DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 febbraio 2005, n. 653
Integrazione della deliberazione del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253 in materia di urbanistica commerciale (proposta della Giunta regionale in data 24 gennaio 2005, n. 84)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 84 del 24
gennaio 2005, recante in oggetto "Integrazione della deliberazione
del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253 in materia di
urbanistica commerciale" e che qui di seguito si trascrive
integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina
relativa al settore del commercio;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114";
- la deliberazione del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253
"Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle
attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4
della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (proposta della Giunta regionale in
data 7 settembre 1999, n. 1604)";
considerato che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale n.
1253 del 1999 contiene la definizione di centro commerciale;
ritenuto opportuno specificare, nell'ambito di tale definizione, che
deve essere considerata comunque unitariamente l'aggregazione di piu'
esercizi commerciali, anche se collocati in unita' edilizie distinte,
purche' situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti
funzionali tra loro, ed in ogni caso quando gli esercizi siano
collocati in unita' edilizie fisicamente accostate;
considerato che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale n.
1253 del 1999 ha definito inoltre, al punto 1.7, i i di vicinato> o
di vicinato> quali ercizi di vendita, nell'ambito di una o piu'
unita' edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali,
costituita da piu' esercizi di vicinato, eventualmente con la
presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi
paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorche' collocati
in contenitori contigui e caratterizzati da attrattivita' unitaria
per gli utenti> e ha stabilito che a tali aggregazioni non si
applicano le norme relative ai centri commerciali: le procedure
autorizzative e gli standard vengono infatti definiti in riferimento
alle singole attivita', con l'obiettivo di promuovere la
qualificazione di unita' edilizie esistenti, particolarmente nei
centri storici, al fine di incrementare l'attrattivita' complessiva
di tali aree;
rilevato che si e' constatato che nuove costruzioni destinate a
insediamenti commerciali - definite gallerie commerciali o complessi
commerciali di vicinato - in quanto conformi, nella composizione,
alla definizione contenuta nella norma regionale si realizzassero
senza che ci fosse una adeguata valutazione complessiva
dell'insediamento, spesso di dimensioni molto elevate, e soprattutto
senza una valutazione in merito all'adeguatezza della
infrastrutturazione dell'area;
ritenuto opportuno, al fine di evitare interpretazioni non conformi
agli obiettivi fissati dalla normativa regionale, introdurre alcune
integrazioni al paragrafo 1.7 della deliberazione consiliare n. 1253
del 1999, contenente appunto la disciplina dei complessi commerciali
di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, che riguardano i
seguenti aspetti:
1. definizione delle caratteristiche che gli interventi relativi alla
realizzazione di complessi commerciali di vicinato o gallerie
commerciali di vicinato devono presentare, ai fini delle agevolazioni
in termini di standard urbanistici e di pertinenza e di procedimenti.
A tal fine vengono individuati i seguenti requisiti: - tipologie di
opere ammissibili: interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo anche nell'ambito di
piani di recupero e di programmi di riqualificazione; - ubicazione
degli interventi: unita' edilizie esistenti nell'ambito
esclusivamente dei centri storici. Qualora sussistano entrambe le
condizioni di cui al punto 1, per tali "complessi" o "gallerie" non
trova applicazione la disciplina dei centri commerciali e quindi sia
le procedure autorizzative che i requisiti urbanistici si applicano
con riferimento ai singoli esercizi;
2. definizione delle caratteristiche che gli interventi relativi alla
realizzazione di complessi commerciali di vicinato o gallerie
commerciali di vicinato devono presentare, ai soli fini delle
agevolazioni in termini di procedimento. Vengono fissati i seguenti
requisiti: - tipologie di opere ammissibili: interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di
riqualificazione; - ubicazione degli interventi: unita' edilizie
esistenti realizzate al di fuori del centro storico, purche' non si
superi la superficie di vendita complessiva di 2.500 mq. nei comuni
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 3.500 mq. nei
rimanenti comuni. Nei comuni con meno di 10.000 abitanti e' comunque
consentita una media superficie fino a 1.500 mq. Qualora sussistano
entrambe le condizioni di cui al punto 2 per tali "complessi" o
"gallerie", viene considerata la superficie di vendita complessiva ai
soli fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard per
gli insediamenti commerciali, mentre le procedure autorizzative si
applicano con riferimento ai singoli esercizi;
considerato altresi' che il DLgs n. 114 del 1998 definisce medie
strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150
mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore
a 10.000 abitanti e superficie superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq.
