REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 364

Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR) in attuazione del Reg. CE 1257/99 - Misura 2.F "Misure agroambientali" - Approvazione delle disposizioni applicative per i proseguimenti di impegni per l'annata agraria 2004-2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/99, relativo al              
sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di                     
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni ed                
integrazioni;                                                                   
- i successivi regolamenti di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99,            
ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della Commissione del             
29 aprile 2004;                                                                 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione           
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)              
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/99;                                      
- la decisione della Commissione Europea C(2000) 2153 del 20 luglio             
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano              
regionale di Sviluppo rurale;                                                   
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce           
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia           
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla            
base della normativa comunitaria, statale e regionale;                          
- l'art. 4, comma 2 della  medesima L.R. 15/97, che prevede che le              
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate           
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle                
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione            
Europea alle Regioni;                                                           
- il Reg. (CE) n. 1663/95 inerente le modalita' di applicazione del             
Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione           
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia e sue successive modificazioni           
e integrazioni;                                                                 
dato atto che il PRSR e' stato piu' volte modificato, seguendo le               
procedure previste dai citati Regolamenti, e che la vigente stesura             
e' stata approvata con le seguenti decisioni della Commissione:                 
- C(2002) 3489 dell'8 ottobre 2002                                              
- C(2003) 2697 del 17 luglio 2003                                               
- C(2004) 401 del 5 febbraio 2004                                               
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 1979 del 14 novembre 2000 "Piano regionale di Sviluppo rurale              
2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/1999. Misura 2.f - Misure            
agroambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata              
agraria 2000-2001";                                                             
- n. 2213 del 22 ottobre 2001, con la quale sono stati aperti i                 
termini di presentazione di domande di "nuovo impegno" e                        
"trasferimento impegno" relativamente all'Azione 11 - Settore                   
zootecnico - della Misura 2.f del PRSR per l'annualita' 2001-2002;              
- n. 1570 del 28 luglio 2003 "Piano regionale di Sviluppo rurale -              
Attuazione per l'annata agraria 2003-2004 della Misura 2.f - Misure             
agroambientali e relative disposizioni agli Enti territoriali";                 
- n. 302 del 25 febbraio 2002, n. 275 del 24 febbraio 2003 e n. 567             
del 29 marzo 2004, relative alla approvazione delle disposizioni                
applicative per i proseguimenti di impegni, rispettivamente per le              
annualita' 2002, 2003 e 2004;                                                   
vista, inoltre, la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce                    
l'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per                
l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore             
regionale per le Misure del PRSR con decreto del Ministro delle                 
Politiche agricole e forestali del 13 novembre 2001;                            
visto, in particolare, l'art. 3, comma 2 della predetta L.R. 21/01,             
il quale prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla gestione             
delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari           
- ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento             
(CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei            
conti del FEAOG, Sezione Garanzia - siano regolati da apposita                  
convenzione, approvata dalla Giunta regionale con specifico                     
atto;richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 2700 del 3           
dicembre 2001, nonche' la successiva deliberazione n. 2803 del 30               
dicembre 2004;                                                                  
dato atto:                                                                      
- che AGREA ha provveduto - sottoscrivendo specifiche convenzioni - a           
delegare alle Province ed alle Comunita' Montane le funzioni di                 
autorizzazione;                                                                 
- che AGREA ha altresi' provveduto a sottoscrivere apposita                     
convenzione con i Centri di Assistenza agricola per la                          
regolamentazione dell'attivita' di assistenza procedimentale                    
consistente in acquisizione, verifica ed accertamento della                     
completezza, validita' e rispondenza degli atti e della                         
documentazione presentata ai CAA dai soggetti richiedenti provvidenze           
comunitarie e  nazionali;                                                       
- che il R.R. n. 17 del 15 settembre 2003, sulla disciplina                     
dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna prescrive,             
all'art. 6, comma 1, che le aziende agricole che intendono                      
intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica                        
Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte a detta                 
anagrafe;                                                                       
considerato:                                                                    
- che e' necessario garantire continuita' di attuazione agli impegni            
agroambientali pluriennali gia' attivati e finanziati nelle                     
precedenti annate agrarie e non ancora conclusi, conformemente a                
quanto disposto nel comma 5 art. 66 del Reg. (CE) 817/2004;                     
- che la previsione di fabbisogno per gli impegni riferiti                      
all'annualita' di Piano 2005 per azioni della Misura 2.f e dell'ex              
Reg. CEE 2078/92, come da tabella finanziaria allegata al Piano,                
risulta ammontare complessivi 47.3 milioni di Euro, alla cui                    
copertura concorrono esclusivamente risorse comunitarie e statali;              
- che tale fabbisogno si riferisce agli impegni in corso gia' assunti           
ai sensi:                                                                       
- del Reg. (CEE) 2078/92;                                                       
- della Misura 2.f del PRSR per le domande di nuova assunzione di               
impegno presentate nelle annate agrarie 2000-2001, 2001-2002 per la             
sola Azione 11 - Settore zootecnico, e 2003-2004;                               
ritenuto necessario, per la corretta attuazione della Misura 2.f                
nell'annata agraria 2004-2005, approvare le "Disposizioni applicative           
per la presentazione di richieste di pagamento annuale per impegni in           
corso - Annata agraria 2004-2005" nella stesura allegata quale parte            
integrante e sostanziale al presente atto;                                      
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione, dott. Giorgio                   
Poggioli, in ordine alla compatibilita' del presente atto con i                 
contenuti del PRSR;                                                             
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante                
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in             
merito alla presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma           
4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 447/03;                       
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di fissare, per le motivazioni indicate in premessa e qui                    
integralmente richiamate, le ore 18 del 28 aprile 2005 quale termine            
di scadenza per la presentazione delle richieste di pagamento per               
impegni relativi all'annata agraria 2004-2005 concernenti:                      
a) la prosecuzione di impegni assunti nelle annualita' precedenti a             
valere sull'ex Reg. (CEE) 2078/92;                                              
b) la prosecuzione di impegni assunti nelle annualita' 2000-2001,               
2001-2002 per la sola Azione 11 - Settore zootecnico, e 2003-2004, a            
valere sulla Misura 2.f del PRSR;                                               
2) di stabilire che il termine di cui al precedente punto 1) possa              
essere prorogato con atto del Direttore generale Agricoltura;                   
3) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.f per           
l'annata agraria 2004-2005, denominate "Disposizioni applicative per            
la presentazione di richieste di pagamento annuale per impegni in               
corso - Annata agraria 2004-2005" nella stesura allegata quale parte            
integrante e sostanziale al presente atto;                                      
4) di dare atto che le richieste di cui al precedente punto 1)                  
verranno presentate presso Centri Autorizzati di Assistenza Agricola            
o presso AGREA, in base a quanto riportato nelle Disposizioni                   
applicative;                                                                    
5) di dare atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvedera' a dare           
la piu' ampia diffusione alla presente deliberazione attraverso                 
l'inserimento nel seguente sito Internet della Regione                          
Emilia-Romagna: http://www.ermesagricoltura.it/;                                
6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR) - Misura 2.f - Misure                 
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso               
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della           
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio (Ex Reg. (CEE) n.                
2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 - Articoli. 22 - 24)                              
Disposizioni applicative per richieste di pagamento annuale per                 
impegni in corso - Annata agraria 2004-2005                                     
Indice                                                                          
1. Obiettivi                                                                    
2. Beneficiari e requisiti                                                      
3. Identificazione delle superfici e/o degli animali allevati                   
interessati da impegni agroambientali                                           
4. Modalita' di presentazione delle domande                                     
5. Casi verificabili e sostegni concedibili                                     
6. Cambi di beneficiari per subentro negli impegni in corso                     
7. Entita' dell'aiuto                                                           
8. Aree di applicazione                                                         
9. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti                         
10. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni                         
11. Applicazione della buona pratica agricola usuale (BPAU)                     
12. Risorse finanziarie                                                         
13. Disposizioni specifiche per Azione                                          
14. Riferimenti normativi                                                       
1. Obiettivi                                                                    
Le presenti disposizioni hanno l'obiettivo di garantire continuita'             
alle Azioni agroambientali attuate in applicazione di Regolamenti               
comunitari, in conformita' al comma 5 dell'art. 66 del Reg. (CE)                
817/2004, che recita: "Nel caso di un aiuto pluriennale i pagamenti             
successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda               
sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento                     
dell'aiuto".                                                                    
Quanto di seguito esposto si riferisce ad impegni non conclusi,                 
assunti in annate agrarie precedenti, relativi:                                 
- ad Azioni della Misura 2.f del Piano regionale di Sviluppo rurale             
(PRSR), "Misure agroambientali per la diffusione di sistemi di                  
produzione a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi               
naturali, tutela della biodiversita', cura e ripristino del                     
paesaggio";                                                                     
- al Reg. (CEE) n. 2078 del 30 giugno 1992.                                     
2. Beneficiari e requisiti                                                      
Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli (art. 2135 del           
Codice civile), iscritti nell'Anagrafe delle Aziende agricole con               
situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto                 
previsto dal R.R. 17/03, in possesso di partita IVA agricola o                  
combinata, ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle                    
caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della             
CCIAA, impegnati a dare applicazione ad una o piu' delle Azioni                 
previste dalla Misura 2.f del Piano regionale di Sviluppo rurale                
della Regione Emilia-Romagna o a Misure dell'ex Reg. (CEE) n. 2078              
del 30 giugno 1992, non ancora concluse.                                        
In conformita' a quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento                  
regionale n. 17 del 15 settembre 2003, "Disciplina dell'Anagrafe                
delle Aziende agricole", le domande di pagamento di sostegni per                
l'annata agraria 2004-05 potranno essere accolte unicamente se                  
relative ad aziende agricole regolarmente iscritte in detta anagrafe,           
che, a tale scopo, abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e           
convenzionato con la Regione Emilia-Romagna.                                    
