DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 251
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio (L.R. 41/97 e Legge 289/02) per l'anno 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 74 della L.R. 3/99, che stabilisce che sono di competenza
della Regione i compiti e le funzioni concernenti il coordinamento
delle funzioni delegate alle Province ai sensi del Capo VIII della
legge medesima, ivi compresa l'adozione degli indirizzi relativi alla
concessione dei contributi nel settore del commercio;
- l'art.75, lett. b) della suddetta L.R. 3/99 che delega alle
Province la determinazione dei criteri e delle modalita' di
concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di
erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e
degli indirizzi regionali succitati;
- la propria deliberazione n. 685 del 6 maggio 2002 e successive
integrazioni e modificazioni, concernente "Indirizzi e modalita' di
coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di
concessione dei contributi nel settore del commercio per il triennio
2002-2004";
- la L.R. 41/97 "Interventi nel settore del commercio per la
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49" e
successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 74 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che attribuisce un
contributo per il cofinanziamento di programmi regionali di
investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e
degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese
commerciali;
- il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze in data 8 gennaio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004;
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2004)", che nella Tabella D, rideterminata dal DL 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella Legge 30
luglio 2004, n. 191, stanzia per l'anno 2004, 5 milioni di Euro per
le finalita' indicate all'art.74 della citata Legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
considerato che in seguito alla ripartizione del suddetto fondo, alla
Regione Emilia-Romagna sono assegnati Euro 414.285,50 e che la stessa
partecipa al cofinanziamento nella misura che verra' stabilita in
sede di approvazione dei Piani provinciali;
ritenuto pertanto di procedere alla definizione degli indirizzi e
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in
materia di concessione dei contributi nel settore del commercio (L.R.
41/97 e Legge 289/02) per l'anno 2005 e di subordinare l'erogazione
dei contributi relativamente all'art. 10 (Capitoli 27716, 27718,
27740, 27742) e all'art. 13 (Capitolo 27710), al reperimento delle
risorse in sede di assestamento del Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2005;
vista la proposta elaborata dal Servizio regionale competente;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, con la
quale sono stati fissati gli indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dr.
Andrea Vecchia ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare gli indirizzi e modalita' di coordinamento delle
funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei
contributi nel settore del commercio (L.R. 41/97 e Legge 289/02) per
l'anno 2005, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto, subordinando la concessione dei contributi
relativamente all'art. 10 (Capitoli 27716, 27718, 27740, 27742) e
all'art. 13 (Capitolo 27710), alla disponibilita' di risorse in sede
di assestamento del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2005;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del
commercio (L.R. 41/97 - Legge 289/02) per l'anno 2005
1. Progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete
commerciale (art. 10)
In attuazione all'art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 41/97
sono concessi contributi in conto capitale per:
1. la redazione e la realizzazione di progetti relativi ad iniziative
di riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o
piazze, ovvero dei centri storici con priorita' alle zone
pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree urbane a vocazione
commerciale, con particolare riferimento a progetti di valorizzazione
commerciale di aree urbane, predisposti ai sensi dell'art. 8 della
L.R. 14/99, come previsto dalle suindicate lett. a) e b);
2. la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali, ai sensi
della suindicata lett. c).
Tali iniziative possono essere realizzate anche per stralci
funzionali.Le iniziative di cui al precedente punto 1) debbono essere
promosse a seguito dell'avvenuta concertazione tra i soggetti
pubblici e privati, singoli e associati, interessati e devono
consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi
finalizzati alla valorizzazione commerciale dell'area prescelta.
Strumenti fondamentali di queste forme di concertazione possono
essere accordi, convenzioni, intese assunti ai sensi delle normative
nazionali e regionali vigenti.
Dette iniziative di cui al punto 1) possono ricomprendere:
a) opere di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita
all'interno dell'area prescelta;
b) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e
valorizzazione commerciale dell'area, il coordinamento e la gestione
delle attivita' concernenti iniziative promozionali e commerciali,
orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne
pubblicitarie;
c) il miglioramento dell'arredo urbano.
Sono escluse in ogni caso, le merci, i materiali di consumo e
minuteria, i contratti di manutenzione ordinaria e di consumo, le
spese di utenza e beni usati.
Vanno considerate fra le iniziative di riqualificazione e
valorizzazione commerciale la redazione e la realizzazione di
progetti relativi all'attivazione o allo sviluppo di esercizi
polifunzionali, di cui all'art. 9 della L.R. 14/99.
