DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 363
Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR) in attuazione del Regolamento (CE) 1257/99 - Misura 2E "Indennita'"compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali - Approvazione delle disposizioni applicative per l'annualita' 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, relativo al
sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni ed
integrazioni;
- i successivi regolamenti di applicazione del Reg. (CE) n.
1257/1999, ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della
Commissione del 29 aprile 2004;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano
regionale di Sviluppo rurale;
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, che prevede che le
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni;
- il Reg. (CE) n. 1663/95 inerente le modalita' di applicazione del
Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia e sue successive modificazioni
e integrazioni;
dato atto che il PRSR e' stato piu' volte modificato, seguendo le
procedure previste dai citati Regolamenti, e che la vigente stesura
e' stata approvata con le seguenti decisioni della Commissione:
- C(2002)3489 dell'8 ottobre 2002;
- C(2003)2697 del 17 luglio 2003;
- C(2004)401 del 5 febbraio 2004;
richiamate le proprie deliberazioni n. 778 dell'11 aprile 2000, n.
922 del 6 giugno 2000, n. 806 del 15 maggio 2001, n. 304 del 25
febbraio 2002, n. 276 del 24 febbraio 2003 e n. 566 del 29 marzo
2004, che approvano le disposizioni applicative della Misura 2.e
compresa nel PRSR, per le annualita' 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
vista, inoltre, la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce
l'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure del PRSR con decreto del Ministro delle
Politiche agricole e forestali del 13 novembre 2001;visto, in
particolare, l'art. 3, comma 2 della predetta L.R. 21/01, il quale
prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle
funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari - ai
sensi e nel rispetto del punto 4) dell'Allegato al Regolamento (CE)
n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti
del FEAOG, Sezione Garanzia - siano regolati da apposita convenzione,
secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale con specifico
atto;
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 2700 del 3
dicembre 2001, nonche' la successiva deliberazione n. 2803 del 30
dicembre 2004;
dato atto:
- che AGREA ha provveduto - sottoscrivendo specifiche convenzioni - a
delegare alle Province ed alle Comunita' Montane le funzioni di
autorizzazione;
- che AGREA ha altresi' provveduto a sottoscrivere apposita
convenzione con i Centri di Assistenza agricola per la
regolamentazione dell'attivita' di assistenza procedimentale
consistente in acquisizione, verifica ed accertamento della
completezza, validita' e rispondenza degli atti e della
documentazione presentata ai CAA dai soggetti richiedenti provvidenze
comunitarie e nazionali;
- che il R.R. n 17 del 15 settembre 2003, sulla disciplina
dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna prescrive,
all'art. 6, comma 1, che le aziende agricole che intendono
intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica
Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte a detta
anagrafe;
rilevato:
- che il PRSR prevede che le domande siano presentate nell'ambito di
disposizioni regionali di attuazione, in riferimento alle funzioni di
indirizzo e di coordinamento che competono alla Regione;
- che costituisce parte integrante del PRSR una Tabella finanziaria
indicativa nella quale sono rappresentate per ciascuna Misura le
risorse pubbliche rese complessivamente disponibili nell'intero
periodo di validita' del Piano;
- che, nell'ambito della predetta disponibilita' finanziaria totale,
si quantifica per le domande presentate per l'annualita' 2005 per la
Misura 2.e una disponibilita' pari a 2,50 milioni di Euro, la cui
copertura e' interamente assicurata da risorse comunitarie e statali,
in ragione del 50% ciascuna;
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione Garanzia, e'
necessario preordinare condizioni che consentano il completo utilizzo
delle risorse previste in ciascuna annualita', in termini di
erogazioni effettive ai beneficiari finali, pena la perdita delle
risorse non utilizzate;
considerato:
- che e' possibile che le risorse disponibili per l'attuazione della
Misura 2.e del PRSR non risultino sufficienti a soddisfare tutte le
richieste, in caso di erogazione del massimo aiuto previsto (100
Euro/ha);
- che, stante la necessita' di garantire l'utilizzo ottimale di tutte
le risorse destinate al finanziamento del PRSR, deve essere
conseguentemente prevista la possibilita' di definire l'importo da
