REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 284

Procedure e termini per la trasformazione, la fusione e l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) secondo quanto previsto dalla L.R. 2/03 e delibera di Consiglio regionale 623/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. n. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza             
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e            
servizi sociali", di seguito indicata 'legge regionale', ed in                  
particolare il Titolo IV "Riordino delle Istituzioni pubbliche di               
assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona",           
che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni pubbliche            
di assistenza e beneficenza, di seguito denominate Istituzioni, e la            
loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, di            
seguito denominate Aziende;                                                     
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004           
ad oggetto: "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni                  
pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi           
alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2           
(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la                    
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).           
(Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)",                
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.             
174 del 22 dicembre 2004;                                                       
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004           
ad oggetto: "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia           
statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle             
aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto               
all'articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2               
(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la                    
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)            
- Primo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 26              
aprile 2004, n. 773)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;                             
dato atto che si rinvia a quanto dettagliatamente definito nelle                
deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 e 624 del 2004 per                 
quanto riguarda:                                                                
- la definizione del ruolo dei diversi soggetti direttamente                    
coinvolti nel processo di trasformazione, in particolare gli enti               
locali, le IPAB, di seguito denominate 'Istituzioni', e la Regione;             
- il ruolo e la missione delle costituende Aziende nell'ambito della            
programmazione di zona ed i loro rapporti con gli enti locali;                  
ricordato che, come previsto dalla legge regionale e richiamato dalla           
deliberazione di Consiglio regionale n. 623 del 2004, il sistema                
integrato di interventi e servizi sociali e' realizzato dalla Regione           
e dagli Enti Locali con il concorso di una pluralita' di soggetti, in           
particolare del Terzo Settore, che partecipano alla progettazione,              
realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema dei servizi            
sociali a rete (articolo 20, comma 2 della legge regionale), ed il              
cui apporto e' il frutto di una consolidata e radicata esperienza               
professionale nel territorio;                                                   
preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2               
della legge regionale e dalla deliberazione del Consiglio regionale             
n. 623 del 2004:                                                                
- la Giunta regionale deve stabilire le procedure da seguire per la             
trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni; le modalita'           
per la definizione dei piani di trasformazione aziendale, che possono           
prevedere un percorso anche graduale di riorganizzazione                        
dell'attivita' e della struttura, che dovra' concludersi entro un               
termine massimo di tre anni dall'approvazione dell'atto di Giunta               
regionale; i termini per la valutazione e l'approvazione da parte               
della Regione dei piani di trasformazione aziendale e degli statuti;            
i termini per la costituzione da parte della Regione delle Aziende;             
- il termine per la definizione dell'atto di Giunta regionale sopra             
indicato e' di 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione                
consiliare n. 623 del 2004 nel Bollettino ufficiale della Regione, di           
seguito indicato 'BUR';                                                         
- il termine per la presentazione dei piani di trasformazione                   
aziendale da parte delle Istituzioni e' di 12 mesi dalla                        
pubblicazione dell'atto di Giunta, e che il medesimo termine e'                 
fissato anche per la presentazione della deliberazione di                       
trasformazione in persona giuridica di diritto privato da parte delle           
Istituzioni che, avendone la facolta', optano per tale scelta;                  
dato atto che la deliberazione consiliare n. 623 del 2004 e' stata              
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 174 del 22 dicembre            
2004 e che pertanto il termine per la definizione dell'atto di Giunta           
regionale in oggetto e' il 22 marzo 2005;                                       
ritenuto pertanto necessario ed opportuno - al fine di permettere il            
concreto avvio del processo di trasformazione delle Istituzioni -               
provvedere alla definizione della propria deliberazione con i                   
contenuti piu' sopra indicati ed in tempi adeguati a garantire il               
rispetto del termine fissato dalla deliberazione consiliare e                   
coerentemente ai tempi imposti dalla prossima scadenza della                    
legislatura regionale;                                                          
ricordato che, cosi' come previsto dalla legge regionale e dalla                
deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 2004:                          
-  il processo di trasformazione e di aziendalizzazione avviene                 
assumendo - a livello regionale e locale - il confronto e la                    
concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni                    
sindacali e con i soggetti del Terzo Settore;                                   
- gli atti di competenza della Giunta, attuativi della legge                    
regionale, sono adottati assunto il parere della Conferenza                     
Regione-Autonomie locali e sentita la competente Commissione                    
consiliare;                                                                     
acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie               
locali espresso nella seduta del 24 gennaio 2005 e della Conferenza             
regionale del Terzo Settore espresso nella seduta del 4 febbraio                
2005; acquisito inoltre il parere favorevole delle organizzazioni               
sindacali;                                                                      
sentita la Commissione consiliare Sanita' e Politiche sociali che ha            
espresso parere favorevole in data 10 febbraio 2005, subordinatamente           
all'accoglimento degli emendamenti al testo approvati nel corso della           
seduta;                                                                         
dato atto di avere apportato al testo allegato alla presente                    
deliberazione le modificazioni richieste dalla Commissione consiliare           
Sanita' e Politiche sociali;                                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Franco Rossi, ai           
sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. n. 43 del 2001 e della               
deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 2003;                           
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali - Immigrazione -              
Progetto giovani - Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'Allegato parte integrante e sostanziale della                 
presente deliberazione recante "Procedure e termini per la                      
trasformazione, la fusione e l'estinzione delle Istituzioni pubbliche           
di assistenza e beneficenza e per la costituzione delle Aziende                 
pubbliche di servizi alla persona (ASP), secondo quanto previsto                
dalla L.R. 12 marzo 2003, n.  2 e dalla deliberazione del Consiglio             
regionale n. 623 del 9 dicembre 2004";                                          
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 284 DEL 14/2/2005            
Procedure e termini per la trasformazione, la fusione e l'estinzione            
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la                
costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP),             
secondo quanto previsto dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e dalla                  
deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004                
Premessa                                                                        
Il percorso di riordino definito dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2, di             
seguito denominata 'legge regionale' e dalla delibera di Consiglio              
regionale n. 623 del 9 dicembre 2004, di seguito denominata 'delibera           
consiliare', interessa tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e           
beneficenza, di seguito denominate 'Istituzioni', presenti in                   
Emilia-Romagna;                                                                 
il percorso che ciascuna di esse dovra' seguire per giungere al                 
superamento della attuale forma giuridica e' differenziato a seconda            
del possesso o meno di alcune caratteristiche quali:                            
- parametri per la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla           
persona, di seguito denominata 'Azienda';                                       
- attivita' o inattivita';                                                      
- requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei               
Ministri 16 febbraio 1990;                                                      
- svolgimento prevalente di attivita' socio-assistenziale,                      
socio-sanitaria, socio-educativa, scolastica.                                   