Con riferimento all'art. 20 del Reg. (CE) n. 817/04 e al comma 2                
dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1257/99, i beneficiari di aiuti per               
Azioni della Misura 2.f del PRSR si impegnano, oltre che ad applicare           
le specifiche Azioni previste dalla Misura, ad attuare anche le                 
normali buone pratiche agricole nella superficie aziendale non                  
interessata dall'applicazione di Azioni (vedi l'allegato del PRSR n.            
1: 1.a) Buona pratica agricola usuale e il paragrafo 11 delle                   
presenti disposizioni).                                                         
Il testo della Buona Pratica Agricola Usuale e' disponibile nel sito:           
http://www.ermesagricoltura.it/, Piano regionale di Sviluppo rurale,            
Documenti: La qualita' dell'agricoltura per la qualita' dell'ambiente           
e del territorio, Allegato 1.a).                                                
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti e le condizioni per               
accedere agli aiuti relativi alle specifiche Azioni della Misura 2.f            
del PRSR, si richiamano:                                                        
- per gli impegni assunti nell'annata agraria 2000-01, quanto                   
contenuto nel par. 2.2 delle Disposizioni applicative per l'annata              
agraria 2000-01, relative alla medesima Misura 2.f, approvate con               
deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000 e             
nelle Disposizioni relative alle richieste di pagamento per le                  
annualita' successive a quella di assunzione dell'impegno;                      
- per gli impegni assunti nell'annata agraria 2003-04, i bandi                  
emanati da ogni Amministrazione territorialmente competente, nonche'            
le "Schede contenenti la descrizione degli impegni agroambientali da            
valere per l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" approvate              
con determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese           
n. 12458 del 3 ottobre 2003.                                                    
3. Identificazione delle superfici e/o degli animali allevati                   
interessati da impegni agroambientali                                           
Il sostegno e' corrisposto in relazione alla superficie aziendale               
assoggettata ad impegno, tranne che per l'Azione 11 "Salvaguardia               
della biodiversita' genetica", per la parte relativa alla                       
biodiversita' animale, per la quale l'aiuto e' corrisposto con                  
riferimento alle Unita' di Bovini Adulti (U.B.A.).                              
Le superfici agricole, oggetto di domanda di impegno, sono quelle               
conformi a quanto prescritto nel Reg. (CE) n. 817/04 all'art. 66.               
Per quanto riguarda l'identificazione degli animali, si richiama il             
contenuto del paragrafo 2.3 delle Disposizioni applicative per                  
l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f specificando in proposito           
che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al DPR            
30 aprile 1996, n. 317.                                                         
In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve            
essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che               
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei                 
bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a           
base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del                     
Consiglio" e dalla direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni,             
nonche' dalle relative norme applicative, in particolare il DPR 19              
ottobre 2000, n. 437 e il decreto dei Ministri della Salute e delle             
Politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, concernente il              
sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie           
bovina.                                                                         
Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette,             
si dovra' far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme                  
specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.                 
4. Modalita' di presentazione delle domande                                     
Le domande di sostegno dovranno pervenire entro le ore 18 del 28                
aprile 2005, esclusivamente mediante una delle seguenti modalita':              
- Presentazione elettronica con protocollazione su SOP: la domanda e'           
presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)                
convenzionato con AGREA da parte dei produttori che abbiano                     
rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda e' compilata,              
presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di               
AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della               
domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione           
della copia di valido documento d'identita' e quindi richiede la                
protocollazione su SOP. Una copia della domanda, appositamente                  
firmata e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di            
AGREA, e' trasferita con lettera d'accompagnamento insieme al                   
fascicolo, entro il giorno feriale successivo a quello di scadenza              
per la presentazione, all'Amministrazione territorialmente                      
competente, che provvedera' ad apporre il proprio protocollo di                 
ricezione. Agli effetti della data di presentazione della domanda fa            
fede in ogni caso la data del protocollo di sistema AGREA apposto dal           
CAA. Per tutti i produttori che abbiano conferito mandato ad un CAA             
riconosciuto e convenzionato con AGREA si fa ricorso alla modalita'             
di presentazione elettronica;                                                   
- presentazione semi-elettronica con protocollazione presso AGREA: la           
domanda e' compilata su SOP, stampata da sistema e presentata                   
direttamente ad AGREA, che la protocolla all'atto della ricezione               
presso i propri uffici. La compilazione su SOP consente la piena                
rispondenza dei dati contenuti nell'anagrafe regionale e quelli                 
dichiarati in domanda. Si ricorda infatti che la non rispondenza tra            
i dati dichiarati nel modello cartaceo e le informazioni registrate             
in anagrafe sara' motivo di applicazione delle riduzioni ed                     
esclusioni previste dai Regolamenti CE 817/2004 e 796/2004. Tale                
modalita' e' riservata ai produttori che non abbiano conferito                  
mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA. I                     
produttori interessati a tale modalita' richiedono ad AGREA                     
l'apposita autorizzazione come "utente Internet" utilizzando le                 
procedure messe a disposizione sul sito:                                        
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.                                         
AGREA, la Direzione generale Agricoltura della Regione, le Province,            
le Comunita' Montane e i CAA non effettuano servizi di compilazione             
delle domande presentate con tale modalita'. Per tali necessita' e'             
necessario rivolgersi ad un CAA, al quale conferire apposito mandato            
alle medesime condizioni della modalita' di presentazione                       
elettronica;                                                                    
- presentazione manuale: tale modalita' e' consentita ai soli                   
produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e           
convenzionato con AGREA, i quali non intendano usufruire dell'opzione           
di presentazione semi-automatica. Il produttore provvede alla                   
compilazione manuale del modulo di domanda, messo a disposizione sul            
sito Internet di AGREA e reperibile anche presso gli Assessorati                
provinciali competenti in materia di agricoltura e le Comunita'                 
Montane ed all'invio direttamente ad AGREA del modulo stampato e                
firmato. Si ricorda che la non rispondenza tra i dati dichiarati nel            
modello cartaceo e le informazioni registrate in anagrafe sara'                 
motivo di applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dai               
Regolamenti CE 817/2004 e 796/2004.                                             
Con riferimento ai casi di presentazione semi-elettronica e manuale,            
la domanda, compilata in ogni sua parte, in copia unica, debitamente            
sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di identita'           
valido dovra', in alternativa:                                                  
a) pervenire per posta esclusivamente a mezzo raccomandata a/r: fa              
fede come data di presentazione quella di ricezione da parte di                 
AGREA. Ciascuna busta puo' contenere una sola domanda e deve essere             
indirizzata ad AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;            
b) essere consegnata direttamente ad AGREA, Largo Caduti del Lavoro             
n. 6 - 40122 Bologna.                                                           
AGREA provvede alla protocollazione delle domande pervenute ed alla             
loro consegna all'Amministrazione competente.                                   
Le domande pervenute tramite i CAA (presentazione elettronica), o               
direttamente all'AGREA (altre modalita'), successivamente al termine            
di presentazione sopra indicato non saranno accolte.                            
Le domande di sostegno dovranno essere predisposte utilizzando la               
modulistica e i supporti informativi messi a disposizione da AGREA e            
dovranno essere rispondenti a quanto prescritto nell'art. 66 par. 1             
del Reg. (CE) 817/2004.                                                         
5. Casi verificabili e sostegni concedibili                                     
Le presenti disposizioni riguardano la presentazione di domande di              
pagamento per la prosecuzione di impegni agroambientali. Sono quindi            
accoglibili unicamente le richieste di pagamento che si riferiscono a           
domande di assunzione di impegno gia' ammesse e finanziate in annate            
agrarie antecedenti all'annata agraria 2004-2005, i cui impegni non             
risultano conclusi.                                                             
E' consentita la presentazione di una sola domanda per beneficiario.            
Pertanto, nel caso un beneficiario abbia in corso impegni assunti con           
piu' domande, anche se riferiti a corpi separati, o a diversi periodi           
di impegno la domanda per l'annata agraria 2004/2005 dovra'                     
ricomprendere tutti gli impegni in corso.                                       
In particolare, nelle situazioni di seguito indicate, per il                    
riconoscimento del sostegno si dovra' procedere come di seguito                 
indicato:                                                                       
a) domande annuali di pagamento senza ampliamenti                               
A1 Senza aggiornamento o "semplici conferme di impegni"                         
Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni                    
all'identificazione e all'estensione delle particelle gia' oggetto di           
sostegno, ne' agli impegni attuati, ne' agli importi unitari dei                
sostegni relativi alle medesime particelle, ne' alle relazioni tra le           
colture e le superfici gia' oggetto di impegno. In caso di pagamento            
per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano                     
modificazioni alle U.B.A. ne' all'entita' del sostegno in precedenza            
richiesto.                                                                      
E' riconosciuta la corresponsione di sostegni per le superfici e/o              
per le U.B.A. gia' ammesse ad impegno e finanziate nelle annualita'             
precedenti.                                                                     
A2 con aggiornamento senza aumento di superficie e/o U.B.A. soggette            
a impegno o "conferme di impegni con aggiornamenti"                             
Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle gia' oggetto di           
sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione                
delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni                   
esistenti tra le colture e le superfici gia' oggetto di impegno, e/o            
nella composizione delle U.B.A., rispetto all'annata agraria                    
precedente, nella destinazione commerciale delle produzioni                     
foraggere; in tale ipotesi e' obbligatorio presentare la domanda                
annuale di pagamento corredata dei necessari aggiornamenti. Si                  
intendono tali le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti,                
nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno            
rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio            
corrisposto.                                                                    
Con riferimento ai sostegni corrisposti per superficie, quelli per              
l'annata agraria 2004-2005 saranno pagati unicamente per le superfici           
gia' oggetto di aiuto nelle annualita' precedenti.                              
Il contributo sara' quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di            
coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento             
dell'aiuto come dichiarate nella domanda di aggiornamento.                      
b) Domande annuali di pagamento con aggiornamento per aumento di                
superficie e/o U.B.A. soggette a impegno o "conferme di impegni con             
ampliamenti"                                                                    
Riguarda:                                                                       
- Azioni per le quali il PRSR prescrive che siano attivate o                    
sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale (ovvero su           
interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione e'                   
rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi            
"corpi separati"),                                                              
nei casi in cui                                                                 
- in corso di impegno i beneficiari interessati acquisiscono il                 
titolo di conduzione su ulteriori superfici, rispetto a quelle                  
dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualita'.                   
In caso di pagamento per U.B.A. si intendono tali le domande che                
presentano modificazioni in aumento all'entita' delle U.B.A. o                  
comunque all'entita' del sostegno in precedenza richiesto.                      
Per le domande in questione vi e' sempre l'obbligo di aggiornare i              
dati relativi alla domanda iniziale; per gli stessi casi, nell'annata           
agraria 2004-2005, il sostegno e' concesso per le sole superfici e/o            
per la consistenza delle U.B.A. gia' oggetto di corresponsione di               
sostegni nell'annata agraria precedente, anche qualora sussista                 
l'obbligo di estensione degli impegni alle nuove particelle e/o                 
U.B.A.                                                                          
Non e' riconosciuta la corresponsione di sostegni per le ulteriori              
superfici acquisite in conduzione e/o per le U.B.A. incrementate,               
salvo il caso in cui le superfici o le UBA incrementate provengano da           
altra azienda con impegno in corso.                                             
A tal fine, in sede di compilazione della domanda, le superfici e le            
UBA incrementate che non hanno diritto all'aiuto dovranno essere                
dichiarate in domanda con le idonee modalita' affinche' non venga               
calcolato nessun aiuto sulle medesime.                                          
L'eventuale improprio inserimento di superfici o UBA non aventi                 
diritto all'aiuto, ove desse luogo ad indebiti percepimenti, sara'              
sanzionato in sede di controllo come difformita'.                               
c) Domande annuali di pagamento con subentro nell'impegno di nuovo              
beneficiario o "conferme di impegno con subentro di nuovo                       
beneficiario"                                                                   
Quando in corso d'esecuzione di un impegno (vedi successivo par. 6),            
il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda            
nel periodo corrispondente a quello di presentazione delle domande di           
pagamento annuale, il "trasferimento di impegno per cambio di                   
beneficiario", se presentato entro i termini di cui al precedente               
paragrafo 4, assume anche la valenza di domanda di pagamento                    
annuale.                                                                        
Le presenti disposizioni non prevedono l'accoglimento di domande di             
assunzione di nuovo impegno e di trasferimento di impegni da                    
un'Azione ad un'altra della Misura 2.f e da un'Azione ex Reg. (CEE)             
n. 2078 del 30 giugno 1992 ad un'Azione ex Reg. (CE) n. 1257/99.                
Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 39 del Reg.               
(CE) n. 817/04), per gli impegni assunti in annualita' precedenti ed            
ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda annuale di             
pagamento dell'aiuto" oltre i termini prescritti al precedente punto            
4 determina i seguenti effetti:                                                 
1. il beneficiario non potra' percepire gli aiuti per l'annualita'              
2005. Potra' ripresentare regolarmente la domanda secondo le                    
modalita' stabilite per la successiva annualita', se ancora ricadente           
nel periodo di impegno;                                                         
2. non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto           
degli impegni sottoscritti (vedi l'art. 23 del Reg. CE n. 1257/99)              
con la domanda iniziale, pena la decadenza totale dell'aiuto e la               
restituzione con interessi di tutte le annualita' percepite, (vedi il           
comma 2 dell'art. 71 del Reg. CE 817/04, e l'art. 49 del Reg. (CE) n.           
2419/01, come sostituito dall'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).                    
Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 2.f Azioni 1 e 2,            
sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le              
ulteriori superfici aziendali acquisite per l'annata corrente. Sono             
escluse dall'assoggettamento all'impegno unicamente le porzioni                 
aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono             
riconosciute come corpi aziendali separati dalle Disposizioni                   
applicative per l'annata agraria 2000 -2001 della Misura 2.f.                   