erogare in relazione alla effettiva capacita' di spesa sulle risorse
stesse;
- che, a tal fine, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2005 del
PRSR sara' definita con successivo atto formale del Responsabile del
Servizio Aiuti alle imprese, una volta pervenuti da parte delle
Amministrazioni competenti i dati relativi alla superficie
complessivamente ammissibile all'aiuto;
ritenuto, pertanto, di stabilire, ai fini della attuazione della
Misura 2.e nell'annualita' 2005:
- le modalita' per la presentazione delle domande e relativi
requisiti;
- le procedure per istruttoria, controlli, liquidazione ed
autorizzazione al pagamento;
- le disposizioni per l'attuazione della Misura;
nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio
Programmi, monitoraggio e valutazione, dr. Giorgio Poggioli, in
ordine alla compatibilita' del presente atto con i contenuti del
PRSR;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in
merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione di Giunta
regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di porre in attuazione nell'annualita' 2005 la Misura 2.e compresa
nel Piano regionale di Sviluppo rurale;
2) di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle
domande le ore 18 del 28 aprile 2005, salvo proroghe da concedersi da
parte del Direttore generale Agricoltura mediante atto formale;
3) di stabilire che, qualora le risorse disponibili per l'attuazione
della Misura come sopra quantificate in 2,5 Meuro non risultino
sufficienti a soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del
massimo aiuto previsto nel PRSR (100 Euro/ha), l'entita' dell'aiuto
per l'annualita' 2005 sara' definita con successivo atto formale del
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in proporzione alla
totalita' degli ettari di superficie ammissibili all'aiuto quali
risulteranno dai dati trasmessi dalle Amministrazioni territoriali
competenti;
4) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e
nell'annualita' 2005, denominate "Disposizioni applicative per
l'annualita' 2005", allegate al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
5) di dare atto che la Direzione generale Agricoltura potra' fornire,
con le modalita' ritenute piu' adeguate alle esigenze di massima
utilizzazione delle risorse, ulteriori indicazioni alle
Amministrazioni competenti circa la tempistica e l'iter procedurale
relativi all'attuazione della Misura;
6) di dare atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvedera' a dare
la piu' ampia diffusione della presente deliberazione attraverso
l'inserimento nel seguente sito internet della Regione
Emilia-Romagna;
7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (PRSR) - Misura 2.e - Indennita'
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali (Reg. (CE) n.
1257/99 - Art. 14, 15.)
DISPOSIZIONI APPLICATIVE ANNUALITA' 2005
Indice
1. Obiettivi
2. Beneficiari, requisiti e impegni 2.1. Beneficiari 2.2. Requisiti e
condizioni 2.3. Impegni 2.4. Cambio di beneficiario per impegno in
corso 2.5. Identificazione delle superfici e delle UBA 2.6. Casi
particolari
3. Modalita' di presentazione delle domande
4. Entita' dell'aiuto
5. Area di applicazione
6. Istruttoria delle domande e Liquidazione degli aiuti
7. Controlli e sanzioni
8. Applicazione della Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU)
9. Risorse finanziarie
10. Riferimenti normativi
Principali definizioni e abbreviazioni
Annualita' (di impegno): per le domande iniziali, si intende il
periodo, di durata annuale, calcolato dal giorno successivo alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per le
domande dal secondo anno di impegno in poi, si fa riferimento al
periodo, sempre di durata annuale, che decorre dal giorno successivo
al termine dell'annualita' di impegno riferita alla domanda
finanziata l'anno precedente.
Decorrenza impegno
- prima domanda presentata nell'annualita' 2000: 22 maggio 2000 o 14
luglio 2000
- prima domanda presentata nell'annualita' 2001: 21 giugno 2001
- prima domanda presentata nell'annualita' 2002: 14 maggio 2002
- prima domanda presentata nell'annualita' 2003: 1 maggio 2003
- prima domanda presentata nell'annualita' 2004: 10 luglio 2004
Annualita' (finanziaria): e' il periodo di riferimento del Bilancio
FEOGA Garanzia, intercorrente tra il 16 ottobre dell'anno ed il 15
ottobre dell'anno successivo.
Annualita' 2005: si intende l'annualita' finanziaria che parte il 16
ottobre 2004 e termina il 15 ottobre 2005.
1. Obiettivi
Le presenti disposizioni applicative hanno l'obiettivo di garantire
continuita' agli interventi previsti nel Piano regionale di Sviluppo
rurale (PRSR), per l'Azione 1 della Misura 2.e "Indennita'
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali",
nell'annualita' 2005.
