DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 403
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di invaso per raccolta acqua piovana localita' "Maggio" - Comune di Ozzano dell'Emilia ai sensi art. 9, comma 1, L.R. 9, Titolo II del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti
impatti ambientali, il progetto di invaso per raccolta acqua piovana
in localita' Maggio del comune di Ozzano dell'Emilia (BO) dalla
procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:
1. il rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nel PTCP, in
particolare il progetto dovra' essere sottoposto al nulla osta della
Soprintendenza archeologica dell'Emilia-Romagna - Bologna, e alla
autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Ozzano
dell'Emilia, ai sensi dell'art. 10 e art. 3, comma 2 e comma 3, L.R.
n. 26 dell'1/8/1978;
2. l'invaso dovra' attenersi alla distanza minima dal rio Demaniale
di 10 m. ed a ogni altra indicazione della Autorita' di Bacino del
Fiume Reno, non dimenticando quanto specificato nel punto
precedente;
3. l'intervento deve tenere conto delle direttive degli articoli art.
3.5 e 3.6, punto 1, (D) lettera d) rete ecologica di livello locale
(corridoio ecologico) del PTCP;
4. le scelte delle essenze arboree autoctone (naturalizzate) da
impiantare andranno concordate con il Servizio competente della
Amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia;
5. gli argini che saranno inerbiti con apposite miscele a rapido
attecchimento dovranno concordarlo con l'Amministrazione comunale, in
virtu' anche del Regolamento comunale del verde pubblico e privato,
allegato alla delibera di Consiglo comunale n. 145 del 29/12/1998;
6. per l'eventuale attingimento di acque pubbliche superficiali e
acque sotterranee e la loro derivazione, deve essere acquisita
rispettivamente l'autorizzazione e la concessione, rilasciata dalle
Autorita' competenti in materia in base al R.R. n. 41 del 20 novembre
2001;
7. le lavorazioni non dovranno prevedere l'utilizzo di sostanze o
tecnologie potenzialmente inquinanti, gli unici fenomeni di
inquinamento ipotizzabili sono quelli eventualmente conseguenti ad
incidenti durante la fase di cantiere delle macchine operatrici;
8. la viabilita' poderale, i sentieri e le carrarecce devono essere
mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque
e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in
collettori di acque superficiali, le lavorazioni agricole devono
mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 mt.;
9. nella cantierizzazione dell'opera, devono essere rispettati gli
alberi isolati e a gruppi, nonche' le siepi ed i filari a corredo
della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari,
preservandone in particolare l'apparato radicale;
10. la proprieta' dovra' garantire la periodica manutenzione e
pulizia dell'area dell'invaso in modo da assicurare l'efficacia del
sistema di drenaggio e la cura delle specie vegetali e la bonifica
delle erbe e animali infestanti;
11. si prescrive per la tutela della pubblica incolumita' la messa in
opera della recinzione perimetrale alla cassa di espansione, con
relativa segnaletica di sicurezza ed un cancello di accesso chiuso
con lucchetto;
12. al fine di evitare possibili impatti igienico-sanitari derivanti
dall'esercizio dell'opera, andra' realizzato un monitoraggio mediante
trappole idonee per verificare la presenza di specie infestanti e da
concordare con l'Amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia, ad
esito di tale monitoraggio andranno, se necessario, previsti appositi
trattamenti, con prodotti biologici allo scopo di tenere sotto
controllo le larve;
13. si dovra' fare in modo che i materiali derivanti dallo scavo
eventualmente eccedenti e non riutilizzabili nell'ambito di cantieri
nelle vicinanze, non vengano destinati a discarica, bensi'
riutilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge n. 443 del
21/12/2001;
14. per il ripristino delle aree di cantiere andra' riutilizzato il
terreno vegetale proveniente dagli scavi, che si avra' cura di
accumulare in spessori adeguati separatamente dalle altre tipologie
di materiale e del quale si provvedera' alla manutenzione per
evitarne la morte biologica;
15. durante la fase di realizzazione dovranno essere rispettati i
limiti previsti dalla normativa vigente in materia di pressione
sonora (DPCM 1/3/1991 e successive modifiche); una eventuale
previsione di superamento dei limiti acustici durante la fase di
realizzazione dovra' comportare la richiesta di autorizzazione alla
deroga di tali limiti da presentare al Comune competente e da
sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla L.R. 12/01
"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
16. per evitare in fase di cantiere le emissioni diffuse e puntuali
di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da
costruzione, si ritiene necessario adottare i seguenti accorgimenti:
- prevedere l'umidificazione dei depositi temporanei di inerti e
delle vie di transito da e per il cantiere; - per eventuale trasporto
degli inerti prevedere un sistema di ricopertura con teloni; -
necessita' del rispetto delle metodologie previste per scavi
nell'area soggetta a tutela archeologica (art. 212b del PTPR), ed
alla tutela idrogeologica, (art. 6.10, Tav. 2 PTCP) e corridoi
ecologici (art. 3.6, Tav. 5 del PTCP);
17. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame e'
subordinata al rilascio da parte delle Autorita' competenti di tutte
le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Fondo agricolo
di proprieta' del sig. Barberini Giancarlo, allo Sportello Unico del
Comune di Ozzano dell'Emilia, al Servizio Tecnico di Bacino del Fiume
Reno di Bologna e, rispettivamente alla Soprintendenza archeologica
dell'Emilia-Romagna - Bologna e alla Soprintendenza ai Beni
ambientali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna territorialmente
competente;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.