Per la definizione delle caratteristiche e dei requisiti per la                 
trasformazione in Azienda si rinvia a quanto gia' dettagliatamente              
definito e precisato dalla delibera consiliare; occorre fare una                
unica precisazione in merito ad uno dei requisiti minimi previsti per           
la trasformazione aziendale: ci si riferisce al requisito dell'utenza           
assistita. Quest'ultimo va ricondotto ai posti letto di strutture               
residenziali o alla capacita' ricettiva di strutture semiresidenziali           
o al numero di bambini presenti nelle strutture scolastiche; pertanto           
non rientrano nella definizione di utenza assistita ai fini del                 
requisito minimo per la trasformazione aziendale - ad esempio - il              
numero di soggetti beneficiari di contributi economici, ne' puo'                
essere indicato il dato dell'utenza assistita nel caso l'Istituzione            
svolga attivita' indiretta.                                                     
1. Gli strumenti del riordino                                                   
La legge regionale e la delibera consiliare indicano il Programma               
delle trasformazioni aziendali e i Piani di trasformazione aziendali            
come gli strumenti fondamentali per il riordino delle Istituzioni di            
ciascun ambito di zona sociale, coincidente con il Distretto                    
sanitario.                                                                      
1.1. Il programma delle trasformazioni aziendali                                
Il Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito                 
territoriale della zona sociale deve indicare le Istituzioni                    
interessate da processi di fusione, le Aziende che si dovranno                  
costituire, i settori in cui dovranno operare, la previsione di                 
costituzione di Aziende nei casi di deroghe ammesse dalla delibera              
consiliare.                                                                     
Il Programma deve necessariamente comprendere tutte le Istituzioni              
dell'ambito territoriale di zona in possesso di almeno uno dei                  
requisiti minimi indicati al punto 1) del dispositivo della delibera            
consiliare, nonche' quelle che - pur non possedendo i requisiti                 
minimi - prevedono di trasformarsi in Azienda attraverso azioni di              
riorganizzazione e/o processi fusione.                                          
Occorre nuovamente sottolineare - come gia' detto in premessa - che             
il processo di riordino riguarda tutte le Istituzioni del territorio            
regionale; nei termini previsti per la definizione del Programma,               
quindi, le istituzioni in possesso dei requisiti per la                         
depubblicizzazione devono avere definito quale percorso del riordino            
intendono seguire: se la trasformazione in Azienda o la                         
privatizzazione; le Istituzioni non comprese nel Programma delle                
trasformazioni aziendali potranno quindi presentare la richiesta di             
depubblicizzazione, ad eccezione di quelle gia' amministrate dai                
disciolti enti comunali di assistenza (ECA), disciplinate dalla L.R.            
2 settembre 1983, n. 35, che - se non sono in possesso dei requisiti            
minimi per la trasformazione in Azienda e non provvedono a fondersi             
con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attivita' - sono              
estinte (articolo 24, comma 1 della legge regionale).                           
