COMUNICATO
Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la realizzazione di un centro commerciale associato a residenza e parcheggio in localita' "Zona Stazione Cesenatico" in comune di Cesenatico
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening), ai sensi
dell'art. 9 della L.R. 9/99 come modificata dalla L.R. 35/00,
relativa al progetto per la realizzazione di un centro commerciale
associato a residenza e parcheggio in localita' "Zona Stazione
Cesenatico" in comune di Cesenatico.
Il progetto e' presentato dall'Amministrazione comunale di Cesenatico
e dall'Immobiliare Cesenate Sas di Bosi Valpiani Serena & C. (la
quale, peraltro, durante l'iter della procedura, ha venduto le aree
interessate dalla presente procedura alla Ditta SAEM Srl, che e'
quindi diventata soggetto proponente in sua sostituzione).
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.7) "Centri
commerciali e parcheggi" dell'Allegato B.3 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesenatico e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 17743/84 dell'8/3/2005, ha assunto la seguente
decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto inerente la realizzazione
di un centro commerciale associato a residenza e parcheggio in
localita' "Zona Stazione Cesenatico" in comune di Cesenatico -
presentato dall'Amministrazione comunale di Cesenatico e
dall'Immobiliare Cesenate Sas di Bosi Valpiani Serena & C. (ora ditta
SAEM Srl a seguito di trasferimento di proprieta'), dall'ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1. sulla base di quanto proposto e indicato nello studio presentato,
dovra' essere realizzata una barriera temporanea in prossimita' del
confine dell'intera area di cantiere. La barriera a carattere
temporaneo e da mantenere per tutta la durata del cantiere dovra'
avere altezza minima, per tutto il suo fronte, pari a + 3.00 metri. I
materiali utilizzati, le modalita' realizzative e le tecniche di
fissaggio della barriera, nonche' l'opera nel suo complesso, dovranno
garantire la sicurezza statica e la stabilita', anche rispetto
l'azione del vento, nonche' la totale sicurezza sia delle aree
limitrofe al cantiere, dei cittadini ed infine dell'area di cantiere,
prevedendo, se necessarie, opportune tirantature;
2. in fase di cantiere, anche sulla base di quanto proposto nello
studio, dovranno inoltre essere messe in atto tutte le misure di
mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e
dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si
prescrive quanto segue: a) per l'eventuale impianto di betonaggio e
altri impianti fissi, e' necessario prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; b) si
dovra' prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi
temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo
particolare attenzione a non localizzarli in prossimita' delle aree
residenziali o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a
margine dell'area di cantiere; c) le vie di transito e le aree non
asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;
d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti
con teloni; e) si dovra' prevedere la bagnatura delle ruote degli
automezzi;
3. data la natura dell'opera, i livelli di concentrazioni calcolati
nell'ambito dell'analisi degli impatti in atmosfera prodotti dalle
fasi di cantiere, la vicinanza di centri abitati e il contesto
viabilistico esistente in cui risulta inserita, si ritiene
necessario, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio lavori
per la realizzazione dell'opera in oggetto e comunque durante le
operazioni di scavo, pianificare ed attuare una campagna di
monitoraggio della qualita' dell'aria mediante mezzo mobile nell'area
in prossimita' di uno o piu' ricettori sensibili individuati come
significativi posti presso il confine dell'area di cantiere, al fine
di verificare le possibili variazioni della qualita' dell'aria nella
zona in oggetto, di controllare il verificarsi di possibili
situazioni di criticita' e di fornire un insieme di dati
rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico
nell'area allo scopo di avere un quadro conoscitivo che consenta di
individuare le cause che determinano i possibili fenomeni di
inquinamento, le possibili azioni di mitigazione e risposta
necessarie e una piu' efficace tutela della salute pubblica e del
territorio, secondo le seguenti fasi operative: - dovra' essere
installato un mezzo mobile per il monitoraggio dei dati di qualita'
dell'aria e meteorologici in posizione specifica da definire sulla
base delle indicazioni fornite da ARPA. I parametri da acquisire (che
dovranno comunque comprendere PM10 e PTS) dovranno essere definiti e
concordati con ARPA in relazione alla tipologia di pressioni presenti
nell'area, agli inquinanti potenzialmente prodotti dalle attivita' in
esame e dalle emissioni presenti e ritenuti maggiormente importanti
al fine di definire l'andamento della qualita' dell'aria nell'area in
oggetto. In prima analisi, suscettibile comunque di modifiche
considerando quanto sopra esposto in merito a quanto verra' definito
