DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 364
Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR) in attuazione del Reg. CE 1257/99 - Misura 2.F "Misure agroambientali" - Approvazione delle disposizioni applicative per i proseguimenti di impegni per l'annata agraria 2004-2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/99, relativo al
sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni ed
integrazioni;
- i successivi regolamenti di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99,
ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della Commissione del
29 aprile 2004;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/99;
- la decisione della Commissione Europea C(2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano
regionale di Sviluppo rurale;
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, che prevede che le
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni;
- il Reg. (CE) n. 1663/95 inerente le modalita' di applicazione del
Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia e sue successive modificazioni
e integrazioni;
dato atto che il PRSR e' stato piu' volte modificato, seguendo le
procedure previste dai citati Regolamenti, e che la vigente stesura
e' stata approvata con le seguenti decisioni della Commissione:
- C(2002) 3489 dell'8 ottobre 2002
- C(2003) 2697 del 17 luglio 2003
- C(2004) 401 del 5 febbraio 2004
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1979 del 14 novembre 2000 "Piano regionale di Sviluppo rurale
2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/1999. Misura 2.f - Misure
agroambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata
agraria 2000-2001";
- n. 2213 del 22 ottobre 2001, con la quale sono stati aperti i
termini di presentazione di domande di "nuovo impegno" e
"trasferimento impegno" relativamente all'Azione 11 - Settore
zootecnico - della Misura 2.f del PRSR per l'annualita' 2001-2002;
- n. 1570 del 28 luglio 2003 "Piano regionale di Sviluppo rurale -
Attuazione per l'annata agraria 2003-2004 della Misura 2.f - Misure
agroambientali e relative disposizioni agli Enti territoriali";
- n. 302 del 25 febbraio 2002, n. 275 del 24 febbraio 2003 e n. 567
del 29 marzo 2004, relative alla approvazione delle disposizioni
applicative per i proseguimenti di impegni, rispettivamente per le
annualita' 2002, 2003 e 2004;
vista, inoltre, la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce
l'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure del PRSR con decreto del Ministro delle
Politiche agricole e forestali del 13 novembre 2001;
visto, in particolare, l'art. 3, comma 2 della predetta L.R. 21/01,
il quale prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla gestione
delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari
- ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento
(CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei
conti del FEAOG, Sezione Garanzia - siano regolati da apposita
convenzione, approvata dalla Giunta regionale con specifico
atto;richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 2700 del 3
dicembre 2001, nonche' la successiva deliberazione n. 2803 del 30
dicembre 2004;
dato atto:
- che AGREA ha provveduto - sottoscrivendo specifiche convenzioni - a
delegare alle Province ed alle Comunita' Montane le funzioni di
autorizzazione;
- che AGREA ha altresi' provveduto a sottoscrivere apposita
convenzione con i Centri di Assistenza agricola per la
regolamentazione dell'attivita' di assistenza procedimentale
consistente in acquisizione, verifica ed accertamento della
completezza, validita' e rispondenza degli atti e della
documentazione presentata ai CAA dai soggetti richiedenti provvidenze
comunitarie e nazionali;
- che il R.R. n. 17 del 15 settembre 2003, sulla disciplina
dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna prescrive,
all'art. 6, comma 1, che le aziende agricole che intendono
intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica
Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte a detta
anagrafe;
considerato:
- che e' necessario garantire continuita' di attuazione agli impegni
agroambientali pluriennali gia' attivati e finanziati nelle
precedenti annate agrarie e non ancora conclusi, conformemente a
quanto disposto nel comma 5 art. 66 del Reg. (CE) 817/2004;
- che la previsione di fabbisogno per gli impegni riferiti
all'annualita' di Piano 2005 per azioni della Misura 2.f e dell'ex
Reg. CEE 2078/92, come da tabella finanziaria allegata al Piano,
risulta ammontare complessivi 47.3 milioni di Euro, alla cui
copertura concorrono esclusivamente risorse comunitarie e statali;
- che tale fabbisogno si riferisce agli impegni in corso gia' assunti
ai sensi:
- del Reg. (CEE) 2078/92;
- della Misura 2.f del PRSR per le domande di nuova assunzione di
impegno presentate nelle annate agrarie 2000-2001, 2001-2002 per la
sola Azione 11 - Settore zootecnico, e 2003-2004;
