DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 281
Criteri per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato e di locazione finanziaria agevolata relativi all'utilizzo dei fondi gestiti da Artigiancassa SpA Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 1346 del 31 luglio 2000, avente per
oggetto "Approvazione della convenzione di subentro della Regione
Emilia-Romagna nelle convenzioni tra il Ministero del Tesoro, il
Ministero dell'Industria e Artigiancassa SpA, in attuazione dell'art.
45 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- la conseguente convenzione stipulata tra le parti in data 12
ottobre 2000, relativa alla gestione degli interventi agevolativi
espressamente indicati all'art. 2 della stessa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 12 novembre
2001, avente per oggetto: "Modifica dell'art. 4 della convenzione tra
Regione Emilia-Romagna e Artigiancassa SpA (delibera Giunta regionale
1346/00)";
- l'atto aggiuntivo alla convenzione sopra richiamata stipulato tra
le parti in data 21/11/2001;
dato atto che l'art. 2 del citato atto aggiuntivo disciplina le
modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie destinate dalla
Regione al finanziamento degli interventi agevolativi di cui all'art.
2 della convenzione stipulata il 12 ottobre 2000, facendo comunque
salva la possibilita', "nel rispetto della normativa vigente ed in
ragione di eventuali modifiche delle disposizioni tecnico-operative
cui sono soggette le agevolazioni in oggetto" di concordare procedure
diverse;
vista la comunicazione del Presidente del Comitato di gestione
inerente la proposta dei nuovi criteri per la concessione di
contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato (Allegato
A) e di locazione finanziaria agevolata (Allegato B) relative
all'utilizzo dei fondi gestiti da Artigiancassa SpA Emilia-Romagna,
approvata dal Comitato nella seduta del 15 luglio 2004;
dato atto che l'istruttoria e' stata svolta dalla P.O. "Gestione
amministrativa e Relazioni esterne relative all'attuazione degli
interventi in materia di artigianato";
dato atto che le modifiche proposte riguardano:
1. per il credito agevolato: - l'ampliamento della tipologia degli
investimenti agevolabili all'acquisto di macchine, attrezzi ed
autoveicoli "usati", nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE
1685/00, nonche' all'acquisto di impianti ed attrezzature (nuovi o
usati) connessi al sistema informatico e comunicazionale, alle
innovazioni tecnologiche e all'aumento del grado di competitivita'
delle imprese; - la semplificazione della documentazione di spesa da
produrre; - la liberalizzazione dell'importo del finanziamento e
l'innalzamento ad Euro 500.000,00 di quello agevolabile, correlandolo
ai crescenti costi d'investimento; - la trasformazione
dell'agevolabilita' di scorte di materie prime e di prodotti finiti
da "una tantum" in "rinnovabile nel tempo" per la ricostituzione
dell'importo agevolabile fissato in un massimo di Euro 166.666,67
(1/3 di Euro 500.000,00); - l'ammissibilita' al contributo con
riserva entro un limite complessivo di importo stabilito annualmente
dalla Regione, ed eliminazione del limite temporale per lo
scioglimento della riserva stessa; - la diversificazione della misura
del contributo premiando, con una maggiore intensita' agevolativa,
gli investimenti ad alto contenuto tecnologico o tutelanti
l'ambiente, ovvero effettuati da imprese costituite da giovani o da
donne; - l'innalzamento della durata delle agevolazioni (5 anni per i
beni mobili e scorte; 10 anni per beni immobili) e ulteriore
innalzamento degli stessi (rispettivamente di 3 e di 5 anni) per le
imprese di nuova costituzione;
diversa modalita' di erogazione del contributo, in un'unica soluzione
attualizzata anziche' in rate semestrali posticipate;
2. per il leasing agevolato: - l'innalzamento ad Euro 154.937,07
dell'importo ammissibile a contributo; - le stesse modifiche proposte
per il credito agevolato per quanto concerne la destinazione degli
investimenti agevolabili, l'ammissibilita' con riserva, la misura del
contributo, la durata delle agevolazioni e l'erogazione del
contributo;
dato atto che le agevolazioni previste , di cui agli Allegati A) e B)
alla presente deliberazione sono soggette alla disciplina degli aiuti
"de minimis", di cui al Regolamento CE n. 69/2001 del 12/1/2001 e che
pertanto non sussiste l'obbligo di notifica;
visto il DLgs 112/98;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, IV comma "Esercizio di funzioni
dirigenziali" della L.R. n. 43 del 26/11/2001 "Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e della propria deliberazione 447/03, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore Generale Attivita'
produttive, Commercio, Turismo, dott. Andrea Vecchia;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri per
le operazioni di credito artigiano agevolato e per le operazioni di
locazione finanziaria agevolata di cui agli Allegati sub A) e B),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che le agevolazioni previste dagli Allegati A) e B) di
cui sopra, sono soggette alla disciplina degli aiuti "de minimis" di
cui al Regolamento CE n. 69/2001, per cui non sussiste l'obbligo di
notifica;
- di stabilire, al fine di consentire gli ulteriori adempimenti da
parte del soggetto gestore, che quanto previsto negli Allegati A) e
B) al presente atto si applichi ai contratti di finanziamento ed alle
operazioni di locazione finanziaria stipulati a partire dal 60o
giorno dalla loro integrale pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Regione Emilia-Romagna - Criteri per le operazioni di credito
artigiano agevolato
Premessa
Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane SpA (1)