e ritenuto necessario da ARPA, dovra' essere effettuata una campagna
di monitoraggio di durata almeno pari a 15 giorni durante le
attivita' di scavo e movimento terra in periodo preferibilmente
estivo e il mezzo mobile di monitoraggio dovra' acquisire in continuo
i parametri meteorologici principali e le tipiche tipologie di
inquinanti atmosferici prodotte da traffico veicolare e da attivita'
di cantiere; - il mezzo mobile dovra' essere ubicato in prossimita'
di uno o piu' ricettori sensibili individuati come significativi
posti presso il confine dell'area di cantiere in oggetto, in
posizione significativa al fine di monitorare i possibili impatti
sulla qualita' dell'aria prodotti dalle attivita' di cantiere in
oggetto; - le modalita' di gestione della campagna di monitoraggio
tramite mezzo mobile, la scelta dettagliata dei punti di
campionamento e del periodo maggiormente significativo da monitorare,
la periodicita' e i parametri da acquisire dovranno comunque essere
definiti da ARPA in relazione alla tipologia di pressioni presenti
nell'area, agli inquinanti potenzialmente prodotti dalle emissioni
presenti e ritenuti maggiormente importanti al fine di definire
l'andamento della qualita' dell'aria nell'area in oggetto; - la
campagna di monitoraggio sopra descritta dovra' essere eseguita da
ARPA, con oneri a carico dei soggetti proponenti; i dati acquisiti
dovranno essere acquisiti, elaborati e valutati da ARPA presso ARPA
di Forli' e successivamente trasmessi all'Ufficio VIA della Provincia
di Forli'-Cesena, ai soggetti proponenti; - le campagne di
monitoraggio dovranno concludersi entro e non oltre un anno dalla
data di inizio lavori; - in caso di riscontro da parte di ARPA di
situazioni di criticita' sulla qualita' dell'aria prodotte dalle
attivita' in esame ai soggetti proponenti dovranno immediatamente
mettere in atto tutte le misure gestionali e di mitigazione
necessarie al fine di garantire l'eliminazione di tali criticita' e
garantire il rispetto dei limiti vigenti;
4. devono essere progettate e realizzate, entro e non oltre la data
di apertura al pubblico del centro commerciale, tutte le misure di
mitigazione e bonifica acustica anche previste e descritte nello
studio previsionale e nelle simulazioni modellistiche effettuate, al
fine di ottenere gli abbattimenti acustici previsti in ogni
componente impiantistica considerata, tra le quali: - schermatura
area di scarico prodotti; - schermatura area macchine e impianti
fissi, anche mediante realizzazione di cabine insonorizzate per tutti
gli impianti fissi presenti e previsti da progetto in esterno
(condizionamento e trattamento aria, gruppo frigorifero, eventuali
compressori o sfiati, eventuali altri impianti presenti); -
schermatura fonoassorbente ingresso e uscita parcheggio piano
interrato;
5. in aggiunta a quanto sopra riportato dovranno essere messe in atto
tutte le misure di mitigazione e gestione attivita' necessarie al
fine di garantire il non peggioramento del clima acustico esistente,
tra le quali: - realizzazione di tutte le strade di progetto di
accesso all'area (in particolare l'intero tratto della strada di
accesso alla rampa di entrata/uscita ai parcheggi sotterranei) e
della viabilit interna alle aree di parcheggio esterne mediante
asfalto fonoassorbente; - limitazione della velocita' massima di
transito lungo la viabilita' di accesso e nelle aree di parcheggio
esterne a velocita' non superiori a 30 km/h, prevedendo modalita' di
accesso ai parcheggi ed alla struttura commerciale che minimizzino i
flussi di traffico sulla viabilita' di accesso all'area (percorsi a
senso unico), e valutando in fase di progettazione definitiva
l'eventuale spostamento dell'accesso dei parcheggi pertinenziali
interrati dell'edificio ad uso supermercato dall'attuale ubicazione
al lato prospiciente il parcheggio esterno (lato ferrovia);
6. devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto
dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e
notturno in prossimita' di tutti i ricettori presenti nell'area e
identificati dallo studio come maggiormente esposti (Ricettori 1, 2,
3, 4). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti
abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di centro
commerciale e il livello equivalente di rumore ambientale con centro
commerciale in attivita' di gestione ordinaria;
7. devono essere eseguiti rilievi fonometrici del livello di rumore
ambientale in esterno in periodo diurno e in periodo notturno, ante e
post operam, della durata non inferiore alle 24 ore in continuo, in
prossimita' dei ricettori presenti e previsti da progetto nell'area e
identificati dallo studio come maggiormente esposti (Ricettori 1,2,
3, 4, 5 su ogni lato esposto), secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente. Le rilevazioni vanno effettuate e ripetute sia
allo stato attuale (situazione ante operam esistente in assenza
dell'opera in progetto), sia in periodo seguente alla realizzazione
del progetto in esame in condizioni di gestione ordinaria e a regime
