DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 297
Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Universita' degli studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge costituzionale n. 3 del 2001 assegna alle Regioni
competenze di legislazione concorrente in materia di tutela della
salute, di formazione e di ricerca, di professioni;
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'",
istituisce la Conferenza permanente Regione-Universita', quale sede
di raccordo e di concertazione nelle materie connesse all'attivita'
delle Universita' ed in particolare in quelle della sanita', della
cultura e del sistema formativo;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione
e il funzionamento del Servizio sanitario regionale" disciplina, tra
l'altro, le relazioni tra Servizio sanitario regionale e Universita',
individuando in particolare le materie che formano oggetto di
Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita';
richiamati inoltre:
- il DLgs 502/92 e successive modificazione e integrazioni, con
particolare riferimento a quelle apportate con il DLgs 19 giugno
1999, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998,
n. 419";
- il DLgs 21 dicembre 1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti
fra Servizio sanitario nazionale e Universita' a norma dell'art. 6
della Legge 30 novembre 1998, n. 419";
- il Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita' degli Studi
di Bologna, Ferrara, Modena e Parma, ai sensi del primo comma
dell'art. 6 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sottoscritto in data 18 marzo 1998 per la
regolamentazione dell'apporto della facolta' di Medicina e Chirurgia
alle attivita' assistenziali del Servizio sanitario regionale;
- i documenti applicativi del Protocollo d'intesa sopra richiamato,
sottoscritti in data 27 marzo 2001, in materia di personale
universitario conseguenti all'entrata in vigore del DLgs 517/99
(artt. 5, 6);
- il Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita' degli Studi
di Bologna, Ferrara, Modena e Parma in applicazione dell'art. 6,
comma 3 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, sottoscritto in
data 1 agosto 1996;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita' di Bologna,
Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, sulla formazione dei medici
specialisti, sottoscritto in data 16 febbraio 2000;
dato atto che:
- i numerosi e significativi cambiamenti intervenuti sul piano
istituzionale, normativo ed organizzativo impongono la necessita' di
perseguire nuove forme di collaborazione rispetto a quelle che hanno
caratterizzato i rapporti tra Regione ed Universita', attraverso il
regime delle "convenzioni" prima e la "piena complementarieta'" tra
la programmazione e la gestione delle attivita' di rispettiva
competenza del Servizio sanitario regionale e dell'Universita'
perseguita col Protocollo d'intesa del 18 marzo 1998;
- l'Assessore alla Sanita' ha concordato con i Rettori delle
Universita' della regione, in data 7 febbraio 2005, i contenuti del
Protocollo d'intesa da sottoscrivere in attuazione dell'art. 9 della
L.R. 29/04, che coerentemente con le necessita' di cui al punto
precedente individua nell'integrazione lo strumento idoneo per
realizzare il concorso delle rispettive autonomie. Tale integrazione
si realizza nell'istituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria,
nel concorso alla promozione della ricerca biomedica e sanitaria,
nella programmazione delle attivita' didattiche e formative;
- con separato provvedimento, adottato d'intesa con la Conferenza
Regione-Universita', si provvede a disciplinare le Aziende
ospedaliero-universitarie, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della
L.R. 29/04;
ravvisata l'opportunita' di approvare il Protocollo d'intesa tra la
Regione Emilia-Romagna e le Universita' di Bologna, Ferrara,
Modena-Reggio Emilia e Parma, di cui al documento allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare
"Sanita' e Politiche sociali" nella seduta del 10 febbraio 2005;
vista la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente per
oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
sopraccitata deliberazione 447/03 del parere di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali dott. Franco Rossi;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare il testo del Protocollo di intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e le Universita' degli Studi di Bologna, Ferrara,
Modena-Reggio e Parma, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Protocollo d'intesa in attuazione dell'art. 9 della L.R. 23 dicembre
2004, n. 29
tra
- la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica Vasco Errani, di seguito denominata "Regione"
- l'Universita' degli Studi di Bologna, in persona del Magnifico
Rettore in carica prof. Pier Ugo Calzolari;
- l'Universita' degli Studi di Ferrara, in persona del Magnifico
Rettore in carica, prof. Patrizio Bianchi;
- l'Universita' degli Studi di Modena-Reggio Emilia, in persona del
Magnifico Rettore in carica, prof. Gian Carlo Pellacani;
- l'Universita' degli Studi di Parma, in persona del Magnifico
Rettore in carica, prof. Gino Ferretti;
di seguito denominate "Universita'".
