REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 251

Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio (L.R. 41/97 e Legge 289/02) per l'anno 2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- l'art. 74 della L.R. 3/99, che stabilisce che sono di competenza              
della Regione i compiti e le funzioni concernenti il coordinamento              
delle funzioni delegate alle Province ai sensi del Capo VIII della              
legge medesima, ivi compresa l'adozione degli indirizzi relativi alla           
concessione dei contributi nel settore del commercio;                           
- l'art.75, lett. b) della suddetta L.R. 3/99 che delega alle                   
Province la determinazione dei criteri e delle modalita' di                     
concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di                 
erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle               
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e           
degli indirizzi regionali succitati;                                            
- la propria deliberazione n. 685 del 6 maggio 2002 e successive                
integrazioni e modificazioni, concernente "Indirizzi e modalita' di             
coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di               
concessione dei contributi nel settore del commercio per il triennio            
2002-2004";                                                                     
- la L.R. 41/97 "Interventi nel settore del commercio per la                    
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete              
distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49" e                 
successive modifiche ed integrazioni;                                           
- l'art. 74 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che attribuisce un             
contributo per il cofinanziamento di programmi regionali di                     
investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e           
degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese                       
commerciali;                                                                    
- il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero            
dell'Economia e delle Finanze in data 8 gennaio 2004, pubblicato                
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004;                             
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2004)", che nella Tabella D, rideterminata dal DL 12                
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella Legge 30              
luglio 2004, n. 191, stanzia per l'anno 2004, 5 milioni di Euro per             
le finalita' indicate all'art.74 della citata Legge 27 dicembre 2002,           
n. 289;                                                                         
considerato che in seguito alla ripartizione del suddetto fondo, alla           
Regione Emilia-Romagna sono assegnati Euro 414.285,50 e che la stessa           
partecipa al cofinanziamento nella misura che verra' stabilita in               
sede di approvazione dei Piani provinciali;                                     
ritenuto pertanto di procedere alla definizione degli indirizzi e               
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in             
materia di concessione dei contributi nel settore del commercio (L.R.           
41/97 e Legge 289/02) per l'anno 2005 e di subordinare l'erogazione             
dei contributi relativamente all'art. 10 (Capitoli 27716, 27718,                
27740, 27742) e all'art. 13 (Capitolo 27710), al reperimento delle              
risorse in sede di assestamento del Bilancio regionale per                      
l'esercizio finanziario 2005;                                                   
vista la proposta elaborata dal Servizio regionale competente;                  
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, con la            
quale sono stati fissati gli indirizzi in ordine alle relazioni                 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali;                                                          
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dr.                
Andrea Vecchia ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e                
della deliberazione 447/03;                                                     
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare gli indirizzi e modalita' di coordinamento delle                
funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei                   
contributi nel settore del commercio (L.R. 41/97 e Legge 289/02) per            
l'anno 2005, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del           
presente atto, subordinando la concessione dei contributi                       
relativamente all'art. 10 (Capitoli 27716, 27718, 27740, 27742) e               
all'art. 13 (Capitolo 27710), alla disponibilita' di risorse in sede            
di assestamento del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario              
2005;                                                                           
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle             
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del               
commercio (L.R. 41/97 - Legge 289/02) per l'anno 2005                           
1. Progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete                     
commerciale (art. 10)                                                           
In attuazione all'art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 41/97           
sono concessi contributi in conto capitale per:                                 
1. la redazione e la realizzazione di progetti relativi ad iniziative           
di riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o              
piazze, ovvero dei centri storici con priorita' alle zone                       
pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree urbane a vocazione                
commerciale, con particolare riferimento a progetti di valorizzazione           
commerciale di aree urbane, predisposti ai sensi dell'art. 8 della              
L.R. 14/99, come previsto dalle suindicate lett. a) e b);                       
2. la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali, ai sensi            
della suindicata lett. c).                                                      
Tali iniziative possono essere realizzate anche per stralci                     
funzionali.Le iniziative di cui al precedente punto 1) debbono essere           
promosse a seguito dell'avvenuta concertazione tra i soggetti                   
pubblici e privati, singoli e associati, interessati e devono                   
consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi                 
finalizzati alla valorizzazione commerciale dell'area prescelta.                
Strumenti fondamentali di queste forme di concertazione possono                 
essere accordi, convenzioni, intese assunti ai sensi delle normative            
nazionali e regionali vigenti.                                                  
Dette iniziative di cui al punto 1) possono ricomprendere:                      
a) opere di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita                 
all'interno dell'area prescelta;                                                
b) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e                    
valorizzazione commerciale dell'area, il coordinamento e la gestione            
delle attivita' concernenti iniziative promozionali e commerciali,              
orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne                
pubblicitarie;                                                                  
c) il miglioramento dell'arredo urbano.                                         
Sono escluse in ogni caso, le merci, i materiali di consumo e                   
minuteria, i contratti di manutenzione ordinaria e di consumo, le               
spese di utenza e beni usati.                                                   
Vanno considerate fra le iniziative di riqualificazione e                       
valorizzazione commerciale la redazione e la realizzazione di                   
progetti relativi all'attivazione o allo sviluppo di esercizi                   
polifunzionali, di cui all'art. 9 della L.R. 14/99.                             
1.1. Soggetti beneficiari                                                       
a) I consorzi e le societa' anche in forma cooperativa, o gruppi di             
operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente                    
convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie              
imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali;                    
b) Enti locali convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme           
associate;                                                                      
c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114;                                                             
d) operatori commerciali titolari di esercizi polifunzionali, di cui            
all'art. 9 della L.R. 14/99, convenzionati con il Comune.                       
Le attivita' di servizio sono finanziabili qualora la sede di                   
svolgimento dell'attivita' sia accessibile e si affacci direttamente            
sull'area oggetto di intervento.                                                
1.2. Misura dei contributi e cumulabilita'                                      
Il contributo e' concesso per un ammontare che per ogni singola                 
iniziativa non puo' superare Euro 154.500 e nella misura massima                
rispettivamente del 50% delle spese ammesse in caso di domande                  
presentate da operatori privati e del 30% in caso di domande                    
presentate da Enti locali.                                                      
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto            
capitale erogate da altri Enti pubblici, fino al raggiungimento del             
limite percentuale del 70%.                                                     
1.3. Priorita'                                                                  
La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle                
graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:                  
- iniziative coordinate con ulteriori interventi relativi alla                  
mobilita', riqualificazione urbana ecc., finanziati con altre leggi             
regionali o con altri fondi hanno titolo di priorita' o iniziative              
che rappresentano ulteriori stralci funzionali di un progetto gia'              
precedentemente e parzialmente ammesso;                                         
- localizzazione dell'intervento in un Comune dove e' stata                     
rilasciata, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 114/98, un'autorizzazione             
per una grande struttura di vendita commerciale o in comune                     
limitrofo;                                                                      
- localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le               
caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs                
114/98;                                                                         
- intervento riguardante l'attivazione o lo sviluppo di esercizi                
polifunzionali, di cui all'art. 9 della L.R. 14/99.                             
Gli interventi rientranti nell'ambito di un Progetto di                         
valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della              
L.R. 14/99, avranno copertura con stanziamenti in capitoli specifici.           
Qualora tali stanziamenti non risultassero sufficienti, tali                    
interventi dovranno essere considerati prioritari nelle graduatorie             
di cui all'art. 10.                                                             
2. Progetti per l'assistenza tecnica (Art.11)                                   
Sono concessi contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 3,           
comma 3, lett. d), h) ed i) della L.R. 41/97 e successive modifiche             
per la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione e             
dell'innovazione tecnologica e organizzativa (lett. d), per                     
l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali             
(lett. h) e per lo sviluppo del commercio elettronico (lett. i).                
2.1. Soggetti beneficiari                                                       
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree             
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico             
di alimenti e bevande;                                                          
b) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;                  
c) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi           
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad             
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti                
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il              
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale            
sociale di Enti locali;                                                         
d) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114.                                                             
2.2. Caratteristiche di progetti                                                
I progetti riguardano:                                                          
a) assistenza tecnica a carattere continuativo;                                 
b) assistenza tecnica finalizzata a interventi specifici, con                   
particolare riferimento a: 1) sviluppo di analisi e di servizi di               
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme             
associate; 2) interventi, a favore delle singole imprese, per                   
l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e                
nelle tecniche di vendita o di ristorazione; 3) interventi, a favore            
delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della                
gestione aziendale, logistica, analisi di produttivita' e strategie             
di marketing aziendale finalizzati anche alla specializzazione                  
aziendale; 4) costituzione e aggiornamento di banche dati,                      
indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione                         
interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie           
imprese commerciali e dei servizi; 5) interventi riguardanti                    
l'attivazione di esercizi polifunzionali; 6) iniziative a sostegno              
dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico.                   