in giorni di massimo afflusso, al fine di verificare il rispetto dei
valori limite assoluti vigenti nelle aree monitorate sia per il
periodo diurno che per il periodo notturno;
8. il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovra' essere eseguito
da ARPA a valle della realizzazione di tutti gli interventi di
mitigazione acustica descritti, secondo le modalita' e i criteri da
essa definiti e con oneri a carico dei soggetti proponenti entro e
non oltre 90 giorni dalla data di apertura al pubblico dell'opera in
oggetto. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni
dovranno essere successivamente trasmessi all'Ufficio V.I.A. della
Provincia di Forli'- Cesena ed ai soggetti proponenti;
9. in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti dovuto all'attivita' oggetto di valutazione, dovranno
essere progettati e realizzati dai soggetti proponenti, a proprio
carico e entro 6 mesi dalla trasmissione da parte di ARPA dei
risultati del monitoraggio effettuato, ulteriori interventi di
mitigazione e bonifica acustica (presentando adeguato progetto
all'amministrazione provinciale di Forli'-Cesena) necessari per
garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori
presenti; in caso di verifica del mancato rispetto dei valori limite
vigenti gia' in fase ante operam e del peggioramento del clima
acustico dovuto all'attivita' in esame, i soggetti proponenti
dovranno realizzare adeguati interventi di mitigazione acustica al
fine di garantire quantomeno il non peggioramento del clima acustico
esistente. Al fine di verificare l'efficacia delle eventuali
ulteriori misure di mitigazione realizzate, dovra' essere eseguito
presso il/i ricettore/i interessato/i un ulteriore monitoraggio
acustico secondo i criteri definiti nelle prescrizioni n. 6, 7 e 8
entro 3 mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra
citate. Per quanto concerne il rumore prodotto dalle infrastrutture
stradali, generato dall'aumento del traffico indotto dall'opera in
esame, qualora i valori limite vigenti (stabiliti dal decreto DPR
142/04 ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza,
stabiliti nella Tabella C del DPCM 14/11/1997), non siano
tecnicamente conseguibili, ovvero, in caso di verifica del mancato
rispetto dei valori limite vigenti gia' in fase ante operam, qualora
non sia tecnicamente conseguibile il non peggioramento del clima
acustico esistente, dovranno essere valutati, al fine di ridurre
l'esposizione umana al rumore e di garantire quanto disposto dalla
normativa vigente, interventi, con oneri a carico dei soggetti
proponenti, sui requisiti acustici passivi degli edifici ricettori
interessati da tali situazioni di criticita'. Tali interventi sono da
concordare con ARPA e con l'Amministrazione Provinciale di
Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale;
10. le comunicazioni della data di apertura al pubblico del centro
commerciale in oggetto dovranno essere trasmesse a cura dei soggetti
proponenti, ad ARPA, all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
11. durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivit, sia mediante la eventuale realizzazione di misure di
mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori
limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi
di cantiere previste e neii periodi di loro attivita';
12. in fase di progettazione, per quanto riguarda gli edifici
residenziali previsti all'interno del comparto residenziale previsto
da progetto, dovra' essere garantito, come peraltro previsto dallo
studio presentato, il rispetto di quanto stabilito dal DPCM 5
dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici";
13. in merito alla sistemazione dell'area adibita a parcheggio, con
particolare riferimento ai posti auto prospicienti la nuova strada
che verra' realizzata lungo l'edificio ad uso commerciale, si ritiene
che, al fine di fornire un adeguato ombreggiamento alle auto in
sosta, ferma restando la scelta di utilizzare come essenza, Fraxinus
excelsior che si presta bene, sia per la rapidita' di accrescimento,
che per la dimensione e la struttura della chioma, che per la
capacita' di resistere all'inquinamento, allo scopo specifico, sia
necessario prevedere di impiantare un maggior numero di elementi
arborei posti ad una distanza massima di circa 8-10 m l'uno
dall'altro e disposti in modo tale da ottenere la massima copertura
possibile. Si sottolinea inoltre che gli elementi arbustivi e arborei
da impiantare abbiano un'altezza di circa 80-100 cm per gli arbusti e
di oltre 2 m per gli alberi al fine di ottenere un maggior pronto
effetto;
b) di quantificare in Euro 1764,00 pari allo 0,02% il costo
dell'intervento, come specificato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico dei soggetti
proponenti;
c) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
d) di trasmettere la presente delibera all'Amministrazione comunale
di Cesenatico, alla Ditta SAEM Srl e ad ARRA - Sezione provinciale di
Forli'-Cesena;
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza;
f) di pubblicare, per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione.