DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 356
L.R. 44/95. Affidamento ad ARPA dell'attivita' di divulgazione e deposito del Piano di tutela delle acque
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 5,
che entro il 31/12/2004 le Regioni debbano approvare il Piano di
tutela delle acque;
- con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si e' affidato
all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPA - la
realizzazione delle attivita' per il supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorita' di Bacino per la
elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano
territoriale di coordinamento provinciale;
considerato che con propria deliberazione n. 2408/2004 del 29/11/2004
e' stato proposto al Consiglio Regionale l'adozione del Piano
regionale di tutela delle acque;
vista la L.R. del 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio" che detta nuove procedure relative
alla pianificazione territoriale;
richiamato l'art. 25 "Procedimento di approvazione" della L.R. 20/00
il quale indica al primo comma che "il procedimento disciplinato dal
presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e
l'approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR
e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani
settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge
non detti una specifica disciplina in materia";
considerato altresi' che con deliberazione n. 633 del 22 dicembre
2004 il Consiglio regionale ha adottato a norma dell'art. 25 della
L.R. 20/00 il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamati:
- il comma 4 dell'art. 25 della L.R. 20/00 il quale stabilisce che
copia del piano adottato debba essere trasmessa alle Province, ai
Comuni e alle Comunita' Montane della regione Emilia-Romagna;
- altresi' il comma 5 dell'art. 25 della L.R. 20/00 il quale
stabilisce, tra l'altro, che il piano adottato sia depositato presso
le sedi del Consiglio regionale e degli Enti territoriali di cui al
comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua
la proposta tecnico-economica presentata da ARPA Sezione di
Ingegneria ambientale relativa all'attivita' di divulgazione e
deposito del Piano di tutela regionale delle acque, che prevede un
costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 55.200,00, IVA
inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA Sezione di
Ingegneria ambientale per l'attivita' di divulgazione deposito del
Piano di tutela delle acque presso tutte le Province, i Comuni e le
Comunita' Montane della regione Emilia-Romagna, secondo le modalita'
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 55.200,00, IVA inclusa
si fa fronte attraverso lo stanziamento arrecato sul Capitolo 37250
"Spese per la redazione del Piano regionale per il risanamento, l'uso
e la tutela delle acque (art. 114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui
all'UPB 1.4.2.3. 14170 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005,
che e' dotato della necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto:
del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo
sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
- ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale con sede in Vicolo Carega
n. 3, Bologna, secondo le motivazioni espresse in premessa e sulla
base della proposta tecnico-economica depositata presso il Servizio
Tutela e Risanamento risorsa acqua, la realizzazione delle attivita'
di divulgazione e deposito del Piano di tutela delle acque presso
tutte le Province, i Comuni e le Comunita' Montane della regione
Emilia-Romagna per un importo di Euro 55.200,00, IVA inclusa secondo
le modalita' di cui all'allegato schema di convenzione;
B) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
C) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla sottoscrizione della
stessa per la durata di 1 mese, sulla base delle attivita' di cui
alla proposta tecnico-economica, provvedera' il Dirigente regionale
competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi
della normativa vigente;
D) di impegnare la spesa di Euro 55.200,00, IVA inclusa, al n. 776 di
impegno sul Capitolo 37250 "Spese per la redazione del Piano
regionale per il risanamento, l'uso e la tutela delle acque (art.
114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'UPB 1.4.2.3. 14170 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2005, che e' dotato della
necessaria disponibilita';
E) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione
della richiesta dei titolo di pagamento di cui alla lettera a)
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo la modalita' di
cui all'art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente
atto;
F) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA Sezione
di Ingegneria ambientale per la realizzazione delle attivita' di
deposito e divulgazione del Piano di tutela delle acque presso tutte
le Province, i Comuni e le Comunita' montane della regione
Emilia-Romagna
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . , il giorno . . . . . del
mese . . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.. .
. . . del . . . . . . . . . . .
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA Sezione di
Ingegneria ambientale, partita IVA e codice fiscale 04290860370 con
sede in Vicolo Carega n. 3 Bologna, rappresentata dal Direttore;
premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 5,
che entro il 31/12/2004 le Regioni, debbano approvare il Piano di
tutela delle acque;
- con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si e' affidato
all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPA - la
realizzazione delle attivita' per il supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorita' di Bacino per la
elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano
territoriale di coordinamento provinciale;
considerato che con deliberazione Ginta regionale 2408/04 del
29/11/2004 la Giunta ha proposto al Consiglio regionale l'adozione
del Piano regionale di tutela delle acque;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela
e l'uso del territorio" che detta nuove procedure relative alla
pianificazione territoriale;
visto l'art. 25 "Procedimento di approvazione" della L.R. 20/00 il
quale indica al primo comma che "il procedimento disciplinato dal
presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e
l'approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR
e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani
settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge
non detti una specifica disciplina in materia";
considerato altresi' che con deliberazione n. 633 del 22/12/2004 il
Consiglio regionale ha adottato a norma dell'art. 25 della L.R. 20/00
il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamato il comma 4 dell'art. 25 della L.R. 20/00 il quale
stabilisce che copia del piano adottato debba essere trasmessa alle
Province, ai Comuni e alle Comunita' Montane della regione
Emilia-Romagna;
richiamato altresi' il comma 5 dell'art. 25 della L.R. 20/00 il quale
stabilisce, tra l'altro, che il piano adottato sia depositato presso
le sedi del Consiglio regionale e degli Enti territoriali di cui al
comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua
la proposta tecnico-economica presentata da ARPA Sezione di
Ingegneria ambientale relativa all'attivita' di divulgazione e
deposito del Piano di tutela delle acque che prevede un costo
complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 55.200,00, IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue
Articolo 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA Sezione di Ingegneria
ambientale, che accetta, la realizzazione delle attivita' inerenti la
divulgazione e deposito del Piano di tutela delle acque presso tutte
le Province, i Comuni e le Comunita' Montane della regione
Emilia-Romagna analiticamente descritte nella proposta
tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua.
Articolo 2
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di stipula della convenzione stessa
e dovranno terminare entro 1 mese.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua.
Articolo 3
Controllo sull'esecuzione dell'incarico
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
risanamento aisorsa Acqua che avvalendosi del personale del Servizio,
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Articolo 4
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA Sezione di Ingegneria ambientale
quale compenso per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1
l'importo di Euro 55.200,00, IVA inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione in una unica
soluzione previa sottoscrizione della convenzione, dietro
presentazione di regolare fattura, a seguito di presentazione di
idonea documentazione comprovante l'avvenuta attivita' di deposito e
divulgazione del Piano di tutela delle acque presso tutte le Province
i Comuni, e le Comunita' Montane della regione Emilia-Romagna.
Articolo 5
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA Sezione di Ingegneria ambientale s'impegna, altresi', in
adempimento della presente convenzione a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo
libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'
stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Aricolo 6
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la
normativa c.d. "antimafia", dell'opera di altri organismi
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte, a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Articolo 7
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto
da parte di enti pubblici.
Articolo 8
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Articolo 9
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. l31, con spesa a carico della parte richiedente.E'
inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per ARPA SEZIONE DI
IL DIRIGENTE REGIONALE INGEGNERIA AMBIENTALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .