COMUNICATO
Accordo di programma promosso dal Comune di Riccione per la realizzazione della strada intercomunale di Viale Aosta (Riccione ) - Viale Roma (Rimini)
L'anno 2005 il giorno quattro del mese di febbraio nella Residenza
comunale di Riccione
tra
- il Comune di Rimini, codice fiscale n. 00304260409, rappresentata
dal Sindaco pro-tempore Alberto Ravaioli;
- il Comune di Riccione, codice fiscale n. 003234360403,
rappresentata dal Sindaco pro-tempore Daniele Imola;
premesso che:
- i Comuni di Rimini e Riccione sono intenzionati a realizzare un
asse di collegamento viabile tra i rispettivi territori che consenta
una migliore e razionale distribuzione del carico veicolare
(carrabile e ciclabile) tra i tessuti urbani delle due citta';
- la realizzazione della strada intercomunale di collegamento di cui
sopra implica la necessita' di un'azione integrata e coordinata dei
Comuni di Rimini e Riccione per quanto attiene alla progettazione,
direzione dei lavori, responsabilita' del procedimento ed affidamento
dei lavori nonche' alla loro collaudazione;
- il Comune di Rimini, alla voce "Viabilita' e parcheggi" del
Programma Triennale dei Lavori pubblici 2005-2007, adottato con
deliberazione di Giunta comunale n. 395 in data 28 settembre 2004
esecutiva, ha previsto l'intervento denominato "Costruzione strada di
quartiere in proseguimento di Via Roma - Tratto da Via Cavalieri di
Vittorio Veneto al confine con Riccione, per un importo di Euro
1.800.000,00 nell'anno 2005 quale sesto lotto funzionale della
complessiva progettazione preliminare della strada di quartiere in
Prolungamento di Via Roma, approvata con deliberazione di Consiglio
comunale n. 30 del 15 febbraio 2001;
- il Comune di Riccione ha previsto alla voce 23 delle "Opere
stradali" del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2005-2007
adottato con atto n. 80 del Consiglio comunale del 14 ottobre 2004,
esecutivo, il progetto del "prolungamento di Viale Aosta" per un
importo di Euro 900.000 nell'anno 2005;
- nella Conferenza di Servizi promossa dal Comune di Riccione si e'
constatata la possibilita' di realizzare congiuntamente la succitata
viabilita' ed e' stato percio' concordato di addivenire alla stipula
del presente accordo di programma per la definizione del progetto,
delle competenze e della realizzazione dell'intervento in conformita'
ai seguenti elaborati allegati al presente accordo:
A) Progetto preliminare approvato dal Comune di Rimini con
deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 15/2/2001;
B) Planimetria di progetto su CTR Tav. 3C;
- la destinazione delle aree interessate alla realizzazione delle
opere suindicate e' conforme ai vigenti strumenti urbanistici per
quanto attiene al territorio del comune di Rimini mentre, per il
comune di Riccione si rende necessario procedere alla riapposizione
dei vincoli decaduti;
- il presente accordo e' stipulato ai sensi dell'art. 34 del DLgs
267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
si conviene quanto segue:
Art. 1
Richiamo alle premesse
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del
presente Accordo di programma.
Art. 2
Oggetto
Il presente accordo disciplina i rapporti fra le parti per la
responsabilita' unica del procedimento, progettazione, direzione
lavori, finanziamento e quant' altro occorra alla realizzazione
dell'opera consistente nella costruzione della nuova strada di
collegamento tra il Comune di Riccione ed il Comune di Rimini
denominata "Viale Aosta -Via Roma" che si intende completa di tutti
gli impianti ed i sottoservizi necessari a garantire la sua piena
fruibilita'.
Il progetto, l'affidamento dell'appalto e le modalita' esecutive
dovranno considerarsi riferite ad un complesso infrastrutturale
unitario indipendentemente dalla sua localizzazione sul territorio
nel comune di Riccione e/o nel comune di Rimini. Dal principio di cui
sopra resteranno esclusi unicamente i sub-procedimenti espropriativi,
le eventuali varianti urbanistiche, l'acquisizione di pareri interni
la liquidazione dei crediti della ditta appaltatrice e a terzi che,
per efficacia organizzativa e/o competenza istituzionale, saranno
seguiti e curati dagli uffici (ovvero dai responsabili di
sub-procedimento) appartenenti ed individuati da ciascun Comune.