ritenuto necessario, per la corretta attuazione della Misura 2.f
nell'annata agraria 2004-2005, approvare le "Disposizioni applicative
per la presentazione di richieste di pagamento annuale per impegni in
corso - Annata agraria 2004-2005" nella stesura allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione, dott. Giorgio
Poggioli, in ordine alla compatibilita' del presente atto con i
contenuti del PRSR;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in
merito alla presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma
4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di fissare, per le motivazioni indicate in premessa e qui
integralmente richiamate, le ore 18 del 28 aprile 2005 quale termine
di scadenza per la presentazione delle richieste di pagamento per
impegni relativi all'annata agraria 2004-2005 concernenti:
a) la prosecuzione di impegni assunti nelle annualita' precedenti a
valere sull'ex Reg. (CEE) 2078/92;
b) la prosecuzione di impegni assunti nelle annualita' 2000-2001,
2001-2002 per la sola Azione 11 - Settore zootecnico, e 2003-2004, a
valere sulla Misura 2.f del PRSR;
2) di stabilire che il termine di cui al precedente punto 1) possa
essere prorogato con atto del Direttore generale Agricoltura;
3) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.f per
l'annata agraria 2004-2005, denominate "Disposizioni applicative per
la presentazione di richieste di pagamento annuale per impegni in
corso - Annata agraria 2004-2005" nella stesura allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;
4) di dare atto che le richieste di cui al precedente punto 1)
verranno presentate presso Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
o presso AGREA, in base a quanto riportato nelle Disposizioni
applicative;
5) di dare atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvedera' a dare
la piu' ampia diffusione alla presente deliberazione attraverso
l'inserimento nel seguente sito Internet della Regione
Emilia-Romagna: http://www.ermesagricoltura.it/;
6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR) - Misura 2.f - Misure
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio (Ex Reg. (CEE) n.
2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 - Articoli. 22 - 24)
Disposizioni applicative per richieste di pagamento annuale per
impegni in corso - Annata agraria 2004-2005
Indice
1. Obiettivi
2. Beneficiari e requisiti
3. Identificazione delle superfici e/o degli animali allevati
interessati da impegni agroambientali
4. Modalita' di presentazione delle domande
5. Casi verificabili e sostegni concedibili
6. Cambi di beneficiari per subentro negli impegni in corso
7. Entita' dell'aiuto
8. Aree di applicazione
9. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
10. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
11. Applicazione della buona pratica agricola usuale (BPAU)
12. Risorse finanziarie
13. Disposizioni specifiche per Azione
14. Riferimenti normativi
1. Obiettivi
Le presenti disposizioni hanno l'obiettivo di garantire continuita'
alle Azioni agroambientali attuate in applicazione di Regolamenti
comunitari, in conformita' al comma 5 dell'art. 66 del Reg. (CE)
817/2004, che recita: "Nel caso di un aiuto pluriennale i pagamenti
successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda
sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento
dell'aiuto".
Quanto di seguito esposto si riferisce ad impegni non conclusi,
assunti in annate agrarie precedenti, relativi:
- ad Azioni della Misura 2.f del Piano regionale di Sviluppo rurale
(PRSR), "Misure agroambientali per la diffusione di sistemi di
produzione a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi
naturali, tutela della biodiversita', cura e ripristino del
paesaggio";
- al Reg. (CEE) n. 2078 del 30 giugno 1992.
2. Beneficiari e requisiti
Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli (art. 2135 del
Codice civile), iscritti nell'Anagrafe delle Aziende agricole con
situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto
previsto dal R.R. 17/03, in possesso di partita IVA agricola o
combinata, ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle
caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della
CCIAA, impegnati a dare applicazione ad una o piu' delle Azioni
previste dalla Misura 2.f del Piano regionale di Sviluppo rurale
della Regione Emilia-Romagna o a Misure dell'ex Reg. (CEE) n. 2078
del 30 giugno 1992, non ancora concluse.
In conformita' a quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento
regionale n. 17 del 15 settembre 2003, "Disciplina dell'Anagrafe
delle Aziende agricole", le domande di pagamento di sostegni per
l'annata agraria 2004-05 potranno essere accolte unicamente se
relative ad aziende agricole regolarmente iscritte in detta anagrafe,
che, a tale scopo, abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e
convenzionato con la Regione Emilia-Romagna.