La richiesta di pagamento di cui al presente bando e' inerente
unicamente alle indennita' compensative relative all'annualita'
finanziaria 2005. La stessa non puo' in alcun modo essere fatta
valere per esigere pagamenti di indennita' in annualita' successive,
anche nei casi in cui la durata degli impegni che condizionano
l'accesso alla Misura perduri oltre i termini temporali di detta
annualita'.
Il pagamento, riferito all'annualita' 2006, di indennita'
compensative di cui alla Misura 2.e del PRSR 2000-2006, e'
subordinata all'apertura di un ulteriore bando. Per le annualita'
successive non e' dovuto alcun pagamento in riferimento alla sopra
citata Misura.
Per le annualita' dal 2007 al 2013 si dovra' fare riferimento
all'eventuale attivazione di analoghe Misure nella nuova
programmazione relativa allo Sviluppo rurale (2007-2013).
2. Beneficiari, requisiti e impegni
2.1. Beneficiari
Hanno diritto al pagamento dell'indennita' compensativa gli
imprenditori agricoli (art. 2135 del Codice civile) iscritti
nell'Anagrafe delle Aziende agricole con situazione dei dati
debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/03,
in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne
ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro
delle imprese agricole della CCIAA, che conducano un'azienda il cui
centro aziendale ricade in area svantaggiata.
2.2. Requisiti e condizioni
Per beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli devono, nel
periodo di validita' dell'impegno, rispettivamente possedere e
rispettare tutti i requisiti e le condizioni di seguito
specificati/e:
a) essere imprenditori agricoli non pensionati, titolari di
allevamento/i bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino;
b) essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole
dell'Emilia-Romagna conformemente a quanto prescritto nel R.R. n. 17
del 15 settembre 2003 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende
agricole", avendo a tale scopo conferito mandato ad un CAA
riconosciuto e convenzionato con la Regione Emilia-Romagna;
c) essere titolari di partita IVA agricola o combinata;
d) essere iscritti al registro delle imprese agricole della CCIAA
(Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), se ne
ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali;
e) condurre un'azienda con centro aziendale ricadente in area
svantaggiata con almeno 3 ha di Superficie Agricola Utilizzata (SAU),
di cui almeno il 50% (considerando l'intera S.A.U. aziendale) deve
essere compreso nelle aree di applicazione della Misura 2.e;
f) possedere un titolo di conduzione valido per l'intera annualita'
di impegno per tutti i terreni oggetto di domanda. Qualora il periodo
di disponibilita' di conduzione, nel caso dell'azienda in affitto o
comodato, sia inferiore alla durata dell'annualita' di impegno, la
corresponsione dell'aiuto e' consentita a condizione che la
proprieta' rilasci al beneficiario una dichiarazione scritta di
assenso all'assunzione dell'impegno. Nel caso la proprieta'
appartenga a un Ente pubblico, il richiedente, all'atto della
presentazione della domanda, dovra' essere in possesso almeno della
documentazione attestante che sono stati avviati gli atti per il
rinnovo della concessione. In assenza di tale documentazione, tali
superfici non potranno beneficiare dell'aiuto e non potranno essere
calcolate ai fini del rapporto UBA/SAU e ai fini del rispetto degli
altri indici previsti dall'impegno;
g) il rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a
foraggere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena solo ai fini di
questo calcolo e non per il calcolo delle superfici ad aiuto) non
deve superare il valore 2 al momento della presentazione della
domanda (sia iniziale, sia relativa ad annualita' successive);
h) la documentazione catastale deve essere conforme (per quanto
riguarda le qualita' di coltura) alla effettiva situazione
aziendale;
i) la conduzione dei terreni e l'attivita' zootecnica devono essere
conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di
identificazione e registrazione degli animali.
Con riferimento all'art. 14, paragrafo 2, terzo trattino del Reg.
(CE) 1257/99 e all'art. 35 del Reg. (CE) 817/04 all'art. 20 del Reg.
(CE) n. 445/02 e al comma 2 dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1257/99, i
beneficiari di aiuti per la Misura 2.e del PRSR si impegnano, oltre
che ad applicare la specifica Azione prevista dalla Misura, ad
attuare anche le normali buone pratiche agricole nella superficie
aziendale (vedi l'allegato del PRSR n. 1: 1.a) Buona pratica agricola
usuale, e il paragrafo 8 delle presenti Disposizioni).