Art. 3
Responsabilita' del procedimento
Il Comune di Riccione provvedera' con proprio atto alla nomina del
responsabuile unico del procedimento dandone formale comunicazione al
Comune di Rimini.La funzione di RUP sara' pertanto unitaria per
l'intero progetto e dovra' essere affidata ad un dirigente o
funzionario del Comune di Riccione eventualmente supportato da suoi
collaboratori.
Art. 4
Tempi di attuazione
Con il presente accordo, posto in essere sulla base degli elaborati
costituenti progettazione preliminare dell'opera insistente nel
territorio dei comuni di Rimini e Riccione, vengono fissati i
seguenti tempi massimi:
a) approvazione nuovo progetto preliminare unitario (da parte del
Comune di Riccione): 31/12/2004;
b) approvazione varianti propedeutiche all'intervento: 28/2/2005;
c) deposito presso l'Ufficio per le Espropriazione dei Comuni di
Rimini e Riccione degli elaborati del progetto definitivo ed
attivazione della procedura espropriativa: 28/2/2005;
d) approvazione progetto definitivo: 30/7/2005;
e) approvazione progetto esecutivo: 30/11/2005;
f) conclusione procedura di scelta del contraente: 30/4/2006;
g) conclusione procedure espropriative ed esecutivita' esproprio con
lo stato di consistenza: 30/6/2006;
h) inizio lavori: 1/7/2006;
i) fine lavori: 30/6/2007;
l) collaudo: 30/12/2007.
Art. 5
Impegni delle parti
Al fine dei rispetto dei tempi e delle modalita' di esecuzione del
programma oggetto del presente accordo le parti si assumono i
seguenti impegni:
A) Comune di Riccione
1) cofinanziamento dell'opera e dei costi accessori per la parte di
competenza;
2) responsabilita' del procedimento e dei lavori (ed espletamento di
tutte le competenze ad esso relative);
3) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e resp. per la
sicurezza in fase di progettazione;
4) direzione lavori e responsabilita' della sicurezza in fase
esecutiva;
5) attivazione dei propri uffici per l'approvazione della variante
urbanistica propedeutica ai lavori;
6) attivazione dei propri uffici per l'esproprio delle aree
occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
7) svolgimento delle operazioni di gara;
8) ulteriori funzioni di supporto tecnico-amministrativo che si
dovessero rendere necessarie.
B) Comune di Rimini:
1) cofinanziamento dell'opera e dei costi accessori per la parte di
competenza;
2) attivazione dei propri uffici per l'esproprio delle aree
occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
3) ulteriori funzioni di supporto tecnico-amministrativo che si
dovessero rendere neccessarie.
In ogni caso le parti si impegnano ad espletare ciascuno le proprie
competenze istituzionali nonche' quelle scaturenti dal presente
accordo, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 4.
Eventuali decisioni di ordine tecnico-amministrativo propedeutiche
alla realizzazione dell'opera come l'attribuzione di incarichi
accessori, conferenze di servizio ecc, spettano a norma di legge, al
RUP o, se questi non e' un Dirigente, al Dirigente del Settore Lavori
pubblici e Q.U. del Comune di Riccione.
Art. 6
Collegio di vigilanza
Il Collegio di vigilanza e' costituito dai due Sindaci dei Comuni di
Rimini e Riccione, o loro delegati e dal Presidente della Provincia,
o suo delegato, con funzioni di Presidente. Il Collegio assume le
proprie determinazioni a maggioranza semplice con la presenza di
almeno due componenti. In caso di parita' prevale la decisione del
Presidente.
L'onere economico per il funzionamento ad ogni effetto del Collegio
e' a carico dei due Comuni in ragione dei criteri di ripartizione
delle spese di cui all'art. 8 del presente Accordo di programma.
Al Collegio di vigilanza vengono attribuite le seguenti competenze:
1) vigilare sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di
programma;
2) risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero
insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione
dei presente accordo comprese le problematiche di ordine economico;
3) disporre, previa diffida da notificare al soggetto obbligato cui
sara' assegnato un congruo termine per adempiere, gli interventi
sostitutivi che risulteranno necessari;
4) approvare le modifiche ai termini di cui all'art. 4 se ed in
quanto supportate da fondate giustificazioni ed in ogni caso non
relativamente ai termini inerenti alla procedura espropriativi in
ordine ai quali le parti si obbligano a non richiedere modificazioni
limitatamente ad atti inerenti alla propria volonta';
5) stabilire la quota di ripartizione (tra i due Comuni) delle spese
ai sensi del successivo art. 8 nonche' alla sua eventuale revisione
nel caso in cui si proceda all'approvazione di perizie di variante
dei lavori.