Con riferimento all'art. 20 del Reg. (CE) n. 817/04 e al comma 2
dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1257/99, i beneficiari di aiuti per
Azioni della Misura 2.f del PRSR si impegnano, oltre che ad applicare
le specifiche Azioni previste dalla Misura, ad attuare anche le
normali buone pratiche agricole nella superficie aziendale non
interessata dall'applicazione di Azioni (vedi l'allegato del PRSR n.
1: 1.a) Buona pratica agricola usuale e il paragrafo 11 delle
presenti disposizioni).
Il testo della Buona Pratica Agricola Usuale e' disponibile nel sito:
http://www.ermesagricoltura.it/, Piano regionale di Sviluppo rurale,
Documenti: La qualita' dell'agricoltura per la qualita' dell'ambiente
e del territorio, Allegato 1.a).
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti e le condizioni per
accedere agli aiuti relativi alle specifiche Azioni della Misura 2.f
del PRSR, si richiamano:
- per gli impegni assunti nell'annata agraria 2000-01, quanto
contenuto nel par. 2.2 delle Disposizioni applicative per l'annata
agraria 2000-01, relative alla medesima Misura 2.f, approvate con
deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000 e
nelle Disposizioni relative alle richieste di pagamento per le
annualita' successive a quella di assunzione dell'impegno;
- per gli impegni assunti nell'annata agraria 2003-04, i bandi
emanati da ogni Amministrazione territorialmente competente, nonche'
le "Schede contenenti la descrizione degli impegni agroambientali da
valere per l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" approvate
con determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese
n. 12458 del 3 ottobre 2003.
3. Identificazione delle superfici e/o degli animali allevati
interessati da impegni agroambientali
Il sostegno e' corrisposto in relazione alla superficie aziendale
assoggettata ad impegno, tranne che per l'Azione 11 "Salvaguardia
della biodiversita' genetica", per la parte relativa alla
biodiversita' animale, per la quale l'aiuto e' corrisposto con
riferimento alle Unita' di Bovini Adulti (U.B.A.).
Le superfici agricole, oggetto di domanda di impegno, sono quelle
conformi a quanto prescritto nel Reg. (CE) n. 817/04 all'art. 66.
Per quanto riguarda l'identificazione degli animali, si richiama il
contenuto del paragrafo 2.3 delle Disposizioni applicative per
l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f specificando in proposito
che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al DPR
30 aprile 1996, n. 317.
In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve
essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del
Consiglio" e dalla direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni,
nonche' dalle relative norme applicative, in particolare il DPR 19
ottobre 2000, n. 437 e il decreto dei Ministri della Salute e delle
Politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, concernente il
sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie
bovina.
Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette,
si dovra' far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme
specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.
4. Modalita' di presentazione delle domande
Le domande di sostegno dovranno pervenire entro le ore 18 del 28
aprile 2005, esclusivamente mediante una delle seguenti modalita':
- Presentazione elettronica con protocollazione su SOP: la domanda e'
presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)
convenzionato con AGREA da parte dei produttori che abbiano
rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda e' compilata,
presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di
AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della
domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione
della copia di valido documento d'identita' e quindi richiede la
protocollazione su SOP. Una copia della domanda, appositamente
firmata e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di
AGREA, e' trasferita con lettera d'accompagnamento insieme al
fascicolo, entro il giorno feriale successivo a quello di scadenza
per la presentazione, all'Amministrazione territorialmente
competente, che provvedera' ad apporre il proprio protocollo di
ricezione. Agli effetti della data di presentazione della domanda fa
fede in ogni caso la data del protocollo di sistema AGREA apposto dal
CAA. Per tutti i produttori che abbiano conferito mandato ad un CAA
riconosciuto e convenzionato con AGREA si fa ricorso alla modalita'
di presentazione elettronica;
- presentazione semi-elettronica con protocollazione presso AGREA: la
domanda e' compilata su SOP, stampata da sistema e presentata
direttamente ad AGREA, che la protocolla all'atto della ricezione
presso i propri uffici. La compilazione su SOP consente la piena
rispondenza dei dati contenuti nell'anagrafe regionale e quelli
dichiarati in domanda. Si ricorda infatti che la non rispondenza tra
i dati dichiarati nel modello cartaceo e le informazioni registrate
in anagrafe sara' motivo di applicazione delle riduzioni ed
esclusioni previste dai Regolamenti CE 817/2004 e 796/2004. Tale
modalita' e' riservata ai produttori che non abbiano conferito
mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA. I
produttori interessati a tale modalita' richiedono ad AGREA
l'apposita autorizzazione come "utente Internet" utilizzando le
procedure messe a disposizione sul sito:
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.