Premessa
Il Protocollo d'intesa sottoscritto da Regione e Universita' in data
18 marzo 1998, riconoscendo l'inadeguatezza del regime delle
"convenzioni" a realizzare il comune impegno a promuovere i tre
fondamentali obiettivi di garantire la qualita' e sostenibilita' del
Servizio sanitario nazionale, assicurare la qualita' e la congruita'
della formazione del personale medico e sanitario, promuovere lo
sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, si proponeva di rendere
"pienamente complementari" la programmazione e la gestione delle
attivita' di rispettiva competenza del Servizio sanitario regionale e
dell'Universita'. Anche tale strategia, per quanto utile a avviare
nuove e piu' efficaci forme di relazione tra Regione ed Universita',
si e' rivelata insufficiente a fronte dei numerosi e significativi
cambiamenti, sul piano istituzionale, normativo ed organizzativo,
intervenuti dalla sottoscrizione del suddetto Protocollo d'intesa.
Nello sviluppo dei rapporti tra Regione ed Universita' si intende
rispettare e sostenere il rilievo nazionale ed internazionale delle
Universita' della regione e delle loro Facolta' mediche, sia negli
aspetti formativi, sia nella ricerca scientifica.
Fra i cambiamenti piu' significativi e con un impatto diretto sulle
relazioni fra Universita' e Sistema sanitario regionale possono
essere citati:
- la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla Legge
costituzionale 3/01 e dalla Legge 131/03, che assegna alle Regioni
nuove e piu' ampie competenze di legislazione concorrente in materia
di organizzazione sanitaria, formazione, ricerca, e professioni;
- le Leggi regionali 24/3/2004, n. 6 "Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'" e 23/12/2004, n. 29 "Norme generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario
regionale", in attuazione delle nuove competenze che la riforma
costituzionale assegna alla Regione;
- l'articolazione, assai piu' complessa rispetto al passato, del
sistema formativo universitario, con particolare riguardo allo
sviluppo, tuttora in corso sul piano normativo e su quello
organizzativo, dei corsi di laurea e della formazione post-laurea
delle professioni sanitarie;
- le modificazioni introdotte dall'autonomia
amministrativo-finanziaria e didattica dell'Universita';
- l'attuazione del Programma di formazione continua degli operatori
del Servizio sanitario nazionale introdotto dagli articoli 16-bis,
16-ter e 16-quater del novellato DLgs 502/92 che attribuisce alle
Regioni nuove competenze in materia di elaborazione e gestione dei
programmi di educazione continua in medicina (ECM), di accreditamento
degli eventi formativi e di attribuzione dei relativi crediti;
- l'esplicita previsione da parte del DLgs 229/99 della costituzione,
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di strutture (ospedali,
distretti, dipartimenti) con funzioni di insegnamento all'interno di
una rete formativa regionale che collabora con le Universita' nella
formazione degli specializzandi e delle professioni sanitarie.
Su un piano piu' generale, l'evoluzione del Servizio sanitario
regionale ha accentuato l'autonomia delle Aziende sanitarie,
principalmente attraverso lo strumento di auto-organizzazione
rappresentato dall'atto aziendale, mentre il Piano sanitario
regionale ha introdotto forme innovative di assistenza, che
privilegiano l'assistenza territoriale, residenziale e non,
coordinandola con l'assistenza ospedaliera, compresa quella erogata
nelle strutture di riferimento per la facolta' di Medicina e
Chirurgia.