Un ulteriore caso riguarda le Istituzioni che al termine dei 12 mesi            
dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale                  
regionale non avranno presentato ne' un Piano di trasformazione                 
aziendale ne' una richiesta di depubblicizzazione; a seconda che                
l'Istituzione rientri o meno nel Programma delle trasformazioni                 
aziendali del proprio ambito territoriale si procedera' secondo                 
quanto previsto al successivo paragrafo 2.1.1. (esercizio poteri                
sostitutivi) o 2.3. (estinzione).                                               
Preliminarmente quindi alla indicazione delle trasformazioni                    
aziendali, il Programma dovra' elencare tutte le Istituzioni                    
esistenti nel territorio di zona indicando per ciascuna di esse,                
sulla base di quanto attestato dalla deliberazione dell'Istituzione             
di cui al successivo capoverso: il settore in cui opera, i valori               
relativi al volume di spese correnti riportate nel bilancio di                  
previsione 2004, il valore del patrimonio, da considerare secondo il            
valore catastale rivalutato del 5 per cento, l'utenza, tenuto conto             
delle precisazioni indicate in premessa, lo svolgimento di attivita'            
diretta o indiretta; per le Istituzioni inattive e' comunque                    
necessario indicare: le finalita' statutarie, il valore dell'ultimo             
bilancio approvato, il valore del patrimonio, da considerare secondo            
il valore catastale rivalutato del 5 per cento, le eventuali                    
indicazioni statutarie sulla destinazione del patrimonio in caso di             
estinzione. L'elencazione preliminare contenuta nel Programma dovra'            
altresi' evidenziare, per ciascuna Istituzione, se e' in possesso dei           
requisiti minimi che costituiscono obbligo di trasformazione                    
aziendale e/o se in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16                 
febbraio 1990.                                                                  
Al fine di permettere la definizione nel Programma dei contenuti piu'           
sopra indicati le Istituzioni adottano apposita deliberazione del               
Consiglio di Amministrazione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla             
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto,             
al Sindaco del Comune che promuove l'Accordo di programma che approva           
il Piano di zona e al Sindaco del Comune sede dell'Istituzione, in              
cui si attesta: il settore in cui opera, i valori relativi al volume            
di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004, il                 
valore del patrimonio da considerare secondo il valore catastale                
rivalutato del 5 per cento, l'utenza, lo svolgimento di attivita'               
diretta o indiretta e l'eventuale possesso dei requisiti previsti dal           
DPCM 16 febbraio 1990, con la specificazione del caso in cui rientra            
(carattere associativo, promossa ed amministrata da privati,                    
ispirazione religiosa, riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del             
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).                
Il Programma e' approvato con le modalita' indicate all'articolo 29,            
comma 3 della legge regionale e costituisce allegato al Piano di                
zona. Il Comitato di Distretto deve motivare adeguatamente la                   
sostenibilita' economica e le ragioni di convenienza organizzativa              
della scelta di costituire le Aziende previste,  considerando con               
particolare attenzione i casi in cui la costituzione si prevede                 
avvenga nelle ipotesi di deroghe ammesse dalla deliberazione                    
consiliare e dando atto dei pareri obbligatori previsti.                        
Per quanto riguarda le deroghe previste occorre sottolineare che esse           
vanno adeguatamente motivate rispetto alle esigenze che vi                      
sottendono, dando conto in particolare del fatto che la previsione di           
costituire Aziende che non rispettano il requisito territoriale o di            
bilancio sono sostenibili rispetto al complesso della realta'                   
territoriale di zona e considerando le responsabilita' in capo alle             
Amministrazioni nel governo complessivo delle Aziende.                          
Per quanto riguarda in particolare l'ambito territoriale, va ribadito           
che - come prevede espressamente la legge regionale - le Aziende                
devono avere di norma un ambito territoriale di attivita' di zona; la           
previsione quindi di costituire Aziende in deroga a questo principio,           
come ammesso al punto 3), lett. a) del dispositivo della                        
deliberazione consiliare, deve essere valutata tenendo conto del                
complesso delle Istituzioni dell'ambito territoriale di zona che                
operano nel medesimo settore, prevedendo deroghe che devono essere              
coerenti e funzionali alle esigenze del complessivo ambito di zona,             
come indica la deliberazione consiliare.                                        
La Regione quindi, nell'ambito della valutazione complessiva dei                
Piani di Zona, valuta con particolare attenzione le ragioni e le                
motivazione a sostegno della previsione, nell'ambito dei Programmi              
delle trasformazioni aziendali, di costituire Aziende nei casi di               
deroghe ammesse.                                                                
Il Programma indica altresi', per le Aziende che si prevede si                  
costituiscano dalla fusione di piu' Istituzioni, quale di esse assume           
il ruolo di capofila e referente per il coordinamento delle azioni              
comuni.                                                                         
Il Sindaco che ha promosso l'Accordo di programma lo trasmette,                 
segnalando le Istituzioni che, avendo facolta' di optare per la                 
trasformazione in Azienda o la trasformazione in persona giuridica              
privata, non hanno espresso la propria volonta' nei termini per la              
definizione del Programma, alla Conferenza territoriale sociale e               
sanitaria in tempo utile a permettere l'invio  da parte di                      
quest'ultima alla Regione - entro 6 mesi dal presente atto - del                
Programma corredato del proprio parere in ordine alla congruita',               
coerenza e sostenibilita' economica dello stesso con le esigenze                
della programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni della                 
delibera consiliare.                                                            
La delibera consiliare sul punto dei termini per l'invio alla Regione           
presenta un problema di coordinamento, laddove prevede per lo stesso            
adempimento il termine di 6 e 8 mesi; si ritiene comunque, tenuto               
conto dei lavori preparatori svolti in Commissione consiliare e del             
fatto che sullo stesso punto non sono state apportate modifiche                 
durante il dibattito consiliare, che il termine sul quale si e'                 
espressa positivamente la volonta' della Commissione, e' quello dei 6           
mesi.                                                                           
1.2. I piani di trasformazione aziendale                                        
I Piani di trasformazione aziendale rappresentano lo strumento con              
cui si attuano compiutamente le indicazioni strategiche e                       
programmatiche del Programma delle trasformazioni.                              
Ciascuna Istituzione deve presentare alla Regione, tramite il                   
Comitato di Distretto, un Piano di trasformazione aziendale coerente            
con le indicazioni del Programma approvato dal Comitato di Distretto,           
da cui risulti una Azienda con le caratteristiche indicate al punto             
3) del dispositivo della deliberazione consiliare, accompagnato da              
una proposta di statuto della costituenda Azienda.                              