1.1. Soggetti beneficiari
a) I consorzi e le societa' anche in forma cooperativa, o gruppi di
operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente
convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie
imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali;
b) Enti locali convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme
associate;
c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31
marzo 1998, n. 114;
d) operatori commerciali titolari di esercizi polifunzionali, di cui
all'art. 9 della L.R. 14/99, convenzionati con il Comune.
Le attivita' di servizio sono finanziabili qualora la sede di
svolgimento dell'attivita' sia accessibile e si affacci direttamente
sull'area oggetto di intervento.
1.2. Misura dei contributi e cumulabilita'
Il contributo e' concesso per un ammontare che per ogni singola
iniziativa non puo' superare Euro 154.500 e nella misura massima
rispettivamente del 50% delle spese ammesse in caso di domande
presentate da operatori privati e del 30% in caso di domande
presentate da Enti locali.
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto
capitale erogate da altri Enti pubblici, fino al raggiungimento del
limite percentuale del 70%.
1.3. Priorita'
La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle
graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:
- iniziative coordinate con ulteriori interventi relativi alla
mobilita', riqualificazione urbana ecc., finanziati con altre leggi
regionali o con altri fondi hanno titolo di priorita' o iniziative
che rappresentano ulteriori stralci funzionali di un progetto gia'
precedentemente e parzialmente ammesso;
- localizzazione dell'intervento in un Comune dove e' stata
rilasciata, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 114/98, un'autorizzazione
per una grande struttura di vendita commerciale o in comune
limitrofo;
- localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le
caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs
114/98;
- intervento riguardante l'attivazione o lo sviluppo di esercizi
polifunzionali, di cui all'art. 9 della L.R. 14/99.
Gli interventi rientranti nell'ambito di un Progetto di
valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della
L.R. 14/99, avranno copertura con stanziamenti in capitoli specifici.
Qualora tali stanziamenti non risultassero sufficienti, tali
interventi dovranno essere considerati prioritari nelle graduatorie
di cui all'art. 10.
2. Progetti per l'assistenza tecnica (Art.11)
Sono concessi contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 3,
comma 3, lett. d), h) ed i) della L.R. 41/97 e successive modifiche
per la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione e
dell'innovazione tecnologica e organizzativa (lett. d), per
l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali
(lett. h) e per lo sviluppo del commercio elettronico (lett. i).
2.1. Soggetti beneficiari
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;
b) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;
c) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di Enti locali;
d) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31
marzo 1998, n. 114.
2.2. Caratteristiche di progetti
I progetti riguardano:
a) assistenza tecnica a carattere continuativo;
b) assistenza tecnica finalizzata a interventi specifici, con
particolare riferimento a: 1) sviluppo di analisi e di servizi di
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme
associate; 2) interventi, a favore delle singole imprese, per
l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e
nelle tecniche di vendita o di ristorazione; 3) interventi, a favore
delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della
gestione aziendale, logistica, analisi di produttivita' e strategie
di marketing aziendale finalizzati anche alla specializzazione
aziendale; 4) costituzione e aggiornamento di banche dati,
indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione
interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie
imprese commerciali e dei servizi; 5) interventi riguardanti
l'attivazione di esercizi polifunzionali; 6) iniziative a sostegno
dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico.
L'acquisto di beni strumentali e' ammissibile solo se costituisce un
elemento determinante della realizzazione del progetto di innovazione
tecnologica.
2.3. Misura dei contributi e cumulabilita'
Il contributo e' concesso nelle seguenti misure massime del:
- 50% della spesa una tantum ammissibile, fino ad un importo massimo
di Euro 77.500 per l'attivazione di iniziative, a carattere
continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di Euro 26.000 per
interventi specifici;
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di Euro
52.000 per interventi volti alla creazione e aggiornamento di banche
dati.
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto
capitale di altri Enti pubblici fino al raggiungimento del limite
percentuale del 70% delle spese ammesse.
2.4. Priorita'
Vanno considerati prioritari i progetti presentati dai centri di
assistenza tecnica autorizzati dalla Regione, cosi' come previsto
dall'art. 18 della L.R. 14/99.
Nell'ambito delle attivita' vanno considerati prioritari:
- l'attivazione delle iniziative a carattere continuativo per
l'assistenza tecnica alle imprese realizzate da centri di assistenza
tecnica autorizzati dalla Regione;
- l'attivazione di esercizi polifunzionali ai sensi dell'art. 9 della
L.R. 14/99;
- gli interventi per l'introduzione e lo sviluppo del commercio
elettronico cosi' come previsto dall'art. 17 della L.R. 14/99.Per le
attivita' dei servizi vanno considerati prioritari i progetti delle
imprese del settore dei servizi appartenenti alle seguenti classi del
codice ATECO 02:
63.3 - Attivita' delle agenzie di viaggio e degli operatori
turistici; attivita' di assistenza turistica.