Il Servizio sanitario regionale si e' strutturato secondo un sistema
a rete integrata di servizi, che, attraverso il modello hub and
spoke, connette funzionalmente i centri di riferimento regionale,
spesso sedi di presenza universitaria, con le altre strutture. A
questo si aggiungono lo sviluppo di una politica regionale della
ricerca biomedica e sanitaria, promossa attraverso il Programma per
la ricerca e la innovazione (PRI-ER), e le nuove responsabilita'
assunte dalla Regione nella determinazione del fabbisogno di
personale per il Servizio sanitario regionale, per quanto riguarda in
particolare le diverse specializzazioni mediche e le professioni
sanitarie.
Questi cambiamenti organizzativi e strutturali hanno profondamente
modificato le esigenze della ricerca biomedica e sanitaria e
aumentato qualitativamente e quantitativamente la domanda di
formazione, per effetto dell'attribuzione di competenze e
responsabilita' nuove a figure professionali "tradizionali" e per il
manifestarsi di nuove esigenze. Tutto cio' richiede piu' avanzate
forme di collaborazione tra la Regione e il sistema delle Universita'
della regione Emilia-Romagna, in ragione del loro ruolo fondamentale
nella didattica e nella ricerca.
Regione ed Universita' individuano nell'integrazione lo strumento
idoneo per realizzare il concorso delle rispettive autonomie. Tale
integrazione si realizza nell'istituzione dell'Azienda
ospedaliero-universitaria, nel concorso alla promozione della ricerca
biomedica e sanitaria, nella programmazione delle attivita'
didattiche e formative.
Art. 1
(Oggetto)
Oggetto del Protocollo d'intesa, di seguito denominato Protocollo, e'
la definizione dei rapporti fra Servizio sanitario regionale e
Universita' con specifico riferimento a:
- partecipazione delle Universita' alla programmazione sanitaria
regionale;
- azienda ospedaliero-universitaria;
- finanziamento;
- formazione;
- ricerca;
- compartecipazione ai risultati di gestione.
Art. 2
(Partecipazione delle Universita'alla programmazione sanitaria
regionale)
Regione e Universita', nel rispetto delle rispettive autonomie e
delle specifiche finalita' istituzionali, convengono quanto segue:
a) le Universita' concorrono alla programmazione sanitaria regionale
ed al raggiungimento dei relativi obiettivi per quanto riguarda le
attivita' assistenziali essenziali alle attivita' didattiche e di
ricerca della facolta' di Medicina e dei suoi corsi di laurea,
secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della L.R. 29/04. Tali
attivita' si svolgono nelle Aziende ospedaliero-universitarie di
riferimento di cui all'art. 9, comma 4 e in altre sedi del Servizio
sanitario regionale, cosi' come previsto dal comma 5 del suddetto
articolo;
b) Regione e Universita' programmano congiuntamente l'integrazione
tra le attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, con
particolare riguardo: - alle priorita' del Programma regionale per la
ricerca biomedica e sanitaria di cui all'art. 9, comma 9 della L.R.
29/04, definite dalla Conferenza Regione-Universita', istituita
dall'art. 53 della L.R. 6/04; - alle scelte programmatiche
concernenti le attivita' didattiche, anche al fine di soddisfare i
fabbisogni formativi regionali;
c) le Universita' concorrono, per gli aspetti concernenti le
attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, alla elaborazione
della programmazione sanitaria regionale. Le Universita' partecipano
altresi' alla programmazione sanitaria regionale mediante parere
obbligatorio: - sulla proposta di Piano sanitario regionale approvata
dalla Giunta; - sugli atti di programmazione regionale concernenti la
definizione degli indirizzi di ricerca del Servizio sanitario
regionale e degli interventi che interessano le strutture sanitarie
di cui alla lettera a);
d) le singole Universita' partecipano alla formulazione dei Piani
attuativi locali (PAL), secondo le modalita' stabilite con le
Conferenze territoriali sociali e sanitarie.
Art. 3
(Azienda ospedaliero-universitaria)
Le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di
Modena e di Parma costituiscono, rispettivamente per le Universita'
di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma, le
aziende di riferimento per le attivita' assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca
della facolta' di Medicina e Chirurgia, cosi' come previsto
dall'articolo 9, comma 4 della L.R. 29/04.