I Piani di trasformazione aziendale possono prevedere, cosi' come               
previsto dalla deliberazione consiliare, un percorso, anche graduale,           
di riorganizzazione dell'attivita' e della struttura, finalizzato               
alla trasformazione aziendale, che dovra' concludersi entro un                  
termine massimo di tre anni dalla pubblicazione del presente atto.              
E' quindi essenziale che i Piani di trasformazione esplicitino i                
tempi della riorganizzazione, fermo restando il termine massimo del             
triennio; sulla base della scansione temporale indicata verranno                
infatti previste le ulteriori attivita' ed adempimenti connessi alla            
costituzione dell'Azienda e all'insediamento degli organi, come                 
meglio precisato al successivo paragrafo 2.1..                                  
La proposta di statuto deve essere coerente e conforme a quanto                 
indicato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9               
dicembre 2004.                                                                  
I Consigli di Amministrazione delle Istituzioni coinvolte in processi           
di fusione finalizzati a costituire la medesima Azienda adottano il             
medesimo Piano di trasformazione aziendale e la medesima proposta di            
statuto; l'Istituzione capofila provvede a trasmettere al Comitato di           
Distretto le deliberazioni adottate dalle Istituzioni.Il Comitato di            
Distretto trasmette alla Regione i Piani di trasformazione aziendale,           
corredati del parere in ordine alla congruita' degli stessi rispetto            
al Programma approvato, entro 12 mesi dalla pubblicazione del                   
presente atto.                                                                  
2. Le procedure                                                                 
Come gia' detto in premessa, il percorso di riordino interessa tutte            
le Istituzioni presenti in Emilia-Romagna.                                      
Le Istituzioni che non sono interessate dai processi di                         
trasformazione aziendale infatti si trasformeranno in persone                   
giuridiche private o, in caso di inerzia e ricorrendo determinati               
presupposti, verranno estinte.                                                  
Vengono quindi di seguito indicate le procedure relative ai diversi             
percorsi.                                                                       
2.1. Le fusioni e le trasformazioni aziendali                                   
Il Programma delle trasformazioni aziendali indica l'Istituzione che            
assume il ruolo di capofila e referente per il coordinamento delle              
azioni comuni.                                                                  
Ciascun Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni coinvolte in             
processi di fusione finalizzati a costituire la medesima Azienda                
adotta un unico atto deliberativo contenente:                                   
- la proposta di fusione con le altre Istituzioni individuate al fine           
della trasformazione aziendale;                                                 
- la proposta di costituire una Azienda e le relative finalita';                
- il piano di trasformazione come indicato al precedente punto 1.2.;            
- la proposta di statuto della costituenda Azienda.                             
Alla deliberazione deve essere allegato:                                        
- il Bilancio di previsione 2004 con l'indicazione degli estremi                
della deliberazione di approvazione e della comunicazione della                 
Giunta regionale di non avere riscontrato vizi di legittimita' o                
della avvenuta esecutivita' per decorrenza dei termini;                         
- descrizione della situazione patrimoniale dell'Istituzione come               
risulta dall'ultimo consuntivo approvato, con l'indicazione del                 
relativo valore da considerare secondo il valore catastale rivalutato           
del 5 per cento;                                                                
- copia dello statuto vigente dell'Istituzione;                                 
- domanda in carta bollata, indirizzata al Presidente della Giunta              
regionale, in cui si chiede la approvazione del Piano di                        
trasformazione e dello statuto dell'Azienda.                                    
Le deliberazioni delle Istituzioni devono contenere l'attestazione              
della avvenuta pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio comunale per           
15 giorni consecutivi e di non avere ricevuto opposizioni.                      
Tutti gli atti deliberativi delle Istituzioni corredati dei necessari           
allegati sono trasmessi al Sindaco del Comune che ha promosso                   
l'Accordo di programma a cura dell'Istituzione capofila.                        
Il Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma                    
trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di                    
Politiche sociali, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente               
atto, separatamente per ciascuna Azienda da costituire:                         
- gli originali delle deliberazioni adottate dalle Istituzioni                  
complete di tutti gli allegati;                                                 
- il parere espresso dal Comitato di Distretto in ordine alla                   
congruita' dei Piani di trasformazione rispetto al Programma                    
approvato;                                                                      
- n. 2 marche da bollo da Euro 11,00.                                           
Per la costituzione di Aziende a seguito di trasformazione di una               
sola Istituzione, laddove ammesso dalla delibera consiliare, si                 
seguono le medesime procedure indicate nel presente paragrafo.                  
La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla legge                  
regionale, dalle deliberazioni consiliari nn. 623 e 624 del 2004, dal           
Programma delle trasformazioni aziendali e dalle eventuali                      
indicazioni generali fornite dal "Comitato regionale a supporto del             
processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle            
Aziende", valuta i Piani di trasformazione e le proposte di statuto e           
comunica al Comitato di Distretto, per il tramite del Sindaco del               
Comune che ha promosso l'Accordo di programma, entro 120 giorni dal             
ricevimento, di non avere osservazioni o comunica eventuali                     
osservazioni e/o richieste di documentazione integrativa; dal                   
ricevimento della risposta alle eventuali osservazioni e/o richieste            
di documentazione integrativa decorrono ulteriori 90 giorni entro i             
quali la Giunta regionale valuta la documentazione ricevuta ed                  
esprime il proprio parere.                                                      
A seguito del ricevimento di assenza di osservazioni, che la Giunta             
regionale comunica al Comitato di Distretto per il tramite del                  
Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma, e alle               
Istituzioni interessate dal Piano di trasformazione aziendale oggetto           
del provvedimento, il Comitato di Distretto:                                    
- richiede alla Regione - indicando la delibera di Giunta regionale             
di assenza di osservazioni - il provvedimento di costituzione della             
nuova Azienda;                                                                  
- indica i termini entro i quali, dal provvedimento regionale di                
costituzione,  saranno insediati gli organi della nuova Azienda.                
