DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286
Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 258 con il quale sono state apportate.
disposizioni correttive ed integrative al richiamato DLgs 11 maggio
1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento di direttive comunitarie in materia;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale
e locale" ed in particolare il Titolo VI concernente "Territorio,
ambiente e infrastrutture";
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 22 recante "Norme in materia territorio,
ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" con la quale, fra l'altro, si e'
provveduto a ridefinire la ripartizione delle competenze sulla base
della nuova normativa introdotta dal DLgs n. 152/99 prevedendo nel
contempo la competenza degli Enti locali ad irrogare ed introitare le
sanzioni amministrative sulle materie loro delegate;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre
2004 "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";
considerato che ai sensi dell'art. 39 del DLgs 152/99 le Regioni, ai
fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali,
disciplinano:
- le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione;
- i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente
trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali,
in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento
dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici;
considerato inoltre che nelle more dell'adozione della disciplina
regionale, diverse Province hanno individuato forme di controllo e
prescrizioni da applicarsi agli scarichi delle acque meteoriche di
dilavamento e delle acque di prima pioggia, peraltro tra loro
diverse, sulla base delle quali rilasciare l'autorizzazione allo
scarico;
preso atto che l'adozione di differenti regole sul territorio
regionale seppur rispondenti all'intento di garantire una maggiore
tutela delle acque, determini un'incertezza nei confronti dei
soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole;
richiamati l'articolo 4 della L.R. 15/97 e l'art. 14 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" che
prevedono che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e
coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;ritenuto
pertanto di emanare indirizzi e criteri tecnici di riferimento alle
Province, ai Comuni ed ai soggetti interessati, al fine di recuperare
un'omogeneita' di comportamento sul territorio regionale ed
univocita' delle regole da applicare in maniera da garantire da parte
dei predetti Enti un esercizio coordinato delle funzioni loro
conferite;
considerato altresi':
- che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili
(strade, piazzali, aree esterne di pertinenza degli insediamenti
produttivi e commerciali, ecc.), per loro natura ed in ragione del
dilavamento operato sulle stesse superfici, trasportano carichi
inquinanti particolarmente elevati che possono comportare rischi
ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali
nei quali hanno recapito;
- che la Relazione generale del Piano di tutela delle acque (PTA),
adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 633 del 22
dicembre 2004, individua esplicitamente nel carico inquinante delle
acque di prima pioggia veicolato nei corpi idrici superficiali
attraverso le reti fognarie (unitarie e separate) uno dei principali
fattori di generazione responsabili della compromissione dei livelli
di qualita' delle acque superficiali:
- che il Programma di misure previsto dal PTA per il conseguimento
degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali
oggetto della disciplina del PTA stesso (corpi idrici significativi e
di interesse), di cui all'art. 5 del DLgs 152/99, individua, fra
l'insieme delle "misure obbligatorie", l'adozione di specifici
sistemi di gestione delle acque di prima pioggia derivanti dalle reti
fognarie degli agglomerati di consistenza superiore a 20.000 Abitanti
Equivalenti (AE) che consentano di ridurre il carico sversato nei
corsi d'acqua del 25% e del 50%, rispettivamente alle scadenze
temporali del 2008 e del 2016;
- che le Norme di attuazione del PTA adottate dal Consiglio regionale
con la citata deliberazione 633/04, all'art. 28 "Acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree esterne", prevedono espressamente che
entro tre mesi dalla data di adozione del PTA la Giunta regionale
provveda, attraverso specifica direttiva, alla definizione delle
forme di controllo e della disciplina degli scarichi delle acque di
prima pioggia;
- che dette Norme devono avere a riferimento sia le acque di prima
pioggia derivanti dalle reti fognarie di tipo unitario e quelle di
tipo separato, sia le disposizioni relative alle medesime acque
provenienti dalle aree esterne degli insediamenti (produttivi e
commerciali) che per le attivita' che vi si svolgono possono creare
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici superficiali;
dato atto che dalla data di adozione del PTA da parte del Consiglio
regionale avvenuta con deliberazione n. 633 del 22 dicembre 2004, si
applicano le misure di salvaguardia riguardanti, fra l'altro, la
classificazione dei corpi idrici significativi, la definizione degli
obiettivi di qualita' ambientale ed il programma di misure per il
loro raggiungimento, alle scadenze temporali del 2008 e del 2016 cui
agli articoli;
ritenuto inoltre che per il conseguimento delle finalita' e degli
obiettivi in precedenza richiamati, e' necessario fornire indirizzi
circa le forme di controllo ed i criteri di gestione delle acque
meteoriche di dilavamento provenienti dalla reti fognarie e delle
acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne degli
insediamenti, con le motivazioni specifiche di seguito indicate:
a) la definizione di parametri tecnici per la valutazione e
quantificazione delle acque di prima pioggia. Nel definire detti
parametri si sono avuti a riferimento i risultati degli studi e delle