Le Aziende ospedaliero-universitarie garantiscono l'integrazione fra
le attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal
Servizio sanitario regionale e dall'Universita', nel rispetto
reciproco dei rispettivi obiettivi istituzionali e di programmazione
e nell'ambito del sistema di relazioni fra le Aziende del Servizio
sanitario regionale, in cui rivestono un ruolo funzionale:
- alla programmazione sanitaria;
- allo sviluppo di piani per la formazione e l'aggiornamento del
personale, per l'attivita' di ricerca e di innovazione, di
informazione e comunicazione ai cittadini, di facilitazione
all'accesso ai servizi e di programmi per il governo clinico;
- alla rete regionale dei servizi e della ricerca, all'interno della
quale le funzioni di eccellenza delle Aziende
ospedaliero-universitarie costituiscono risorse dell'intero Servizio
sanitario regionale.
Art. 4
(Atto aziendale)
Ai sensi dell'art. 9, comma 7 della L.R. 19/94 e dell'art. 3, comma 4
della L.R. 29/04, il Direttore generale adotta l'atto aziendale
dell'Azienda ospedaliero-universitaria, d'intesa con il Rettore
dell'Universita' interessata, in relazione ai Dipartimenti ad
attivita' integrata (DAI) ed alle strutture complesse a direzione
universitaria.
L'atto aziendale, fatte salve le ulteriori disposizioni regionali:
- individua i Dipartimenti ad attivita' integrata;
- definisce le procedure per l'istituzione, la modifica e la
soppressione delle strutture complesse;
- disciplina la procedura di attribuzione e revoca degli incarichi di
direzione delle strutture complesse e semplici, dei programmi di cui
all'art. 5 del DLgs 517/99, delle articolazioni funzionali, dei
moduli, nonche' degli incarichi di natura professionale, in coerenza
con quanto stabilito dai vigenti Protocolli d'intesa
Regione-Universita';
- disciplina le modalita' per l'istituzione del collegio tecnico per
la valutazione e la verifica delle attivita' svolte dai professori e
ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 13 del DLgs
517/99, in coerenza con quanto stabilito dai vigenti Protocolli
d'intesa Regione-Universita';
- definisce la procedura di nomina dei garanti per i procedimenti di
sospensione di cui all'art. 5 del DLgs 517/99, in coerenza con quanto
stabilito dai vigenti Protocolli d'intesa Regione-Universita'.
Art. 5
(Accordo attuativo locale)
L'accordo attuativo locale di cui all'art. 9, comma 3 della L.R.
29/04 individua, secondo i criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7:
- le strutture di degenza, ambulatoriali, ed i servizi di supporto
che compongono i Dipartimenti ad attivita' integrata;
- l'afferenza alle strutture aziendali dei professori e ricercatori
universitari, nonche' delle figure equiparate;
- le strutture complesse e semplici a direzione universitaria e a
direzione ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere al
loro interno personale dipendente dalle due amministrazioni;
- l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del
personale universitario secondo quanto stabilito dall'art. 8;
- il sistema delle relazioni funzionali e operative fra i
Dipartimenti dell'azienda ed i Dipartimenti universitari.
L'accordo attuativo locale definisce le modalita' per la ricognizione
delle risorse conferite all'Azienda, ai sensi dell'art. 9,
rispettivamente da Regione e Universita'. Tale ricognizione e'
effettuata anche ai fini della determinazione dello stato
patrimoniale delle Aziende ospedaliero-universitarie.
Art. 6
(Strutture a direzione universitaria)
La dotazione complessiva dei posti letto per le attivita'
assistenziali essenziali alle attivita' didattiche e di ricerca della
facolta' di Medicina e Chirurgia e dei suoi corsi di laurea dovra'
tenere conto sia delle dimensioni minime ottimali delle strutture sia
dei fabbisogni della fase clinica del percorso formativo previsto
dagli ordinamenti didattici. Tale dotazione complessiva e' di norma
non inferiore a tre posti letto per ogni studente iscritto al primo
anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico
2004-2005.
