DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 284
Procedure e termini per la trasformazione, la fusione e l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) secondo quanto previsto dalla L.R. 2/03 e delibera di Consiglio regionale 623/04
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. n. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali", di seguito indicata 'legge regionale', ed in
particolare il Titolo IV "Riordino delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona",
che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, di seguito denominate Istituzioni, e la
loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, di
seguito denominate Aziende;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004
ad oggetto: "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi
alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2
(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
(Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)",
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
174 del 22 dicembre 2004;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004
ad oggetto: "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia
statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle
aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto
all'articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2
(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
- Primo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 26
aprile 2004, n. 773)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;
dato atto che si rinvia a quanto dettagliatamente definito nelle
deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 e 624 del 2004 per
quanto riguarda:
- la definizione del ruolo dei diversi soggetti direttamente
coinvolti nel processo di trasformazione, in particolare gli enti
locali, le IPAB, di seguito denominate 'Istituzioni', e la Regione;
- il ruolo e la missione delle costituende Aziende nell'ambito della
programmazione di zona ed i loro rapporti con gli enti locali;
ricordato che, come previsto dalla legge regionale e richiamato dalla
deliberazione di Consiglio regionale n. 623 del 2004, il sistema
integrato di interventi e servizi sociali e' realizzato dalla Regione
e dagli Enti Locali con il concorso di una pluralita' di soggetti, in
particolare del Terzo Settore, che partecipano alla progettazione,
realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema dei servizi
sociali a rete (articolo 20, comma 2 della legge regionale), ed il
cui apporto e' il frutto di una consolidata e radicata esperienza
professionale nel territorio;
preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2
della legge regionale e dalla deliberazione del Consiglio regionale
n. 623 del 2004:
- la Giunta regionale deve stabilire le procedure da seguire per la
trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni; le modalita'
per la definizione dei piani di trasformazione aziendale, che possono
prevedere un percorso anche graduale di riorganizzazione
dell'attivita' e della struttura, che dovra' concludersi entro un
termine massimo di tre anni dall'approvazione dell'atto di Giunta
regionale; i termini per la valutazione e l'approvazione da parte
della Regione dei piani di trasformazione aziendale e degli statuti;
i termini per la costituzione da parte della Regione delle Aziende;
- il termine per la definizione dell'atto di Giunta regionale sopra
indicato e' di 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione
consiliare n. 623 del 2004 nel Bollettino ufficiale della Regione, di
seguito indicato 'BUR';
- il termine per la presentazione dei piani di trasformazione
aziendale da parte delle Istituzioni e' di 12 mesi dalla
pubblicazione dell'atto di Giunta, e che il medesimo termine e'
fissato anche per la presentazione della deliberazione di
trasformazione in persona giuridica di diritto privato da parte delle
Istituzioni che, avendone la facolta', optano per tale scelta;
dato atto che la deliberazione consiliare n. 623 del 2004 e' stata
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 174 del 22 dicembre
2004 e che pertanto il termine per la definizione dell'atto di Giunta
regionale in oggetto e' il 22 marzo 2005;
ritenuto pertanto necessario ed opportuno - al fine di permettere il
concreto avvio del processo di trasformazione delle Istituzioni -
provvedere alla definizione della propria deliberazione con i
contenuti piu' sopra indicati ed in tempi adeguati a garantire il
rispetto del termine fissato dalla deliberazione consiliare e
coerentemente ai tempi imposti dalla prossima scadenza della
legislatura regionale;
ricordato che, cosi' come previsto dalla legge regionale e dalla
deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 2004:
- il processo di trasformazione e di aziendalizzazione avviene
assumendo - a livello regionale e locale - il confronto e la
concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni
sindacali e con i soggetti del Terzo Settore;
- gli atti di competenza della Giunta, attuativi della legge
regionale, sono adottati assunto il parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali e sentita la competente Commissione
consiliare;
acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie
locali espresso nella seduta del 24 gennaio 2005 e della Conferenza
regionale del Terzo Settore espresso nella seduta del 4 febbraio
2005; acquisito inoltre il parere favorevole delle organizzazioni
sindacali;
sentita la Commissione consiliare Sanita' e Politiche sociali che ha
espresso parere favorevole in data 10 febbraio 2005, subordinatamente
all'accoglimento degli emendamenti al testo approvati nel corso della
seduta;
dato atto di avere apportato al testo allegato alla presente
deliberazione le modificazioni richieste dalla Commissione consiliare
Sanita' e Politiche sociali;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Franco Rossi, ai
sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. n. 43 del 2001 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 2003;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali - Immigrazione -
Progetto giovani - Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione recante "Procedure e termini per la
trasformazione, la fusione e l'estinzione delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza e per la costituzione delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), secondo quanto previsto
dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e dalla deliberazione del Consiglio
regionale n. 623 del 9 dicembre 2004";
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 284 DEL 14/2/2005
Procedure e termini per la trasformazione, la fusione e l'estinzione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP),
secondo quanto previsto dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e dalla
deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004
Premessa
Il percorso di riordino definito dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2, di
seguito denominata 'legge regionale' e dalla delibera di Consiglio
regionale n. 623 del 9 dicembre 2004, di seguito denominata 'delibera
consiliare', interessa tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, di seguito denominate 'Istituzioni', presenti in
Emilia-Romagna;
il percorso che ciascuna di esse dovra' seguire per giungere al
superamento della attuale forma giuridica e' differenziato a seconda
del possesso o meno di alcune caratteristiche quali:
- parametri per la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla
persona, di seguito denominata 'Azienda';
- attivita' o inattivita';
- requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 febbraio 1990;
- svolgimento prevalente di attivita' socio-assistenziale,
socio-sanitaria, socio-educativa, scolastica.