ricerche svolte su alcuni sistemi di drenaggio e reti scolanti di
bacini pilota, anche nel territorio della regione Emilia-Romagna,
effettuati da Universita' ed Enti di ricerca pubblicati sulle riviste
tecnico-scientifiche di settore. Detti studi concordano nel ritenere
che a fronte dei risultati ottenuti e della prassi progettuale
consolidata, il volume di "acque di prima pioggia" da contenere e/o
da assoggettare all'eventuale trattamento, di norma, sia compreso nei
valori di 25 - 50 mc. per ettaro, da riferirsi alla parte di
superficie contribuente in ogni punto di scarico effettivamente
soggetta ad emissione (ad esempio la superficie pavimentata soggetta
a traffico veicolare). Il parametro piu' elevato di 50 mc. per
ettaro si ritiene debba applicarsi alle superfici contribuenti
comprese in aree a destinazione produttiva/commerciale, in ragione
dei piu' elevati livelli di contaminazione, anche da sostanze
pericolose, delle superfici scoperte soggette a dilavamento dalle
acque meteoriche;
b) l'individuazione di specifici sistemi di gestione delle acque di
prima pioggia. Le esperienze consolidate, soprattutto negli altri
Paesi, evidenziano come i sistemi piu' efficaci per il contenimento
del carico inquinante derivante dalle acque di prima pioggia siano
rappresentati dalla realizzazione di vasche di raccolta e
contenimento dimensionate sulla base dei parametri tecnici richiamati
alla precedente lettera a). Il sistema di alimentazione delle vasche
dovra' essere realizzato in modo da escludere le stesse a riempimento
avvenuto, per evitare la diluizione delle prime acque invasate; le
acque di seconda pioggia eccedenti saranno direttamente sversate nei
recapiti. Ad evento meteorico esaurito, le acque accumulate saranno
immesse in rete fognaria con modalita' di svuotamento che assicurino
il rispetto di portate coerenti ai normali rapporti di diluizione
della rete e comunque con quelle che possono essere inviate
all'impianto di trattamento. Lo svuotamento delle vasche, di norma,
dovra' essere attivato nell'ambito delle 48 - 72 ore successive
all'ultimo evento piovoso;
c) la definizione di criteri per la riduzione delle acque meteoriche
drenate dalle reti fognarie. In accordo ai criteri di corretta
gestione delle risorse idriche si e' ritenuto di dover privilegiare
soluzioni che consentano di ridurre a "monte" le portate meteoriche
circolanti nelle reti fognarie attraverso la raccolta delle acque
meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro
smaltimento sul suolo/strati superficiali del sottosuolo ovvero, in
subordine, nei corsi d'acqua superficiali. Nelle aree a destinazione
residenziale (non ancora urbanizzate) per le quali non e'
configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche,
si dovra' prevedere - ove possibile in relazione alle caratteristiche
del suolo o in subordine della rete idrografica - il completo
smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici
impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze
pericolose. Ove non si verifichino tali condizioni, si dovra'
prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche attraverso
fognatura. Nelle aree a destinazione produttiva/commerciale sono
previsti, a carico dei titolari degli insediamenti, da un lato gli
interventi di separazione delle acque di prima pioggia derivanti
dalle superfici suscettibili di essere contaminate e l'immissione
delle stesse nella fognatura nera aziendale, dall'altro lo
smaltimento diretto in loco - ove possibile in relazione alle
caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica -
delle acque cosiddette di seconda pioggia nonche' delle acque
meteoriche dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici
impermeabili non suscettibili di essere contaminate;
d) la pianificazione degli interventi per il contenimento delle acque
di prima pioggia. Al fine di garantire livelli adeguati di efficacia,
le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle acque
di prima pioggia dovranno essere inserite all'interno di uno
specifico Piano di indirizzo contenente le linee di intervento per la
localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia
dei principali agglomerati urbani sottesi ai diversi sistemi di
drenaggio, sia di tipo separato che unitari. In relazione alle
condizioni morfologiche/orografiche del territorio, dette linee
dovranno privilegiare criteri di intervento che evitino la
proliferazione delle vasche di prima pioggia nelle diverse realta'
territoriali, ottimizzando la localizzazione ed il dimensionamento
delle stesse tenendo conto anche degli aspetti gestionali. Il Piano
di indirizzo, da un lato rientra nella pianificazione d'ambito per
quanto riguarda il programma degli interventi da realizzare e,
dall'altro, costituisce strumento di attuazione del PTA per il
conseguimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici
superficiali;
e) la definizione di criteri di gestione delle acque di prima pioggia
da reti fognarie ai fini del loro scarico nei recettori finali. Al
fine di conseguire/mantenere gli obiettivi di qualita' dei corpi
idrici superficiali "significativi" e di "interesse" previsti dal
PTA, per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE dotati
di reti fognarie unitarie o separate a servizio di ampie e
significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti
corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia e' tenuta
a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per
la gestione delle acque di prima pioggia. Le Province, sulla base
delle linee di intervento indicate nel Piano di indirizzo di cui alla
precedente lettera d) e dei criteri di valutazione sopra richiamati,
individuano le reti fognarie per le quali si rende necessaria la
predisposizione dei sistemi di gestione delle acque di prima pioggia:
in sede di autorizzazione allo scarico sono indicate le prescrizioni
tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei predetti sistemi.