AGREA, la Direzione generale Agricoltura della Regione, le Province,
le Comunita' Montane e i CAA non effettuano servizi di compilazione
delle domande presentate con tale modalita'. Per tali necessita' e'
necessario rivolgersi ad un CAA, al quale conferire apposito mandato
alle medesime condizioni della modalita' di presentazione
elettronica;
- presentazione manuale: tale modalita' e' consentita ai soli
produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e
convenzionato con AGREA, i quali non intendano usufruire dell'opzione
di presentazione semi-automatica. Il produttore provvede alla
compilazione manuale del modulo di domanda, messo a disposizione sul
sito Internet di AGREA e reperibile anche presso gli Assessorati
provinciali competenti in materia di agricoltura e le Comunita'
Montane ed all'invio direttamente ad AGREA del modulo stampato e
firmato. Si ricorda che la non rispondenza tra i dati dichiarati nel
modello cartaceo e le informazioni registrate in anagrafe sara'
motivo di applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dai
Regolamenti CE 817/2004 e 796/2004.
Con riferimento ai casi di presentazione semi-elettronica e manuale,
la domanda, compilata in ogni sua parte, in copia unica, debitamente
sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di identita'
valido dovra', in alternativa:
a) pervenire per posta esclusivamente a mezzo raccomandata a/r: fa
fede come data di presentazione quella di ricezione da parte di
AGREA. Ciascuna busta puo' contenere una sola domanda e deve essere
indirizzata ad AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;
b) essere consegnata direttamente ad AGREA, Largo Caduti del Lavoro
n. 6 - 40122 Bologna.
AGREA provvede alla protocollazione delle domande pervenute ed alla
loro consegna all'Amministrazione competente.
Le domande pervenute tramite i CAA (presentazione elettronica), o
direttamente all'AGREA (altre modalita'), successivamente al termine
di presentazione sopra indicato non saranno accolte.
Le domande di sostegno dovranno essere predisposte utilizzando la
modulistica e i supporti informativi messi a disposizione da AGREA e
dovranno essere rispondenti a quanto prescritto nell'art. 66 par. 1
del Reg. (CE) 817/2004.
5. Casi verificabili e sostegni concedibili
Le presenti disposizioni riguardano la presentazione di domande di
pagamento per la prosecuzione di impegni agroambientali. Sono quindi
accoglibili unicamente le richieste di pagamento che si riferiscono a
domande di assunzione di impegno gia' ammesse e finanziate in annate
agrarie antecedenti all'annata agraria 2004-2005, i cui impegni non
risultano conclusi.
E' consentita la presentazione di una sola domanda per beneficiario.
Pertanto, nel caso un beneficiario abbia in corso impegni assunti con
piu' domande, anche se riferiti a corpi separati, o a diversi periodi
di impegno la domanda per l'annata agraria 2004/2005 dovra'
ricomprendere tutti gli impegni in corso.
In particolare, nelle situazioni di seguito indicate, per il
riconoscimento del sostegno si dovra' procedere come di seguito
indicato:
a) domande annuali di pagamento senza ampliamenti
A1 Senza aggiornamento o "semplici conferme di impegni"
Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni
all'identificazione e all'estensione delle particelle gia' oggetto di
sostegno, ne' agli impegni attuati, ne' agli importi unitari dei
sostegni relativi alle medesime particelle, ne' alle relazioni tra le
colture e le superfici gia' oggetto di impegno. In caso di pagamento
per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano
modificazioni alle U.B.A. ne' all'entita' del sostegno in precedenza
richiesto.
E' riconosciuta la corresponsione di sostegni per le superfici e/o
per le U.B.A. gia' ammesse ad impegno e finanziate nelle annualita'
precedenti.
A2 con aggiornamento senza aumento di superficie e/o U.B.A. soggette
a impegno o "conferme di impegni con aggiornamenti"
Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle gia' oggetto di
sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione
delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni
esistenti tra le colture e le superfici gia' oggetto di impegno, e/o
nella composizione delle U.B.A., rispetto all'annata agraria
precedente, nella destinazione commerciale delle produzioni
foraggere; in tale ipotesi e' obbligatorio presentare la domanda
annuale di pagamento corredata dei necessari aggiornamenti. Si
intendono tali le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti,
nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno
rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio
corrisposto.