Per la definizione delle caratteristiche e dei requisiti per la
trasformazione in Azienda si rinvia a quanto gia' dettagliatamente
definito e precisato dalla delibera consiliare; occorre fare una
unica precisazione in merito ad uno dei requisiti minimi previsti per
la trasformazione aziendale: ci si riferisce al requisito dell'utenza
assistita. Quest'ultimo va ricondotto ai posti letto di strutture
residenziali o alla capacita' ricettiva di strutture semiresidenziali
o al numero di bambini presenti nelle strutture scolastiche; pertanto
non rientrano nella definizione di utenza assistita ai fini del
requisito minimo per la trasformazione aziendale - ad esempio - il
numero di soggetti beneficiari di contributi economici, ne' puo'
essere indicato il dato dell'utenza assistita nel caso l'Istituzione
svolga attivita' indiretta.
1. Gli strumenti del riordino
La legge regionale e la delibera consiliare indicano il Programma
delle trasformazioni aziendali e i Piani di trasformazione aziendali
come gli strumenti fondamentali per il riordino delle Istituzioni di
ciascun ambito di zona sociale, coincidente con il Distretto
sanitario.
1.1. Il programma delle trasformazioni aziendali
Il Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito
territoriale della zona sociale deve indicare le Istituzioni
interessate da processi di fusione, le Aziende che si dovranno
costituire, i settori in cui dovranno operare, la previsione di
costituzione di Aziende nei casi di deroghe ammesse dalla delibera
consiliare.
Il Programma deve necessariamente comprendere tutte le Istituzioni
dell'ambito territoriale di zona in possesso di almeno uno dei
requisiti minimi indicati al punto 1) del dispositivo della delibera
consiliare, nonche' quelle che - pur non possedendo i requisiti
minimi - prevedono di trasformarsi in Azienda attraverso azioni di
riorganizzazione e/o processi fusione.
Occorre nuovamente sottolineare - come gia' detto in premessa - che
il processo di riordino riguarda tutte le Istituzioni del territorio
regionale; nei termini previsti per la definizione del Programma,
quindi, le istituzioni in possesso dei requisiti per la
depubblicizzazione devono avere definito quale percorso del riordino
intendono seguire: se la trasformazione in Azienda o la
privatizzazione; le Istituzioni non comprese nel Programma delle
trasformazioni aziendali potranno quindi presentare la richiesta di
depubblicizzazione, ad eccezione di quelle gia' amministrate dai
disciolti enti comunali di assistenza (ECA), disciplinate dalla L.R.
2 settembre 1983, n. 35, che - se non sono in possesso dei requisiti
minimi per la trasformazione in Azienda e non provvedono a fondersi
con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attivita' - sono
estinte (articolo 24, comma 1 della legge regionale).
Un ulteriore caso riguarda le Istituzioni che al termine dei 12 mesi
dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale
regionale non avranno presentato ne' un Piano di trasformazione
aziendale ne' una richiesta di depubblicizzazione; a seconda che
l'Istituzione rientri o meno nel Programma delle trasformazioni
aziendali del proprio ambito territoriale si procedera' secondo
quanto previsto al successivo paragrafo 2.1.1. (esercizio poteri
sostitutivi) o 2.3. (estinzione).
Preliminarmente quindi alla indicazione delle trasformazioni
aziendali, il Programma dovra' elencare tutte le Istituzioni
esistenti nel territorio di zona indicando per ciascuna di esse,
sulla base di quanto attestato dalla deliberazione dell'Istituzione
di cui al successivo capoverso: il settore in cui opera, i valori
relativi al volume di spese correnti riportate nel bilancio di
previsione 2004, il valore del patrimonio, da considerare secondo il
valore catastale rivalutato del 5 per cento, l'utenza, tenuto conto
delle precisazioni indicate in premessa, lo svolgimento di attivita'
diretta o indiretta; per le Istituzioni inattive e' comunque
necessario indicare: le finalita' statutarie, il valore dell'ultimo
bilancio approvato, il valore del patrimonio, da considerare secondo
il valore catastale rivalutato del 5 per cento, le eventuali
indicazioni statutarie sulla destinazione del patrimonio in caso di
estinzione. L'elencazione preliminare contenuta nel Programma dovra'
altresi' evidenziare, per ciascuna Istituzione, se e' in possesso dei
requisiti minimi che costituiscono obbligo di trasformazione
aziendale e/o se in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16
febbraio 1990.