La richiesta di costituzione dell'Azienda deve pervenire in coerenza            
con i tempi previsti dal percorso di riorganizzazione dell'attivita'            
e della struttura indicato nel Piano di trasformazione aziendale e              
comunque entro tre anni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale            
regionale del presente atto.                                                    
La Regione, attraverso il "Comitato regionale a supporto del processo           
di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende"            
ed il relativo "Nucleo tecnico operativo", assicura il monitoraggio             
dei tempi e degli adempimenti per la costituzione e l'insediamento              
degli organi delle Aziende previste dai Programmi delle                         
trasformazioni aziendali.                                                       
2.1.1. L'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 23,            
comma 3 della legge regionale                                                   
Al termine dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto nel                
Bollettino Ufficiale regionale, la Regione verifica per ciascuna                
Istituzione esistente sul territorio regionale se e' stato presentato           
un Piano di trasformazione aziendale o una richiesta di                         
depubblicizzazione; nel caso si accerti che ci sono Istituzioni che             
non hanno presentato ne' l'uno ne' l'altro si verifica se rientrano             
nei casi indicati al successivo paragrafo 2.3. o se si tratta di                
Istituzioni ricomprese nel Programma delle trasformazioni aziendali             
del proprio ambito territoriale; in quest'ultimo caso la legge                  
regionale prevede che la Regione proceda alla nomina di un                      
commissario che provvede in via sostitutiva alla definizione ed                 
approvazione del Piano di trasformazione aziendale e della proposta             
di statuto.                                                                     
Il commissario e' nominato con decreto del Presidente della Giunta              
regionale e viene scelto nell'ambito di una terna di nominativi                 
indicati dal Comitato di Distretto. Contestualmente all'invio al                
Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma della                 
richiesta di una terna di nominativi che il Comitato di Distretto               
deve esprimere, viene inviata comunicazione all'Istituzione                     
inadempiente dell'avvio del procedimento per la nomina del                      
commissario incaricato della definizione ed approvazione del Piano di           
trasformazione aziendale e della proposta di statuto, assegnandole un           
ulteriore termine di 30 giorni per provvedere.                                  
Il commissario nominato provvede, non prima della scadenza                      
dell'ulteriore  termine di 30 giorni assegnato all'Istituzione per              
provvedere e comunque entro il termine previsto nell'atto di nomina,            
a definire il Piano di trasformazione e la proposta di statuto in               
coerenza e conformita' con quanto previsto dal Programma delle                  
trasformazioni aziendali e dei Piani di trasformazione gia' approvati           
dalle Istituzioni coinvolte in processi di fusione finalizzati a                
costituire la medesima Azienda.                                                 
Il commissario adotta l'atto previsto al paragrafo 2.1. completo                
degli allegati e secondo le procedure ivi indicate.                             
Il Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma                    
trasmette alla Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto:              
- l'originale dell'atto adottato dal commissario completo di tutti              
gli allegati;                                                                   
- il parere espresso dal Comitato di Distretto in ordine alla                   
congruita' del Piano di trasformazione rispetto al Programma                    
approvato;                                                                      
- n. 2 marche da bollo da Euro 11,00.                                           
Per quanto riguarda la restante parte del procedimento (valutazione             
regionale dei Piani di trasformazione e delle proposte di statuto e             
costituzione delle Aziende) si osservano le indicazioni contenute al            
paragrafo 2.1..                                                                 
2.2. Le privatizzazioni                                                         
Secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare possono                  
deliberare la loro trasformazione in persona giuridica di diritto               
privato:                                                                        
a) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16                
febbraio 1990 "Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento              
della personalita' giuridica di diritto privato alle Istituzioni                
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e                   
infraregionale", di seguito indicato come 'DPCM 16 febbraio 1990';              
b) le Istituzioni non in possesso dei requisiti minimi per la                   
trasformazione in Azienda, cosi' come definiti dalla deliberazione              
consiliare, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal           
DPCM 16 febbraio 1990;                                                          
c) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attivita'                   
socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad              
altre attivita', indipendentemente dal possesso dei requisiti                   
previsti dal DPCM 16 febbraio 1990;                                             
d) le Istituzioni che prevedono nei propri statuti finalita'                    
incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio,           
la  destinazione di parte delle rendite del proprio patrimonio agli             
eredi dell'originario fondatore; queste Istituzioni devono, per la              
trasformazione  in Azienda, eliminare le finalita' statutarie                   
incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro                      
trasformazione in persona giuridica di diritto privato.                         