Con riferimento ai sostegni corrisposti per superficie, quelli per
l'annata agraria 2004-2005 saranno pagati unicamente per le superfici
gia' oggetto di aiuto nelle annualita' precedenti.
Il contributo sara' quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di
coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento
dell'aiuto come dichiarate nella domanda di aggiornamento.
b) Domande annuali di pagamento con aggiornamento per aumento di
superficie e/o U.B.A. soggette a impegno o "conferme di impegni con
ampliamenti"
Riguarda:
- Azioni per le quali il PRSR prescrive che siano attivate o
sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale (ovvero su
interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione e'
rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi
"corpi separati"),
nei casi in cui
- in corso di impegno i beneficiari interessati acquisiscono il
titolo di conduzione su ulteriori superfici, rispetto a quelle
dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualita'.
In caso di pagamento per U.B.A. si intendono tali le domande che
presentano modificazioni in aumento all'entita' delle U.B.A. o
comunque all'entita' del sostegno in precedenza richiesto.
Per le domande in questione vi e' sempre l'obbligo di aggiornare i
dati relativi alla domanda iniziale; per gli stessi casi, nell'annata
agraria 2004-2005, il sostegno e' concesso per le sole superfici e/o
per la consistenza delle U.B.A. gia' oggetto di corresponsione di
sostegni nell'annata agraria precedente, anche qualora sussista
l'obbligo di estensione degli impegni alle nuove particelle e/o
U.B.A.
Non e' riconosciuta la corresponsione di sostegni per le ulteriori
superfici acquisite in conduzione e/o per le U.B.A. incrementate,
salvo il caso in cui le superfici o le UBA incrementate provengano da
altra azienda con impegno in corso.
A tal fine, in sede di compilazione della domanda, le superfici e le
UBA incrementate che non hanno diritto all'aiuto dovranno essere
dichiarate in domanda con le idonee modalita' affinche' non venga
calcolato nessun aiuto sulle medesime.
L'eventuale improprio inserimento di superfici o UBA non aventi
diritto all'aiuto, ove desse luogo ad indebiti percepimenti, sara'
sanzionato in sede di controllo come difformita'.
c) Domande annuali di pagamento con subentro nell'impegno di nuovo
beneficiario o "conferme di impegno con subentro di nuovo
beneficiario"
Quando in corso d'esecuzione di un impegno (vedi successivo par. 6),
il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda
nel periodo corrispondente a quello di presentazione delle domande di
pagamento annuale, il "trasferimento di impegno per cambio di
beneficiario", se presentato entro i termini di cui al precedente
paragrafo 4, assume anche la valenza di domanda di pagamento
annuale.
Le presenti disposizioni non prevedono l'accoglimento di domande di
assunzione di nuovo impegno e di trasferimento di impegni da
un'Azione ad un'altra della Misura 2.f e da un'Azione ex Reg. (CEE)
n. 2078 del 30 giugno 1992 ad un'Azione ex Reg. (CE) n. 1257/99.
Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 39 del Reg.
(CE) n. 817/04), per gli impegni assunti in annualita' precedenti ed
ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda annuale di
pagamento dell'aiuto" oltre i termini prescritti al precedente punto
4 determina i seguenti effetti:
1. il beneficiario non potra' percepire gli aiuti per l'annualita'
2005. Potra' ripresentare regolarmente la domanda secondo le
modalita' stabilite per la successiva annualita', se ancora ricadente
nel periodo di impegno;
2. non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto
degli impegni sottoscritti (vedi l'art. 23 del Reg. CE n. 1257/99)
con la domanda iniziale, pena la decadenza totale dell'aiuto e la
restituzione con interessi di tutte le annualita' percepite, (vedi il
comma 2 dell'art. 71 del Reg. CE 817/04, e l'art. 49 del Reg. (CE) n.
2419/01, come sostituito dall'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).
Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 2.f Azioni 1 e 2,
sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le
ulteriori superfici aziendali acquisite per l'annata corrente. Sono
escluse dall'assoggettamento all'impegno unicamente le porzioni
aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono
riconosciute come corpi aziendali separati dalle Disposizioni
applicative per l'annata agraria 2000 -2001 della Misura 2.f.
