REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 403

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di invaso per raccolta acqua piovana localita' "Maggio" - Comune di Ozzano dell'Emilia ai sensi art. 9, comma 1, L.R. 9, Titolo II del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti                
impatti ambientali, il progetto di invaso per raccolta acqua piovana            
in localita' Maggio del comune di Ozzano dell'Emilia (BO) dalla                 
procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:                                 
1. il rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nel PTCP, in            
particolare il progetto dovra' essere sottoposto al nulla osta della            
Soprintendenza archeologica dell'Emilia-Romagna - Bologna, e alla               
autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Ozzano                   
dell'Emilia, ai sensi dell'art. 10 e art. 3, comma 2 e comma 3, L.R.            
n. 26 dell'1/8/1978;                                                            
2. l'invaso dovra' attenersi alla distanza minima dal rio Demaniale             
di 10 m. ed a ogni altra indicazione della Autorita' di Bacino del              
Fiume Reno, non dimenticando quanto specificato nel punto                       
precedente;                                                                     
3. l'intervento deve tenere conto delle direttive degli articoli art.           
3.5 e 3.6, punto 1, (D) lettera d) rete ecologica di livello locale             
(corridoio ecologico) del PTCP;                                                 
4. le scelte delle essenze arboree autoctone (naturalizzate) da                 
impiantare andranno concordate con il Servizio competente della                 
Amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia;                                 
5. gli argini che saranno inerbiti con apposite miscele a rapido                
attecchimento dovranno concordarlo con l'Amministrazione comunale, in           
virtu' anche del Regolamento comunale del verde pubblico e privato,             
allegato alla delibera di Consiglo comunale n. 145 del 29/12/1998;              
6. per l'eventuale attingimento di acque pubbliche superficiali e               
acque sotterranee e la loro derivazione, deve essere acquisita                  
rispettivamente l'autorizzazione e la concessione, rilasciata dalle             
Autorita' competenti in materia in base al R.R. n. 41 del 20 novembre           
2001;                                                                           
7. le lavorazioni non dovranno prevedere l'utilizzo di sostanze o               
tecnologie potenzialmente inquinanti, gli unici fenomeni di                     
inquinamento ipotizzabili sono quelli eventualmente conseguenti ad              
incidenti durante la fase di cantiere delle macchine operatrici;                
8. la viabilita' poderale, i sentieri e le carrarecce devono essere             
mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque           
e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in                 
collettori di acque superficiali, le lavorazioni agricole devono                
mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 mt.;                           
9. nella cantierizzazione dell'opera, devono essere rispettati gli              
alberi isolati e a gruppi, nonche' le siepi ed i filari a corredo               
della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari,                    
preservandone in particolare l'apparato radicale;                               
10. la proprieta' dovra' garantire la periodica manutenzione e                  
pulizia dell'area dell'invaso in modo da assicurare l'efficacia del             
sistema di drenaggio e la cura delle specie vegetali e la bonifica              
delle erbe e animali infestanti;                                                
11. si prescrive per la tutela della pubblica incolumita' la messa in           
opera della recinzione perimetrale alla cassa di espansione, con                
relativa segnaletica di sicurezza ed un cancello di accesso chiuso              
con lucchetto;                                                                  
12. al fine di evitare possibili impatti igienico-sanitari derivanti            
dall'esercizio dell'opera, andra' realizzato un monitoraggio mediante           
trappole idonee per verificare la presenza di specie infestanti e da            
concordare con l'Amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia, ad             
esito di tale monitoraggio andranno, se necessario, previsti appositi           
trattamenti, con prodotti biologici allo scopo di tenere sotto                  
controllo le larve;                                                             
13. si dovra' fare in modo che i materiali derivanti dallo scavo                
eventualmente eccedenti e non riutilizzabili nell'ambito di cantieri            
nelle vicinanze, non vengano destinati a discarica, bensi'                      
riutilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge n. 443 del              
21/12/2001;                                                                     
14. per il ripristino delle aree di cantiere andra' riutilizzato il             
terreno vegetale proveniente dagli scavi, che si avra' cura di                  
accumulare in spessori adeguati separatamente dalle altre tipologie             
di materiale e del quale si provvedera' alla manutenzione per                   
evitarne la morte biologica;                                                    
15. durante la fase di realizzazione dovranno essere rispettati i               
limiti previsti dalla normativa vigente in materia di pressione                 
sonora (DPCM 1/3/1991 e successive modifiche); una eventuale                    
previsione di superamento dei limiti acustici durante la fase di                
realizzazione dovra' comportare la richiesta di autorizzazione alla             
deroga di tali limiti da presentare al Comune competente e da                   
sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla L.R. 12/01                  
"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";                             
16. per evitare in fase di cantiere le emissioni diffuse e puntuali             
di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da                      
costruzione, si ritiene necessario adottare i seguenti accorgimenti:            
- prevedere l'umidificazione dei depositi temporanei di inerti e                
delle vie di transito da e per il cantiere; - per eventuale trasporto           
degli inerti prevedere un sistema di ricopertura con teloni; -                  
necessita' del rispetto delle metodologie previste per scavi                    
nell'area soggetta a tutela archeologica (art. 212b del PTPR), ed               
alla tutela idrogeologica, (art. 6.10, Tav. 2 PTCP) e corridoi                  
ecologici (art. 3.6, Tav. 5 del PTCP);                                          
17. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame e'                   
subordinata al rilascio da parte delle Autorita' competenti di tutte            
le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti                  
disposizioni di legge;                                                          
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Fondo agricolo             
di proprieta' del sig. Barberini Giancarlo, allo Sportello Unico del            
Comune di Ozzano dell'Emilia, al Servizio Tecnico di Bacino del Fiume           
Reno di Bologna e, rispettivamente alla Soprintendenza archeologica             
dell'Emilia-Romagna - Bologna e alla Soprintendenza ai Beni                     
ambientali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna territorialmente                 
competente;                                                                     
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della            
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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