gestisce, in regime di concessione, il Fondo per il concorso nel
pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle
imprese artigiane effettuate dalle Banche.
Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalla presente
disciplina le Banche di cui all'art. 13 del DLgs 1 settembre 1993, n.
385.
PARTE I
Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese
artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile,
iscritte negli Albi di cui alla Legge 443/85, con esclusione di
quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.
2. Domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto
interessi
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto
interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana (2) e dalla
Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando
esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 2; la predetta
domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede regionale
dell'Artigiancassa per l' Emilia-Romagna entro il termine di 6 mesi
dalla data di decorrenza del contributo (3).
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di
spedizione.
Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la
documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i
dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima (4).
Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di
importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni
in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di
iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita
"dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa puo'
presentare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/00, apposita
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le
modalita' di cui al citato DPR 445/00.La disposizione di cui sopra
non si applica alle attivita' artigiane esercitate in forma di
impresa individuale.
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del
finanziamento al contributo in conto interessi, Artigiancassa
comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione
assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unita' organizzativa
competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della
richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i
termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo
paragrafo 5.
3. Destinazione del finanziamento - Documentazione
Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:
a) all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di locali posti
al servizio dell'attivita' artigiana dell'impresa;
b) all'acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi, ovvero
usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, posti al
servizio dell'attivita' artigiana dell'impresa, incluse le spese per
gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e
comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del
grado di competitivita' delle imprese;
c) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto
del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata
dell'agevolazione, sotto pena di revoca.
Il finanziamento:
- puo' comunque riguardare, ai sensi del 5o considerando del
Regolamento CE 69/01 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola "de
minimis"), la quota dell'investimento che beneficia ovvero
beneficera' di altri interventi agevolativi previsti da normative
autorizzate dalla Commissione Europea o rientranti in un Regolamento
di esenzione per categoria;
- non puo' riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a
titolo di imposte (es.: IVA).
La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in
copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in
quest'ultimo caso, la Banca dovra' preventivamente stampigliare
sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in
parte con credito agevolato Artigiancassa".
La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate - in
luogo delle fatture puo' essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva d'atto di notorieta' utilizzando lo schema riportato in
appendice n. 3 - ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia
registrata del relativo contratto.
Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve
essere integrata dalla planimetria annotata con la singola
destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con
l'indicazione di quelli preesistenti.
Nel caso di opere murarie dovra', altresi', essere prodotta la
dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale
attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruita' della spesa
sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonche' la conformita' di
questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.
La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprieta'
dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa
disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella
del finanziamento.
Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni
(fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere
proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attivita'
artigiana dell'impresa.
L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e'
finanziabile per la sola quota di investimento funzionale
all'attivita' artigiana dell'impresa.
Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del
prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso
dell'attivita' artigiana dell'impresa deve risultare da atto
integrativo ovvero da perizia giurata.
L'ammodernamento del laboratorio e' investimento finanziabile ove
l'impresa abbia la proprieta' dei relativi locali ovvero disponga di
un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella
del finanziamento.
Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi
della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere
prodotte:
- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del
materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette
anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o
comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che
attesti che: a) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo
valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;
b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle
esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard
pertinenti.
4. Stipula, erogazione e modalita' di rimborso del finanziamento
Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e
alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti,
possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della
durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a locali
(impianto, ampliamento e ammodernamento) e di 6 mesi per gli
investimenti destinati a macchine e scorte.
Dalla fine del periodo di utilizzo e/o del periodo di preammortamento
inizia l'ammortamento del finanziamento.
La copia autentica del contratto di finanziamento restera' a
disposizione di Artigiancassa presso la Banca.
Il rischio del finanziamento e' a completo carico della Banca.
Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67
del RDL 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni
dalla stipula del contratto.
5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo
Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo
ammissibile al contributo interessi e' stabilito in 500.000,00 Euro.
Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo
ammissibile al contributo interessi e' fissato in 100.000,00 Euro per
ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro
dell'impresa.
L'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi per i
consorzi e le societa' consortili di cui all'art. 6 della Legge
443/85 si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente
comma 1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.
Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non e' compreso il
credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti
finiti, il quale e' concesso a carattere rotativo per un importo non
superiore alla misura complessiva pari ad un terzo del citato
limite.
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di
finanziamento di importo inferiore a 10.000,00 Euro.
6. Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto
interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione,
viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione,
all'esame del Comitato di gestione per l'Emilia-Romagna di cui
all'art. 37 della Legge 949/52.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le
integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine
di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione
effettuata da Artigiancassa.L'ammissione al contributo in conto
interessi e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di
ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare
la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data
comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione
medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per
la gestione delle agevolazioni.
Il Comitato puo' deliberare:
a) in presenza di fondi, la concessione del contributo interessi;
b) in carenza di fondi, entro un limite prefissato dalla Regione
annualmente, l'ammissione al contributo con riserva da sciogliere
quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine
cronologico di ammissione. Le condizioni definitive di agevolazione
da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al
momento dello scioglimento della riserva stessa. A seguito dello
scioglimento della riserva, il contributo e' corrisposto senza
maggiorazione degli interessi.
7. Misura del contributo in conto interessi
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto
interessi, il contributo stesso e' determinato sulla base di un tasso
vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:
a) al 70% del tasso di riferimento, per investimenti in impianti ed
attrezzature destinati all'innovazione tecnologica e all'aumento del
grado di competitivita' delle imprese nonche' alla tutela
dell'ambiente. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del
maggior contributo, l'impresa dovra' descrivere nella domanda di
agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le
finalita', le caratteristiche e l'entita' delle singole voci di
spesa;
b) al 50% del tasso di riferimento, per investimenti aventi
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove
effettuati nell'intero territorio regionale da imprese costituite da
giovani ai sensi della Legge 44/86 ovvero dalle imprese femminili ai
sensi della Legge 215/92;
c) al 45% del tasso di riferimento, per gli investimenti aventi
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove
effettuati nelle Aree di cui all'Obiettivo 2 del Regolamento CE
1260/99 comprese quelle ammissibili agli aiuti a finalita' regionale
ex art. 87.3.c del Trattato CE e per le Aree ammesse al regime
transitorio. Al riguardo, ove gli investimenti siano localizzati in
comuni i cui territori sono parzialmente compresi nelle predette Aree
l'impresa, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo,
dovra' allegare alla domanda di agevolazione idonea documentazione
attestante che l'investimento e' localizzato nella parte di
territorio comunale rientrante nelle Aree in parola;
d) al 35% del tasso di riferimento, per investimenti aventi
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove
effettuati nelle rimanenti Aree.
La misura del tasso di riferimento e' indicata e aggiornata con
decreto del Ministro delle Attivita' produttive, in conformita' con
le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di
riferimento, e' resa pubblica sul seguente sito Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/
reference_rates.html.
8. Ulteriori interventi agevolativi
La Giunta regionale, con apposita delibera, potra' incrementare il
Fondo contributi interessi per specifiche categorie e/o tipologie di
investimento definite con lo stesso provvedimento. La gestione delle
risorse attribuite a tale finalita' e' assoggettata da Artigiancassa
a contabilita' separata.
9. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di
finanziamento, il contributo in conto interessi e' riconosciuto per
una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo
e/o preammortamento, di:
a) dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla
lettera a) del precedente paragrafo 3;
b) cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle
lettere b) e c) del precedente paragrafo 3.
Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a
quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo
medesimo sara' determinato sulla base di piani di ammortamento
sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la
parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo restera'
regolata al tasso contrattuale.
Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a) e b) non si
applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione,
per i quali il contributo puo' essere concesso fino alla durata di:
- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera
a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b).
10. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto
interessi
Il contributo e' determinato, sull'importo del finanziamento ammesso
all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico
dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al
paragrafo 7.
La misura del contributo non potra' superare il limite previsto dal
regime comunitario "de minimis".
Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a
condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e
l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali.
Il contributo e' erogato in unica soluzione direttamente all'impresa,
entro 60 giorni dalla data dell'effettiva disponibilita' dei fondi,
in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di
attualizzazione stessa.
11. Revoca del contributo in conto interessi
Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facolta' di accertare
direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la
sussistenza delle condizioni e finalita' del finanziamento ammesso al
contributo in conto interessi.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della
destinazione, il contributo sara' revocato totalmente o
parzialmente.
Il contributo potra', inoltre, essere revocato in caso di mancato
adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art.
36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie
e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di
programmazione negoziata.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di
revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno
essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati
degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4
volte l'importo del contributo indebitamente fruito.
Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente
percepito sara' maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati
al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese
inadempienti provvede Artigiancassa.
PARTE II
Trattamento fiscale e tributario
I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare
trattamento tributario previsto dal DPR 29 settembre 1973, n. 601.
In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque
durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti
alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali finanziamenti effettuate in conformita' a disposizioni
legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative,
fatta eccezione:
a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono
soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che
sono soggette all'imposta di bollo di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro
o frazione di tale importo.
L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere e'
determinata nella misura dello 0,25%.
Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre
particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a meta' dei
diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di
cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma della Legge 949/52.
L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la
garanzia sia costituita su immobili di proprieta' di terzi.
Il contributo interessi e' assoggettato al regime fiscale previsto
dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da
Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia
all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti
fiscali.
ALLEGATO B)
Regione Emilia-Romagna - Criteri per le operazioni di locazione
finanziaria agevolata
Premessa
1. Operazioni di locazione finanziaria
Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane SpA (5),
in qualita' di concessionaria della gestione del fondo per il
concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, puo' concedere contributi in conto canoni ai
sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sulle
operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle
imprese artigiane (6).
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di
locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal
locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti
i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario
dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un
prezzo prestabilito.
2. Societa' e Banche autorizzate ad operare
Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano
agevolato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/81, le Societa' di
locazione finanziaria (7) iscritte nell'Elenco speciale di cui
all'art. 107 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385.Sono, altresi',
autorizzate ad operare le Banche (8) che svolgono direttamente
attivita' di locazione finanziaria.
AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese
artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile,
iscritte negli Albi di cui alla Legge 443/85, con esclusione di
quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.
2. Domanda di ammissione al contributo in conto canoni
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni deve essere
compilata dall'impresa artigiana e dalla Societa', per le parti di
rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato
in appendice n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo
38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla
Societa' alla Sede regionale dell'Artigiancassa - Ufficio regionale
per l'Emilia-Romagna - entro il termine di 6 mesi dalla data di
decorrenza del contributo (9).
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di
spedizione.
Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale
o in copia autenticata dalla Societa', la seguente documentazione:
a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la
descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola
destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria
immobiliare.
Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di
importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni
in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di
iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita
"dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa puo'
presentare, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, apposita
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le
modalita' di cui al citato DPR 445/00.
La disposizione non si applica alle attivita' artigiane esercitate in
forma di impresa individuale.
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al
contributo in conto canoni, Artigiancassa comunica alla Societa' e
all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla
richiesta e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per
l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa
della necessaria documentazione, decorrono i termini per la
concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.