L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016 concorre alla
riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia previsto
dalle Norme del PTA, rispettivamente, per il 25% ed il 50% rispetto a
quello generato dalla superficie servita dal reticolo scolante. Per
gli agglomerati sopra indicati ricadenti nella fascia compresa nei 10
km. dalla linea costa, le percentuali precedenti sono aumentate del
20%, ai fini della salvaguardia della qualita' delle acque
marino-costiere per gli usi di balneazione;
f) la definizione delle forme di controllo e dei criteri di gestione
delle acque meteoriche di dilavamento derivanti da altre condotte
separate diverse dalle reti fognarie. Rientra in questo ambito il
diffuso e complesso sistema di raccolta ed allontanamento delle acque
meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o
condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue
urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e
dalle installazioni dove si svolgono attivita' commerciali o di
produzione di beni. A titolo indicativo possono essere ricomprese
nella predetta definizione le canalizzazioni a tenuta a servizio
delle reti stradali ed autostradali, sia della normale sede stradale
che delle opere connesse quali ponti, gallerie, viadotti, svincoli,
ecc., ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di
trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree
adibite ad interporti, reti ferroviarie in galleria, ecc.).
L'esigenza richiamata all'art. 39, lett. b) del D.Lgs. 152/99 di
assoggettare tali immissioni a prescrizioni specifiche o ad
autorizzazione, s'intende soddisfatta per le nuove opere ed i nuovi
progetti di intervento soggetti a valutazione di impatto ambientale
(VIA) dalla procedura di VIA stessa, secondo le vigenti disposizioni
statali e regionali: la VIA positiva puo' contenere le prescrizioni
specifiche per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento
derivanti dalle altre condotte separate. Rientrano in questo ambito
anche le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento soggetti alla
procedura di verifica (screening): la verifica positiva con
prescrizione per la mitigazione degli impatti puo' contenere vincoli
specifici per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento
derivanti dalle altre condotte separate. Per i progetti di intervento
gia' completati o in corso di esecuzione e per i quali siano state
concluse le procedure di VIA e di verifica (screening)
(nazionali/regionali/locali), le Province, attraverso specifiche
ricognizioni e utilizzando i normali canali informativi,
predispongono, entro 2 anni dall'adozione del presente provvedimento,
l'"archivio delle opere" presenti nei rispettivi ambiti territoriali
contenente, fra l'altro, le prescrizioni specifiche per la gestione
delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia,
eventualmente previste dalla VIA positiva e dalla verifica
(screening). Con riferimento ai criteri di gestione di tali acque per
le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento le prescrizioni per
il contenimento dell'inquinamento prodotto dalle acque di prima
pioggia derivanti dalle "altre condotte separate" possono trovare
applicazione nei casi in cui tali acque siano immesse direttamente o
in prossimita' di corpi idrici superficiali "significativi" e di
"interesse" inseriti nel PTA. Dette prescrizioni devono rispondere
alla reale necessita' di contenere il carico inquinante sversato
dalle immissioni suddette per garantire il conseguimento/mantenimento
degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici interessati;
g) la definizione delle forme di controllo e dei criteri di gestione
delle acque di prima pioggia derivanti da aree esterne agli
insediamenti. In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento
non sono considerate "scarico" ai sensi dell'art. 1, lettera bb) del
DLgs 152/99. Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare",
anche in modo discontinuo, un'area determinata destinata ad attivita'
commerciali o di produzione di beni nonche' le relative pertinenze
(piazzali, parcheggi ecc.) trasportando con se' "residui", anche
passivi, di tale attivita', la stessa acqua perde la sua natura di
acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da
assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale
regime autorizzativo. In linea generale si ritiene che debbano
rientrare in questo ambito gli stabilimenti o insediamenti con
destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne
siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di
prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione
ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilita' di
dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze
pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici. Nei casi in cui il
dilavamento delle superfici scoperte, in ragione alle attivita' che
in esse si svolgono ovvero agli usi previsti, puo' ritenersi
completato o esaurito nell'arco di tempo definito per la valutazione
delle acque di prima pioggia (di norma pari a 10 minuti), lo scarico
delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio delle aree
esterne degli stabilimenti/insediamenti sopra richiamati in corpo
idrico superficiale e' consentito a condizione che le acque di prima
pioggia o di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi
dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), siano
convogliate nella fognatura aziendale delle altre acque reflue
(industriali o domestiche) a servizio dello
stabilimento/insediamento. Ne consegue che tali casistiche non sono
riconducibili alla nozione di "acque di scarico". Ai fini del regime
autorizzativo, pertanto, il recapito in corpo idrico superficiale
delle acque di seconda pioggia delle aree esterne non e' soggetto ad
autorizzazione ai sensi dell'art. 45 del decreto. Nei casi in cui il
dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attivita' che
in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le
acque di prima pioggia bensi' si protrae nell'arco di tempo in cui
permangono gli eventi piovosi, le acque meteoriche di dilavamento si
qualificano a tutti gli effetti come "acque di scarico" da
assoggettare alla disciplina ed al regime autorizzativo previsto dal
DLgs 152/99. A questo fine, per il recapito in corpo idrico
superficiale detta qualificazione comporta il rilascio
dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorita' competente;
ne consegue che tali acque dovranno essere sottoposte a trattamenti
adeguati che consentano il rispetto dei valori limite di emissione
previsti per le acque reflue industriali alle quali, di fatto, sono
riconducibili per natura e per processo di formazione dello scarico.