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e
stabilisce che le Regioni devono fissare i criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti
urbanistici comunali individuino, fra gli altri:
- le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie
e grandi strutture di vendita al dettaglio;
- i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti
la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita'
minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di
vendita;
rilevato:
- che l'individuazione di una area idonea all'insediamento di medie
strutture di vendite nell'ambito dello strumento di pianificazione
comunale puo' determinare, in base all'estensione dell'area medesima,
l'insediamento da innumerevoli medie strutture di vendita, sulla base
di una esclusiva vantazione comunale e senza quindi che vi sia una
opportuna ponderazione, a livello sovracomunale, degli effetti che
tali concentrazioni possono produrre, in particolare su viabilita' e
traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle
infrastrutture, ecc.;
- che la fase di attuazione delle politiche di riqualificazione dei
centri storici ha spesso posto in evidenza come la attrattivita' di
tali aree possa essere positivamente influenzata dalla presenza di
medie strutture di vendita. La collocazione di tali insediamenti nei
centri storici e nelle zone a traffico limitato e' pero' spesso assai
problematica per la difficolta' a reperire aree per gli standard di
parcheggi;
ritenuto opportuno, in considerazione delle suesposte motivazioni
prevedere che l'individuazione delle aree per medie strutture di
vendita, qualora di dimensioni tali da consentire l'addensamento
delle stesse, anche attraverso fasi successive di accrescimento, in
quanto di dimensioni superiori a 1,5 ha. di S.T. e comunque quando la
superficie di vendita superi 5.000 mq., debba avvenire nell'ambito
del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o di sua
variante, al fine di una valutazione congiunta degli effetti
cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui
differenti sistemi (viabilita' e traffico, impermeabilizzazione dei
suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.). Il PTCP puo'
individuare le modalita' di attuazione. Qualora detta previsione sia
contenuta in una variante specifica del PTCP, essa, in quanto
coinvolge aspetti rilevanti per l'insieme dei comuni appartenenti al
medesimo ambito territoriale sovracomunale, definito dalla Provincia
ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. n. 14 del 1999, dovra'
essere approvata d'intesa con tutti i Comuni dell'ambito.
Poiche' la realizzazione, anche se per parti, deve avvenire
nell'ambito di un progetto urbanistico unitario (Piano attuativo), la
superficie di vendita prevista nel progetto urbanistico determina la
superficie di riferimento al fine del calcolo di tutti gli standard
urbanistici e ai fini della valutazione dell'adeguatezza della rete
viaria.
