REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 281

Criteri per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato e di locazione finanziaria agevolata relativi all'utilizzo dei fondi gestiti da Artigiancassa SpA Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 1346 del 31 luglio 2000, avente per               
oggetto "Approvazione della convenzione di subentro della Regione               
Emilia-Romagna nelle convenzioni tra il Ministero del Tesoro, il                
Ministero dell'Industria e Artigiancassa SpA, in attuazione dell'art.           
45 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";                                            
- la conseguente convenzione stipulata tra le parti in data 12                  
ottobre 2000, relativa alla gestione degli interventi agevolativi               
espressamente indicati all'art. 2 della stessa;                                 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 12 novembre               
2001, avente per oggetto: "Modifica dell'art. 4 della convenzione tra           
Regione Emilia-Romagna e Artigiancassa SpA (delibera Giunta regionale           
1346/00)";                                                                      
- l'atto aggiuntivo alla convenzione sopra richiamata stipulato tra             
le parti in data 21/11/2001;                                                    
dato atto che l'art. 2 del citato atto aggiuntivo disciplina le                 
modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie destinate dalla            
Regione al finanziamento degli interventi agevolativi di cui all'art.           
2 della convenzione stipulata il 12 ottobre 2000, facendo comunque              
salva la possibilita', "nel rispetto della normativa vigente ed in              
ragione di eventuali modifiche delle disposizioni tecnico-operative             
cui sono soggette le agevolazioni in oggetto" di concordare procedure           
diverse;                                                                        
vista la comunicazione del Presidente del Comitato di gestione                  
inerente la proposta dei nuovi criteri per la concessione di                    
contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato (Allegato           
A) e di locazione finanziaria agevolata (Allegato B) relative                   
all'utilizzo dei fondi gestiti da Artigiancassa SpA Emilia-Romagna,             
approvata dal Comitato nella seduta del 15 luglio 2004;                         
dato atto che l'istruttoria e' stata svolta dalla P.O. "Gestione                
amministrativa e Relazioni esterne relative all'attuazione degli                
interventi in materia di artigianato";                                          
dato atto che le modifiche proposte riguardano:                                 
1. per il credito agevolato: - l'ampliamento della tipologia degli              
investimenti agevolabili all'acquisto di macchine, attrezzi ed                  
autoveicoli "usati", nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE              
1685/00, nonche' all'acquisto di impianti ed attrezzature (nuovi o              
usati) connessi al sistema informatico e comunicazionale, alle                  
innovazioni tecnologiche e all'aumento del grado di competitivita'              
delle imprese; - la semplificazione della documentazione di spesa da            
produrre; - la liberalizzazione dell'importo del finanziamento e                
l'innalzamento ad Euro 500.000,00 di quello agevolabile, correlandolo           
ai crescenti costi d'investimento; - la trasformazione                          
dell'agevolabilita' di scorte di materie prime e di prodotti finiti             
da "una tantum" in "rinnovabile nel tempo" per la ricostituzione                
dell'importo agevolabile fissato in un massimo di Euro 166.666,67               
(1/3 di Euro 500.000,00); - l'ammissibilita' al contributo con                  
riserva entro un limite complessivo di importo stabilito annualmente            
dalla Regione, ed eliminazione del limite temporale per lo                      
scioglimento della riserva stessa; - la diversificazione della misura           
del contributo premiando, con una maggiore intensita' agevolativa,              
gli investimenti ad alto contenuto tecnologico o tutelanti                      
l'ambiente, ovvero effettuati da imprese costituite da giovani o da             
donne; - l'innalzamento della durata delle agevolazioni (5 anni per i           
beni mobili e scorte; 10 anni per beni immobili) e ulteriore                    
innalzamento degli stessi (rispettivamente di 3 e di 5 anni) per le             
imprese di nuova costituzione;                                                  
diversa modalita' di erogazione del contributo, in un'unica soluzione           
attualizzata anziche' in rate semestrali posticipate;                           
2. per il leasing agevolato: - l'innalzamento ad Euro 154.937,07                
dell'importo ammissibile a contributo; - le stesse modifiche proposte           
per il credito agevolato per quanto concerne la destinazione degli              
investimenti agevolabili, l'ammissibilita' con riserva, la misura del           
contributo, la durata delle agevolazioni e l'erogazione del                     
contributo;                                                                     
dato atto che le agevolazioni previste , di cui agli Allegati A) e B)           
alla presente deliberazione sono soggette alla disciplina degli aiuti           
"de minimis", di cui al Regolamento CE n. 69/2001 del 12/1/2001 e che           
pertanto non sussiste l'obbligo di notifica;                                    
visto il DLgs 112/98;                                                           
dato atto, ai sensi dell'art. 37, IV comma "Esercizio di funzioni               
dirigenziali" della L.R. n. 43 del 26/11/2001 "Testo Unico in materia           
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                         
Emilia-Romagna" e della propria deliberazione 447/03, del parere di             
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore Generale Attivita'            
produttive, Commercio, Turismo, dott. Andrea Vecchia;                           
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo                  
economico e Piano telematico;                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri per            
le operazioni di credito artigiano agevolato e per le operazioni di             
locazione finanziaria agevolata di cui agli Allegati sub A) e B),               
parte integrante e sostanziale del presente atto;                               
- di dare atto che le agevolazioni previste dagli Allegati A) e B) di           
cui sopra, sono soggette alla disciplina degli aiuti "de minimis" di            
cui al Regolamento CE n. 69/2001, per cui non sussiste l'obbligo di             
notifica;                                                                       
- di stabilire, al fine di consentire gli ulteriori adempimenti da              
parte del soggetto gestore, che quanto previsto negli Allegati A) e             
B) al presente atto si applichi ai contratti di finanziamento ed alle           
operazioni di locazione finanziaria stipulati a partire dal 60o                 
giorno dalla loro integrale pubblicazione nel Bollettino Ufficiale              
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
Regione Emilia-Romagna - Criteri per le operazioni di credito                   
artigiano agevolato                                                             
Premessa                                                                        
Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane SpA (1)             
gestisce, in regime di concessione, il Fondo per il concorso nel                
pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle            
imprese artigiane effettuate dalle Banche.                                      
Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalla presente               
disciplina le Banche di cui all'art. 13 del DLgs 1 settembre 1993, n.           
385.                                                                            
PARTE I                                                                         
Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi                   
1. Soggetti beneficiari                                                         
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese                     
artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile,                  
iscritte negli Albi di cui alla Legge 443/85, con esclusione di                 
quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.                   
2. Domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto               
interessi                                                                       
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto               
interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana (2) e dalla              
Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando                       
esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 2; la predetta               
domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi           
e per gli effetti dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,            
deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede regionale                           
dell'Artigiancassa per l' Emilia-Romagna entro il termine di 6 mesi             
dalla data di decorrenza del contributo (3).                                    
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di                   
spedizione.                                                                     
Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione              
all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la                       
documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i               
dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima (4).                     
Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di               
importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni             
in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di                 
iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita             
"dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria,                      
Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa puo'              
presentare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/00, apposita                  
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le             
modalita' di cui al citato DPR 445/00.La disposizione di cui sopra              
non si applica alle attivita' artigiane esercitate in forma di                  
impresa individuale.                                                            
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del                 
finanziamento al contributo in conto interessi, Artigiancassa                   
comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione           
assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unita' organizzativa            
competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della                     
richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i                
termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo              
paragrafo 5.                                                                    
3. Destinazione del finanziamento - Documentazione                              
Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:                          
a) all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di locali posti           
al servizio dell'attivita' artigiana dell'impresa;                              
b) all'acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi, ovvero               
usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, posti al           
servizio dell'attivita' artigiana dell'impresa, incluse le spese per            
gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e                
comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del                
grado di competitivita' delle imprese;                                          
c) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.             
La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto             
del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata                    
dell'agevolazione, sotto pena di revoca.                                        
Il finanziamento:                                                               
- puo' comunque riguardare, ai sensi del 5o considerando del                    
Regolamento CE 69/01 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola "de           
minimis"), la quota dell'investimento che beneficia ovvero                      
beneficera' di altri interventi agevolativi previsti da normative               
autorizzate dalla Commissione Europea o rientranti in un Regolamento            
di esenzione per categoria;                                                     
- non puo' riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a             
titolo di imposte (es.: IVA).                                                   
La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in               
copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in                   
quest'ultimo caso, la Banca  dovra' preventivamente stampigliare                
sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in            
parte con credito agevolato Artigiancassa".                                     