In sede di accordo attuativo locale, la determinazione dei posti
letto di cui sopra sara' definita anche tenendo conto delle esigenze
didattiche connesse ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e
del numero degli iscritti al primo anno delle Scuole di
specializzazione mediche. Tale determinazione non potra' comunque
essere superiore ai limiti stabiliti dai Piani attuativi locali
adottati dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.
Per l'individuazione delle unita' operative di degenza e dei servizi
di supporto in cui e' articolato il complesso delle strutture
assistenziali essenziali alla facolta' di Medicina e Chirurgia per le
sue finalita' istituzionali, gli accordi attuativi si uniformano ai
seguenti criteri:
- rispetto del livello minimo di operativita' di ciascuna funzione,
rappresentato dal valore minimo di attivita' necessaria per garantire
l'adeguata qualificazione della struttura in relazione ai suoi
compiti assistenziali, didattici e di ricerca, determinato con
riferimento ai valori medi osservati a livello regionale nel triennio
2002-2004;
- adeguata presenza di personale medico universitario nella dotazione
organica dell'Unita' operativa.
Il Direttore generale, previa verifica dell'adeguata presenza di
personale medico universitario nella dotazione organica della Unita'
operativa, assicura le risorse necessarie a garantire la coerenza e
l'integrazione dell'attivita' di assistenza, didattica e ricerca.
Art. 7
(Dipartimenti ad attivita' integrata)
L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione
delle Aziende sanitarie. Per le Aziende ospedaliero-universitarie
tale organizzazione deve assicurare, oltre agli obiettivi previsti
dagli indirizzi regionali in materia, l'esercizio integrato delle
attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca. A questo scopo, gli
eventuali Dipartimenti universitari si strutturano su modelli che
favoriscono il pieno ed efficace funzionamento dei Dipartimenti ad
attivita' integrata.
L'atto aziendale disciplina la costituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei Dipartimenti ad attivita' integrata, al fine di:
- prevedere una composizione dei Dipartimenti che assicuri la
coerenza tra le attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca;
- assicurare la sinergia tra i piani di sviluppo aziendali e la
programmazione della facolta' di Medicina e Chirurgia;
- definire il percorso attraverso cui pervenire alla confluenza delle
attivita' dei Dipartimenti universitari e dei Dipartimenti
assistenziali nei Dipartimenti ad attivita' integrata.
Il Direttore generale nomina i Direttori dei Dipartimenti ad
attivita' integrata d'intesa con il Rettore.
In via sperimentale possono essere organizzati Dipartimenti
interaziendali ad attivita' integrata.
Art. 8
(Personale)
Regione ed Universita' aggiornano, entro dodici mesi dalla
sottoscrizione del presente protocollo, gli accordi vigenti in
attuazione del DLgs 517/99, per il personale universitario docente,
ricercatore, tecnico ed amministrativo. Regione ed Universita'
convengono che:
- il debito orario del personale universitario docente e ricercatore
e' pari a quello complessivo stabilito per il personale dirigente del
Servizio sanitario nazionale ed e' articolato in base al piano di
attivita' dell'Unita' operativa ed alla programmazione dell'attivita'
didattica e di ricerca;
- ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, il debito
orario del personale universitario docente e dei ricercatori e'
valutato dall'Azienda nella misura del 50% del corrispondente
personale del Servizio sanitario nazionale;
- ai dirigenti medici e ai docenti universitari sono garantite pari
opportunita' di accesso agli incarichi dirigenziali di tutte le
strutture organizzative in cui si articola l'Azienda
ospedaliero-universitaria, ferma restando la direzione universitaria
delle strutture di cui all'art. 6. I responsabili di tutte le
strutture rispondono delle risorse assegnate e dei risultati
raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati.