Rientra nella fattispecie delle "conferme di impegno con ampliamento"           
(punto b) il caso dell'azienda che ha aderito all'Azione 2,                     
Produzione biologica, per la sola produzione vegetale, e                        
successivamente estende l'impegno alle produzioni animali. In tale              
eventualita', non essendo prevista nell'annualita' 2005 la                      
corresponsione di sostegni per gli ampliamenti di impegni, gli                  
adempimenti, i pagamenti e i controlli relativi alla attuazione del             
PRSR saranno riferiti alla sola "produzione vegetale".                          
Non essendo concessi pagamenti per ampliamenti di impegni (punto b),            
ne consegue che:                                                                
- per l'Azione 2 in aree di pianura, l'obbligo della contestuale                
adesione all'Azione 9 o 10 e' da ritenersi soddisfatto qualora la               
superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5%               
della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente                  
acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non e'             
riconosciuto il sostegno;                                                       
- per l'Azione 9, in caso di ampliamento della superficie aziendale,            
nell'annata agraria 2004/2005 non e' prevista l'obbligatorieta' di              
assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.             
Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9                 
amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, pur non            
potendo beneficiare dei sostegni.                                               
Rientra nella fattispecie "conferme di impegno con aggiornamento"               
(punto b) anche quella dell'Azienda impegnata per l'Azione 11                   
"settore zootecnico", nel caso in cui, ferme restando le UBA                    
impegnate, modifiche alla consistenza e alla distribuzione delle                
superfici foraggere, producano un incremento del sostegno.                      
E' inoltre da considerare rientrante nella fattispecie "conferme di             
impegno con ampliamento" (punto b) il caso in cui in corso di impegno           
le UBA allevate siano collegate ad una filiera di produzione                    
biologica o tipica. In quest'ultimo caso, anche a motivo del fatto              
che non sono concessi pagamenti per ampliamenti di impegni, non                 
sussiste alcuna obbligatorieta' a sottoscrivere ampliamenti d'impegno           
e gli adempimenti saranno controllati solo nei limiti dell'impegno              
iniziale.                                                                       
6. Cambi di beneficiari per subentro negli impegni in corso                     
Nel caso in cui, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce            
la condizione per la concessione del sostegno di cui al Reg. (CEE) n.           
2078 del 30 giugno 1992 e alla Misura 2.f del PRSR, il beneficiario             
trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro                
soggetto, il soggetto subentrante deve:                                         
a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per                 
l'"anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la            
documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del                  
Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;                              
b) sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per                   
territorio una domanda di cambio beneficiario, secondo le procedure             
rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul            
sito Internet: http://agrea.regione.emilia-romagna.it, entro i                  
medesimi termini di cui al punto a); o, in alternativa al punto b),             
c) dichiarare alla Provincia o Comunita' Montana competente, e per              
conoscenza ad AGREA, che non intende prendere in carico gli stessi              
impegni, entro i medesimi termini di cui al punto a).                           
Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) 817/2004, "se il trasferimento              
non ha luogo, il beneficiario e' tenuto a restituire il sostegno                
ricevuto", e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non             
abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal            
citato regolamento e notificati all'Ente competente nei termini                 
previsti dal Reg. (CE) 817/04, il beneficiario che cessa gli impegni            
sara' soggetto al procedimento di decadenza.Il soggetto subentrante             
acquisisce il diritto di beneficiare degli aiuti e il trasferimento             
puo' avere luogo solo se possiede i requisiti prescritti.                       
Il soggetto subentrante dovra' inoltre specificare se la domanda                
iniziale sia depositata presso altra Amministrazione.                           
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste,                    
l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante               
fino al completamento del periodo d'impegno.                                    
Il subentrante e' tenuto alla restituzione degli aiuti erogati                  
dall'attivazione dell'Azione, (anche se percepiti dal precedente                
beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, non                
porti a termine l'impegno originariamente assunto, o sia oggetto di             
provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo.            
Nel caso l'azienda, in virtu' dell'applicazione di normative                    
comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di                 
riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali               
tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il                
beneficiario e' tenuto a darne tempestivamente comunicazione                    
all'Amministrazione competente.                                                 
In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni                   
provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.              
Si dovra' procedere come indicato ai sopra citati punti a), b) e c)             
anche qualora la modifica dello stato della proprieta' avvenga per              
successione ereditaria. In tale evenienza, nei casi di decesso degli            
originari beneficiari, se entro i termini previsti dal Reg. (CE)                
817/04 non viene richiesto il riconoscimento della "causa di forza              
maggiore", gli stessi impegni devono essere mantenuti fino al loro              
compimento.                                                                     
7. Entita' dell'aiuto                                                           
L'aiuto e' di norma corrisposto in relazione alla superficie                    
aziendale assoggettata ad impegno.                                              
Unica eccezione per la Misura 2.f riguarda il caso dell'Azione 11               
"Salvaguardia della biodiversita' genetica", nella sezione relativa             
alla biodiversita' animale: l'aiuto e' corrisposto per Unita' di                
Bovini Adulti (UBA) limitatamente ad un importo massimo stabilito, e            
meglio specificato nel PRSR e rispettivamente nelle disposizioni                
applicative per l'annata agraria 2000-2001 (par. 14) e nelle "Schede            
contenenti la descrizione degli impegni agroambientali da valere per            
l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" approvate con                     
determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n.            
12458 del 3 ottobre 2003.                                                       
8. Aree di applicazione                                                         
Per quanto riguarda le aree di applicazione, si rimanda a quanto                
disposto dal PRSR, al Capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - Ambiente "Zone            
interessate".                                                                   
Per quel che concerne le aree preferenziali, il riferimento normativo           
e', ancora nel PRSR, il Capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - Sottoasse               
agro-ambiente "Aree preferenziali".                                             
Per quanto non espressamente compreso nei sopra citati paragrafi del            
PRSR e' da valere:                                                              
- per gli impegni assunti a decorrere dalle annate agrarie 2000-2001            
e 2001-2002, il contenuto del paragrafo 4 delle Disposizioni                    
applicative per l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR            
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14               
novembre 2000;                                                                  
- per gli impegni assunti a decorrere dall'annata agraria 2003-2004,            
il contenuto dei paragrafi 1. e 2. dello schema di bando di cui al              
punto 4) della deliberazione della Giunta regionale n. 1570 del 28              
luglio 2003.                                                                    
L'entita' dell'aiuto e' commisurata alla classificazione delle aree             
all'atto di presentazione della domanda di pagamento annuale.                   
Per quanto riguarda domande che prevedano interventi su superfici               
ricadenti, anche in parte, in aree quali i Siti di Importanza                   
Comunitaria (SIC) e/o le Zone di Protezione speciale (ZPS) si                   
richiama il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n.             
1442 del 17 luglio 2001 e la L.R. 7/04.                                         
9. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti                         
Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95, e alla L.R. n. 21 del 23               
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei                 
diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni di AGREA alle             
Amministrazioni competenti.                                                     
10. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni                         
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' a quanto                 
riportato al paragrafo "Il sistema e le procedure di controllo" al              
Cap. VI del PRSR della Regione Emilia-Romagna. Le suddette                      
disposizioni sono integrate da quanto contemplato nelle seguenti                
norme:                                                                          
- Reg. (CE) n. 1782/03;                                                         
- Reg. (CE) 796/04, che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 2419/01;              
- Reg. (CE) n. 817/04 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 445/02;             
- decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 6306            
del 4 dicembre 2002 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n.             
445/02;                                                                         
- Leggi nn. 689/81 e 898/86;                                                    
- allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 7              
ottobre 2002 (che integra l'allegato alla deliberazione della Giunta            
regionale n. 1545 del 7 settembre 1998).                                        
Tutte le attivita' di controllo previste sono sottoposte                        
all'autorita' dell'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) che puo'                
delegare sulla base di apposite convenzioni altre Strutture.                    
Le anomalie per inadempimento "accessorie" ed "essenziali" sono                 
indicate negli elenchi di impegni di cui alla deliberazione della               
Giunta regionale 1827/02 che integra la precedente deliberazione                
1545/98. Detti elenchi costituiscono termine di riferimento per                 
quanto concerne l'applicazione dell'art. 3, comma 5 del DM n. 6306              
del 4 dicembre 2002.                                                            
Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 4            
comma 3 del DM n. 6306 del 4 dicembre 2002, nel caso di rilievi di              
inadempimenti accessori o essenziali, si procedera' come indicato nel           
PRSR e nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di           
AGREA riferito alle misure del PRSR prot. APR/OPR/03/3311 del                   
26/6/2003.                                                                      
11. Applicazione della Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU)                     
Il controllo del rispetto della BPAU ricade nell'ambito del                     
precedente punto 10.                                                            
Ai fini dell'attivita' di controllo in loco assumono rilevanza per la           
verifica dell'applicazione della BPAU, le seguenti pratiche agricole,           
come previsto nell'allegato del PRSR. n. 1: 1.a) Buona pratica                  
agricola usuale.                                                                
- Difesa e diserbo                                                              
- fertilizzazione                                                               
- corretta effettuazione di interventi colturali                                
- gestione e lavorazione del suolo.                                             
Non sono oggetto di controllo gli adempimenti relativi a pratiche               
agricole non espressamente indicate nella BPAU.                                 
Gli inadempimenti possono essere riconosciuti all'atto                          
dell'effettuazione dei controlli in loco, unicamente nel caso in cui            
la pratica oggetto di rilievo sia indicata, nella BPAU, nella                   
specifica scheda di coltura cui si riferisce l'utilizzo della                   
particella e/o superficie in esame.                                             
Per quanto riguarda l'individuazione della rilevanza                            
dell'inadempimento connesso al mancato rispetto della BPAU si fa                
riferimento al DM n. 6306 del 4 dicembre 2002, fino all'approvazione            
del DLgs di cui all'art. 4, comma 3 del decreto medesimo, si applica            
quanto previsto dal PRSR.                                                       
12. Risorse finanziarie                                                         
Il fabbisogno finanziario, ammontante a complessivi 47.3 milioni di             
Euro, e' assicurato nell'ambito della disponibilita' totale delle               
risorse destinate alla Misura nell'intero periodo di programmazione             
come dimostrato dalla tabella finanziaria allegata al PRSR e                    
successivamente modificata secondo le procedure previste.                       