L'acquisto di beni strumentali e' ammissibile solo se costituisce un            
elemento determinante della realizzazione del progetto di innovazione           
tecnologica.                                                                    
2.3. Misura dei contributi e cumulabilita'                                      
Il contributo e' concesso nelle seguenti misure massime del:                    
- 50% della spesa una tantum ammissibile, fino ad un importo massimo            
di Euro 77.500 per l'attivazione di iniziative, a carattere                     
continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;                            
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di Euro 26.000 per            
interventi specifici;                                                           
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di Euro               
52.000 per interventi volti alla creazione e aggiornamento di banche            
dati.                                                                           
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto            
capitale di altri Enti pubblici fino al raggiungimento del limite               
percentuale del 70% delle spese ammesse.                                        
2.4. Priorita'                                                                  
Vanno considerati prioritari i progetti presentati dai centri di                
assistenza tecnica autorizzati dalla Regione, cosi' come previsto               
dall'art. 18 della L.R. 14/99.                                                  
Nell'ambito delle attivita' vanno considerati prioritari:                       
- l'attivazione delle iniziative a carattere continuativo per                   
l'assistenza tecnica alle imprese realizzate da centri di assistenza            
tecnica autorizzati dalla Regione;                                              
- l'attivazione di esercizi polifunzionali ai sensi dell'art. 9 della           
L.R. 14/99;                                                                     
- gli interventi per l'introduzione e lo sviluppo del commercio                 
elettronico cosi' come previsto dall'art. 17 della L.R. 14/99.Per le            
attivita' dei servizi vanno considerati prioritari i progetti delle             
imprese del settore dei servizi appartenenti alle seguenti classi del           
codice ATECO 02:                                                                
63.3 - Attivita' delle agenzie di viaggio e degli operatori                     
turistici; attivita' di  assistenza turistica.                                  
64.12 - Attivita' dei corrieri espressi.                                        
67.1 - Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, escluse           
le assicurazioni e i fondi pensione.                                            
67.2 - Attivita' ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi                     
pensione.                                                                       
70 - Attivita' immobiliari.                                                     
71 - Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni            
per uso personale e domestico.                                                  
72 - Informatica e attivita' connesse.                                          
73 - Ricerca e sviluppo.                                                        
74.4 - Pubblicita'.                                                             
74.5 - Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale.                  
74.60.1 - Servizi di vigilanza privata.                                         
74.7 - Servizi di pulizia e disinfestazione.                                    
74.82 - Imballaggio e confezionamento per conto terzi.                          
74.85.1 - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura.                          
74.87.3 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste.                
92.61.5 - Gestione di palestre sportive.                                        
92.72.1 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e               
fluviali.                                                                       
93.03 - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse.                          
93.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli                
stabilimenti termali).                                                          
3. Interventi per la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale             
(artt. 12, 13 e 15)                                                             
Sono concessi contributi in conto capitale, in attuazione dell'art.3,           
comma 3 lett. e), f) e g) della L.R. 41/97 per la promozione e la               
diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della            
qualita' aziendale complessiva agli standard richiesti dalla                    
normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria (lett. e), per           
la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di           
qualita' per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti,             
in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria (lett. f) e per           
la certificazione di sistemi di qualita' per le imprese del commercio           
e dei servizi (lett. g).                                                        
3.1. Soggetti beneficiari                                                       
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree             
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico             
di alimenti e bevande;                                                          
b) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi           
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad             
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti                
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il              
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale            
sociale di Enti locali;                                                         
c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114;                                                             
d) le piccole e medie imprese di servizio, ai sensi dell'art. 3,                
comma 3 della L.R. 41/97.                                                       
I soggetti di cui alla precedente lett. d) hanno priorita' assoluta.            
3.2. Studi di valutazione                                                       
In attuazione dell'art. 12 della L.R. 41/97 sono concessi contributi            
ai soggetti di cui al punto 4.1. che intendono realizzare studi di              
valutazione miranti a verificare opportunita', costi e benefici                 
dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualita',              
attraverso adeguati studi di valutazione.                                       
Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica                
degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto             
previsto dalle norme UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni e               
relativi criteri operativi applicativi per i servizi.Gli studi devono           
definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il           
programma degli interventi necessari per attuare il sistema di                  
qualita' aziendale.                                                             
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o           
costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti              
dall'impresa ai fini della realizzazione degli interventi.                      