3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere
concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
a) l'impianto e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria
immobiliare), posti al servizio dell'attivita' artigiana
dell'impresa;
b) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi (10), ovvero
usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00
(locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio
dell'attivita' artigiana dell'impresa.
La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di
locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata
dell'agevolazione, sotto pena di revoca.
L'operazione di locazione finanziaria puo' comunque beneficiare, ai
sensi del 5o considerando del Regolamento CE 69/01 sugli aiuti
d'importanza minore (c.d. regola "de minimis"), di altri interventi
agevolativi autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un
Regolamento di esenzione per categoria.
Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa
artigiana locataria non potra' beneficiare - per l'acquisto dei beni
locati - delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in
materia di finanziamenti artigiani agevolati.
Il contributo in conto canoni non puo' essere concesso per il rinnovo
di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato,
ovvero per la locazione finanziaria di beni gia' di proprieta'
dell'impresa conduttrice.
Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi
strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del
Regolamento 1685/00, devono essere prodotte:
- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del
materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette
anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o
comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che
attesti che: a) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo
valore di mercato ed e' inferiore al costo del materiale simile
nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono
adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme
standard pertinenti.
4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al
contributo
L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al
contributo in conto canoni e' pari al valore del bene diminuito del
prezzo convenuto per il trasferimento della proprieta' al termine del
contratto di locazione finanziaria. Detto importo non puo' comunque
superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa tenuto
conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti
operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.
Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria
di beni il cui valore sia inferiore a 10.000,00 Euro.
5. Ulteriori interventi agevolativi
La Giunta regionale con apposita delibera potra' incrementare
l'intensita' agevolativa del contributo in conto canoni per
specifiche categorie e/o tipologie di investimento definite con lo
stesso provvedimento. La gestione delle risorse attribuite a tale
finalita' e' assoggettata da Artigiancassa a contabilita' separata.
5.-6. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione
finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non
puo' essere superiore:
- a 10 anni, se riguarda beni immobili;
- a 5 anni, se riguarda beni mobili.
Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di
nuova costituzione, le predette durate sono elevate a 15 ovvero 8
anni, trattandosi rispettivamente di beni immobili e di beni mobili.
6.-7. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Societa'
Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed
alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le
parti.
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria restera' a
disposizione di Artigiancassa presso la Societa'.
Il pagamento anticipato di canoni e' consentito fino alla seguente
misura massima:
- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del
valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei
canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del
valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei
canoni corrispondenti a 12 mesi.
8. Ammissione al contributo in conto canoni
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e
corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e
3, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di
ricezione, all'esame del Comitato di gestione per l'Emilia-Romagna di
cui all'art. 37 della Legge 949/52.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le
integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il
termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa
comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione al contributo
in conto canoni e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di
ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve
completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data
comunicazione alla Societa' e all'impresa beneficiaria
dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa
competente per la gestione dell'agevolazione.
Il Comitato puo' deliberare:
a) in presenza di fondi, la concessione del contributo interessi;
c) in carenza di fondi, entro un limite prefissato dalla Regione
annualmente, l'ammissione al contributo con riserva da sciogliere
quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine
cronologico di ammissione. Le condizioni definitive di agevolazione
da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al
momento dello scioglimento della riserva stessa.
A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo e'
corrisposto senza maggiorazione degli interessi.
9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni
Il contributo in conto canoni e' determinato sulla base di un tasso
vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria
(11) pari:
a) al 70% del tasso di riferimento, per investimenti in impianti ed
attrezzature destinati all'innovazione tecnologica e all'aumento del
grado di competitivita' delle imprese nonche' alla tutela
dell'ambiente. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del
maggior contributo, l'impresa dovra' descrivere nella domanda di
agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le
finalita', le caratteristiche e l'entita' delle singole voci di
spesa;
b) al 50% del tasso di riferimento, per investimenti aventi
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove
effettuati nell'intero territorio regionale da imprese costituite da
giovani ai sensi della Legge 44/86 ovvero dalle imprese femminili ai
sensi della Legge 215/92;
c) al 45% del tasso di riferimento, per gli investimenti aventi
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove
effettuati nelle Aree di cui all'Obiettivo 2, comprese quelle
ammissibili agli aiuti a finalita' regionale ex art. 87.3.c del
Trattato CE e per le Aree ammesse al regime transitorio. Al riguardo,
ove gli investimenti siano localizzati in comuni i cui territori sono
parzialmente compresi nelle predette Aree l'impresa, pena il mancato
riconoscimento del maggior contributo, dovra' allegare alla domanda
di agevolazione idonea documentazione attestante che l'investimento
e' localizzato nella parte di territorio comunale rientrante nelle
Aree in parola;
d) al 35% del tasso di riferimento, per investimenti aventi
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove
effettuati nelle rimanenti Aree.