Al fine di permettere la definizione nel Programma dei contenuti piu'
sopra indicati le Istituzioni adottano apposita deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto,
al Sindaco del Comune che promuove l'Accordo di programma che approva
il Piano di zona e al Sindaco del Comune sede dell'Istituzione, in
cui si attesta: il settore in cui opera, i valori relativi al volume
di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004, il
valore del patrimonio da considerare secondo il valore catastale
rivalutato del 5 per cento, l'utenza, lo svolgimento di attivita'
diretta o indiretta e l'eventuale possesso dei requisiti previsti dal
DPCM 16 febbraio 1990, con la specificazione del caso in cui rientra
(carattere associativo, promossa ed amministrata da privati,
ispirazione religiosa, riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).
Il Programma e' approvato con le modalita' indicate all'articolo 29,
comma 3 della legge regionale e costituisce allegato al Piano di
zona. Il Comitato di Distretto deve motivare adeguatamente la
sostenibilita' economica e le ragioni di convenienza organizzativa
della scelta di costituire le Aziende previste, considerando con
particolare attenzione i casi in cui la costituzione si prevede
avvenga nelle ipotesi di deroghe ammesse dalla deliberazione
consiliare e dando atto dei pareri obbligatori previsti.
Per quanto riguarda le deroghe previste occorre sottolineare che esse
vanno adeguatamente motivate rispetto alle esigenze che vi
sottendono, dando conto in particolare del fatto che la previsione di
costituire Aziende che non rispettano il requisito territoriale o di
bilancio sono sostenibili rispetto al complesso della realta'
territoriale di zona e considerando le responsabilita' in capo alle
Amministrazioni nel governo complessivo delle Aziende.
Per quanto riguarda in particolare l'ambito territoriale, va ribadito
che - come prevede espressamente la legge regionale - le Aziende
devono avere di norma un ambito territoriale di attivita' di zona; la
previsione quindi di costituire Aziende in deroga a questo principio,
come ammesso al punto 3), lett. a) del dispositivo della
deliberazione consiliare, deve essere valutata tenendo conto del
complesso delle Istituzioni dell'ambito territoriale di zona che
operano nel medesimo settore, prevedendo deroghe che devono essere
coerenti e funzionali alle esigenze del complessivo ambito di zona,
come indica la deliberazione consiliare.
La Regione quindi, nell'ambito della valutazione complessiva dei
Piani di Zona, valuta con particolare attenzione le ragioni e le
motivazione a sostegno della previsione, nell'ambito dei Programmi
delle trasformazioni aziendali, di costituire Aziende nei casi di
deroghe ammesse.
Il Programma indica altresi', per le Aziende che si prevede si
costituiscano dalla fusione di piu' Istituzioni, quale di esse assume
il ruolo di capofila e referente per il coordinamento delle azioni
comuni.
Il Sindaco che ha promosso l'Accordo di programma lo trasmette,
segnalando le Istituzioni che, avendo facolta' di optare per la
trasformazione in Azienda o la trasformazione in persona giuridica
privata, non hanno espresso la propria volonta' nei termini per la
definizione del Programma, alla Conferenza territoriale sociale e
sanitaria in tempo utile a permettere l'invio da parte di
quest'ultima alla Regione - entro 6 mesi dal presente atto - del
Programma corredato del proprio parere in ordine alla congruita',
coerenza e sostenibilita' economica dello stesso con le esigenze
della programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni della
delibera consiliare.
La delibera consiliare sul punto dei termini per l'invio alla Regione
presenta un problema di coordinamento, laddove prevede per lo stesso
adempimento il termine di 6 e 8 mesi; si ritiene comunque, tenuto
conto dei lavori preparatori svolti in Commissione consiliare e del
fatto che sullo stesso punto non sono state apportate modifiche
durante il dibattito consiliare, che il termine sul quale si e'
espressa positivamente la volonta' della Commissione, e' quello dei 6
mesi.
1.2. I piani di trasformazione aziendale
I Piani di trasformazione aziendale rappresentano lo strumento con
cui si attuano compiutamente le indicazioni strategiche e
programmatiche del Programma delle trasformazioni.
Ciascuna Istituzione deve presentare alla Regione, tramite il
Comitato di Distretto, un Piano di trasformazione aziendale coerente
con le indicazioni del Programma approvato dal Comitato di Distretto,
da cui risulti una Azienda con le caratteristiche indicate al punto
3) del dispositivo della deliberazione consiliare, accompagnato da
una proposta di statuto della costituenda Azienda.