Rientra nella fattispecie delle "conferme di impegno con ampliamento"
(punto b) il caso dell'azienda che ha aderito all'Azione 2,
Produzione biologica, per la sola produzione vegetale, e
successivamente estende l'impegno alle produzioni animali. In tale
eventualita', non essendo prevista nell'annualita' 2005 la
corresponsione di sostegni per gli ampliamenti di impegni, gli
adempimenti, i pagamenti e i controlli relativi alla attuazione del
PRSR saranno riferiti alla sola "produzione vegetale".
Non essendo concessi pagamenti per ampliamenti di impegni (punto b),
ne consegue che:
- per l'Azione 2 in aree di pianura, l'obbligo della contestuale
adesione all'Azione 9 o 10 e' da ritenersi soddisfatto qualora la
superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5%
della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente
acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non e'
riconosciuto il sostegno;
- per l'Azione 9, in caso di ampliamento della superficie aziendale,
nell'annata agraria 2004/2005 non e' prevista l'obbligatorieta' di
assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.
Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9
amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, pur non
potendo beneficiare dei sostegni.
Rientra nella fattispecie "conferme di impegno con aggiornamento"
(punto b) anche quella dell'Azienda impegnata per l'Azione 11
"settore zootecnico", nel caso in cui, ferme restando le UBA
impegnate, modifiche alla consistenza e alla distribuzione delle
superfici foraggere, producano un incremento del sostegno.
E' inoltre da considerare rientrante nella fattispecie "conferme di
impegno con ampliamento" (punto b) il caso in cui in corso di impegno
le UBA allevate siano collegate ad una filiera di produzione
biologica o tipica. In quest'ultimo caso, anche a motivo del fatto
che non sono concessi pagamenti per ampliamenti di impegni, non
sussiste alcuna obbligatorieta' a sottoscrivere ampliamenti d'impegno
e gli adempimenti saranno controllati solo nei limiti dell'impegno
iniziale.
6. Cambi di beneficiari per subentro negli impegni in corso
Nel caso in cui, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce
la condizione per la concessione del sostegno di cui al Reg. (CEE) n.
2078 del 30 giugno 1992 e alla Misura 2.f del PRSR, il beneficiario
trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro
soggetto, il soggetto subentrante deve:
a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per
l'"anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la
documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del
Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;
b) sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per
territorio una domanda di cambio beneficiario, secondo le procedure
rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul
sito Internet: http://agrea.regione.emilia-romagna.it, entro i
medesimi termini di cui al punto a); o, in alternativa al punto b),
c) dichiarare alla Provincia o Comunita' Montana competente, e per
conoscenza ad AGREA, che non intende prendere in carico gli stessi
impegni, entro i medesimi termini di cui al punto a).
Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) 817/2004, "se il trasferimento
non ha luogo, il beneficiario e' tenuto a restituire il sostegno
ricevuto", e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non
abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal
citato regolamento e notificati all'Ente competente nei termini
previsti dal Reg. (CE) 817/04, il beneficiario che cessa gli impegni
sara' soggetto al procedimento di decadenza.Il soggetto subentrante
acquisisce il diritto di beneficiare degli aiuti e il trasferimento
puo' avere luogo solo se possiede i requisiti prescritti.
Il soggetto subentrante dovra' inoltre specificare se la domanda
iniziale sia depositata presso altra Amministrazione.
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste,
l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante
fino al completamento del periodo d'impegno.
Il subentrante e' tenuto alla restituzione degli aiuti erogati
dall'attivazione dell'Azione, (anche se percepiti dal precedente
beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, non
porti a termine l'impegno originariamente assunto, o sia oggetto di
provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo.
Nel caso l'azienda, in virtu' dell'applicazione di normative
comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di
riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali
tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il
beneficiario e' tenuto a darne tempestivamente comunicazione
all'Amministrazione competente.
In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni
provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.
Si dovra' procedere come indicato ai sopra citati punti a), b) e c)
anche qualora la modifica dello stato della proprieta' avvenga per
successione ereditaria. In tale evenienza, nei casi di decesso degli
originari beneficiari, se entro i termini previsti dal Reg. (CE)
817/04 non viene richiesto il riconoscimento della "causa di forza
maggiore", gli stessi impegni devono essere mantenuti fino al loro
compimento.
7. Entita' dell'aiuto
L'aiuto e' di norma corrisposto in relazione alla superficie
aziendale assoggettata ad impegno.