La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate - in            
luogo delle fatture puo' essere prodotta una dichiarazione                      
sostitutiva d'atto di notorieta' utilizzando lo schema riportato in             
appendice n. 3 - ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia                  
registrata del relativo contratto.                                              
Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve               
essere integrata dalla planimetria annotata con la singola                      
destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con                      
l'indicazione di quelli preesistenti.                                           
Nel caso di opere murarie dovra', altresi', essere prodotta la                  
dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale                     
attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruita' della spesa             
sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonche' la conformita' di                
questi ultimi alla normativa  in materia di edilizia.                           
La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprieta'               
dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa                   
disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella            
del finanziamento.                                                              
Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni            
(fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere                 
proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attivita'                 
artigiana dell'impresa.                                                         
L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e'                       
finanziabile per la sola quota di investimento funzionale                       
all'attivita' artigiana dell'impresa.                                           
Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del                  
prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso                    
dell'attivita' artigiana dell'impresa deve risultare da atto                    
integrativo ovvero da perizia giurata.                                          
L'ammodernamento del laboratorio e' investimento finanziabile ove               
l'impresa abbia la proprieta' dei relativi locali ovvero disponga di            
un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella           
del finanziamento.                                                              
Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi                
della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere                  
prodotte:                                                                       
- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del              
materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette            
anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o                  
comunitarie;                                                                    
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che            
attesti che: a) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo           
valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;           
b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle           
esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard                       
pertinenti.                                                                     
4. Stipula, erogazione e modalita' di rimborso del finanziamento                
Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e               
alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti,           
possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della           
durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a locali               
(impianto, ampliamento e ammodernamento) e di 6 mesi per gli                    
investimenti destinati a macchine e scorte.                                     
Dalla fine del periodo di utilizzo e/o del periodo di preammortamento           
inizia l'ammortamento del finanziamento.                                        
La copia autentica del contratto di finanziamento restera' a                    
disposizione di Artigiancassa presso la Banca.                                  
Il rischio del finanziamento e' a completo carico della Banca.                  
Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67            
del RDL 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni             
dalla stipula del contratto.                                                    
5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo                  
Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo              
ammissibile al contributo interessi e' stabilito in 500.000,00 Euro.            
Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo           
ammissibile al contributo interessi e' fissato in 100.000,00 Euro per           
ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro            
dell'impresa.                                                                   
L'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi per  i           
consorzi e le societa' consortili di cui all'art. 6 della Legge                 
443/85 si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente             
comma 1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.                      
Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non e' compreso il           
credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti              
finiti, il quale e' concesso a carattere rotativo per un importo non            
superiore alla misura complessiva pari ad un terzo del citato                   
limite.                                                                         
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di                      
finanziamento di importo inferiore a 10.000,00 Euro.                            
6. Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi                
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto               
interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione,             
viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione,            
all'esame del Comitato di gestione per l'Emilia-Romagna di cui                  
all'art. 37 della Legge 949/52.                                                 
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le                   
integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine           
di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione                
effettuata da Artigiancassa.L'ammissione al contributo in conto                 
interessi e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di                  
ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare            
la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data                 
comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione             
medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per            
la gestione delle agevolazioni.                                                 
Il Comitato puo' deliberare:                                                    
a) in presenza di fondi, la concessione del contributo interessi;               
b) in carenza di fondi, entro un limite prefissato dalla Regione                
annualmente, l'ammissione al contributo con riserva da sciogliere               
quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine                   
cronologico di ammissione. Le condizioni definitive di agevolazione             
da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al                 
momento dello scioglimento della riserva stessa. A seguito dello                
scioglimento della riserva, il contributo e' corrisposto senza                  
maggiorazione degli interessi.                                                  
 7. Misura del contributo in conto interessi                                    
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto                   
interessi, il contributo stesso e' determinato sulla base di un tasso           
vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:               
a) al 70% del tasso di riferimento, per investimenti in impianti ed             
attrezzature destinati all'innovazione tecnologica e all'aumento del            
grado di competitivita' delle imprese nonche' alla tutela                       
dell'ambiente. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del                  
maggior contributo, l'impresa dovra' descrivere nella domanda di                
agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le                  
finalita', le caratteristiche e l'entita' delle singole voci di                 
spesa;                                                                          
b) al 50% del tasso di riferimento, per investimenti aventi                     
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove            
effettuati nell'intero territorio regionale da imprese costituite da            