Deve essere considerata comunque unitariamente l'aggregazione di piu'
esercizi commerciali collocati in unita' distinte, qualora le unita'
edilizie distinte siano comunque situate in un lotto unitario e siano
dotate di collegamenti funzionali tra loro, ed in ogni caso quando
tali unita' edilizie siano fisicamente accostate;
rilevato inoltre opportuno stabilire la possibilita', per i Comuni,
di prevedere la monetizzazione degli standard pubblici e di
pertinenza nel caso di formazione di medio-piccole strutture di
vendita, purche' nell'ambito dei centri storici o delle zone a
traffico limitato, anche se collocate fuori dal centro storico;
rilevato inoltre che per quanto attiene le aree commerciali integrate
l'attuazione della norma ha posto in evidenza la necessita' di meglio
specificare quali caratteristiche gli interventi devono avere al fine
di una loro valutazione unitaria;
ritenuto:
- opportuno specificare che poiche' la realizzazione, anche se per
parti, deve avvenire nell'ambito di un Piano urbanistico unitario
(Piano attuativo), la superficie di vendita prevista nel progetto
urbanistico determina la superficie di riferimento al fine del
calcolo di tutti gli standard urbanistici e ai fini della valutazione
dell'adeguatezza della rete viaria;
ritenuto opportuno salvaguardare i procedimenti in atto nonche' le
scelte gia' definite nell'ambito degli strumenti adottati, al fine di
dare certezza sugli esiti dei procedimenti gia' avviati;
vista la proposta predisposta dal Servizio regionale competente;
sentito il parere del CALER nell'incontro del 19 gennaio 2005;
sentito il parere della CRAL nella seduta del 24 gennaio 2005;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
deliberazione 447/03 del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio,
Turismo, dr. Andrea Vecchia;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale il seguente partito di
deliberazione:
1) al punto 1.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253
del 1999 dopo la lettera b) e' aggiunto: 'L'individuazione delle aree
per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 1,5 ettari
di superficie territoriale e quindi tale da consentire la
concentrazione di piu' strutture di vendita, anche attraverso fasi
successive di accrescimento, e comunque quando consentano
l'insediamento di medie superfici per una superficie di vendita
complessiva superiore a 5000 mq., deve avvenire nell'ambito del Piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o di apposita
variante allo stesso, al fine di una vantazione congiunta degli
effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui
differenti sistemi (viabilita' e traffico, impermeabilizzazione dei
suoli, adeguamento delle infrasrtutture, ecc.). Il PTCP puo'
individuare le modalita' di attuazione di tali strutture.
Qualora detta previsione sia contenuta in una variante specifica del
PTCP, essa, in quanto coinvolge aspetti rilevanti per l'insieme dei
comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale,
definito dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. n.
14 del 1999, dovra' essere approvata d'intesa con i Comuni
dell'ambito.
Poiche' la realizzazione, anche se per parti, deve avvenire
nell'ambito di un Piano urbanistico unitario (Piano attuativo), la
superficie di vendita complessiva delle medie superfici prevista nel
progetto urbanistico costituisce riferimento ai fini
dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e
sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e
scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2.
L'area deve inoltre complessivamente risultare dotata di una efficace
accessibilita', che tenga conto del dimensionamento complessivo, tale
da minimizzare l'impatto sul sistema viario, da valutare anche sulla
base di apposito studio di viabilita'. A tal fine trovano
applicazione i requisiti di accessibilita' previsti al punto 5.3, con
riferimento alla superficie di vendita complessiva risultante dal
progetto unitario. Viceversa le procedure autorizzative saranno
riferite agli interventi realizzativi delle singole strutture di
vendita.';
2) al punto 1.7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253
del 1999 dopo le parole possono comprendere anche pubblici esercizi
e attivita' paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle
persone, ecc.)> sono aggiunte le seguenti: ata unitariamente, ai fini
dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle
prescrizioni e requisiti urbanistici, l'aggregazione di piu' esercizi
commerciali, anche se collocati in unita' edilizie distinte, purche'
situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali ed,
in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unita' edilizie
fisicamente accostate>;
3) al punto 1.7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253
del 1999 gli ultimi due paragrafi sono sostituiti dai seguenti iali
di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" sono formati da
un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o piu'
unita' edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non
commerciali, costituita da piu' esercizi di vicinato, eventualmente
con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da
esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorche'
collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattivita'
unitaria per gli utenti.
Nell'ambito di tali complessi e' consentita, nei comuni con meno di
10.000 abitanti, la presenza anche di una media struttura di vendita
fino a 1.500 mq.
La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie
commerciali di vicinato e' ammessa solo nell'ambito di interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi
di riqualificazione.