Il contributo e' concesso sino ad un massimo del 50% della spesa                
ammessa e fino a un importo massimo di Euro 5.200 per impresa.                  
3.3. Sistemi di qualita' aziendale                                              
In attuazione dell'art. 13 della L.R. 41/97 sono concessi contributi            
ai soggetti di cui al punto 4.1. che realizzino sistemi di qualita'             
aziendale in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria.                
La conformita' del sistema di qualita' alla normativa di riferimento            
UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni viene accertata da                   
valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il                 
commercio, turismo e servizi, ed e' condizione necessaria per la                
concessione dei contributi.                                                     
Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e                     
realizzazione di un sistema di qualita', inteso come l'adeguamento              
delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle                 
responsabilita' gestionali, delle procedure e delle risorse messe in            
atto per la conduzione aziendale della qualita', secondo la normativa           
della serie UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni.                         
Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di                
qualita', la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le              
sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure               
operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualita',               
sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la             
verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del              
servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al                  
cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per            
la gestione della qualita' a mezzo di elaboratore elettronico, la               
formazione e l'addestramento del personale.                                     
Fra le attivita' finanziate puo' essere compresa quella di                      
valutazione del sistema di qualita' attuato, effettuata ai sensi del            
comma 2 dell'art. 13 della L.R. 41/97.                                          
Le spese ammissibili sono riferite a:                                           
a) consulenze esterne;                                                          
b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;                          
c) formazione e addestramento del personale, mirati a favorire e                
sostenere l'introduzione di sistemi di qualita' aziendale;                      
d) interventi di laboratori esterni;                                            
e) attivazione di forme di collaborazione e partenariato con imprese            
di Stati membri della Comunita' Europea nell'ambito della qualita';             
f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore                  
elettronico;                                                                    
g) verifiche ispettive tendenti ad indicare il livello di attuazione            
del sistema qualita' interno;                                                   
h) l'apporto professionale del personale interno dipendente, nonche'            
dei soci o del titolare, fino ad un massimo del quindici per cento              
della spesa complessiva ammissibile a contributo.                               
Il contributo e' concesso nella misura massima del 35% della spesa              
ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di Euro 36.000 per                    
impresa.                                                                        
3.4. Certificazione di sistemi di qualita'                                      
In attuazione dell'art. 15 della L.R. 41/97 sono concessi contributi            
ai soggetti di cui al punto 4.1. che intendono certificare il proprio           
sistema di qualita'.                                                            
Viene finanziata la spesa sostenuta per il primo rilascio di                    
certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema                    
nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali             
sia intervenuto un mutuo riconoscimento.                                        
I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per            
interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di                     
certificazione accreditati.I contributi sono concessi nella misura              
massima del 35% della spesa ammissibile e fino ad un importo massimo            
di Euro 5.200 per impresa.                                                      
3.5. Cumulabilita'                                                              
I contributi previsti dalla legge non sono cumulabili, relativamente            
allo stesso progetto con finanziamenti previsti da provvedimenti                
regionali, nazionali o dell'Unione Europea.                                     
Nel caso che sul medesimo progetto siano stati ottenuti contributi di           
Enti locali (Comuni, Province e Comunita' Montane) o di Camere di               
Commercio, il contributo regionale viene concesso considerando                  
all'interno del tetto massimo di contributo previsto dalla L.R. 41/97           
le provvidenze ottenute da tali Enti.                                           
3.6. Domande cumulative                                                         
Ogni singola impresa puo' fare richiesta con domande separate, per la           
stessa annualita', solo per uno dei sotto specificati capi:                     
- lo studio di valutazione e il sistema di qualita' aziendale;                  
- il sistema di qualita' e la certificazione.                                   
4. Attivita' di informazione e sensibilizzazione (art. 16)                      
Sono concessi altresi' contributi, a norma dell'art. 16 della L.R.              