64.12 - Attivita' dei corrieri espressi.
67.1 - Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, escluse
le assicurazioni e i fondi pensione.
67.2 - Attivita' ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi
pensione.
70 - Attivita' immobiliari.
71 - Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni
per uso personale e domestico.
72 - Informatica e attivita' connesse.
73 - Ricerca e sviluppo.
74.4 - Pubblicita'.
74.5 - Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale.
74.60.1 - Servizi di vigilanza privata.
74.7 - Servizi di pulizia e disinfestazione.
74.82 - Imballaggio e confezionamento per conto terzi.
74.85.1 - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura.
74.87.3 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste.
92.61.5 - Gestione di palestre sportive.
92.72.1 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e
fluviali.
93.03 - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse.
93.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli
stabilimenti termali).
3. Interventi per la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale
(artt. 12, 13 e 15)
Sono concessi contributi in conto capitale, in attuazione dell'art.3,
comma 3 lett. e), f) e g) della L.R. 41/97 per la promozione e la
diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della
qualita' aziendale complessiva agli standard richiesti dalla
normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria (lett. e), per
la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di
qualita' per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti,
in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria (lett. f) e per
la certificazione di sistemi di qualita' per le imprese del commercio
e dei servizi (lett. g).
3.1. Soggetti beneficiari
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;
b) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di Enti locali;
c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31
marzo 1998, n. 114;
d) le piccole e medie imprese di servizio, ai sensi dell'art. 3,
comma 3 della L.R. 41/97.
I soggetti di cui alla precedente lett. d) hanno priorita' assoluta.
3.2. Studi di valutazione
In attuazione dell'art. 12 della L.R. 41/97 sono concessi contributi
ai soggetti di cui al punto 4.1. che intendono realizzare studi di
valutazione miranti a verificare opportunita', costi e benefici
dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualita',
attraverso adeguati studi di valutazione.
Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica
degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto
previsto dalle norme UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni e
relativi criteri operativi applicativi per i servizi.Gli studi devono
definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il
programma degli interventi necessari per attuare il sistema di
qualita' aziendale.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o
costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti
dall'impresa ai fini della realizzazione degli interventi.
Il contributo e' concesso sino ad un massimo del 50% della spesa
ammessa e fino a un importo massimo di Euro 5.200 per impresa.
3.3. Sistemi di qualita' aziendale
In attuazione dell'art. 13 della L.R. 41/97 sono concessi contributi
ai soggetti di cui al punto 4.1. che realizzino sistemi di qualita'
aziendale in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria.
La conformita' del sistema di qualita' alla normativa di riferimento
UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni viene accertata da
valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il
commercio, turismo e servizi, ed e' condizione necessaria per la
concessione dei contributi.
Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e
realizzazione di un sistema di qualita', inteso come l'adeguamento
delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle
responsabilita' gestionali, delle procedure e delle risorse messe in
atto per la conduzione aziendale della qualita', secondo la normativa
della serie UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni.
Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di
qualita', la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le
sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure
operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualita',
sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la
verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del
servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al
cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per
la gestione della qualita' a mezzo di elaboratore elettronico, la
formazione e l'addestramento del personale.
Fra le attivita' finanziate puo' essere compresa quella di
valutazione del sistema di qualita' attuato, effettuata ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 della L.R. 41/97.
Le spese ammissibili sono riferite a:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
c) formazione e addestramento del personale, mirati a favorire e
sostenere l'introduzione di sistemi di qualita' aziendale;
d) interventi di laboratori esterni;
e) attivazione di forme di collaborazione e partenariato con imprese
di Stati membri della Comunita' Europea nell'ambito della qualita';
f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore
elettronico;
g) verifiche ispettive tendenti ad indicare il livello di attuazione
del sistema qualita' interno;
h) l'apporto professionale del personale interno dipendente, nonche'
dei soci o del titolare, fino ad un massimo del quindici per cento
della spesa complessiva ammissibile a contributo.
Il contributo e' concesso nella misura massima del 35% della spesa
ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di Euro 36.000 per
impresa.
3.4. Certificazione di sistemi di qualita'
In attuazione dell'art. 15 della L.R. 41/97 sono concessi contributi
ai soggetti di cui al punto 4.1. che intendono certificare il proprio
sistema di qualita'.