Per tali "complessi" o "gallerie" non trova applicazione la
disciplina dei centri commerciali se realizzati all'interno della
zona A come individuata dai Piani regolatori generali. Per gli stessi
non si considera quindi la superficie di vendita complessiva: sia le
procedure autorizzative, sia le prescrizioni e i requisiti
urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con riferimento
ai singoli esercizi.
Nel caso di "complessi" e di "gallerie", aventi le caratteristiche
sopra descritte, realizzati in unita' edilizie esistenti, al di fuori
della zona A, purche' non si superi la superficie di vendita
complessiva di 2.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti e di 3.500 mq. nei rimanenti comuni, viene
considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini
dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e
sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e
scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2.>;
4) al punto 1.8 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253
del 1999 le parole ntegrata deve comprendere piu' strutture di medie
e/o grandi dimensioni.> sono sostituite dalle seguenti ntegrata deve
comprendere piu' strutture di medie e/o grandi dimensioni in
conformita' alla pianificazione comunale e provinciale per tali
strutture.>;
5) al punto 1.8 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253
del 1999 le parole re autorizzative nonche' le dotazioni
pertinenziali di cui al successivo punto 5.2.4 saranno riferite agli
interventi realizzativi delle singole unita' edilizie> sono
sostituite dalle seguenti: ione, anche se per parti, deve avvenire
nell'ambito di un piano urbanistico unitario (Piano Attuativo), la
superficie di vendita complessiva delle medie e grandi strutture di
vendita deve essere prevista nel progetto urbanistico e costituisce
riferimento ai fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli
standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e
di aree per il carico e scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2.
L'area commerciale integrata deve inoltre risultare complessivamente
dotata di una efficace accessibilita', che tenga conto del
dimensionamento complessivo, tale da minimizzare l'impatto sul
sistema viario, da valutare anche sulla base di apposito studio di
viabilita'. A tal fine trovano applicazione i requisiti di
accessibilita' previsti al punto 5.3, con riferimento alla superficie
di vendita complessiva risultante dal progetto unitario.
Viceversa le procedure autorizzative saranno riferite agli interventi
realizzativi delle singole unita' edilizie.
Deve essere considerata comunque unitariamente e quindi grande
struttura di vendita l'aggregazione di piu' esercizi commerciali, che
superi i limiti dei 1500 mq. di SV nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e i 2.500 mq. di SV nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, collocati in
unita' edilizie fisicamente accostate.>;6) al punto 5.1.2 della
deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 1999 dopo la
lettera c) e' aggiunta la seguente: zione di medio-piccole strutture
di vendita, purche' nell'ambito dei centri storici e delle zone a
traffico limitato, anche se localizzate fuori dai centri storici.>;
7) al punto 5.2.5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253
del 1999 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: zione di
medio-piccole strutture di vendita, purche' nell'ambito dei centri
storici e delle zone a traffico limitato, anche se localizzate fuori
dai centri storici.>;
8) di dare atto per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, che le disposizioni previste dal
presente atto non trovano applicazione nei seguenti casi:
1) in presenza di progetti di insediamenti commerciali gia'
presentati presso le Amministrazioni comunali all'entrata in vigore
della presente disposizione che pertanto concludono l'iter
approvativo secondo le previgenti disposizioni;
2) in presenza di strumenti urbanistici attuativi adottati
precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione,
che contemplino la dettagliata previsione delle diverse strutture di
vendita da insediare;
3) in presenza di specifiche varianti allo strumento urbanistico
generale, adottate precedentemente all'entrata in vigore della
presente disposizione, con previsioni di intervento edilizio diretto
e con l'indicazione delle tipologie di strutture di vendita da
insediare nell'area oggetto di variante;
4) in presenza di insediamenti commerciali pianificati
precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione
nell'ambito delle decisioni finali delle Conferenze dei Servizi
svolte a livello provinciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7
della L.R. n. 14 del 1999 o nell'ambito dei PTCP, e non ancora
realizzati.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 1179 del 27 gennaio 2005;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 24 gennaio 2005, progr. n. 84, riportate nel
presente atto deliberativo.