Unica eccezione per la Misura 2.f riguarda il caso dell'Azione 11
"Salvaguardia della biodiversita' genetica", nella sezione relativa
alla biodiversita' animale: l'aiuto e' corrisposto per Unita' di
Bovini Adulti (UBA) limitatamente ad un importo massimo stabilito, e
meglio specificato nel PRSR e rispettivamente nelle disposizioni
applicative per l'annata agraria 2000-2001 (par. 14) e nelle "Schede
contenenti la descrizione degli impegni agroambientali da valere per
l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" approvate con
determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n.
12458 del 3 ottobre 2003.
8. Aree di applicazione
Per quanto riguarda le aree di applicazione, si rimanda a quanto
disposto dal PRSR, al Capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - Ambiente "Zone
interessate".
Per quel che concerne le aree preferenziali, il riferimento normativo
e', ancora nel PRSR, il Capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - Sottoasse
agro-ambiente "Aree preferenziali".
Per quanto non espressamente compreso nei sopra citati paragrafi del
PRSR e' da valere:
- per gli impegni assunti a decorrere dalle annate agrarie 2000-2001
e 2001-2002, il contenuto del paragrafo 4 delle Disposizioni
applicative per l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14
novembre 2000;
- per gli impegni assunti a decorrere dall'annata agraria 2003-2004,
il contenuto dei paragrafi 1. e 2. dello schema di bando di cui al
punto 4) della deliberazione della Giunta regionale n. 1570 del 28
luglio 2003.
L'entita' dell'aiuto e' commisurata alla classificazione delle aree
all'atto di presentazione della domanda di pagamento annuale.
Per quanto riguarda domande che prevedano interventi su superfici
ricadenti, anche in parte, in aree quali i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e/o le Zone di Protezione speciale (ZPS) si
richiama il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n.
1442 del 17 luglio 2001 e la L.R. 7/04.
9. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95, e alla L.R. n. 21 del 23
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei
diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni di AGREA alle
Amministrazioni competenti.
10. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' a quanto
riportato al paragrafo "Il sistema e le procedure di controllo" al
Cap. VI del PRSR della Regione Emilia-Romagna. Le suddette
disposizioni sono integrate da quanto contemplato nelle seguenti
norme:
- Reg. (CE) n. 1782/03;
- Reg. (CE) 796/04, che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 2419/01;
- Reg. (CE) n. 817/04 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 445/02;
- decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 6306
del 4 dicembre 2002 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n.
445/02;
- Leggi nn. 689/81 e 898/86;
- allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 7
ottobre 2002 (che integra l'allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1545 del 7 settembre 1998).
Tutte le attivita' di controllo previste sono sottoposte
all'autorita' dell'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) che puo'
delegare sulla base di apposite convenzioni altre Strutture.
Le anomalie per inadempimento "accessorie" ed "essenziali" sono
indicate negli elenchi di impegni di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 1827/02 che integra la precedente deliberazione
1545/98. Detti elenchi costituiscono termine di riferimento per
quanto concerne l'applicazione dell'art. 3, comma 5 del DM n. 6306
del 4 dicembre 2002.
Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 4
comma 3 del DM n. 6306 del 4 dicembre 2002, nel caso di rilievi di
inadempimenti accessori o essenziali, si procedera' come indicato nel
PRSR e nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di
AGREA riferito alle misure del PRSR prot. APR/OPR/03/3311 del
26/6/2003.
11. Applicazione della Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU)
Il controllo del rispetto della BPAU ricade nell'ambito del
precedente punto 10.
Ai fini dell'attivita' di controllo in loco assumono rilevanza per la
verifica dell'applicazione della BPAU, le seguenti pratiche agricole,
come previsto nell'allegato del PRSR. n. 1: 1.a) Buona pratica
agricola usuale.
- Difesa e diserbo
- fertilizzazione
- corretta effettuazione di interventi colturali
- gestione e lavorazione del suolo.
Non sono oggetto di controllo gli adempimenti relativi a pratiche
agricole non espressamente indicate nella BPAU.
Gli inadempimenti possono essere riconosciuti all'atto
dell'effettuazione dei controlli in loco, unicamente nel caso in cui
la pratica oggetto di rilievo sia indicata, nella BPAU, nella
specifica scheda di coltura cui si riferisce l'utilizzo della
particella e/o superficie in esame.
Per quanto riguarda l'individuazione della rilevanza
dell'inadempimento connesso al mancato rispetto della BPAU si fa
riferimento al DM n. 6306 del 4 dicembre 2002, fino all'approvazione
del DLgs di cui all'art. 4, comma 3 del decreto medesimo, si applica
quanto previsto dal PRSR.