In particolare il DPCM 16 febbraio 1990 prevede che possono chiedere            
il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato le            
Istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalita'                    
nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia                           
alternativamente accertato:                                                     
a) il carattere associativo;                                                    
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;             
c) l'ispirazione religiosa.                                                     
IL DPCM 16 febbraio 1990 individua nell'accertamento dei seguenti               
elementi le condizioni affinche' le Regioni provvedano al                       
riconoscimento della natura privata dell'ente:                                  
sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le              
quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:                             
- costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di                
promotori privati;                                                              
- esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un             
ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel            
senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa            
dei componenti dell'organo collegiale deliberante;                              
- esplicazione dell'attivita' dell'ente anche sulla base delle                  
prestazioni volontarie dei soci;                                                
sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati                
quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:               
- atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da                    
privati;                                                                        
- esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la                       
designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una              
quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;                     
- che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni                  
risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e                      
trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello            
svolgimento dell'attivita' istituzionale;                                       
sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le             
quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:                             
- attivita' istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque           
inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una piu'           
generale finalita' religiosa;                                                   
- collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa,                   
realizzato per il tramite della designazione, prevista da                       
disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad              
istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni            
religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso            
come modo qualificante di gestione del servizio.                                
Il DPCM 16 febbraio 1990 prevede inoltre che, ai fini del                       
riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di               
ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai           
sensi dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento           
in modo precipuo di attivita' inerenti alla sfera                               
educativo-religiosa.                                                            
Non sono comunque considerate di natura privata le istituzioni di               
beneficenza ed assistenza, gia' amministrate dagli enti comunali di             
assistenza od in questi concentrati.                                            
Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persona giuridica di               
diritto privato devono deliberare la loro trasformazione e                      
trasmettere la richiesta alla Regione entro 12 mesi dalla                       
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto.             
Copia conforme della deliberazione di richiesta di                              
depubblicizzazione, con le caratteristiche e gli allegati di seguito            
indicati (ad eccezione della domanda in bollo e della marca da                  
bollo), deve essere trasmessa dall'Istituzione al Comune della                  
propria sede legale, e al Comune dove si svolge l'attivita'                     
prevalente se diverso da quello della sede legale, mediante                     
raccomandata con avviso di ricevimento; il Comune esprime, entro 30             
giorni dal ricevimento, parere obbligatorio sulla richiesta di                  
depubblicizzazione e sulla proposta di modificazioni statutarie o               
nuovo statuto, sulla base delle motivazioni e delle ragioni espresse            
nell'atto a sostegno della richiesta. Il Comune trasmette il proprio            
parere all'Istituzione e alla Regione.                                          
La deliberazione dell'Istituzione deve contenere:                               
- la richiesta alla Regione di depubblicizzare l'ente e di approvare            
le modificazioni statutarie o il nuovo statuto reso necessario dalla            
nuova natura giuridica;                                                         
- l'indicazione del caso in cui rientra, tra quelli precedentemente             
indicati, la possibilita' di depubblicizzazione;                                
- la dimostrazione delle condizioni previste per l'ammissione della             
richiesta, secondo la tipologia per la quale e' richiesta la                    
depublicizzazione.                                                              
Alla deliberazione deve essere allegato:                                        
- copia conforme della deliberazione adottata ai sensi di quanto                
previsto al punto 1.1. del presente documento;                                  
- descrizione della situazione patrimoniale dell'Istituzione come               
risulta dall'ultimo consuntivo approvato, con l'indicazione del                 
relativo valore da considerare secondo il valore catastale rivalutato           
del 5 per cento;                                                                
- copia dello statuto vigente dell'Istituzione;                                 
- domanda in carta bollata, indirizzata al Presidente della Giunta              
regionale, in cui si chiede che la Regione depubblicizzi                        
l'Istituzione, la riconosca come persona giuridica di diritto privato           
e approvi le modifiche statutarie o il nuovo statuto;                           
- copia conforme dell'avviso di ricevimento da parte del Comune della           
raccomandata per la richiesta di parere;                                        
- marca da bollo da Euro 11,00.                                                 
La deliberazione, contenente l'attestazione della avvenuta                      
pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio comunale per 15 giorni                
consecutivi e dell'assenza di opposizioni, con gli allegati necessari           
deve essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento                
all'Assessorato regionale competente in materia di Politiche sociali,           
entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto.In caso di                  
mancato ricevimento da parte del Comune del parere entro i 30 giorni            
previsti, la Regione sollecita l'invio assegnando ulteriori 30                  
giorni, decorsi i quali si procede a prescindere dal parere del                 
Comune.                                                                         
La Regione decide sulla richiesta di depubblicizzazione entro 120               
giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili di ulteriori 30               
giorni nel caso si renda necessario sollecitare il parere del Comune.           
Il termine e' sospeso a seguito di richiesta di chiarimenti o                   
acquisizione di documentazione mancante. Il termine e' inoltre                  
sospeso nel caso in cui il parere del Comune sia negativo o                     
favorevole con osservazioni o condizioni; in quest'ultimo caso la               
Regione rinvia l'atto all'Istituzione per valutare il parere e/o le             
osservazioni o condizioni del Comune, assegnando un termine per                 
adeguarsi alle osservazioni o condizioni o confermare l'atto gia'               
adottato.                                                                       
2.3. Le estinzioni                                                              
Secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare sono soggette            
alla procedura di estinzione:                                                   
- le Istituzioni non in possesso dei requisiti minimi per la                    
trasformazione in Azienda come definiti dalla deliberazione                     
consiliare, che non presentano nel termine di 12 mesi dalla                     
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto              
ne' un piano di trasformazione aziendale ne' una richiesta di                   
trasformazione in persona giuridica di diritto privato;                         
- le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16                 
febbraio 1990, che non presentano nel termine di 12 mesi dalla                  
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto              
ne' un piano di trasformazione aziendale ne' una richiesta di                   
trasformazione in persona giuridica di diritto privato;                         
- le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attivita'                    
socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad              
altre attivita', che non presentano nel termine di 12 mesi dalla                
pubblicazione nel Bollettino Uficiale regionale del presente atto ne'           
un piano di trasformazione aziendale ne' una richiesta di                       
trasformazione in persona giuridica di diritto privato;                         
- le Istituzioni gia' amministrate dai disciolti ECA, qualora non               
siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Azienda e              
non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito                     
territoriale di attivita' presentando un piano di trasformazione                
aziendale nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale regionale del presente atto;                                          
- le Istituzioni inattive che non presentano un piano di                        
trasformazione aziendale ne' una richiesta di trasformazione in                 
persona giuridica di diritto privato nel termine di 12 mesi dalla               
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto.             