giovani ai sensi della Legge 44/86 ovvero dalle imprese femminili ai            
sensi della Legge 215/92;                                                       
c) al 45% del tasso di riferimento, per gli investimenti aventi                 
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove            
effettuati nelle Aree di cui all'Obiettivo 2 del Regolamento CE                 
1260/99 comprese quelle ammissibili agli aiuti a finalita' regionale            
ex art. 87.3.c del Trattato CE e per le Aree ammesse al regime                  
transitorio. Al riguardo, ove gli investimenti siano localizzati in             
comuni i cui territori sono parzialmente compresi nelle predette Aree           
l'impresa, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo,               
dovra' allegare alla domanda di agevolazione idonea documentazione              
attestante che l'investimento e' localizzato nella parte di                     
territorio comunale rientrante nelle Aree in parola;                            
d) al 35% del tasso di riferimento, per investimenti aventi                     
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove            
effettuati nelle rimanenti Aree.                                                
La misura del tasso di riferimento e' indicata e aggiornata con                 
decreto del Ministro delle Attivita' produttive, in conformita' con             
le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di                   
riferimento, e' resa pubblica sul seguente sito Internet:                       
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/                     
reference_rates.html.                                                           
8. Ulteriori interventi agevolativi                                             
La Giunta regionale, con apposita delibera, potra' incrementare il              
Fondo contributi interessi per specifiche categorie e/o tipologie di            
investimento definite con lo stesso provvedimento. La gestione delle            
risorse attribuite a tale finalita' e' assoggettata da Artigiancassa            
a contabilita' separata.                                                        
9. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi                   
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di                 
finanziamento, il contributo in conto interessi e' riconosciuto per             
una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo              
e/o preammortamento, di:                                                        
a) dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla            
lettera a) del precedente paragrafo 3;                                          
b) cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle           
lettere b) e c) del precedente paragrafo 3.                                     
Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a                 
quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo                  
medesimo sara' determinato sulla base di piani di ammortamento                  
sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la                
parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo restera'           
regolata al tasso contrattuale.                                                 
Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a) e b) non si               
applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione,            
per i quali il contributo puo' essere concesso fino alla durata di:             
- quindici anni per i finanziamenti  di cui alla predetta lettera               
a);                                                                             
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b).                
10. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto                   
interessi                                                                       
Il contributo e' determinato, sull'importo del finanziamento ammesso            
all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico              
dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al                 
paragrafo 7.                                                                    
La misura del contributo non potra' superare il limite previsto dal             
regime comunitario "de minimis".                                                
Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a              
condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e                       
l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali.                           
Il contributo e' erogato in unica soluzione direttamente all'impresa,           
entro 60 giorni dalla data dell'effettiva disponibilita' dei fondi,             
in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di              
attualizzazione stessa.                                                         
11. Revoca del contributo in conto interessi                                    
Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facolta' di accertare                 
direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la                      
sussistenza delle condizioni e finalita' del finanziamento ammesso al           
contributo in conto interessi.                                                  
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della                    
destinazione, il contributo sara' revocato totalmente o                         
parzialmente.                                                                   
Il contributo potra', inoltre, essere revocato in caso di mancato               
adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art.           
36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare            
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a              
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie            
e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di              
programmazione negoziata.                                                       
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di           
revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno                 
essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati              
degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento                     
maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di                
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.            
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa                 
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4            
volte l'importo del contributo indebitamente fruito.                            
Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente               
percepito sara' maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati             
al tasso ufficiale di riferimento.                                              
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese             
inadempienti provvede Artigiancassa.                                            
PARTE II                                                                        
Trattamento fiscale e tributario                                                
I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare                    
trattamento tributario previsto dal DPR 29 settembre 1973, n. 601.              
In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque            
durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti           
alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed                
estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in                    
qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe,                      
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche                
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione            
a tali finanziamenti effettuate in conformita' a disposizioni                   
legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti                 
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte                  
ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative,             
fatta eccezione:                                                                
a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono               
soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;                     
b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che              
sono soggette all'imposta di bollo di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro           
o frazione di tale importo.                                                     
L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere e'              
determinata nella misura dello 0,25%.                                           
Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre                   
particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a meta' dei             
diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di           
cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma della Legge 949/52.               