I Piani di trasformazione aziendale possono prevedere, cosi' come
previsto dalla deliberazione consiliare, un percorso, anche graduale,
di riorganizzazione dell'attivita' e della struttura, finalizzato
alla trasformazione aziendale, che dovra' concludersi entro un
termine massimo di tre anni dalla pubblicazione del presente atto.
E' quindi essenziale che i Piani di trasformazione esplicitino i
tempi della riorganizzazione, fermo restando il termine massimo del
triennio; sulla base della scansione temporale indicata verranno
infatti previste le ulteriori attivita' ed adempimenti connessi alla
costituzione dell'Azienda e all'insediamento degli organi, come
meglio precisato al successivo paragrafo 2.1..
La proposta di statuto deve essere coerente e conforme a quanto
indicato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9
dicembre 2004.
I Consigli di Amministrazione delle Istituzioni coinvolte in processi
di fusione finalizzati a costituire la medesima Azienda adottano il
medesimo Piano di trasformazione aziendale e la medesima proposta di
statuto; l'Istituzione capofila provvede a trasmettere al Comitato di
Distretto le deliberazioni adottate dalle Istituzioni.Il Comitato di
Distretto trasmette alla Regione i Piani di trasformazione aziendale,
corredati del parere in ordine alla congruita' degli stessi rispetto
al Programma approvato, entro 12 mesi dalla pubblicazione del
presente atto.
2. Le procedure
Come gia' detto in premessa, il percorso di riordino interessa tutte
le Istituzioni presenti in Emilia-Romagna.
Le Istituzioni che non sono interessate dai processi di
trasformazione aziendale infatti si trasformeranno in persone
giuridiche private o, in caso di inerzia e ricorrendo determinati
presupposti, verranno estinte.
Vengono quindi di seguito indicate le procedure relative ai diversi
percorsi.
2.1. Le fusioni e le trasformazioni aziendali
Il Programma delle trasformazioni aziendali indica l'Istituzione che
assume il ruolo di capofila e referente per il coordinamento delle
azioni comuni.
Ciascun Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni coinvolte in
processi di fusione finalizzati a costituire la medesima Azienda
adotta un unico atto deliberativo contenente:
- la proposta di fusione con le altre Istituzioni individuate al fine
della trasformazione aziendale;
- la proposta di costituire una Azienda e le relative finalita';
- il piano di trasformazione come indicato al precedente punto 1.2.;
- la proposta di statuto della costituenda Azienda.
Alla deliberazione deve essere allegato:
- il Bilancio di previsione 2004 con l'indicazione degli estremi
della deliberazione di approvazione e della comunicazione della
Giunta regionale di non avere riscontrato vizi di legittimita' o
della avvenuta esecutivita' per decorrenza dei termini;
- descrizione della situazione patrimoniale dell'Istituzione come
risulta dall'ultimo consuntivo approvato, con l'indicazione del
relativo valore da considerare secondo il valore catastale rivalutato
del 5 per cento;
- copia dello statuto vigente dell'Istituzione;
- domanda in carta bollata, indirizzata al Presidente della Giunta
regionale, in cui si chiede la approvazione del Piano di
trasformazione e dello statuto dell'Azienda.
Le deliberazioni delle Istituzioni devono contenere l'attestazione
della avvenuta pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi e di non avere ricevuto opposizioni.
Tutti gli atti deliberativi delle Istituzioni corredati dei necessari
allegati sono trasmessi al Sindaco del Comune che ha promosso
l'Accordo di programma a cura dell'Istituzione capofila.
Il Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma
trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di
Politiche sociali, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente
atto, separatamente per ciascuna Azienda da costituire:
- gli originali delle deliberazioni adottate dalle Istituzioni
complete di tutti gli allegati;
- il parere espresso dal Comitato di Distretto in ordine alla
congruita' dei Piani di trasformazione rispetto al Programma
approvato;
- n. 2 marche da bollo da Euro 11,00.
Per la costituzione di Aziende a seguito di trasformazione di una
sola Istituzione, laddove ammesso dalla delibera consiliare, si
seguono le medesime procedure indicate nel presente paragrafo.
La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla legge
regionale, dalle deliberazioni consiliari nn. 623 e 624 del 2004, dal
Programma delle trasformazioni aziendali e dalle eventuali
indicazioni generali fornite dal "Comitato regionale a supporto del
processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle
Aziende", valuta i Piani di trasformazione e le proposte di statuto e
comunica al Comitato di Distretto, per il tramite del Sindaco del
Comune che ha promosso l'Accordo di programma, entro 120 giorni dal
ricevimento, di non avere osservazioni o comunica eventuali
osservazioni e/o richieste di documentazione integrativa; dal
ricevimento della risposta alle eventuali osservazioni e/o richieste
di documentazione integrativa decorrono ulteriori 90 giorni entro i
quali la Giunta regionale valuta la documentazione ricevuta ed
esprime il proprio parere.