41/97, ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo per lo               
svolgimento di attivita' di sensibilizzazione e informazione sulle              
problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di           
attuazione di sistemi di qualita' aziendale e di certificazione di              
sistemi di qualita'.                                                            
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o           
costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti              
dai soggetti beneficiari, ai fini della realizzazione delle                     
attivita'.                                                                      
Il contributo regionale e' concesso nella misura massima del 50%                
della spesa ammissibile e per un importo massimo di Euro 10.000 per             
iniziativa.                                                                     
5. Interventi sui sistemi ed apparati di sicurezza (Legge 289/02 e              
L.R. 41/97, art. 11)                                                            
In attuazione dell'art. 74 della Legge 289/02 e dell'art. 11, lett.             
b), punto 3 della L.R. 41/97 sono concessi contributi in conto                  
capitale per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati e            
sistemi di sicurezza.                                                           
5.1. Soggetti beneficiari                                                       
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio;                           
b) gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e                  
bevande;                                                                        
c) le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione           
amministrativa;                                                                 
d) i titolari di autorizzazioni per l'esercizio di impianti di                  
distribuzione carburanti;                                                       
e) gli esercenti il commercio su aree pubbliche in sede fissa.                  
5.2. Spese ammissibili                                                          
Rientrano fra gli investimenti ammissibili:                                     
- l'installazione di collegamenti telefonici, telematici e                      
informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti             
di sicurezza con centrali di vigilanza;                                         
- l'installazione di sistemi di videosorveglianza o videoprotezione,            
nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675;                              
- l'installazione di sistemi telematici antirapina integrati,                   
conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa con il Ministero              
dell'Interno;                                                                   
- l'installazione di sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad           
alta tecnologia;                                                                
- l'installazione di sistemi di allarme con individuazione                      
satellitare collegati con le centrali di vigilanza;                             
- la dotazione di casseforti o armadi blindati;                                 
- l'installazione di cristalli antisfondamento;                                 
- l'installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;                 
- l'adozione di sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di                
credito);                                                                       
- l'installazione di dispositivi aggiuntivi di illuminazione                    
notturna, connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza che           
consentono la vista dell'interno.                                               
5.3. Misura del contributo e cumulabilita'                                      
Il contributo e' concesso in conto capitale nella misura massima del            
50% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un importo massimo di             
Euro 26.000,00 e comunque nel rispetto delle norme che regolano gli             
aiuti in "de minimis"  ai sensi della normativa comunitaria                     
Regolamento (CE) 69/2001.                                                       
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze  in conto           
capitale di altri Enti pubblici fino al raggiungimento del limite               
percentuale del 70% delle spese  ammesse.                                       
6. Regole generali                                                              
6.1. De minimis                                                                 
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lettera a della               
L.R. 41/97, la concessione dei contributi previsti deve avvenire nel            
rispetto delle norme che regolano gli aiuti  in "de minimis".                   
6.2. Definizione di addetto                                                     
Per addetti si intendono:                                                       
- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;                                  
- il titolare o i soci che prestano attivita' lavorativa                        
nell'impresa;                                                                   
- i gerenti e/o familiari che prestano attivita' lavorativa                     
nell'impresa;                                                                   
- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di                
formazione lavoro, gli apprendisti, gli interinali ed i collaboratori           
coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.                            
6.3. Termine di presentazione delle domande di contributo                       
Le domande di contributo dovranno essere presentate al Presidente               
della Provincia competente per territorio entro il 15 giugno.                   
All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovra'                
possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i           
quali si applica la retroattivita'.                                             
6.4. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione                          
Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12             
mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della                 
domanda.                                                                        
I progetti dovranno essere completati e rendicondati per la                     
liquidazione entro il termine fissato dalle Province e comunque non             
inferiore a 12 mesi, ne' superiore a 24, dalla data di comunicazione            
della concessione del contributo medesimo, salvo proroga per causa di           
forza maggiore, da richiedere prima della scadenza dei suddetti                 
termini, pena la revoca del contributo stesso.                                  
6.5. Requisito della territorialita'                                            
La domanda di contributo va presentata alla Provincia competente per            
territorio nella quale e' situata l'unita' locale.                              
6.6. Ulteriori priorita'                                                        
Le Province possono individuare, sentite le associazioni di imprese,            
ulteriori priorita' tenuto conto delle rispettive specificita'                  
territoriali ed economiche.                                                     
6.7. Imprese dei servizi                                                        
Le imprese dei servizi devono essere iscritte all'INPS nel settore              
del terziario.                                                                  
Per le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di              
dipendenti, il legale rappresentante dovra' dichiarare che                      
l'attivita' aziendale prevalente e' nel settore terziario e che                 
l'impresa non ha dipendenti e che i versamenti relativi ai contributi           
previdenziali obbligatori previsti per gli esercenti attivita' dei              
servizi sono stati regolarmente effettuati.                                     