Il testo della Buona Pratica Agricola Usuale e' disponibile nel sito
http://www.ermesagricoltura.it/, Piano regionale di Sviluppo rurale,
Documenti: La qualita' del'agricoltura per la qualita' dell'ambiente
e del territorio, Allegato 1.a).
2.3. Impegni
Gli imprenditori agricoli che beneficiano degli aiuti relativi
all'Azione 1 della Misura 2.e, nel periodo di riferimento, devono
rispettare i seguenti impegni:
a) mantenere in essere l'allevamento per almeno 5 anni continuativi a
decorrere: - dalla data di inizio dell'annualita' di impegno relativa
alla prima domanda di pagamento; - dalla data di inizio della
presente annualita' di impegno, per i soggetti che nel 2005 fanno
domanda per la sesta annualita' (prima domanda nell'annualita'
2000);
b) mantenere il rapporto tra UBA e ettari di SAU relativa alle
superfici investite a foraggere (comprensive di sorgo, segale, orzo e
avena) non superiore a 2 dal momento della presentazione della
domanda; durante il periodo di impegno (fatta eccezione per i momenti
corrispondenti alla presentazione delle domande di adesione e
conferma) la consistenza del bestiame ai fini del calcolo del
rapporto e' intesa come media ponderata tra la data di inizio impegno
ed il momento del calcolo. Il mancato rispetto del rapporto e'
ammesso solo in caso di documentate cause di forza maggiore come
indicato dall'art. 39 del Reg. (CE) n. 817/04;
c) rispettare le norme ambientali vigenti;
d) rispettare la Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU) su tutte le
superfici di conduzione aziendale (si rimanda al sopra citato
allegato del PRSR n. 1: 1.a) Buona pratica agricola usuale).
Per ulteriori dettagli sui requisiti necessari si rimanda al
successivo paragrafo 2.5.
Le condizioni di accesso agli aiuti possono essere dimostrate
attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e, ove ricorre
il caso, di atto di notorieta', ricompresa all'interno del modulo di
domanda firmato dal richiedente, oppure tramite la presentazione di
documentazione allegata alla domanda (documentazione originale o in
copia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).
Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere
posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche
di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non
ammissibilita' della domanda. Si intende per mancanza anche il
conseguimento del requisito in un momento successivo alla
presentazione della domanda.
Per i richiedenti che siano gia' stati ammessi a beneficiare
dell'indennita' compensativa nelle precedenti annualita', il possesso
dei requisiti e' confermato per l'annualita' corrente tramite la
presentazione della domanda ai sensi delle presenti disposizioni
secondo il modulo di domanda e relative istruzioni predisposte da
AGREA.
2.4. Cambio di beneficiario per impegno in corso
Nel caso in cui in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce
la condizione per la concessione di indennita' compensative il
beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad
un altro soggetto senza che sia decorso il quinquennio di adempimento
continuativo dalla prima annualita' di impegno, il soggetto
subentrante deve:
a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per
l'"anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la
documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del
Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;
b) sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per
territorio una domanda di cambio beneficiario, secondo le procedure
rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul
sito internet , entro i medesimi termini di cui al punto a); o, in
alternativa al punto b),
c) dichiarare alla Provincia o Comunita' Montana competente, e per
conoscenza ad AGREA, che non intende prendere in carico gli stessi
impegni, entro i medesimi termini di cui al punto a).
Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) 817/2004, "se il trasferimento
non ha luogo, il beneficiario e' tenuto a restituire il sostegno
ricevuto", e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non
abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal
citato regolamento, e notificati all'Ente competente nei termini
previsti dal Reg. (CE) 817/04, il beneficiario che cessa gli impegni
sara' soggetto al procedimento di decadenza.
Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare degli
aiuti e il trasferimento puo' avere luogo solo se possiede i
requisiti prescritti.
Il soggetto subentrante dovra' inoltre specificare se le precedenti
domande siano depositate presso altra Amministrazione.
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste,
l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante
fino al completamento del periodo d'impegno.
Il subentrante e' tenuto alla restituzione degli aiuti erogati
dall'attivazione dell'Azione, (anche se percepiti dal precedente
beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, non
porti a termine l'impegno originariamente assunto, o sia oggetto di
provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo.
Nel caso l'azienda, in virtu' dell'applicazione di normative
comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di
riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali
tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il
beneficiario e' tenuto a darne tempestivamente comunicazione
all'Amministrazione competente.