A seguito del ricevimento di assenza di osservazioni, che la Giunta
regionale comunica al Comitato di Distretto per il tramite del
Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma, e alle
Istituzioni interessate dal Piano di trasformazione aziendale oggetto
del provvedimento, il Comitato di Distretto:
- richiede alla Regione - indicando la delibera di Giunta regionale
di assenza di osservazioni - il provvedimento di costituzione della
nuova Azienda;
- indica i termini entro i quali, dal provvedimento regionale di
costituzione, saranno insediati gli organi della nuova Azienda.
La richiesta di costituzione dell'Azienda deve pervenire in coerenza
con i tempi previsti dal percorso di riorganizzazione dell'attivita'
e della struttura indicato nel Piano di trasformazione aziendale e
comunque entro tre anni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
regionale del presente atto.
La Regione, attraverso il "Comitato regionale a supporto del processo
di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende"
ed il relativo "Nucleo tecnico operativo", assicura il monitoraggio
dei tempi e degli adempimenti per la costituzione e l'insediamento
degli organi delle Aziende previste dai Programmi delle
trasformazioni aziendali.
2.1.1. L'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 23,
comma 3 della legge regionale
Al termine dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale regionale, la Regione verifica per ciascuna
Istituzione esistente sul territorio regionale se e' stato presentato
un Piano di trasformazione aziendale o una richiesta di
depubblicizzazione; nel caso si accerti che ci sono Istituzioni che
non hanno presentato ne' l'uno ne' l'altro si verifica se rientrano
nei casi indicati al successivo paragrafo 2.3. o se si tratta di
Istituzioni ricomprese nel Programma delle trasformazioni aziendali
del proprio ambito territoriale; in quest'ultimo caso la legge
regionale prevede che la Regione proceda alla nomina di un
commissario che provvede in via sostitutiva alla definizione ed
approvazione del Piano di trasformazione aziendale e della proposta
di statuto.
Il commissario e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale e viene scelto nell'ambito di una terna di nominativi
indicati dal Comitato di Distretto. Contestualmente all'invio al
Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma della
richiesta di una terna di nominativi che il Comitato di Distretto
deve esprimere, viene inviata comunicazione all'Istituzione
inadempiente dell'avvio del procedimento per la nomina del
commissario incaricato della definizione ed approvazione del Piano di
trasformazione aziendale e della proposta di statuto, assegnandole un
ulteriore termine di 30 giorni per provvedere.
Il commissario nominato provvede, non prima della scadenza
dell'ulteriore termine di 30 giorni assegnato all'Istituzione per
provvedere e comunque entro il termine previsto nell'atto di nomina,
a definire il Piano di trasformazione e la proposta di statuto in
coerenza e conformita' con quanto previsto dal Programma delle
trasformazioni aziendali e dei Piani di trasformazione gia' approvati
dalle Istituzioni coinvolte in processi di fusione finalizzati a
costituire la medesima Azienda.
Il commissario adotta l'atto previsto al paragrafo 2.1. completo
degli allegati e secondo le procedure ivi indicate.
Il Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma
trasmette alla Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto:
- l'originale dell'atto adottato dal commissario completo di tutti
gli allegati;
- il parere espresso dal Comitato di Distretto in ordine alla
congruita' del Piano di trasformazione rispetto al Programma
approvato;
- n. 2 marche da bollo da Euro 11,00.
Per quanto riguarda la restante parte del procedimento (valutazione
regionale dei Piani di trasformazione e delle proposte di statuto e
costituzione delle Aziende) si osservano le indicazioni contenute al
paragrafo 2.1..
2.2. Le privatizzazioni
Secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare possono
deliberare la loro trasformazione in persona giuridica di diritto
privato:
a) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16
febbraio 1990 "Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento
della personalita' giuridica di diritto privato alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e
infraregionale", di seguito indicato come 'DPCM 16 febbraio 1990';
b) le Istituzioni non in possesso dei requisiti minimi per la
trasformazione in Azienda, cosi' come definiti dalla deliberazione
consiliare, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal
DPCM 16 febbraio 1990;
c) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attivita'
socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad
altre attivita', indipendentemente dal possesso dei requisiti
previsti dal DPCM 16 febbraio 1990;
d) le Istituzioni che prevedono nei propri statuti finalita'
incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio,
la destinazione di parte delle rendite del proprio patrimonio agli
eredi dell'originario fondatore; queste Istituzioni devono, per la
trasformazione in Azienda, eliminare le finalita' statutarie
incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro
trasformazione in persona giuridica di diritto privato.
In particolare il DPCM 16 febbraio 1990 prevede che possono chiedere
il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato le
Istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalita'
nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia
alternativamente accertato:
a) il carattere associativo;
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione religiosa.
IL DPCM 16 febbraio 1990 individua nell'accertamento dei seguenti
elementi le condizioni affinche' le Regioni provvedano al
riconoscimento della natura privata dell'ente:
sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le
quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
- costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di
promotori privati;
- esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un
ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel
senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa
dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
- esplicazione dell'attivita' dell'ente anche sulla base delle
prestazioni volontarie dei soci;
sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati
quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
- atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da
privati;
- esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la
designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una
quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
- che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni
risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e
trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello
svolgimento dell'attivita' istituzionale;
sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le
quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
- attivita' istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque
inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una piu'
generale finalita' religiosa;
- collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa,
realizzato per il tramite della designazione, prevista da
disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad
istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni
religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso
come modo qualificante di gestione del servizio.
Il DPCM 16 febbraio 1990 prevede inoltre che, ai fini del
riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di
ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai
sensi dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento
in modo precipuo di attivita' inerenti alla sfera
educativo-religiosa.
Non sono comunque considerate di natura privata le istituzioni di
beneficenza ed assistenza, gia' amministrate dagli enti comunali di
assistenza od in questi concentrati.
Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persona giuridica di
diritto privato devono deliberare la loro trasformazione e
trasmettere la richiesta alla Regione entro 12 mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto.
Copia conforme della deliberazione di richiesta di
depubblicizzazione, con le caratteristiche e gli allegati di seguito
indicati (ad eccezione della domanda in bollo e della marca da
bollo), deve essere trasmessa dall'Istituzione al Comune della
propria sede legale, e al Comune dove si svolge l'attivita'
prevalente se diverso da quello della sede legale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento; il Comune esprime, entro 30
giorni dal ricevimento, parere obbligatorio sulla richiesta di
depubblicizzazione e sulla proposta di modificazioni statutarie o
nuovo statuto, sulla base delle motivazioni e delle ragioni espresse
nell'atto a sostegno della richiesta. Il Comune trasmette il proprio
parere all'Istituzione e alla Regione.
La deliberazione dell'Istituzione deve contenere:
- la richiesta alla Regione di depubblicizzare l'ente e di approvare
le modificazioni statutarie o il nuovo statuto reso necessario dalla
nuova natura giuridica;
- l'indicazione del caso in cui rientra, tra quelli precedentemente
indicati, la possibilita' di depubblicizzazione;
- la dimostrazione delle condizioni previste per l'ammissione della
richiesta, secondo la tipologia per la quale e' richiesta la
depublicizzazione.
Alla deliberazione deve essere allegato:
- copia conforme della deliberazione adottata ai sensi di quanto
previsto al punto 1.1. del presente documento;
- descrizione della situazione patrimoniale dell'Istituzione come
risulta dall'ultimo consuntivo approvato, con l'indicazione del
relativo valore da considerare secondo il valore catastale rivalutato
del 5 per cento;
- copia dello statuto vigente dell'Istituzione;
- domanda in carta bollata, indirizzata al Presidente della Giunta
regionale, in cui si chiede che la Regione depubblicizzi
l'Istituzione, la riconosca come persona giuridica di diritto privato
e approvi le modifiche statutarie o il nuovo statuto;
- copia conforme dell'avviso di ricevimento da parte del Comune della
raccomandata per la richiesta di parere;
- marca da bollo da Euro 11,00.
La deliberazione, contenente l'attestazione della avvenuta
pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi e dell'assenza di opposizioni, con gli allegati necessari
deve essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento
all'Assessorato regionale competente in materia di Politiche sociali,
entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto.In caso di
mancato ricevimento da parte del Comune del parere entro i 30 giorni
previsti, la Regione sollecita l'invio assegnando ulteriori 30
giorni, decorsi i quali si procede a prescindere dal parere del
Comune.
La Regione decide sulla richiesta di depubblicizzazione entro 120
giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili di ulteriori 30
giorni nel caso si renda necessario sollecitare il parere del Comune.
Il termine e' sospeso a seguito di richiesta di chiarimenti o
acquisizione di documentazione mancante. Il termine e' inoltre
sospeso nel caso in cui il parere del Comune sia negativo o
favorevole con osservazioni o condizioni; in quest'ultimo caso la
Regione rinvia l'atto all'Istituzione per valutare il parere e/o le
osservazioni o condizioni del Comune, assegnando un termine per
adeguarsi alle osservazioni o condizioni o confermare l'atto gia'
adottato.