Sono comunque escluse le imprese dei seguenti settori e comparti:               
- siderurgico                                                                   
- cantieristica navale                                                          
- fabbricazione di fibre sintetiche                                             
- industria automobilistica                                                     
- produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di              
cui all'Allegato 1 del Trattato.                                                
Sono inoltre escluse le imprese del settore dei trasporti (ATECO 02,            
Sez. I, le classi 60, 61, 62).                                                  
Le singole Province provvedono inoltre, con le suindicate modalita',            
alla determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei            
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai                   
beneficiari finali nonche' la determinazione delle modalita' di                 
revoca.                                                                         
7. Rapporti Regione - Province                                                  
7.1. Piani provinciali                                                          
Le Province predispongono un Piano degli interventi redatto sulla               
base delle domande ricevute e ritenute ammissibili (indicando solo la           
spesa richiesta e la relativa spesa ammissibile) e gli elenchi delle            
domande non ammesse e lo trasmettono alla Regione entro il 30                   
settembre.                                                                      
7.2. Approvazione dei Piani provinciali                                         
La Regione, entro il 31 ottobre, con atto di Giunta, procede                    
all'approvazione dei succitati Piani provinciali ripartendo le                  
risorse disponibili in bilancio sulla base di una ponderazione della            
media dei contributi assegnati alle Province nei due anni precedenti            
(peso 60) e del numero degli esercizi commerciali con superficie                
uguale o inferiore ai 150 mq. presenti nelle singole Province  (peso            
40). Le eventuali ulteriori risorse disponibili vengono ripartite               
tenuto conto delle effettive necessita' risultanti dai Piani                    
provinciali.                                                                    
7.3. Approvazione graduatorie provinciali                                       
Ciascuna Provincia, a seguito dell'approvazione dei suddetti Piani da           
parte della Regione, approvera' le graduatorie definitive delle                 
domande ammissibili e gli elenchi delle domande non ammesse e                   
provvedera' alla concessione dei contributi, stabilendo le                      
percentuali di contributo in considerazione dei massimali previsti ai           
precedenti punti 1.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4 e 5.3.                              
7.4. Trasferimento delle risorse assegnate                                      
La Regione, a seguito dell'approvazione dei Piani provinciali, con              
atto del Dirigente competente, provvede al trasferimento alle singole           
Province del 70% delle risorse complessivamente spettanti. Il saldo             
viene liquidato a seguito di presentazione di richiesta della                   
Provincia interessata, accompagnata da attestazione con cui si da'              
atto che almeno l'80% delle risorse inizialmente trasferite siano               
state effettivamente erogate.                                                   
7.5. Relazione annuale consuntiva e relazione di gestione bando                 
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni provinciali             
trasmettono una relazione dettagliata sullo stato di realizzazione              
dei rispettivi Piani provinciali degli interventi, relativa a ciascun           
bando pendente  e riferita all'anno solare precedente.                          
Entro 6 mesi dal termine previsto per la realizzazione degli                    
interventi le Province provvedono inoltre alla presentazione di una             
relazione dettagliata relativa alla chiusura della gestione di un               
bando,  provvedendo alla restituzione delle eventuali economie                  
realizzate a causa della mancata o minore  liquidazione, revoca,                
rinuncia ecc .                                                                  
7.6. Graduatorie di riserva                                                     
Le Province relativamente agli interventi ammissibili ma non                    
finanziabili per carenza di fondi possono costituire graduatoria di             
riserva. Qualora risultassero disponibili nuovi fondi, per revoca o             
rinuncia o altre ragioni nel rispetto della normativa contabile                 
vigente, si potra' procedere all'ammissione a contributo di altre               
domande, secondo l'ordine della graduatoria stabilita e nella misura            
fissata dalla deliberazione.                                                    
Le Province stabiliranno i tempi della rendicontazione per la                   
liquidazione tenuto conto che entro 6 mesi dal termine previsto per             
la realizzazione degli interventi le Province devono provvedere alla            
presentazione della relazione di gestione bando di cui al paragrafo             
precedente.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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