In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni
provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.
Si dovra' procedere come indicato ai sopra citati punti a), b) e c)
anche qualora la modifica dello stato della proprieta' avvenga per
successione ereditaria. In tale evenienza, nei casi di decesso degli
originari beneficiari, se entro i termini previsti dal Reg. (CE)
817/04 non viene richiesto il riconoscimento della "causa di forza
maggiore", gli stessi impegni devono essere mantenuti fino al loro
compimento.
Quando in corso d'esecuzione di un impegno, il beneficiario
trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda nel periodo
corrispondente a quello di presentazione delle domande di pagamento
delle Indennita' compensative, il "trasferimento di impegno per
cambio di beneficiario", se presentato entro i termini di cui al
successivo paragrafo 3, assume anche la valenza di domanda di
pagamento.
2.5. Identificazione delle superfici e delle UBA
Le superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno,
sono quelle conformi a quanto prescritto nel Reg. (CE) n. 817/2002
all'art. 66.
Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che
i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al DPR 30
aprile 1996, n. 317.
In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve
essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del
Consiglio" e dalla direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni,
nonche' dalle relative norme applicative, in particolare il DPR 19
ottobre 2000, n. 437 e il decreto dei Ministri della Salute e delle
Politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, concernente il
sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie
bovina.
Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette,
si dovra' far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme
specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.
2.6. Casi particolari
In conformita' alle disposizioni di cui al precedente punto 2.1, non
sono ammessi agli aiuti gli imprenditori che percepiscono una
pensione di vecchiaia o di anzianita'.
Gli imprenditori agricoli non pensionati che conducono aziende
agricole in corresponsabilita' con imprenditori pensionati possono
beneficiare dell'aiuto, a condizione che i percettori di pensione non
partecipino alla gestione dell'azienda ad un livello pari o superiore
al 50% del totale.
Al fine di definire la condizione sopra richiamata, si dovra', in
sede di istruttoria della domanda, procedere alla verifica dei
seguenti elementi:
- livello di compartecipazione nella conduzione aziendale, comprovato
da atto pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai
sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- situazione previdenziale e contributiva degli imprenditori agricoli
non pensionati.
E' fatto obbligo, pena la decadenza totale dell'aiuto, alle aziende
che presentano domanda per la Misura 2.e di comunicare per iscritto
all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza
maggiore, momentaneo spostamento dei capi dall'azienda per alpeggio o
transumanza) che possa comportare l'impossibilita' oggettiva di
rispettare i requisiti e gli impegni presi.
Tale comunicazione deve essere effettuata:
- in caso di impossibilita' per causa di forza maggiore, nei termini
prescritti dal Reg. (CE) 817/04 (entro 10 giorni lavorativi a
decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi);
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione
precisa della sede sostitutiva.
3. Modalita' di presentazione delle domande
Le domande di Indennita' compensativa dovranno pervenire entro le ore
18 del 28 aprile 2005, esclusivamente mediante una delle seguenti
modalita':
- presentazione elettronica con protocollazione su sop: la domanda e'
presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)
convenzionato con AGREA da parte dei produttori che abbiano
rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda e' compilata,
presentata e protocollata sul Sistema Operativo Pratiche (SOP) di
AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della
domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione
della copia di valido documento d'identita' e quindi richiede la
protocollazione su SOP. Una copia della domanda, appositamente
firmata e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di
AGREA, e' trasferita con lettera d'accompagnamento insieme al
fascicolo, entro il giorno feriale successivo a quello di scadenza
per la presentazione, all'Amministrazione territorialmente
competente, che provvedera' ad apporre il proprio protocollo di
ricezione. Agli effetti della data di presentazione della domanda fa
fede in ogni caso la data del protocollo di sistema AGREA apposto dal
CAA.
Per tutti i produttori che abbiano conferito mandato ad un CAA
riconosciuto e convenzionato con AGREA, si fa ricorso alla modalita'
di presentazione elettronica;
- presentazione semi-elettronica con protocollazione presso AGREA: la
domanda e' compilata su SOP, stampata da sistema e presentata
direttamente ad AGREA, che la protocolla all'atto della ricezione
presso i propri uffici. La compilazione su SOP consente la piena
rispondenza dei dati contenuti nell'anagrafe regionale e quelli
dichiarati in domanda. Si ricorda infatti che la non rispondenza tra
i dati dichiarati nel modello cartaceo e le informazioni registrate
in anagrafe sara' motivo di applicazione delle riduzioni ed
esclusioni previste dai Regolamenti CE 817/2004 e 796/2004.