Il contributo e' calcolato in misura equivalente al contributo in
conto interessi spettante ad una corrispondente operazione
effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge 949/52.
Detta misura non potra' superare il limite previsto dal regime
comunitario "de minimis".La decorrenza del contributo in conto canoni
e' quella del primo canone periodico di importo costante. La data di
decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere
posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna
del bene e, nel caso di piu' beni, a quello di consegna dell'ultimo
bene.
Il contributo e' erogato in unica soluzione direttamente all'impresa,
entro 60 giorni dalla data dell'effettiva disponibilita' dei fondi,
in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di
attualizzazione stessa.
Il contributo in conto canoni e' assoggettato al regime fiscale
previsto dalla normativa vigente.
Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto
dell'erogazione del contributo.
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia
all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.
10. Revoca del contributo in conto canoni
Artigiancassa si riserva la facolta' di accertare direttamente sia
presso la Societa' che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la
durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e
finalita' dell'operazione ammessa al contributo in conto canoni.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della
destinazione il contributo in conto canoni e' revocato totalmente o
parzialmente.
Il contributo in conto canoni potra', inoltre, essere revocato in
caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo -
previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - di
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi
e da forme di programmazione negoziata.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di
revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno
essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati
degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4
volte l'importo del contributo indebitamente fruito.
Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente
percepito sara' maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati
al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese
inadempienti provvede Artigiancassa.
Note:
(1) per brevita' successivamente denominata "Artigiancassa".
(2) per brevita' successivamente denominata "impresa".
(3) V Parte I, paragrafo 10.
(4) Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese
anteriormente alla data di iscrizione all'Albo artigiano, fermo
restando il limite temporale rispetto alla domanda.
(5) Per brevita' successivamente denominata Artigiancassa.
(6) Per brevita' successivamente denominata "impresa".
(7) Per brevia' successivamente denominate "Societa'".
(8) Vedi precedente nota n. 3.
(9) Cfr. successivo paragrafo 9.
(10) La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione
prodotta, deve essere attestata dalla Societa'.
(11) Il tasso di riferimento da considerare e' quello indicato e
aggiornato con decreto del Ministro delle Attivita' produttive, in
conformita' con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di
tasso di riferimento e' resa pubblica sul seguente sito Internet:
http://www.europa.eu.int/ comm/competition/ state_aid/others/
reference_rates.html.
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE INDUSTRIALI
Note agli Allegati A) e B) deliberazione della Giunta regionale n.
281 del 14 febbraio 2005
Si comunica che nei criteri per le operazioni di credito artigiano
agevolato e nei criteri per le operazioni di locazione finanziaria
agevolata, rispettivamente Allegati A) e B) alla deliberazione della
Giunta regionale 14/2/2005, n. 281, per mero errore materiale, non
sono state riportate le seguenti note:
ALLEGATO A
Criteri per le operazioni di credito artigiano agevolato
Paragrafo 3 - Destinazione del finanziamento - Documentazione
- Al comma 1, lett. B), primo alinea, dopo le parole "attrezzi e
autoveicoli nuovi" va inserito il riferimento alla nota n. 5 di
seguito riportata: "Qualora dalla certificazione non si rilevi che
trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione puo' essere
attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, ovvero della
Banca";
- al comma 1, lett. C), primo alinea, dopo le parole "di prodotti
finiti" va inserito il riferimento alla nota n. 6 di seguito
riportata: "Per tale destinazione dev'essere presentata una domanda
separata";
- al comma 5, primo alinea, dopo le parole "fatture quietanzate" va
inserito il riferimento alla nota n. 7 di seguito riportata: "La
quietanza di cui ogni fattura deve essere munita puo' consistere, ad
esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una
ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno";
- al comma 5, terzo alinea, dopo le parole "in appendice n. 3" va
inserito il riferimento alla nota n. 8 di seguito riportata: "Le
fatture rimangono comunque a disposizione dell'Artigiancassa che, ai
sensi del DPR 445/00, effettuera' idonei controlli anche a campione
richiedendo all'impresa l'esibizione della fattura stessa, anche in
originale.";
- al comma 7, secondo alinea, dopo le parole "Albo professionale" va
inserito il riferimento alla nota n. 9 di seguito riportata: "La
dichiarazione puo' essere resa anche da un tecnico della Banca
finanziatrice".