L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la                   
garanzia sia costituita su immobili di proprieta' di terzi.                     
Il contributo interessi e' assoggettato al regime fiscale previsto              
dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da            
Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.                          
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia                      
all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti              
fiscali.                                                                        
ALLEGATO B)                                                                     
Regione Emilia-Romagna - Criteri per le operazioni di locazione                 
finanziaria agevolata                                                           
Premessa                                                                        
1. Operazioni di locazione finanziaria                                          
Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane SpA (5),            
in qualita' di concessionaria della gestione del fondo per il                   
concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 37 della legge           
25 luglio 1952, n. 949, puo' concedere contributi in conto canoni ai            
sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sulle            
operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle                  
imprese artigiane (6).                                                          
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di           
locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal           
locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti           
i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario              
dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un             
prezzo prestabilito.                                                            
2. Societa' e Banche autorizzate ad operare                                     
Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano                  
agevolato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/81, le Societa' di             
locazione finanziaria (7) iscritte nell'Elenco speciale di cui                  
all'art. 107 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385.Sono, altresi',                  
autorizzate ad operare le Banche (8) che svolgono direttamente                  
attivita' di locazione finanziaria.                                             
AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI                                                    
1. Soggetti beneficiari                                                         
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese                     
artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile,                  
iscritte negli Albi di cui alla Legge 443/85, con esclusione di                 
quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.                   
2. Domanda di ammissione al contributo in conto canoni                          
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni deve essere              
compilata dall'impresa artigiana e dalla Societa', per le parti di              
rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato           
in appendice n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale                 
rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo            
38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla                
Societa' alla Sede regionale dell'Artigiancassa - Ufficio regionale             
per l'Emilia-Romagna - entro il termine di 6 mesi dalla data di                 
decorrenza del contributo (9).                                                  
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di                   
spedizione.                                                                     
Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione              
all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale            
o in copia autenticata dalla Societa', la seguente documentazione:              
a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la               
descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;                           
b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola               
destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria                   
immobiliare.                                                                    
Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di               
importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni             
in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di                 
iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita             
"dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria,                      
Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa puo'              
presentare, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, apposita                      
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le             
modalita' di cui al citato DPR 445/00.                                          
La disposizione non si applica alle attivita' artigiane esercitate in           
forma di impresa individuale.                                                   
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al                  
contributo in conto canoni, Artigiancassa comunica alla Societa' e              
all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla                  
richiesta e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per            
l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa                
della necessaria documentazione, decorrono i termini per la                     
concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.                
3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria                        
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere              
concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:                  
a) l'impianto e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria                
immobiliare), posti al servizio dell'attivita' artigiana                        
dell'impresa;                                                                   
b) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi (10), ovvero                
usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00                     
(locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio              
dell'attivita' artigiana dell'impresa.                                          
La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di                  
locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata                
dell'agevolazione, sotto pena di revoca.                                        
L'operazione di locazione finanziaria puo' comunque beneficiare, ai             
sensi del 5o considerando del Regolamento CE 69/01 sugli aiuti                  
d'importanza minore (c.d. regola "de minimis"), di altri interventi             
agevolativi autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un            
Regolamento di esenzione per categoria.                                         
Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa                  
artigiana locataria non potra' beneficiare - per l'acquisto dei beni            
locati - delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in                 
materia di finanziamenti artigiani agevolati.                                   
Il contributo in conto canoni non puo' essere concesso per il rinnovo           
di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato,               
ovvero per la locazione finanziaria di beni gia' di proprieta'                  
dell'impresa conduttrice.                                                       
Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi                     
strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del                
Regolamento 1685/00, devono essere prodotte:                                    
- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del              
materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette            
anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o                  
comunitarie;                                                                    
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che            
attesti che: a) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo           
valore di mercato ed e' inferiore al costo del materiale simile                 
nuovo; b) le caratteristiche tecniche  del materiale usato sono                 
adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme                  
standard pertinenti.                                                            
4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al              
contributo                                                                      
L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al               
contributo in conto canoni e' pari al valore del bene diminuito del             
prezzo convenuto per il trasferimento della proprieta' al termine del           
contratto di locazione finanziaria. Detto importo non puo' comunque             
superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa tenuto                
conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti            
operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.             
Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria           
di beni il cui valore sia inferiore a 10.000,00 Euro.                           
5. Ulteriori interventi agevolativi                                             
La Giunta regionale con apposita delibera potra' incrementare                   
l'intensita' agevolativa del contributo in conto canoni per                     
specifiche categorie e/o tipologie di investimento definite con lo              
stesso provvedimento. La gestione delle risorse attribuite a tale               
finalita' e' assoggettata da Artigiancassa a contabilita' separata.             
5.-6. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni                   
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione                      
finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non               
puo' essere superiore:                                                          
- a 10 anni, se riguarda beni immobili;                                         
- a 5 anni, se riguarda beni mobili.                                            
Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di           
nuova costituzione, le predette durate sono elevate a 15 ovvero 8               
anni, trattandosi rispettivamente di beni immobili e di beni mobili.            
6.-7. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Societa'                  
Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed               
alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le                  
parti.                                                                          
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria restera' a            
disposizione di Artigiancassa presso la Societa'.                               
Il pagamento anticipato di canoni e' consentito fino alla seguente              
misura massima:                                                                 
- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del            
valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei                 
canoni corrispondenti a 6 mesi;                                                 
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del                
valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei                 
canoni corrispondenti a 12 mesi.                                                
8. Ammissione al contributo in conto canoni                                     
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e           
corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e             
3, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di                    
ricezione, all'esame del Comitato di gestione per l'Emilia-Romagna di           
cui all'art. 37 della Legge 949/52.                                             
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le                   
integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il                  
termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa                      
comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione al contributo           
in conto canoni e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di            
ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve               
completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data                
comunicazione alla Societa' e all'impresa beneficiaria                          
dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa           
competente per la gestione dell'agevolazione.                                   
Il Comitato puo' deliberare:                                                    
a) in presenza di fondi, la concessione del contributo interessi;               
c) in carenza di fondi, entro un limite prefissato dalla Regione                
annualmente, l'ammissione al contributo con riserva da sciogliere               
quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine                   
cronologico di ammissione. Le condizioni definitive di agevolazione             
da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al                 
momento dello scioglimento della riserva stessa.                                
A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo e'                    
corrisposto senza maggiorazione degli interessi.                                
9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni             
Il contributo in conto canoni e' determinato sulla base di un tasso             
vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria             
(11) pari:                                                                      
a) al 70% del tasso di riferimento, per investimenti in impianti ed             
attrezzature destinati all'innovazione tecnologica e all'aumento del            
grado di competitivita' delle imprese nonche' alla tutela                       
dell'ambiente. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del                  
maggior contributo, l'impresa dovra' descrivere nella domanda di                
agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le                  
finalita', le caratteristiche e l'entita' delle singole voci di                 
spesa;                                                                          
b) al 50% del tasso di riferimento, per investimenti aventi                     
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove            
effettuati nell'intero territorio regionale da imprese costituite da            
giovani ai sensi della Legge 44/86 ovvero dalle imprese femminili ai            
sensi della Legge 215/92;                                                       
c) al 45% del tasso di riferimento, per gli investimenti aventi                 
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove            
effettuati nelle Aree di cui all'Obiettivo 2, comprese quelle                   
ammissibili agli aiuti a finalita' regionale ex art. 87.3.c del                 
Trattato CE e per le Aree ammesse al regime transitorio. Al riguardo,           
ove gli investimenti siano localizzati in comuni i cui territori sono           
parzialmente compresi nelle predette Aree l'impresa, pena il mancato            
riconoscimento del maggior contributo, dovra' allegare alla domanda             
di agevolazione idonea documentazione attestante che l'investimento             
e' localizzato nella parte di territorio comunale rientrante nelle              
Aree in parola;                                                                 
d) al 35% del tasso di riferimento, per investimenti aventi                     
destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove            
effettuati nelle rimanenti Aree.                                                
Il contributo e' calcolato in misura equivalente al contributo in               
conto interessi spettante ad    una    corrispondente operazione                
effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge 949/52.                            