Per quanto riguarda l'attribuzione e la verifica degli incarichi
dirigenziali, fino all'aggiornamento di cui al punto precedente, si
applicano le modalita' e le procedure di cui al Protocollo d'intesa
sottoscritto in data 18 marzo 1998, integrato dal successivo accordo
del 27 marzo 2001, che prevede in particolare:
- i responsabili delle Unita' operative sono incaricati,
relativamente alle funzioni assistenziali, dal Direttore generale,
sulla base di requisiti di esperienza professionale, curriculum
scientifico, capacita' gestionale ed organizzativa;
- i responsabili di strutture complesse a direzione universitaria
ricevono l'incarico dal Direttore generale d'intesa con il Rettore,
sentito il Direttore del Dipartimento ad attivita' integrata.
La responsabilita' dirigenziale delle altre strutture complesse viene
attribuita applicando le procedure previste dall'art. 8, commi 3 e 4
della L.R. 29/04. Nel caso in cui, espletata tale procedura, il
Direttore generale intenda attribuire la responsabilita' dirigenziale
a professori universitari inclusi nella rosa di tre candidati di cui
al citato art. 8 della L.R. 29/04, il conferimento dell'incarico deve
essere preceduto da apposito accordo tra Azienda e Universita' che
stabilisca l'inserimento temporaneo dell'unita' operativa interessata
tra quelle a direzione universitaria. Alla cessazione per qualsiasi
motivo dell'incarico cosi' conferito, cessa la direzione
universitaria della struttura.
La direzione delle strutture che non rientrano tra quelle individuate
ai sensi del precedente art. 6 e' confermata, per la durata
dell'incarico, in capo al professore universitario che ne fosse
eventualmente titolare al momento della stipulazione dell'accordo
attuativo tra Azienda e Universita'.
Ciascun incarico di direzione e' soggetto alle valutazioni e alle
verifiche previste dalle disposizioni vigenti per il personale del
Servizio sanitario regionale.
Art. 9
(Finanziamento)
Regione e Universita' concorrono al funzionamento delle Aziende
ospedaliero-universitarie mediante l'apporto di personale, beni
mobili ed immobili, nonche' mediante la partecipazione ai piani di
investimento poliennali concordati.
Le Universita' concorrono al sostegno delle Aziende
ospedaliero-universitarie mediante la retribuzione del personale
universitario, le immobilizzazioni, le attrezzature e ogni altra
risorsa eventualmente utilizzata anche per l'assistenza. I relativi
oneri sostenuti dall'Universita' sono rilevati nell'analisi economica
e finanziaria delle Aziende ospedaliero-universitarie ed evidenziati
nei rispettivi bilanci.
La Regione classifica le Aziende ospedaliero-universitarie nella
fascia dei presi'di a piu' elevata complessita' assistenziale e
concorre al loro sostegno mediante:
a) il corrispettivo delle prestazioni previsto dall'accordo di
fornitura tra le Aziende ospedaliero-universitarie e le Aziende
unita' sanitarie locali interessate;
b) il corrispettivo delle prestazioni prodotte dalle Aziende
ospedaliero-universitarie in favore delle altre Aziende del Servizio
sanitario regionale;
c) un incremento del corrispettivo di cui alle precedenti lettere a)
e b) nella misura dell'8% per le attivita' di ricovero ordinario e in
day-hospital;
d) eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni
assistenziali non oggetto di remunerazione tariffaria, nonche' i
trasferimenti collegati alla mobilita' interregionale.
La Regione si impegna altresi' a determinare l'ammontare
dell'incremento da prevedere per le prestazioni di assistenza
ambulatoriale gravate dai maggiori costi indotti dalle funzioni di
didattica e di ricerca.
Nel caso in cui l'Azienda ospedaliero-universitaria e le Aziende
unita' sanitarie locali non pervengano alla compiuta definizione
dell'accordo di fornitura, e' attivato un tavolo di concertazione
composto da un rappresentante della Conferenza territoriale sociale e
sanitaria, un rappresentante della Regione ed un rappresentante
dell'Universita', nonche' dai Direttori generali delle Aziende
interessate.
Art. 10
(Formazione)
Regione e Universita' disciplinano, con specifici Protocolli
d'intesa, la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e
facolta' di Medicina e Chirurgia per cio' che concerne:
a) la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia;
b) i corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie.
Fino alla stipula di tali protocolli, sono prorogati gli accordi
sottoscritti in data 16 febbraio 2000 e 1 agosto 1996.