Paragrafo 4 - Stipula, erogazione e modalita' di rimborso del
finanziamento
- Al comma 2, primo alinea, dopo le parole "di utilizzo" va inserito
il riferimento alla nota n.10 di seguito riportata: "Il periodo di
utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la
Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato
l'investimento stesso ai fini aziendali";
- al comma 3, primo alinea, dopo le parole "di finanziamento" va
inserito il riferimento alla nota n. 11 di seguito riportata: "Il
testo puo' essere concordato dalle Banche con l'Associazione Bancaria
Italiana".
Paragrafo 6 - Ammissione del finanziamento al contributo in conto
interessi
- al comma 1, terzo alinea, dopo le parole "cronologico di ricezione"
va inserito il riferimento alla nota n. 12 di seguito riportata:
"Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative
regionali: In particolare, in ordine alla formazione di scorte, sono
ammesse in via prioritaria alle agevolazioni le domande presentate da
imprese di nuova costituzione, cioe' iscritte all'Albo artigiano da
non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda
alla Banca".
Paragrafo 9 - Durata di riconoscimento del contributo in conto
interessi
- Al comma 3, secondo alinea, dopo le parole "di nuova costituzione"
va inserito il riferimento alla nota n. 13 di seguito riportata: "Si
intendono per tali le imprese iscritte all'Albo artigiano da non
oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla
Banca".
Paragrafo 10 - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in
conto interessi
- al comma 3, terzo alinea, dopo le parole "ai fini aziendali" va
inserito il riferimento alla nota n. 14 di seguito riportata:
"Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento
risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il
contributo decorrera' dalla data piu' recente tra le due.".
ALLEGATO B)
Criteri per le operazioni di locazione finanziaria agevolata
Paragrafo 4 - Importo dell'operazione di locazione finanziaria
ammissibile al contributo
- al comma 1, secondo alinea, dopo le parole "valore del bene" va
inserito il riferimento alla nota n. 7 di seguito riportata: "Al
netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese";
- al comma 1, quinto alinea, dopo la parola "impresa" va inserito il
riferimento alla nota n. 8 di seguito riportata: "Ai sensi delle
vigenti disposizioni normative, l'importo massimo ammissibile al
comma 1, secondo alinea, dopo le parole 'valore del bene' va inserito
il riferimento alla nota contributo in conto canoni per una stessa
impresa e' fissato in 154.937,07 Euro. Nel caso d'impresa costituita
in forma di cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo
in conto canoni e' fissato in 30.987,41 Euro per ciascun socio che
partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.
Nel caso di consorzio o societa' consortile, il predetto importo
massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina
moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per
il numero delle imprese artigiane consorziate";
- al comma 2, secondo alinea, dopo le parole "cui valore" va inserito
il riferimento alla nota n. 9 di seguito riportata: "V. precedente
nota n. 8".
Paragrafi 5-6 - Durata di riconoscimento del contributo in conto
canoni
- Al comma 2, secondo alinea, dopo la parola "costituzione" va
inserito il riferimento alla nota n. 10 di seguito riportata: "Si
considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi
artigiani da non oltre un anno dalla data di presentazione della
domanda di concessione del contributo in conto canoni alla
Societa'".
Paragrafo 9 - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in
conto canoni
- Al comma 1, terzo alinea, dopo le parole "n. 949/52" va inserito il
riferimento alla nota n. 12 di seguito riportata: "Il contributo in
conto interessi e' determinato, sull'importo del finanziamento
ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a
carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Glauco Lazzari