In sostanza la causa principale di avvio del procedimento di                    
estinzione e' legata all'inerzia dell'Istituzione che non esprime,              
entro il termine previsto dei 12 mesi dalla pubblicazione del                   
presente atto, nessuna volonta' in merito alla trasformazione della             
sua forma giuridica.                                                            
Al termine dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto nel                
Bollettino Ufficiale regionale la Regione verifica per ciascuna                 
Istituzione esistente sul territorio regionale se e' stato presentato           
un Piano di trasformazione aziendale o una richiesta di                         
depubblicizzazione; nel caso si accerti che ci sono Istituzioni che             
non hanno presentato ne' l'uno ne' l'altro si verifica se rientrano             
nei casi indicati al precedente paragrafo 2.1.1. o in quelli per i              
quali l'inerzia e' causa di estinzione.                                         
Per questi ultimi casi la Regione pubblica nel Bollettino Ufficiale             
regionale un avviso di avvio del procedimento di estinzione e                   
contestualmente lo comunica all'Istituzione e al Comune sede legale             
dell'Istituzione e, se diversa dalla sede legale, al Comune dove si             
svolge l'attivita' prevalente, per l'acquisizione del parere                    
sull'estinzione.                                                                
Per gli adempimenti necessari connessi alla procedura di estinzione,            
con decreto del Presidente della Giunta regionale viene nominato un             
commissario ad acta, scelto nell'ambito di una terna di nominativi              
indicati dal Comitato di Distretto.                                             
Il commissario nominato provvede, entro il termine previsto nell'atto           
di nomina, ad effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e                  
passivi dell'Istituzione e l'inventario del patrimonio.                         
La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale,                  
procede a dichiarare l'estinzione se nel termine di 30 giorni dalla             
pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale regionale e della            
comunicazione all'ente e al Comune, non riceve osservazioni e/o                 
opposizioni; in quest'ultimo caso la Regione procede sentendo                   
l'Istituzione e il Comune e valutando le osservazioni e/o opposizioni           
nel termine di 60 giorni dal ricevimento.                                       
Cosi' come previsto all'articolo 23, comma 8 della legge regionale, i           
patrimoni delle Istituzioni estinte sono destinati conformemente alle           
indicazioni statutarie e, in mancanza di disposizioni specifiche, ad            
Aziende del territorio di zona con finalita' analoghe a quelle                  
dell'ente estinto o, in mancanza di queste, al Comune sede                      
dell'Istituzione estinta o, qualora l'attivita' si svolga in un                 
Comune diverso da quello sede dell'ente, al Comune in cui si svolge             
l'attivita' prevalente; il patrimonio viene trasferito con vincolo di           
destinazione al raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali              
dell'Istituzione stessa o comunque di finalita' socio-assistenziali.            
Se l'estinzione riguarda Istituzioni gia' amministrate dai disciolti            
Enti comunali di assistenza (ECA), il patrimonio e' trasferito al               
Comune sede dell'Istituzione, con vincolo di destinazione al                    
raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali dell'Istituzione             
stessa.                                                                         
3. Le azioni e gli strumenti a supporto del processo di                         
trasformazione delle istituzioni in aziende                                     
La deliberazione consiliare individua una serie di azioni e strumenti           
a supporto del processo di trasformazione o fusione delle Istituzioni           
in Aziende, dedicando ad esse apposite risorse finanziarie                      
nell'ambito del Fondo sociale regionale 2003 e 2004.                            
3.1. Il comitato regionale a supporto del processo di trasformazione            
delle istituzioni e di costituzione delle aziende                               
E' previsto che, presso l'Assessorato competente in materia di                  
politiche sociali, si costituisca il Comitato regionale a supporto              
del processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione              
delle Aziende, di seguito denominato 'Comitato regionale', formato              
dagli attuali componenti della Cabina di Regia tra Regione ed enti              
locali istituita per l'attuazione della legge regionale,                        
eventualmente integrato da ulteriori rappresentanti degli enti locali           
e da rappresentanti delle Associazioni delle Istituzioni maggiormente           
rappresentative.                                                                
Si tratta quindi di un organismo politico, che prosegue e consolida             
l'esperienza della Cabina di Regia di concertazione e cooperazione              
tra i livelli istituzionali, per una attuazione condivisa delle                 
scelte di governo dei rilevanti processi di trasformazione in corso.            
Il Comitato regionale svolge funzioni di sostegno alla Giunta                   
regionale nell'elaborazione delle politiche di implementazione dei              
processi di trasformazione e costituzione di Aziende, in particolare            
cura i rapporti con il Nucleo tecnico operativo.                                
