DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 292
Accreditamento istituzionale degli ambulatori e degli studi autorizzati all'esercizio dell'attivita' di odontoiatria
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 2678 del 20 dicembre 2004 si e'
proceduto all'approvazione del programma "Assistenza odontoiatrica
nella regione Emilia-Romagna: programma regionale per l'attuazione
dei LEA e la definizione di livelli aggiuntivi";
- il provvedimento richiamato, in applicazione del DPCM 29/11/2001 -
Allegato 2B - ha, tra l'altro, individuato le fasce di utenti e le
"condizioni di vulnerabilita'" di cui al comma 5, art. 9 del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni,
stabilendo livelli diversificati di assistenza odontoiatrica a
seconda delle classi di reddito ISEE dei nuclei familiari di
appartenenza dei singoli assistiti;
- il medesimo provvedimento prevede la necessita' "di sviluppare le
attivita' odontoiatriche nelle strutture sanitarie pubbliche, anche
attraverso l'integrazione con il sistema del privato accreditato, al
fine di garantire le cure odontoiatriche,... alla popolazione
residente in ambito regionale...";
ritenuto che l'attuazione del provvedimento richiamato comporti la
necessita' di coprire il presumibile fabbisogno dell'intero
territorio regionale attraverso una rete diffusa di studi ed
ambulatori odontoiatrici, tale da consentire di soddisfare le
esigenze derivanti dall'applicazione della citata deliberazione n.
2678 del 20 dicembre 2004;
ritenuto pertanto opportuno dare avvio al processo di accreditamento
delle strutture pubbliche o private e dei professionisti autorizzati
ad erogare prestazioni di natura odontoiatrica;
considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 23
febbraio 2004 ha confermato che l'accreditamento istituzionale e'
subordinato all'accertamento, secondo le procedure ivi stabilite, del
possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari per
l'esercizio dell'attivita';
ritenuto quindi di fare riferimento:
- per quanto riguarda gli ambulatori odontoiatrici, ai requisiti
generali per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali
monospecialistiche individuati nell'Allegato n. 3 alla deliberazione
prima richiamata;
- relativamente agli studi odontoiatrici singoli o associati, a
quelli stabiliti per l'accreditamento dei professionisti di cui al
medesimo Allegato n. 3;
valutato che, in applicazione dell'art. 8 ter del DLgs 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, questa Giunta regionale,
con la richiamata deliberazione 2520/04, in sede di definizione del
percorso autorizzatorio ha distinto gli studi a seconda che gli
stessi fossero gia' esistenti oppure di nuova istituzione, stabilendo
che i primi possono fruire di deroghe di natura strutturale fino a
quando non intervengono ampliamenti nei termini meglio specificati
nel provvedimento stesso, per cui e' opportuno che in sede di prima
applicazione del presente provvedimento l'accreditamento possa
riguardare anche studi professionali autorizzati in presenza delle
deroghe stesse, a condizione che, laddove la deroga riguardi il
superamento delle barriere architettoniche, siano state attivate
procedure idonee ad evitare discriminazioni per l'accesso;
ritenuto del pari che, in sede di prima applicazione del presente
provvedimento, possano essere accreditati anche gli ambulatori
espletanti attivita' odontoiatrica autorizzati ai sensi del
richiamato art. 8 ter, in conformita' a quanto stabilito dalla gia'
citata delibera 327/04, a condizione che, laddove la deroga riguardi
il superamento delle barriere architettoniche, siano state attivate
procedure idonee ad evitare discriminazioni per l'accesso;ritenuto,
con il presente provvedimento, di sciogliere la riserva di cui al
punto 2.2 della richiamata delibera di Giunta regionale 327/04,
relativamente alla definizione del percorso attraverso cui procedere
all'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private
e dei professionisti autorizzati ad erogare prestazioni di natura
odontoiatrica, in vista dell'eventuale, successivo loro conferimento
dello status di soggetti idonei ad erogare prestazioni per conto del
Servizio Sanitario nazionale, a partire dalle strutture pubbliche e
da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi della Legge
724/94 e ai sensi dell'art. 8 quater, VI comma del DLgs 502/92 e
successive modificazioni, o, comunque, titolari di contratti di
fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche con le
Aziende Unita' sanitarie locali della regione;
ritenuto di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali della
regione la ricognizione del fabbisogno del livello di assistenza
relativo alle prestazioni di natura odontoiatrica, tenendo conto
delle indicazioni contenute nella gia' citata deliberazione n. 2678
del 20 dicembre 2004, procedendo all'elaborazione, entro tre mesi
dalla data di approvazione del presente provvedimento e in
collaborazione con l'Azienda Ospedaliera ove esistente, di un
Programma aziendale della assistenza odontoiatrica, sottoposto al
