REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 23 febbraio 2005, n. 2203

L.R. 28/99. Aggiornamento concessionari del marchio collettivo regionale Qualita' Controllata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo              
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati             
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi, istituiti nell'ambito            
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del            
17 dicembre 2001;                                                               
- n. 7321 del 23 giugno 2003, con la quale sono stati specificati gli           
ambiti operativo-gestionali delle posizioni dirigenziali professional           
istituite presso la Direzione generale Agricoltura con determinazione           
n. 14230 del 21 dicembre 2001;                                                  
- n. 4244 del 31 marzo 2004, con la quale sono stati conferiti gli              
incarichi dirigenziali di struttura e professional nell'ambito della            
Direzione, cui la Giunta regionale ha conferito efficacia giuridica             
con deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004;                                     
viste:                                                                          
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, recante "Valorizzazione dei                   
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose                
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle                 
LL.RR. 29/92 e 51/95";                                                          
- la deliberazione della Giunta regionale n. 639 in data 1 marzo 2000           
recante "L.R. 28/99 concernente valorizzazione dei prodotti agricoli            
ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della            
salute dei consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della            
validita' dei disciplinari gia' approvati e approvazione                        
caratteristiche nuovo marchio";                                                 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 640 in data 1 marzo 2000           
recante "L.R. 28/99 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed             
alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della               
salute. Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso              
del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione              
delle sanzioni", come modificata con deliberazione della stessa                 
Giunta n. 840 del 22 maggio 2001;richiamata la determinazione del               
Direttore generale Agricoltura n. 3827 del 7/5/2002 relativa alle               
istruzioni per la redazione della relazione finale da parte dei                 
concessionari dell'uso del marchio regionale "Qualita Controllata";             
preso atto delle richieste di modifica, rinuncia e concessione d'uso            
del marchio collettivo regionale "Qualita' Controllata - Produzione             
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale             
dell'Emilia-Romagna 28/99", presentate dagli interessati indicati               
nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della              
presente determinazione;                                                        
considerato che il competente Servizio Produzioni vegetali ha                   
effettuato l'istruttoria di rito su tutte le domande, ed ha sulle               
stesse espresso parere favorevole, redigendo appositi verbali;                  
dato atto che tutta la documentazione relativa alle citate richieste            
di concessione d'uso del marchio collettivo regionale e' trattenuta             
agli atti del Servizio Produzioni vegetali;                                     
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi              
della citata deliberazione 447/03:                                              
determina:                                                                      
1) di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualita'                
Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della             
salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", ai soggetti                
indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente            
determinazione e per i prodotti indicati sempre nell'allegato;                  
2) di revocare la concessione l'uso del marchio collettivo regionale            
"Qualita' Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente           
e della salute - L.R. dell'Emilia-Romagna 28/99" al concessionario              
azienda agricola Monte di Sopra di Borghi Antonio, su rinuncia del              
concessionario stesso;                                                          
3) di recepire la modifica della ragione sociale del concessionario             
Cerasaro Stefano di Sissa (PR) per i prodotti aglio, scalogno in                
Societa' agricola Cerasaro;                                                     
4) di dare atto, secondo quanto disposto con propria determinazione             
3827/02, che i soggetti concessionari dovranno presentare la                    
relazione annuale prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99,            
entro i termini e le modalita' stabiliti dalla determinazione                   
medesima;                                                                       
5) di dare atto altresi' che le concessioni d'uso del marchio                   
collettivo regionale avranno validita' fino alla disdetta da parte              
del concessionario, ovvero alla eventuale comminazione della sanzione           
di decadenza di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 28/99;                       
6) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata                  
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Maurizio Ceci                                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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