All'atto del proprio insediamento, che avviene su iniziativa del
responsabile del procedimento entro 45 giorni dall'approvazione
dell'Accordo di programma, il Collegio definisce le proprie modalita'
operative.
La disciplina dell'attivita' del Collegio dovra' comunque prevedere
che ciascun componente possa chiedere la convocazione del Collegio
stesso e che la conseguente riunione debba tenersi non oltre i venti
giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 7
Collaudo
L'individuazione del collaudatore sara' espletata dal Collegio di
vigilanza, il Collegio valutera' l'opportunita' di affidare il
collaudo in corso d'opera cosi' come previsto dall'art. 28 della
Legge 109/94 e successive modifiche.
Il costo del collaudo, qualora svolto da professionisti esterni alle
Amministrazioni che partecipano all'attuazione del Programma, sara'
sostenuto dalle Amministrazioni comunali partecipanti in ragione
della percentuale di ripartizione delle spese dell'opera stabilita
dal Collegio di vigilanza.
Art. 8
Principi economico-finanziari
e modalita' di ripartizione delle spese
Ciascun Comune finanziera' la realizzazione dell'intervento in
maniera direttamente proporzionale alla consistenza delle opere
insistenti sul proprio territorio.
Il Collegio di vigilanza, prima dell'approvazione del progetto
esecutivo, determinera' in maniera percentuale, sulla base
dell'importo complessivo posto a base d'asta la quota di competenza
di ciascun Ente in proporzione alla consistenza delle opere da
realizzarsi sul territorio di pertinenza di ciascun comune parte del
presente accordo.
Ciascun Comune sosterra' direttamente ed autonomamente le seguenti
spese:
a) indennizzi per espropri e servitu';
b) opere di arredo e rifinitura aggiuntive (arredo rotatorie, verde
di arredo, ecc.) che il Collegio di vigilanza ritenga porre a carico
di uno specifico Ente;
c) altre spese ritenute di pertinenza esclusiva ad uno od entrambi i
Comuni da parte del Collegio di vigilanza.
Tutte le altre spese saranno considerate comuni e suddivise secondo
una percentuale di ripartizione stabilita dal Collegio di vigilanza
dopo l'approvazione del progetto esecutivo e prima dell'affidamento
dell'appalto.
Detta percentuale sara' computata sulla base del rapporto (relativo)
tra i costi desunti dal computo metrico estimativo, delle porzioni
dell'opera insistenti nel territorio di ciascun comune.
Le parti danno atto che verra' redatto un unico quadro economico
dell'intervento con l'individuazione e/o indicazione delle somme
assoggettate alla ripartizione pro-quota (lavori, IVA, collaudo,
pubblicazioni, incentivi ecc.) e quelle assoggettate alla
ripartizione di competenza esclusiva (indennizzi, opere accessorie
esclusive ecc.).
Il regolamento di riferimento per l'erogazione dell'incentivo ex art.
18, Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni per la
progettazione, D.L., RUP, Sicurezza e Collaudazione sara' quello
dell'Amministrazione a cui appartengono i dipendenti a cui e' diretto
l'incentivo.
L'entita' complessiva dell'incentivo dovra' essere contenuto nel
limite previsto dalla norma richiamata e sara' ripartito tra le due
Amministrazioni in base alla percentuale stabilita dalla Commissione
di vigilanza.
Il responsabile del procedimento della stazione appaltante
comunichera' al Comune di Rimini il quadro economico dell'opera
rideterminato in seguito all'intervenuta aggiudicazione con
evidenziazione del ribasso ottenuto.
Art. 9
Erogazione del contributo
Il Comune di Rimini si impegna ad erogare al Comune di Riccione le
somme di propria competenza dietro presentazione di specifica
richiesta avanzata sulla base dei SAL e dei relativi certificati di
pagamento che verranno liquidati entro quaranta giorni dal
ricevimento.
All'atto della richiesta di erogazione della rata a saldo dovra'
essere prodotto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e
statico unitamente a tutte le dichiarazioni di conformita' degli
impianti realizzati, le tavole "as built", sia su supporto cartaceo
che informatico, delle opere realizzate.
Art. 10
Approvazione Accordo
Il presente atto, attesta il consenso unanime di tutti gli
intervenuti ed e' approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4 del DLgs
267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le attivita' programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che
si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati; pertanto il
presente accordo restera' efficace fino al completo adempimento delle
obbligazioni previste.
per IL SINDACO DEL per IL SINDACO DEL
COMUNE DI RICCIONE DI RIMINI
Alessandro Casadei Tiziano Arlotti