parere dei rispettivi Comitati di Distretto e della Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, nel quale sia specificato:
- il bisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali di natura
odontoiatrica;
- le azioni ritenute necessarie per soddisfare il fabbisogno;
- l'individuazione del livello territoriale di erogazione delle
prestazioni;
ritenuto di rinviare ad uno specifico atto del Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali la definizione del procedimento di
verifica dei requisiti, nonche' le attribuzioni e le modalita'
organizzative e procedurali per l'espletamento delle relative
attivita' istruttorie;
valutato, infine, che i titolari di strutture pubbliche o private ed
i professionisti in possesso di autorizzazione all'esercizio di
attivita' odontoiatrica possano avanzare, per il tramite dell'Azienda
Unita' sanitaria locale competente per territorio, domanda di
accreditamento, utilizzando i modelli di domanda di cui agli Allegati
n. 4 bis e 4 ter alla deliberazione 327/04 a far tempo dalla scadenza
del termine previsto per la elaborazione del Programma aziendale
della assistenza odontoiatrica, vale a dire decorsi tre mesi dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento o, qualora non siano
ancora in possesso di autorizzazione all'esercizio, dalla data in cui
il Comune abbia provveduto al rilascio del provvedimento di
autorizzazione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 10 febbraio 2005;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di avviare, a partire dalle strutture pubbliche e da quelle
private accreditate provvisoriamente ai sensi della Legge 724/94 e ai
sensi dell'art. 8 quater, VI comma del DLgs 502/92 e successive
modificazioni, o, comunque, titolari di contratti di fornitura per
l'erogazione di prestazioni specialistiche con le Aziende Unita'
sanitarie locali della regione, il processo di accreditamento delle
strutture pubbliche o private e dei professionisti autorizzati ad
erogare prestazioni di natura odontoiatrica, al fine dell'eventuale,
successivo loro conferimento dello status di soggetti idonei ad
erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario nazionale;
2) di stabilire che l'accreditamento istituzionale delle strutture
pubbliche o private e dei professionisti, purche' in possesso di
formale autorizzazione per l'erogazione di prestazioni di natura
odontoiatrica, e' subordinato all'accertamento:
- per quanto riguarda gli ambulatori odontoiatrici, dei requisiti
generali per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali
monospecialistiche individuati nell'Allegato n. 3 alla propria
deliberazione 327/04;
- relativamente agli studi odontoiatrici singoli o associati ai
requisiti stabiliti per l'accreditamento dei professionisti di cui al
medesimo Allegato n. 3 alla deliberazione di cui sopra;
3) di stabilire che:
- gli ambulatori espletanti attivita' odontoiatrica che, in sede di
autorizzazione all'esercizio, abbiano fruito delle deroghe di natura
strutturale di cui alla deliberazione 327/04 in quanto gia' esistenti
o gia' autorizzati, fino a quando non intervengano modificazioni nei
termini specificati dal provvedimento richiamato possano, in sede di
prima applicazione del presente provvedimento, essere accreditati
anche se autorizzati in presenza delle deroghe stesse, a condizione
che, laddove la deroga riguardi il superamento delle barriere
architettoniche, siano state attivate procedure idonee ad evitare
discriminazioni per l'accesso;
- gli studi singoli o associati che, in sede di autorizzazione
all'esercizio, abbiano fruito delle deroghe di natura strutturale di
cui alla deliberazione 2520/04 in quanto gia' esistenti, possano
essere accreditati anche se autorizzati in presenza delle deroghe
stesse, a condizione che dimostrino di aver attivato procedure idonee
ad evitare discriminazioni per l'accesso in materia di superamento
delle barriere architettoniche;
4) di stabilire che i titolari di strutture pubbliche o private ed i
professionisti in possesso di autorizzazione all'esercizio di
attivita' odontoiatrica possano avanzare, per il tramite dell'Azienda
Unita' sanitaria locale competente per territorio, domanda di
accreditamento, utilizzando i modelli di domanda di cui agli Allegati
n. 4 bis e 4 ter alla deliberazione 327/04, a far tempo dalla
scadenza del termine previsto per la elaborazione, da parte delle
Aziende USL in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera ove
esistente, del Programma aziendale della assistenza odontoiatrica,
vale a dire decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento o, qualora non siano ancora in possesso di
autorizzazione all'esercizio, dalla data in cui il Comune abbia
provveduto al rilascio del provvedimento di autorizzazione;
5) di stabilire che il procedimento di verifica dei requisiti, le
attribuzioni e le modalita' organizzative e procedurali per
l'espletamento della relativa attivita' istruttoria saranno definite
con propria determinazione dal Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali;
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.