2.3. Le estinzioni
Secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare sono soggette
alla procedura di estinzione:
- le Istituzioni non in possesso dei requisiti minimi per la
trasformazione in Azienda come definiti dalla deliberazione
consiliare, che non presentano nel termine di 12 mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto
ne' un piano di trasformazione aziendale ne' una richiesta di
trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16
febbraio 1990, che non presentano nel termine di 12 mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto
ne' un piano di trasformazione aziendale ne' una richiesta di
trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attivita'
socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad
altre attivita', che non presentano nel termine di 12 mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino Uficiale regionale del presente atto ne'
un piano di trasformazione aziendale ne' una richiesta di
trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- le Istituzioni gia' amministrate dai disciolti ECA, qualora non
siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Azienda e
non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito
territoriale di attivita' presentando un piano di trasformazione
aziendale nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale del presente atto;
- le Istituzioni inattive che non presentano un piano di
trasformazione aziendale ne' una richiesta di trasformazione in
persona giuridica di diritto privato nel termine di 12 mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente atto.
In sostanza la causa principale di avvio del procedimento di
estinzione e' legata all'inerzia dell'Istituzione che non esprime,
entro il termine previsto dei 12 mesi dalla pubblicazione del
presente atto, nessuna volonta' in merito alla trasformazione della
sua forma giuridica.
Al termine dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale regionale la Regione verifica per ciascuna
Istituzione esistente sul territorio regionale se e' stato presentato
un Piano di trasformazione aziendale o una richiesta di
depubblicizzazione; nel caso si accerti che ci sono Istituzioni che
non hanno presentato ne' l'uno ne' l'altro si verifica se rientrano
nei casi indicati al precedente paragrafo 2.1.1. o in quelli per i
quali l'inerzia e' causa di estinzione.
Per questi ultimi casi la Regione pubblica nel Bollettino Ufficiale
regionale un avviso di avvio del procedimento di estinzione e
contestualmente lo comunica all'Istituzione e al Comune sede legale
dell'Istituzione e, se diversa dalla sede legale, al Comune dove si
svolge l'attivita' prevalente, per l'acquisizione del parere
sull'estinzione.
Per gli adempimenti necessari connessi alla procedura di estinzione,
con decreto del Presidente della Giunta regionale viene nominato un
commissario ad acta, scelto nell'ambito di una terna di nominativi
indicati dal Comitato di Distretto.
Il commissario nominato provvede, entro il termine previsto nell'atto
di nomina, ad effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e
passivi dell'Istituzione e l'inventario del patrimonio.
La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale,
procede a dichiarare l'estinzione se nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale regionale e della
comunicazione all'ente e al Comune, non riceve osservazioni e/o
opposizioni; in quest'ultimo caso la Regione procede sentendo
l'Istituzione e il Comune e valutando le osservazioni e/o opposizioni
nel termine di 60 giorni dal ricevimento.
Cosi' come previsto all'articolo 23, comma 8 della legge regionale, i
patrimoni delle Istituzioni estinte sono destinati conformemente alle
indicazioni statutarie e, in mancanza di disposizioni specifiche, ad
Aziende del territorio di zona con finalita' analoghe a quelle
dell'ente estinto o, in mancanza di queste, al Comune sede
dell'Istituzione estinta o, qualora l'attivita' si svolga in un
Comune diverso da quello sede dell'ente, al Comune in cui si svolge
l'attivita' prevalente; il patrimonio viene trasferito con vincolo di
destinazione al raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali
dell'Istituzione stessa o comunque di finalita' socio-assistenziali.
Se l'estinzione riguarda Istituzioni gia' amministrate dai disciolti
Enti comunali di assistenza (ECA), il patrimonio e' trasferito al
Comune sede dell'Istituzione, con vincolo di destinazione al
raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali dell'Istituzione
stessa.
3. Le azioni e gli strumenti a supporto del processo di
trasformazione delle istituzioni in aziende
La deliberazione consiliare individua una serie di azioni e strumenti
a supporto del processo di trasformazione o fusione delle Istituzioni
in Aziende, dedicando ad esse apposite risorse finanziarie
nell'ambito del Fondo sociale regionale 2003 e 2004.
3.1. Il comitato regionale a supporto del processo di trasformazione
delle istituzioni e di costituzione delle aziende
E' previsto che, presso l'Assessorato competente in materia di
politiche sociali, si costituisca il Comitato regionale a supporto
del processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione
delle Aziende, di seguito denominato 'Comitato regionale', formato
dagli attuali componenti della Cabina di Regia tra Regione ed enti
locali istituita per l'attuazione della legge regionale,
eventualmente integrato da ulteriori rappresentanti degli enti locali
e da rappresentanti delle Associazioni delle Istituzioni maggiormente
rappresentative.
Si tratta quindi di un organismo politico, che prosegue e consolida
l'esperienza della Cabina di Regia di concertazione e cooperazione
tra i livelli istituzionali, per una attuazione condivisa delle
scelte di governo dei rilevanti processi di trasformazione in corso.
Il Comitato regionale svolge funzioni di sostegno alla Giunta
regionale nell'elaborazione delle politiche di implementazione dei
processi di trasformazione e costituzione di Aziende, in particolare
cura i rapporti con il Nucleo tecnico operativo.
Il Comitato regionale definira', all'atto del suo insediamento, le
modalita' di lavoro e di relazione con il Nucleo tecnico operativo.