Viene finanziata la spesa sostenuta per il primo rilascio di
certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema
nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali
sia intervenuto un mutuo riconoscimento.
I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per
interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di
certificazione accreditati.I contributi sono concessi nella misura
massima del 35% della spesa ammissibile e fino ad un importo massimo
di Euro 5.200 per impresa.
3.5. Cumulabilita'
I contributi previsti dalla legge non sono cumulabili, relativamente
allo stesso progetto con finanziamenti previsti da provvedimenti
regionali, nazionali o dell'Unione Europea.
Nel caso che sul medesimo progetto siano stati ottenuti contributi di
Enti locali (Comuni, Province e Comunita' Montane) o di Camere di
Commercio, il contributo regionale viene concesso considerando
all'interno del tetto massimo di contributo previsto dalla L.R. 41/97
le provvidenze ottenute da tali Enti.
3.6. Domande cumulative
Ogni singola impresa puo' fare richiesta con domande separate, per la
stessa annualita', solo per uno dei sotto specificati capi:
- lo studio di valutazione e il sistema di qualita' aziendale;
- il sistema di qualita' e la certificazione.
4. Attivita' di informazione e sensibilizzazione (art. 16)
Sono concessi altresi' contributi, a norma dell'art. 16 della L.R.
41/97, ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo per lo
svolgimento di attivita' di sensibilizzazione e informazione sulle
problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di
attuazione di sistemi di qualita' aziendale e di certificazione di
sistemi di qualita'.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o
costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti
dai soggetti beneficiari, ai fini della realizzazione delle
attivita'.
Il contributo regionale e' concesso nella misura massima del 50%
della spesa ammissibile e per un importo massimo di Euro 10.000 per
iniziativa.
5. Interventi sui sistemi ed apparati di sicurezza (Legge 289/02 e
L.R. 41/97, art. 11)
In attuazione dell'art. 74 della Legge 289/02 e dell'art. 11, lett.
b), punto 3 della L.R. 41/97 sono concessi contributi in conto
capitale per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati e
sistemi di sicurezza.
5.1. Soggetti beneficiari
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio;
b) gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande;
c) le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione
amministrativa;
d) i titolari di autorizzazioni per l'esercizio di impianti di
distribuzione carburanti;
e) gli esercenti il commercio su aree pubbliche in sede fissa.
5.2. Spese ammissibili
Rientrano fra gli investimenti ammissibili:
- l'installazione di collegamenti telefonici, telematici e
informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti
di sicurezza con centrali di vigilanza;
- l'installazione di sistemi di videosorveglianza o videoprotezione,
nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- l'installazione di sistemi telematici antirapina integrati,
conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa con il Ministero
dell'Interno;
- l'installazione di sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad
alta tecnologia;
- l'installazione di sistemi di allarme con individuazione
satellitare collegati con le centrali di vigilanza;
- la dotazione di casseforti o armadi blindati;
- l'installazione di cristalli antisfondamento;
- l'installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;
- l'adozione di sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di
credito);
- l'installazione di dispositivi aggiuntivi di illuminazione
notturna, connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza che
consentono la vista dell'interno.
5.3. Misura del contributo e cumulabilita'
Il contributo e' concesso in conto capitale nella misura massima del
50% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un importo massimo di
Euro 26.000,00 e comunque nel rispetto delle norme che regolano gli
aiuti in "de minimis" ai sensi della normativa comunitaria
Regolamento (CE) 69/2001.
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto
capitale di altri Enti pubblici fino al raggiungimento del limite
percentuale del 70% delle spese ammesse.
6. Regole generali
6.1. De minimis
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lettera a della
L.R. 41/97, la concessione dei contributi previsti deve avvenire nel
rispetto delle norme che regolano gli aiuti in "de minimis".
6.2. Definizione di addetto
Per addetti si intendono:
- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;
- il titolare o i soci che prestano attivita' lavorativa
nell'impresa;
- i gerenti e/o familiari che prestano attivita' lavorativa
nell'impresa;
- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di
formazione lavoro, gli apprendisti, gli interinali ed i collaboratori
coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.
6.3. Termine di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno essere presentate al Presidente
della Provincia competente per territorio entro il 15 giugno.
All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovra'
possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i
quali si applica la retroattivita'.
6.4. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12
mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
I progetti dovranno essere completati e rendicondati per la
liquidazione entro il termine fissato dalle Province e comunque non
inferiore a 12 mesi, ne' superiore a 24, dalla data di comunicazione
della concessione del contributo medesimo, salvo proroga per causa di
forza maggiore, da richiedere prima della scadenza dei suddetti
termini, pena la revoca del contributo stesso.