12. Risorse finanziarie
Il fabbisogno finanziario, ammontante a complessivi 47.3 milioni di
Euro, e' assicurato nell'ambito della disponibilita' totale delle
risorse destinate alla Misura nell'intero periodo di programmazione
come dimostrato dalla tabella finanziaria allegata al PRSR e
successivamente modificata secondo le procedure previste.
13. Disposizioni specifiche per Azione
- Per gli impegni assunti con domanda presentata nelle annate agrarie
2000-01 e 2001-02, quanto prescritto per le specifiche Azioni nel
paragrafo 14 delle "Disposizioni applicative per l'annata agraria
2000-2001 della Misura 2.f del PRSR, approvate con deliberazione
della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000", e' da valere
anche per l'annata agraria di riferimento delle presenti Disposizioni
(2004-2005), in particolare per la definizione degli impegni da
osservare nel periodo considerato. Unica eccezione riguarda il caso
di adesione all'Azione 2 "Produzione biologica", in quanto, in
seguito alle modifiche al PRSR dell'Emilia-Romagna, approvate con
decisione della Commissione n. 2697 del 17 luglio 2003, gli
adempimenti relativi a tale Azione hanno subito alcune modifiche di
rilievo. Le disposizioni applicative per l'annualita' 2004 della
Misura 2.f del PRSR approvate con deliberazione della Giunta
regionale n. 567 del 29 marzo 2004 prevedevano la possibilita' che i
richiedenti interessati potessero fare esplicita richiesta, di
concludere l'impegno relativo all'Azione 2 con riferimento al testo
del PRSR previgente, e alle condizioni di cui alle Disposizioni
applicative per l'annata agraria 2000-2001. Pertanto, per i casi in
questione, per il proseguimento di impegni relativi alla sopra citata
Azione 2 della Misura 2.f, si dovra' fare riferimento all'opzione
eventualmente espressa in concomitanza della presentazione della
domanda di pagamento dei sostegni relativa all'annata agraria
2003-2004.
- Per gli impegni assunti con domanda presentata nell'annata agraria
2003-04, (e per i casi in cui non sia stata esercitata l'opzione di
cui al punto precedente) quanto prescritto nelle "Schede contenenti
la descrizione degli impegni agroambientali da valere per
l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" approvate con
determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n.
12458 del 3 ottobre 2003, e' da valere anche per l'annata agraria di
riferimento delle presenti disposizioni (2004-2005), in particolare
per la definizione degli impegni da osservare nel periodo
considerato.
I testi delle Disposizioni applicative, delle Schede sopra citate, e
l'elenco aggiornato dei centri autorizzati per la taratura delle
irroratrici (vedi Allegato 3 delle Disposizioni applicative per
l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR), sono
consultabili sul sito: http://www.ermesagricoltura.it/.
14. Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si
rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:
- Reg. (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura
dello spazio naturale;
- Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno
allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG), sue modifiche e integrazioni;
- Reg. (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che ha
abrogato il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione;
- Programmi Zonali Pluriennali Agroambientali in attuazione dell'art.
3 del Reg. (CEE) n. 2078/92;
- Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna
(PRSR), approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)
2153 del 20 luglio 2000, come modificato in applicazione dell'art. 35
par. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 17
luglio 2001;
- modifiche al PRSR in parte approvate con Decisione della
Commissione n. 2697 del 17 luglio 2003;
- disposizioni per l'applicazione del Reg. (CEE) n. 2078/92 in
Emilia-Romagna per le annate agrarie 1998-99 e 1999-2000;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000
inerente l'apertura dei termini di presentazione di domande di
impegno e l'approvazione delle Disposizioni applicative per l'annata
agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR;
- deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 22 ottobre 2001
inerente all'Azione 11 - settore zootecnico della Misura 2.f;
- L.R. n. 15 del 30 maggio 1997, che attribuisce alle Province e
Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia di agricoltura,
rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della
normativa comunitaria, statale e regionale;
- L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale per
le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 25 febbraio 2002
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per
l'annualita' 2002 della Misura 2.f del PRSR;
- deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 24 febbraio 2003
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per
l'annualita' 2003 della Misura 2.f del PRSR;
- deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 29 marzo 2004
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per
l'annualita' 2004 della Misura 2.f del PRSR.