L'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica,
istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanita' con delibera
della Giunta regionale n. 340 del 2004 in attuazione del DLgs 368/99,
procede alla verifica periodica dell'applicazione del protocollo
regionale e degli accordi attuativi locali in materia di formazione
medico-specialistica e formula proposte per il suo aggiornamento.
Regione e Universita', sulla base della stima del fabbisogno di
personale delle professioni sanitarie, determinano:
- il numero degli operatori da formare per profilo professionale;
- i corsi di laurea e post-laurea da attivare da parte delle diverse
Universita';
- le sedi formative in possesso dei requisiti richiesti dai corsi di
studio.
Universita' e Regione, nel rispetto delle rispettive autonomie e
finalita' istituzionali, convengono di attivare un Osservatorio delle
professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, con il compito di procedere alla
verifica del grado di attuazione del protocollo d'intesa e di
formulare indicazioni per il suo aggiornamento periodico.
Universita' e Regione, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio
regionale per la formazione medico-specialistica e dell'Osservatorio
regionale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, aggiornano i protocolli
sopra richiamati, al fine di:
a) programmare congiuntamente il fabbisogno;
b) valorizzare l'apporto del Servizio sanitario regionale alla
formazione;
c) ridefinire le sedi della rete formativa per assicurare, anche
sulla base delle caratteristiche delle strutture assistenziali,
un'articolazione coerente con il percorso formativo stabilito dai
singoli ordinamenti didattici, in modo da adeguare tale percorso alle
esigenze del ruolo professionale dei medici e degli allievi in
formazione. Regione e Universita' si impegnano pertanto ad
individuare, nell'ambito della programmazione regionale e locale,
idonee sedi anche presso strutture ospedaliere e territoriali di
Aziende sanitarie diverse dalle Aziende ospedaliero-universitarie di
riferimento.
Art. 11
(Partecipazione del personale del SSR alla didattica)
L'accordo attuativo locale definisce le modalita' e i termini per la
partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale
all'attivita' didattica pre- e post-laurea, sulla base dei seguenti
criteri:
a) il personale del Servizio sanitario regionale partecipa
all'attivita' didattica, esercitando docenza, tutorato e altre
attivita' formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e
dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Universita';
b) l'Universita' e l'Azienda, nell'ambito delle rispettive
competenze, definiscono di concerto modalita' e forme di
partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale
all'attivita' didattica;
c) l'attivita' didattica viene svolta salvaguardando le esigenze
relative all'esercizio delle attivita' assistenziali.
L'Universita' concorda con l'Azienda le modalita' di utilizzazione
del personale del Servizio sanitario regionale anche ai fini del
riconoscimento, da parte dell'Azienda, del maggiore impegno
professionale.
Art. 12
(Ricerca)
Regione ed Universita' concorrono, con propri finanziamenti,
all'attuazione di programmi di rilevante interesse per la Regione e
per l'Universita', definiti di intesa in sede di Conferenza
Regione-Universita', finalizzati a sviluppare innovazioni
scientifiche, nuove modalita' gestionali, organizzative e formative.
A tali programmi la Regione concorre per il triennio 2005-2007 con un
finanziamento di dieci milioni di Euro annui, quale quota-parte
dell'incremento di cui al punto c) dell'art. 9.
Regione e Universita', nell'ambito delle rispettive autonomie e delle
specifiche finalita' istituzionali, concorrono alla promozione di
programmi di ricerca biomedica e sanitaria e di trasferimento
tecnologico nelle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento e
nelle sedi di cui all'art. 14. A tal fine, in attuazione dell'art. 11
della L.R. 29/04, Universita' e Regione promuovono forme di
organizzazione che integrino e valorizzino le competenze
scientifiche, tecniche e professionali del Servizio sanitario
regionale e delle Universita', anche tramite l'istituzione di
fondazioni per la promozione della ricerca biomedica e sanitaria, con
l'eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Art. 13
(Compartecipazione ai risultati di gestione)
A fronte di situazioni di disavanzo delle Aziende
ospedaliero-universitarie, fatti salvi gli interventi dello Stato a
sostegno dell'intera rete nazionale (Policlinici e Aziende
ospedaliero-universitarie), Regione e Universita' concordano
specifici piani di riorganizzazione poliennali, tenendo conto di
quanto previsto all'art. 5 e del dimensionamento delle strutture a
direzione universitaria di cui agli artt. 6 e 7.