Tale modalita' e' riservata ai produttori che non abbiano conferito
mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA. I
produttori interessati a tale modalita' richiedono ad AGREA
l'apposita autorizzazione come "utente Internet" utilizzando le
procedure messe a disposizione sul sito
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.
AGREA, la Direzione generale Agricoltura regionale, le Province, le
Comunita' Montane e i CAA non effettuano servizi di compilazione
delle domande presentate con tale modalita'. Per tali necessita' e'
necessario rivolgersi ad un CAA, al quale conferire apposito mandato
alle medesime condizioni della modalita' di presentazione
elettronica.
- presentazione manuale: tale modalita' e' consentita ai soli
produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e
convenzionato con AGREA, i quali non intendano usufruire dell'opzione
di presentazione semi-automatica. Il produttore provvede alla
compilazione manuale del modulo di domanda, messo a disposizione sul
sito Internet di AGREA e reperibile anche presso gli Assessorati
provinciali competenti in materia di agricoltura e le Comunita'
Montane ed all'invio direttamente ad AGREA del modulo stampato e
firmato. Si ricorda che la non rispondenza tra i dati dichiarati nel
modello cartaceo e le informazioni registrate in anagrafe sara'
motivo di applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dai
Regolamenti CE 817/2004 e 796/2004.
Con riferimento ai casi di presentazione semi-elettronica e manuale,
la domanda, compilata in ogni sua parte, in copia unica, debitamente
sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di identita'
valido dovra', in alternativa:
a) pervenire per posta esclusivamente a mezzo raccomandata a/r: fa
fede come data di presentazione quella di ricezione da parte di
AGREA. Ciascuna busta puo' contenere una sola domanda e deve essere
indirizzata ad AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;
b) essere consegnata direttamente ad AGREA, Largo Caduti del Lavoro
n. 6 - 40122 Bologna.
AGREA provvede alla protocollazione delle domande pervenute ed alla
loro consegna all'Amministrazione competente.
Le domande pervenute tramite i CAA (presentazione elettronica), o
direttamente all'AGREA (altre modalita'), successivamente al termine
di presentazione sopra indicato non saranno accolte.
Le domande di Indennita' compensativa dovranno essere predisposte
utilizzando la modulistica e i supporti informativi messi a
disposizione da AGREA e dovranno essere rispondenti a quanto
prescritto nell'art. 66 par. 1 del Reg. (CE) 817/2004.
E' consentita la presentazione di una sola domanda per beneficiario.
In caso di mancata presentazione della domanda o di presentazione
della medesima oltre i termini riportati ai precedenti capoversi,
coloro che hanno presentato domanda e percepito indennita' relative
alla Misura 2.E nelle annualita' 2001, 2002, 2003, 2004, sono
comunque tenuti a mantenere in essere l'allevamento per almeno 5 anni
a decorrere da quello di primo pagamento, da dimostrare in sede di
eventuale controllo (pena la decadenza totale dell'aiuto e la
restituzione con interessi delle annualita' percepite).
Il beneficiario non potra' percepire l'indennita' compensativa per
l'annualita' relativa alla mancata o tardiva presentazione. Potra'
ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalita' stabilite
per la successiva annualita'.
4. Entita' dell'aiuto
L'indennita' compensativa e' corrisposta in relazione alla superficie
foraggera di cui dispone l'azienda. Per superficie foraggera ai fini
del pagamento si intende quella classificata con i codici coltura:
330 erba medica
340 trifoglio
360 prato
370 prato-pascolo
380 pascolo
390 mais da foraggio
400 altre foraggiere
600 sulla
610 lupinella
620 erbaio da graminacee
630 erbaio da leguminose
640 erbaio misto
Sono in ogni caso escluse le superfici a silomais. L'aiuto e'
cumulabile con le altre azioni del Piano regionale di Sviluppo
rurale.
Nel caso in cui il rapporto UBA/superficie foraggera sia inferiore a
0,5 il pagamento dell'aiuto e' limitato alle superfici che concorrono
al rapporto fino a 0,5. Le superfici eccedenti non sono ammesse
all'aiuto.
L'entita' massima dell'aiuto prevista dal PRSR ammonta a 100 Euro/ha.