3.2. Il Nucleo tecnico operativo a supporto del Comitato regionale
Il Comitato regionale verra' supportato da un Nucleo tecnico
operativo, per fornire agli enti locali e alle Istituzioni
interessate dai processi di trasformazione consulenza giuridica,
economica ed organizzativa nella definizione degli atti e dei
documenti che il processo di trasformazione prevede; il Nucleo
tecnico operativo dovra' inoltre svolgere funzioni di monitoraggio
dei processi in corso e di proporre al Comitato regionale azioni in
ordine alla necessita' di implementazione del sistema delineato dalle
deliberazioni consiliari n. 623 e n. 624 del 2004.
Va ricordato infatti che entrambi gli atti consiliari sopracitati
prevedono una progressiva implementazione del sistema di
trasformazione in Aziende; in particolare il primo atto per quanto
riguarda le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
assegnati alle Aziende; il secondo atto - significativamente definito
"Primo provvedimento" - rinvia a successivi atti la definizione di
ulteriori norme e principi che regolano l'attivita' delle Aziende.
Tra i primi compiti del Nucleo tecnico operativo va ricordato:
- la formulazione di proposte per la definizione di un programma di
formazione rivolto ai dirigenti ed ai funzionari delle Istituzioni;
- la definizione di uno schema tipo di statuto delle Aziende che
ricomprenda i contenuti necessari come individuati dalla
deliberazione consiliare n. 624 del 2004;
- la definizione di criteri generali e di modalita' per una equa
valutazione dei conferimenti (entita' delle attivita' e dei
patrimoni) da ricondurre agli Enti pubblici territoriali, finalizzati
alla definizione delle quote di loro rappresentanza nell'Assemblea
dei soci;
- la definizione di criteri generali e di modalita' per la
valutazione delle quote di rappresentanza di altri soggetti, pubblici
e privati, presenti nell'Assemblea dei soci, qualora tale presenza
fosse statutariamente prevista nei Consigli di amministrazione delle
Istituzioni trasformate;
- la risposta a richieste di parere e a quesiti provenienti dagli
Enti locali e dalle Istituzioni, attivando modalita' idonee a
diffondere le informazioni e le indicazioni di prassi fornite che
rivestano un interesse generale.
Il Nucleo tecnico operativo, composto da tecnici regionali, degli
enti locali e delle Istituzioni, verra' costituito, sentito il
Comitato regionale, con atto formale del Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali secondo quanto previsto al punto 2.2.1
dell'allegato alla propria deliberazione n. 447 del 2003.
Il Nucleo tecnico operativo operera' fino al termine del processo di
riordino ed in ogni caso fino all'avvio dell'attivita' delle
costituende Aziende; al termine di tale periodo la Giunta presenta al
Consiglio una relazione sugli esiti del processo di trasformazione.
3.3. Le incentivazioni
L'indicazione consiliare prevede di sostenere le scelte locali di
costituzione di Aziende di ambito distrettuale, coerenti con le
indicazioni programmatiche regionali (punto 3) del dispositivo della
deliberazione consiliare), destinando a tal fine parte delle risorse
finanziarie gia' disponibili.
Nel Programma annuale degli interventi 2005 previsto all'articolo 47,
comma 3 della legge regionale verra' effettuata la ripartizione delle
risorse disponibili.
4. L'inventario del patrimonio
La deliberazione consiliare n. 624 del 2004 prevede che per ciascuna
Azienda sia redatto l'inventario del patrimonio (costituito dai beni
delle Istituzioni da cui e' sorta l'Azienda nonche' dalle
acquisizioni successive), distinguendo ed indicando:
- il patrimonio disponibile;
- il patrimonio indisponibile;
- l'uso del patrimonio immobiliare, disponibile ed indisponibile;
- il soggetto che ha effettuato il conferimento (per i beni delle
Istituzioni trasformate il Comune che effettua il conferimento e'
quello sede dell'Istituzione o, qualora l'attivita' dell'Istituzione
trasformata si svolgesse in un Comune diverso da quello sede
dell'Istituzione, il Comune nel quale si svolge l'attivita'
prevalente).L'inventario cosi' redatto dovra' essere trasmesso alla
Regione allegato al Piano di trasformazione aziendale.
A seguito di trasformazioni del patrimonio da indisponibile a
disponibile o di alienazioni del patrimonio disponibile deve essere
aggiornato l'inventario; l'inventario aggiornato deve essere
trasmesso alla Regione entro 90 giorni dall'adozione dell'atto che ha
disposto la trasformazione e/o l'alienazione.
5. Rinvio
Con proprio successivo atto la Giunta regionale definisce uno schema
tipo di regolamento di contabilita', come previsto al punto 4.
dell'allegato alla deliberazione consiliare n. 624 del 2004; le
Aziende si dotano di un proprio regolamento di contabilita' coerente
con lo schema tipo regionale.