Il Comitato regionale definira', all'atto del suo insediamento, le              
modalita' di lavoro e di relazione con il Nucleo tecnico operativo.             
3.2. Il Nucleo tecnico operativo a supporto del Comitato regionale              
Il Comitato regionale verra' supportato da un Nucleo tecnico                    
operativo, per fornire agli enti locali e alle Istituzioni                      
interessate dai processi di trasformazione consulenza giuridica,                
economica ed organizzativa nella definizione degli atti e dei                   
documenti che il processo di trasformazione prevede; il Nucleo                  
tecnico operativo dovra' inoltre svolgere funzioni di monitoraggio              
dei processi in corso e di proporre al Comitato regionale azioni in             
ordine alla necessita' di implementazione del sistema delineato dalle           
deliberazioni consiliari n. 623 e n. 624 del 2004.                              
Va ricordato infatti che entrambi gli atti consiliari sopracitati               
prevedono una progressiva implementazione del sistema di                        
trasformazione in Aziende; in particolare il primo atto per quanto              
riguarda le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi                
assegnati alle Aziende; il secondo atto - significativamente definito           
"Primo provvedimento" - rinvia a successivi atti la definizione di              
ulteriori norme e principi che regolano l'attivita' delle Aziende.              
Tra i primi compiti del Nucleo tecnico operativo va ricordato:                  
- la formulazione di proposte per la definizione di un programma di             
formazione rivolto ai dirigenti ed ai funzionari delle Istituzioni;             
- la definizione di uno schema tipo di statuto delle Aziende che                
ricomprenda i contenuti necessari come individuati dalla                        
deliberazione consiliare n. 624 del 2004;                                       
- la definizione di criteri generali e di modalita' per una equa                
valutazione dei conferimenti (entita' delle attivita' e dei                     
patrimoni) da ricondurre agli Enti pubblici territoriali, finalizzati           
alla definizione delle quote di loro rappresentanza nell'Assemblea              
dei soci;                                                                       
- la definizione di criteri generali e di modalita' per la                      
valutazione delle quote di rappresentanza di altri soggetti, pubblici           
e privati, presenti nell'Assemblea dei soci, qualora tale presenza              
fosse statutariamente prevista nei Consigli di amministrazione delle            
Istituzioni trasformate;                                                        
- la risposta a richieste di parere e a quesiti provenienti dagli               
Enti locali e dalle Istituzioni, attivando modalita' idonee a                   
diffondere le informazioni e le indicazioni di prassi fornite che               
rivestano un interesse generale.                                                
Il Nucleo tecnico operativo, composto da tecnici regionali, degli               
enti locali e delle Istituzioni, verra' costituito, sentito il                  
Comitato regionale, con atto formale del Direttore generale Sanita' e           
Politiche sociali secondo quanto previsto al punto 2.2.1                        
dell'allegato alla propria deliberazione n. 447 del 2003.                       
Il Nucleo tecnico operativo operera' fino al termine del processo di            
riordino ed in ogni caso fino all'avvio dell'attivita' delle                    
costituende Aziende; al termine di tale periodo la Giunta presenta al           
Consiglio una relazione sugli esiti del processo di trasformazione.             
3.3. Le incentivazioni                                                          
L'indicazione consiliare prevede di sostenere le scelte locali di               
costituzione di Aziende di ambito distrettuale, coerenti con le                 
indicazioni programmatiche regionali (punto 3) del dispositivo della            
deliberazione consiliare), destinando a tal fine parte delle risorse            
finanziarie gia' disponibili.                                                   
Nel Programma annuale degli interventi 2005 previsto all'articolo 47,           
comma 3 della legge regionale verra' effettuata la ripartizione delle           
risorse disponibili.                                                            
4. L'inventario del patrimonio                                                  
La deliberazione consiliare n. 624 del 2004 prevede che per ciascuna            
Azienda sia redatto l'inventario del patrimonio (costituito dai beni            
delle Istituzioni da cui e' sorta l'Azienda nonche' dalle                       
acquisizioni successive), distinguendo ed indicando:                            
- il patrimonio disponibile;                                                    
- il patrimonio indisponibile;                                                  
- l'uso del patrimonio immobiliare, disponibile ed indisponibile;               
- il soggetto che ha effettuato il conferimento (per i beni delle               
Istituzioni trasformate il Comune che effettua il conferimento e'               
quello sede dell'Istituzione o, qualora l'attivita' dell'Istituzione            
trasformata si svolgesse in un Comune diverso da quello sede                    
dell'Istituzione, il Comune nel quale si svolge l'attivita'                     
prevalente).L'inventario cosi' redatto dovra' essere trasmesso alla             
Regione allegato al Piano di trasformazione aziendale.                          
A seguito di trasformazioni del patrimonio da indisponibile a                   
disponibile o di alienazioni del patrimonio disponibile deve essere             
aggiornato l'inventario; l'inventario aggiornato deve essere                    
trasmesso alla Regione entro 90 giorni dall'adozione dell'atto che ha           
disposto la trasformazione e/o l'alienazione.                                   
5. Rinvio                                                                       
Con proprio successivo atto la Giunta regionale definisce uno schema            
tipo di regolamento di contabilita', come previsto al punto 4.                  
dell'allegato alla deliberazione consiliare n. 624 del 2004; le                 
Aziende si dotano di un proprio regolamento di contabilita' coerente            
con lo schema tipo regionale.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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