13. Disposizioni specifiche per Azione                                          
- Per gli impegni assunti con domanda presentata nelle annate agrarie           
2000-01 e 2001-02, quanto prescritto per le specifiche Azioni nel               
paragrafo 14 delle "Disposizioni applicative per l'annata agraria               
2000-2001 della Misura 2.f del PRSR, approvate con deliberazione                
della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000", e' da valere              
anche per l'annata agraria di riferimento delle presenti Disposizioni           
(2004-2005), in particolare per la definizione degli impegni da                 
osservare nel periodo considerato. Unica eccezione riguarda il caso             
di adesione all'Azione 2 "Produzione biologica", in quanto, in                  
seguito alle modifiche al PRSR dell'Emilia-Romagna, approvate con               
decisione della Commissione n. 2697 del 17 luglio 2003, gli                     
adempimenti relativi a tale Azione hanno subito alcune modifiche di             
rilievo. Le disposizioni applicative per l'annualita' 2004 della                
Misura 2.f del PRSR approvate con deliberazione della Giunta                    
regionale n. 567 del 29 marzo 2004 prevedevano la possibilita' che i            
richiedenti interessati potessero fare esplicita richiesta, di                  
concludere l'impegno relativo all'Azione 2 con riferimento al testo             
del PRSR previgente, e alle condizioni di cui alle Disposizioni                 
applicative per l'annata agraria 2000-2001. Pertanto, per i casi in             
questione, per il proseguimento di impegni relativi alla sopra citata           
Azione 2 della Misura 2.f, si dovra' fare riferimento all'opzione               
eventualmente espressa in concomitanza della presentazione della                
domanda di pagamento dei sostegni relativa all'annata agraria                   
2003-2004.                                                                      
- Per gli impegni assunti con domanda presentata nell'annata agraria            
2003-04, (e per i casi in cui non sia stata esercitata l'opzione di             
cui al punto precedente) quanto prescritto nelle "Schede contenenti             
la descrizione degli impegni agroambientali da valere per                       
l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" approvate con                     
determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n.            
12458 del 3 ottobre 2003, e' da valere anche per l'annata agraria di            
riferimento delle presenti disposizioni (2004-2005), in particolare             
per la definizione degli impegni da osservare nel periodo                       
considerato.                                                                    
I testi delle Disposizioni applicative, delle Schede sopra citate, e            
l'elenco aggiornato dei centri autorizzati per la taratura delle                
irroratrici (vedi Allegato 3 delle Disposizioni applicative per                 
l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR), sono                     
consultabili sul sito: http://www.ermesagricoltura.it/.                         
14. Riferimenti normativi                                                       
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si                
rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:                        
- Reg. (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola                
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura           
dello spazio naturale;                                                          
- Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno            
allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo di                     
orientamento e garanzia (FEAOG), sue modifiche e integrazioni;                  
- Reg. (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante           
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del              
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo                  
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che ha                  
abrogato il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione;                            
- Programmi Zonali Pluriennali Agroambientali in attuazione dell'art.           
3 del Reg. (CEE) n. 2078/92;                                                    
- Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna               
(PRSR), approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)            
2153 del 20 luglio 2000, come modificato in applicazione dell'art. 35           
par. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 17                
luglio 2001;                                                                    
- modifiche al PRSR in parte approvate con Decisione della                      
Commissione n. 2697 del 17 luglio 2003;                                         
- disposizioni per l'applicazione del Reg. (CEE) n. 2078/92 in                  
Emilia-Romagna per le annate agrarie 1998-99 e 1999-2000;                       
- deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000             
inerente l'apertura dei termini di presentazione di domande di                  
impegno e l'approvazione delle Disposizioni applicative per l'annata            
agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR;                                    
- deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 22 ottobre 2001              
inerente all'Azione 11 - settore zootecnico della Misura 2.f;                   
- L.R. n. 15 del 30 maggio 1997, che attribuisce alle Province e                
Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia di agricoltura,           
rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della                 
normativa comunitaria, statale e regionale;                                     
- L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale per             
le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;                      
- deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 25 febbraio 2002              
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per                    
l'annualita' 2002 della Misura 2.f del PRSR;                                    
- deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 24 febbraio 2003              
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per                    
l'annualita' 2003 della Misura 2.f del PRSR;                                    
- deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 29 marzo 2004                 
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per                    
l'annualita' 2004 della Misura 2.f del PRSR.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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