituisce il quadro di riferimento per gli
impegni da assumere nelle materie di cui trattasi;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Criteri di gestione obbligatori previsti all'allegato 1 del DM 13
dicembre 2004, recante applicazione dell'art. 4 e dell'Allegato III
del Regolamento (CE) 1782/03. Atti regionali di riferimento
Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici
Art. 3, art. 4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8
- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale"
(artt. 1, 9);
- deliberazione della Giunta regionale n. 1816 del 22 settembre 2003
recante "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree
della regione Emilia-Romagna designate come ZPS (Zone di protezione
speciale), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Articoli 4 e 5
- deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003
recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs
11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.
258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento".
Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura
Articolo 3
- deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004
recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e
l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".
Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole
Articoli 4 e 5
Individuazione di zone vulnerabili
- art. 30 del Titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa
della risorsa idrica" di cui alle norme del Piano regionale di tutela
delle acque (PTA) adottato dal Consiglio regionale con delibera n.
633 del 22 dicembre 2004.
Definizione del Programma di azione nelle zone vulnerabili
- L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo
dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio
degli effluenti di allevamento" e successive modifiche;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3003 dell'1 agosto 1995
recante "L.R. 50/95. Determinazione di requisiti tecnici e di
salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami
zootecnici";
- circolare regionale n. 2645 del 19 aprile 1996 per la parte non
annullata dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma - n. 243 del
23/3-7/5/1999 - e deliberazione della Giunta regionale n. 1853 del 13
ottobre 1999 "Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 50/95 e
della deliberazione del Consiglio regionale 570/97 in materia di
spandimento sul suolo dei liquami zootecnici e stoccaggio degli
effluenti di allevamento";
- deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n. 570
recante "Decisione delle osservazioni e approvazione del piano
stralcio di settore del Piano territoriale per il risanamento e la
tutela delle acque per il comparto zootecnico";
- deliberazione della Giunta regionale n. 641 dell'11 maggio 1998
recante "Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi
quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici
destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le
ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli
esistenti";
- deliberazione della Giunta regionale n. 668 dell'11 maggio 1998,
recante "Approvazione direttiva tecnica per la redazione dei Piani di
utilizzazione agronomica (PUA) dei liquami zootecnici e di altri
effluenti di allevamento - art. 11, L.R. 50/95";
- deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003
recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs
11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.
258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento" (art. 4.1.3, lett. b).
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche
Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b)
- deliberazione della Giunta regionale n. 1242 del 15 luglio 2002
recante "Approvazione dell'elenco aggiornato e della nuova
perimetrazione delle aree della regione Emilia-Romagna designate o da
designare come PSIC (siti di importanza comunitaria), ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1333 del 22 luglio 2002
recante "Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione
delle aree della regione Emilia-Romagna designate o da designare come
PSIC (siti di importanza comunitaria), ai sensi della Direttiva
92/43/CEE";
- deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 30 dicembre 2003
recante "Ampliamento del sito di importanza comunitaria (SIC)
denominato fiume Taro da Fornovo di Taro a ponte della ferrovia
MI-BO".
Campo di condizionalita': sanita' pubblica, salute, identificazione e
registrazione degli animali
Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992,
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
Atto A7 - Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE
911/2004) che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento CE
820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i
marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti
dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
Atto A8 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97.
- DPR 30 aprile 1996, n. 317 - Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione
e alla registrazione degli animali (1);
- DPR 19 ottobre 2000, n. 437 - Regolamento recante modalita' per la
identificazione e la registrazione dei bovini (2).
NOTE
(1) Recepimenti nazionali non inclusi nell'Allegato 1 del DM 13
dicembre 2004.
(2) Vedi supra.
ALLEGATO B
Specifiche tecniche relative alle norme per il mantenimento dei
terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali riportate
all'allegato 2 del DM 13 dicembre 2004, recante applicazione
dell'art. 5 e dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/03
DM 13 dicembre 2004 - Allegato 2 - Obiettivo 1: erosione del suolo
NORMA 1.1 - "Interventi di regimazione temporanea delle acque
superficiali di terreni in pendio"
1. Criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei e distanze
Esclusivamente per le particelle agricole con pendenza media uguale o
superiore al 10%, la realizzazione di solchi acquai temporanei e'
sempre obbligatoria, tenendo conto che la distanza tra un solco e
l'altro non deve essere superiore a 60 m.
DM 13 dicembre 2004 - Allegato 2 - Obiettivo 4: livello minimo di
mantenimento
NORMA 4.2 - "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione"
1. Modalita' applicative per le aziende agricole che intendono
avvalersi delle deroghe alla Norma 4.2 "Gestione delle superfici
ritirate dalla produzione"
1.1. Deroga concernente i "casi di terreni interessati da interventi
di ripristino di habitat e biotopi"
La deroga concernente i "casi di terreni interessati da interventi di
ripristino di habitat e biotopi" prevista al punto 1. del paragrafo
"Deroghe" della Norma 4.2 e' applicabile per una estensione di
superficie contigua non inferiore ad 1 ettaro ed unicamente nelle
particelle di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM
13 dicembre 2004, incluse anche parzialmente nelle aree di pianura
della Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e
alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Gli interventi di ripristino di habitat e biotopi devono essere
esclusivamente rivolti alla creazione di prati umidi realizzati e
mantenuti attraverso i seguenti impegni annuali, rinnovabili per la
durata del periodo di ritiro dalla produzione:
- mantenimento di uno strato d'acqua per almeno 6 mesi all'anno,
indicativamente da ottobre a marzo, su almeno il 10% della superficie
oggetto della specifica deroga "ripristino di habitat e biotopi";
- mantenimento della sommersione di una parte della suindicata
superficie (almeno il 5%) anche nei mesi di aprile, maggio e giugno;
- effettuazione, nella superficie non sommersa, di almeno uno
sfalcio e/o trinciatura della vegetazione all'anno solo nel periodo
10 agosto-31 ottobre, fatta salva la possibilita' di mantenimento di
una superficie con alberi e/o arbusti autoctoni, piantumati e/o
cresciuti spontaneamente, non superiore al 10% della superficie
oggetto di deroga.
1.2. Deroga concernente "Lavorazioni del terreno finalizzate ad
ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria"
La deroga prevista al punto 3. del paragrafo "Deroghe" della Norma
4.2 puo' essere esercitata per consentire lavorazioni del terreno
allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva
annata agraria, tenendo conto che tali lavorazioni sono comunque da
effettuarsi non prima del 15 agosto di ogni anno.