Detta misura non potra' superare il limite previsto dal regime                  
comunitario "de minimis".La decorrenza del contributo in conto canoni           
e' quella del primo canone periodico di importo costante. La data di            
decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere                   
posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna             
del bene e, nel caso di piu' beni, a quello di consegna dell'ultimo             
bene.                                                                           
Il contributo e' erogato in unica soluzione direttamente all'impresa,           
entro 60 giorni dalla data dell'effettiva disponibilita' dei fondi,             
in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di              
attualizzazione stessa.                                                         
Il contributo in conto canoni e' assoggettato al regime fiscale                 
previsto dalla normativa vigente.                                               
Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto              
dell'erogazione del contributo.                                                 
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia                      
all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.               
10. Revoca del contributo in conto canoni                                       
Artigiancassa si riserva la facolta' di accertare direttamente sia              
presso la Societa' che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la            
durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e               
finalita' dell'operazione ammessa al contributo in conto canoni.                
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della                    
destinazione il contributo in conto canoni e' revocato totalmente o             
parzialmente.                                                                   
Il contributo in conto canoni potra', inoltre, essere revocato in               
caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo -              
previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - di                   
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non                
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro                
delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi            
e da forme di programmazione negoziata.                                         
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di           
revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno                 
essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati              
degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento                     
maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di                
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.            
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa                 
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4            
volte l'importo del contributo indebitamente fruito.                            
Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente               
percepito sara' maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati             
al tasso ufficiale di riferimento.                                              
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese             
inadempienti provvede Artigiancassa.                                            
Note:                                                                           
(1) per brevita' successivamente denominata "Artigiancassa".                    
(2) per brevita' successivamente denominata "impresa".                          
(3) V Parte I, paragrafo 10.                                                    
(4) Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese                    
anteriormente alla data di iscrizione all'Albo artigiano, fermo                 
restando il limite temporale rispetto alla domanda.                             
(5) Per brevita' successivamente denominata Artigiancassa.                      
(6) Per brevita' successivamente denominata "impresa".                          
(7) Per brevia' successivamente denominate "Societa'".                          
(8) Vedi precedente nota n. 3.                                                  
(9) Cfr. successivo paragrafo 9.                                                
(10) La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione                    
prodotta, deve essere attestata dalla Societa'.                                 
(11) Il tasso di riferimento da considerare e' quello indicato e                
aggiornato con decreto del Ministro delle Attivita' produttive, in              
conformita' con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di            
tasso di riferimento e' resa pubblica sul seguente sito Internet:               
http://www.europa.eu.int/ comm/competition/ state_aid/others/                   
reference_rates.html.                                                           
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE INDUSTRIALI                  
Note agli Allegati A) e B) deliberazione della Giunta regionale n.              
281 del 14 febbraio 2005                                                        
Si comunica che nei criteri per le operazioni di credito artigiano              
agevolato e nei criteri per le operazioni di locazione finanziaria              
agevolata, rispettivamente Allegati A) e B) alla deliberazione della            
Giunta regionale 14/2/2005, n. 281, per mero errore materiale, non              
sono state riportate le seguenti note:                                          
ALLEGATO A                                                                      
Criteri per le operazioni di credito artigiano agevolato                        
Paragrafo 3 - Destinazione del finanziamento - Documentazione                   
- Al comma 1, lett. B), primo alinea, dopo le parole "attrezzi e                
autoveicoli nuovi" va inserito il riferimento alla nota n. 5 di                 
seguito riportata: "Qualora dalla certificazione non si rilevi che              
trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione puo' essere                 
attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, ovvero della            
Banca";                                                                         
- al comma 1, lett. C), primo alinea, dopo le parole "di prodotti               
finiti" va inserito il riferimento alla nota n. 6 di seguito                    
riportata: "Per tale destinazione dev'essere presentata una domanda             
separata";                                                                      
- al comma 5, primo alinea, dopo le parole "fatture quietanzate" va             
inserito il riferimento alla nota n. 7 di seguito riportata: "La                