L'importo che sara' effettivamente erogato nell'annualita' 2005
verra' definito con determinazione del Responsabile del Servizio
Aiuti alle imprese in base alle superfici ammissibili a contributo
per l'annualita' corrente.
5. Area di applicazione
Il presente intervento si applica alle aree svantaggiate cosi' come
definite nel punto 2.5 del Capitolo III del Piano regionale di
Sviluppo rurale. Tali aree sono identificate nei territori dei comuni
individuati dalla direttiva 75/273/CEE, ora abrogata.
Si sottolinea nuovamente che, per accedere all'aiuto, il centro
aziendale ed almeno il 50% della S.A.U. aziendale dovranno rientrare
nelle zone di cui sopra.
6. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95 e alla L.R. n. 21 del 23
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei
diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni di AGREA alle
Amministrazioni competenti.
7. Controlli e Sanzioni
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' a quanto
riportato al paragrafo "Il sistema e le procedure di controllo" al
Cap. VI del PRSR della Regione Emilia-Romagna. Le suddette
disposizioni sono integrate da quanto contemplato nelle seguenti
norme:
- Reg. (CE) n. 1782/03;
- Reg. (CE) n. 796/04, che sostituisce e abroga il Reg. (CE) n.
2419/01;
- Reg. (CE) n. 817/04 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) n.
445/02;
- decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 6306
del 4 dicembre 2002 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n.
445/02;
- Leggi 689/81 e 898/86.
Tutte le attivita' di controllo previste sono sottoposte
all'autorita' dell'Organismo Pagatore regionale (AGREA) che puo'
delegare sulla base di apposite convenzioni altre Strutture.
Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 4
comma 3 del DM n. 6306 del 4 dicembre 2002, nel caso di rilievi di
inadempimenti accessori o essenziali si procedera' come indicato nel
PRSR, e nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni
di AGREA riferito alle misure del PRSR prot. APR/OPR/03/3311 del
26/6/2003.
8. Applicazione della Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU)
Il controllo del rispetto della BPAU ricade nell'ambito del
precedente punto 7.Ai fini dell'attivita' di controllo in loco
assumono rilevanza per la verifica dell'applicazione della BPAU, le
seguenti pratiche agricole, come previsto nell'allegato del PRSR. n.
1: 1.a) Buona pratica agricola usuale:
- difesa e diserbo
- fertilizzazione
- corretta effettuazione di interventi colturali
- gestione e lavorazione del suolo.
Non sono oggetto di controllo gli adempimenti relativi a pratiche
agricole non espressamente indicate nella BPAU.
Gli inadempimenti possono essere riconosciuti all'atto
dell'effettuazione dei controlli in loco, unicamente nel caso in cui
la pratica oggetto di rilievo sia indicata, nella BPAU, nella
specifica scheda di coltura cui si riferisce l'utilizzo della
particella e/o superficie in esame.
Per quanto riguarda l'individuazione della rilevanza
dell'inadempimento connesso al mancato rispetto della BPAU si fa
riferimento al DM n. 6306 del 4 dicembre 2002, fino all'approvazione
del DLgs di cui all'art. 4, comma 3 del decreto medesimo, si applica
quanto previsto dal PRSR.
9. Risorse finanziarie
Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR,
successivamente modificata secondo le procedure previste nella quale
sono indicate le risorse totali riferite ai pagamenti da effettuare
sulla Misura, la disponibilita' finanziaria destinata alle domande
presentate per l'annualita' 2005 sulla Misura 2.e e' quantificata in
2,5 milioni di Euro.
10. Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si
rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:
- L.R. n. 15 del 30 maggio 1997, che attribuisce alle Province e
Comunita' Montane funzioni amministrative in materia di Agricoltura,
rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della
normativa comunitaria, statale e regionale;
- Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio, relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia (FEAOG), sue modifiche e integrazioni;
- Reg. (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che ha
abrogato il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione;
- Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna
(PRSR), approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)
2153 del 20 luglio 2000, come modificato in applicazione dell'art.
35, par. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 17
luglio 2001;
- L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale per
le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- deliberazioni della Giunta regionale n. 778 del 11 aprile 2000, n.
806 del 15 maggio 2001, n. 304 del 25 febbraio 2002, n. 276 del 24
febbraio 2003, e n. 566 del 29 marzo 2004, che approvano le
disposizioni applicative della Misura 2.e rispettivamente per le
annualita' 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.