Eventuali risultati positivi di gestione dell'Azienda
ospedaliero-universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di
eventuali disavanzi degli anni precedenti, sono utilizzati per il
finanziamento di programmi di ricerca e di miglioramento della
qualita'.
Art. 14
(Sedi della collaborazione tra Regione ed Universita')
La programmazione sanitaria regionale individua eventuali ulteriori
sedi, rispetto all'Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento,
nelle quali si realizza la collaborazione tra Regione e Universita'.
A tal fine, il presente Protocollo d'intesa e' affiancato da
specifici accordi da stipularsi tra la Regione e l'Universita'
interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in coerenza con la
programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle
attivita' assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca.
Tali accordi definiscono, tra l'altro, l'incremento del corrispettivo
delle attivita' di ricovero in relazione ai maggiori costi indotti
dall'attivita' di didattica e di ricerca, riconosciuto in misura
dell'8% e limitatamente alle strutture a direzione universitaria.
La collaborazione fra Regione ed Universita' puo' estendersi agli
apporti formativi e tecnico-scientifici forniti da altre facolta' in
relazione a specifiche esigenze del SSR e dell'Universita', secondo
le modalita' di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 29/04.
Qualora nell'Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento o nelle
ulteriori sedi di cui al punto precedente non siano disponibili
specifiche strutture assistenziali essenziali per l'attivita'
didattica, le Universita' concordano con la Regione l'eventuale
utilizzo di idonee strutture assistenziali, pubbliche o, in via
subordinata, private accreditate, senza oneri aggiuntivi per il
Servizio sanitario regionale.
Art. 15
(Sperimentazioni cliniche e prestazioni per conto terzi)
Regione ed Universita' convengono di elaborare congiuntamente
indirizzi per promuovere e organizzare le attivita' di
sperimentazione condotte nelle Aziende ospedaliero-universitarie in
pazienti in regime di ricovero ed ambulatoriale, inclusa
l'acquisizione dell'autorizzazione del Comitato etico locale e
l'utilizzazione dei fondi che derivano dalla partecipazione a tali
attivita'.
Art. 16
(Durata)
Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della
stipula, ha la durata di anni tre ed e' rinnovato per un ulteriore
triennio previo accordo tra le parti.
Al fine di valutare l'attuazione del presente Protocollo nelle
Aziende ospedaliero-universitarie della regione, Regione ed
Universita' convengono di istituire presso la Conferenza
Regione-Universita' un Osservatorio composto, in forma paritetica, da
quattro docenti universitari designati dai Rettori e da quattro
dirigenti medici dipendenti delle Aziende ospedaliero-universitarie,
da un Preside designato dai presidi delle Facolta' di Medicina e
Chirurgia delle Universita' della regione e da un dirigente
regionale.
Art. 17
(Rinvio)
Per quanto non previsto nel presente Protocollo d'intesa o in altre
fonti ad esso connesse o comunque oggetto di concertazione da parte
della Regione e delle Universita', alle Aziende
ospedaliero-universitarie si applicano la L.R. 29/04 e le
disposizioni da essa derivate.
Dichiarazione a verbale
Le Universita' ritengono che, qualora una parte consistente delle
proprie attivita' di didattica, ricerca ed assistenza venga svolta in
piu' Ospedali del territorio, occorra perseguire ogni utile tentativo
per costituire un'Azienda unica che li comprenda. Questo al fine di
realizzare la maggior integrazione possibile tra i presi'di, nella
convinzione che l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, l'efficacia
delle attivita' assistenziali e l'eccellenza delle attivita'
didattiche e di ricerca possano essere raggiunte compiutamente
soltanto attraverso una gestione congiunta.