quietanza di cui ogni fattura deve essere munita puo' consistere, ad            
esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una            
ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno";                            
- al comma 5, terzo alinea, dopo le parole "in appendice n. 3" va               
inserito il riferimento alla nota n. 8 di seguito riportata: "Le                
fatture rimangono comunque a disposizione dell'Artigiancassa che, ai            
sensi del DPR 445/00, effettuera' idonei controlli anche a campione             
richiedendo all'impresa l'esibizione della fattura stessa, anche in             
originale.";                                                                    
- al comma 7, secondo alinea, dopo le parole "Albo professionale" va            
inserito il riferimento alla nota n. 9 di seguito riportata: "La                
dichiarazione puo' essere resa anche da un tecnico della Banca                  
finanziatrice".                                                                 
Paragrafo 4 - Stipula, erogazione e modalita' di rimborso del                   
finanziamento                                                                   
- Al comma 2, primo alinea, dopo le parole "di utilizzo" va inserito            
il riferimento alla nota n.10 di seguito riportata: "Il periodo di              
utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la              
Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato                   
l'investimento stesso ai fini aziendali";                                       
- al comma 3, primo alinea, dopo le parole "di finanziamento" va                
inserito il riferimento alla nota n. 11 di seguito riportata: "Il               
testo puo' essere concordato dalle Banche con l'Associazione Bancaria           
Italiana".                                                                      
Paragrafo 6 - Ammissione del finanziamento al contributo in conto               
interessi                                                                       
- al comma 1, terzo alinea, dopo le parole "cronologico di ricezione"           
va inserito il riferimento alla nota n. 12 di seguito riportata:                
"Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative                
regionali: In particolare, in ordine alla formazione di scorte, sono            
ammesse in via prioritaria alle agevolazioni le domande presentate da           
imprese di nuova costituzione, cioe' iscritte all'Albo artigiano da             
non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda             
alla Banca".                                                                    
Paragrafo 9 - Durata di riconoscimento del contributo in conto                  
interessi                                                                       
- Al comma 3, secondo alinea, dopo le parole "di nuova costituzione"            
va inserito il riferimento alla nota n. 13 di seguito riportata: "Si            
intendono per tali le imprese iscritte all'Albo artigiano da non                
oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla            
Banca".                                                                         
Paragrafo 10 - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in              
conto interessi                                                                 
- al comma 3, terzo alinea, dopo le parole "ai fini aziendali" va               
inserito il riferimento alla nota n. 14 di seguito riportata:                   
"Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento                 
risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il               
contributo decorrera' dalla data piu' recente tra le due.".                     
ALLEGATO B)                                                                     
Criteri per le operazioni di locazione finanziaria agevolata                    
Paragrafo 4 - Importo dell'operazione di locazione finanziaria                  
ammissibile al contributo                                                       
- al comma 1, secondo alinea, dopo le parole "valore del bene" va               
inserito il riferimento alla nota n. 7 di seguito riportata: "Al                
netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese";                              
- al comma 1, quinto alinea, dopo la parola "impresa" va inserito il            
riferimento alla nota n. 8 di seguito riportata: "Ai sensi delle                
vigenti disposizioni normative, l'importo massimo ammissibile al                
comma 1, secondo alinea, dopo le parole 'valore del bene' va inserito           
il riferimento alla nota contributo in conto canoni per una stessa              
impresa e' fissato in 154.937,07 Euro. Nel caso d'impresa costituita            
in forma di cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo            
in conto canoni e' fissato in 30.987,41 Euro per ciascun socio che              
partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.             
Nel caso di consorzio o societa' consortile, il predetto importo                
massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina                  
moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per           
il numero delle imprese artigiane consorziate";                                 
- al comma 2, secondo alinea, dopo le parole "cui valore" va inserito           
il riferimento alla nota n. 9 di seguito riportata: "V. precedente              
nota n. 8".                                                                     
Paragrafi 5-6 - Durata di riconoscimento del contributo in conto                
canoni                                                                          
- Al comma 2, secondo alinea, dopo la parola "costituzione" va                  
inserito il riferimento alla nota n. 10 di seguito riportata: "Si               
considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi                
artigiani da non oltre un anno dalla data di presentazione della                
domanda di concessione del contributo in conto canoni alla                      
Societa'".                                                                      
Paragrafo 9 - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in               
conto canoni                                                                    
- Al comma 1, terzo alinea, dopo le parole "n. 949/52" va inserito il           
riferimento alla nota n. 12 di seguito riportata: "Il contributo in             
conto interessi e' determinato, sull'importo del finanziamento                  
ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a             
carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.".                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Glauco Lazzari                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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