6.5. Requisito della territorialita'
La domanda di contributo va presentata alla Provincia competente per
territorio nella quale e' situata l'unita' locale.
6.6. Ulteriori priorita'
Le Province possono individuare, sentite le associazioni di imprese,
ulteriori priorita' tenuto conto delle rispettive specificita'
territoriali ed economiche.
6.7. Imprese dei servizi
Le imprese dei servizi devono essere iscritte all'INPS nel settore
del terziario.
Per le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di
dipendenti, il legale rappresentante dovra' dichiarare che
l'attivita' aziendale prevalente e' nel settore terziario e che
l'impresa non ha dipendenti e che i versamenti relativi ai contributi
previdenziali obbligatori previsti per gli esercenti attivita' dei
servizi sono stati regolarmente effettuati.
Sono comunque escluse le imprese dei seguenti settori e comparti:
- siderurgico
- cantieristica navale
- fabbricazione di fibre sintetiche
- industria automobilistica
- produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di
cui all'Allegato 1 del Trattato.
Sono inoltre escluse le imprese del settore dei trasporti (ATECO 02,
Sez. I, le classi 60, 61, 62).
Le singole Province provvedono inoltre, con le suindicate modalita',
alla determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai
beneficiari finali nonche' la determinazione delle modalita' di
revoca.
7. Rapporti Regione - Province
7.1. Piani provinciali
Le Province predispongono un Piano degli interventi redatto sulla
base delle domande ricevute e ritenute ammissibili (indicando solo la
spesa richiesta e la relativa spesa ammissibile) e gli elenchi delle
domande non ammesse e lo trasmettono alla Regione entro il 30
settembre.
7.2. Approvazione dei Piani provinciali
La Regione, entro il 31 ottobre, con atto di Giunta, procede
all'approvazione dei succitati Piani provinciali ripartendo le
risorse disponibili in bilancio sulla base di una ponderazione della
media dei contributi assegnati alle Province nei due anni precedenti
(peso 60) e del numero degli esercizi commerciali con superficie
uguale o inferiore ai 150 mq. presenti nelle singole Province (peso
40). Le eventuali ulteriori risorse disponibili vengono ripartite
tenuto conto delle effettive necessita' risultanti dai Piani
provinciali.
7.3. Approvazione graduatorie provinciali
Ciascuna Provincia, a seguito dell'approvazione dei suddetti Piani da
parte della Regione, approvera' le graduatorie definitive delle
domande ammissibili e gli elenchi delle domande non ammesse e
provvedera' alla concessione dei contributi, stabilendo le
percentuali di contributo in considerazione dei massimali previsti ai
precedenti punti 1.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4 e 5.3.
7.4. Trasferimento delle risorse assegnate
La Regione, a seguito dell'approvazione dei Piani provinciali, con
atto del Dirigente competente, provvede al trasferimento alle singole
Province del 70% delle risorse complessivamente spettanti. Il saldo
viene liquidato a seguito di presentazione di richiesta della
Provincia interessata, accompagnata da attestazione con cui si da'
atto che almeno l'80% delle risorse inizialmente trasferite siano
state effettivamente erogate.
7.5. Relazione annuale consuntiva e relazione di gestione bando
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni provinciali
trasmettono una relazione dettagliata sullo stato di realizzazione
dei rispettivi Piani provinciali degli interventi, relativa a ciascun
bando pendente e riferita all'anno solare precedente.
Entro 6 mesi dal termine previsto per la realizzazione degli
interventi le Province provvedono inoltre alla presentazione di una
relazione dettagliata relativa alla chiusura della gestione di un
bando, provvedendo alla restituzione delle eventuali economie
realizzate a causa della mancata o minore liquidazione, revoca,
rinuncia ecc .
7.6. Graduatorie di riserva
Le Province relativamente agli interventi ammissibili ma non
finanziabili per carenza di fondi possono costituire graduatoria di
riserva. Qualora risultassero disponibili nuovi fondi, per revoca o
rinuncia o altre ragioni nel rispetto della normativa contabile
vigente, si potra' procedere all'ammissione a contributo di altre
domande, secondo l'ordine della graduatoria stabilita e nella misura
fissata dalla deliberazione.
Le Province stabiliranno i tempi della rendicontazione per la
liquidazione tenuto conto che entro 6 mesi dal termine previsto per
la realizzazione degli interventi le Province devono provvedere alla
presentazione della relazione di gestione bando di cui al paragrafo
precedente.