In ragione dei risultati degli studi e delle ricerche richiamate alla
precedente lettera a) che mostrano come il carico inquinante connesso
con le acque meteoriche di dilavamento da aree esterne agli
insediamenti sia determinato principalmente dagli usi effettivi alle
quali sono destinate, in coerenza con il criterio costi-benefici, si
ritiene di dover prevedere alcune esenzioni agli obblighi di
installazione dei dispositivi di gestione delle acque di prima
pioggia sopra richiamati. Tali esenzioni riguardano le aree/superfici
esterne scoperte degli stabilimenti/insediamenti adibite
esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle
maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi, anche
pesanti, per le normali operazioni di carico e scarico. Fatti salvi
eventuali obblighi di contenimento delle acque meteoriche di
dilavamento connessi al rischio idraulico, rientrano nella esenzione
di cui sopra anche le aree/superfici esterne scoperte a servizio
degli esercizi commerciali di cui all'art 4, lettere d) ed e) del
DLgs 114/98 in materia di riorganizzazione del sistema commerciale,
di seguito indicati: - "esercizi di vicinato": quelli aventi una
superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. ricadenti
rispettivamente in comuni con popolazione residente inferiore o
superiore a 10.000 abitanti; - "medie strutture di vendita": quelli
aventi superficie superiore ai limiti di 250 mq. e fino a 1.500 mq.
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a
2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
dato atto:
- che nel novembre 2003 la Direzione generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa ha intrapreso una iniziativa per predisporre gli
indirizzi ai soggetti interessati inerenti la gestione delle acque di
prima pioggia attraverso uno specifico Gruppo di lavoro;
- che di tale Gruppo di lavoro hanno fatto parte le Province e alcuni
rappresentanti di ARPA, che attraverso i propri collaboratori hanno
fornito un contributo fattivo all'elaborazione dei presenti
indirizzi;
ritenuto pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni
precedentemente esposte, di adottare specifici indirizzi al fine di
definire:
- le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione;
- casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente
trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali,
in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento
dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa, ai sensi
dell'art. 46, secondo comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di
Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, la "Direttiva concernente gli
indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
da aree esterne (art. 39 - DLgs 11 maggio 1999, n. 152)" secondo il
documento in allegato, il quale e' parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per il conseguimento della seguente
finalita':
A) dettare disposizioni, ai sensi dell'art. 39 del DLgs 11 maggio
1999 n. 152, in merito ai seguenti aspetti: - le forme di controllo
degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie separate; - i casi in cui puo' essere richiesto che le
immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite
altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni,
ivi compresa l'eventuale autorizzazione; - i casi in cui puo' essere
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari casi nei quali, in relazione alle
attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici;
2) di fissare in quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
l'entrata in vigore del presente provvedimento;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
INDICE
1. Premessa pag. 7
2. Definizioni pag. 7
3. Criteri di riferimento pag. 7
3.1 Valutazione acque di prima pioggia pag. 7
3.2 Sistemi di drenaggio unitari pag. 8
3.3 Sistemi di drenaggio separati pag. 8
3.4 Scelta dei sistemi di drenaggio pag. 8
3.5 Criteri di gestione/riduzione acque meteoriche drenate pag.
3.6 Pianificazione degli interventi per il contenimento delle
acque di prima pioggia pag. 9
4. Reti fognarie separate pag. 10
4.1 Disposizioni relative agli agglomerati pag. 10
4.1.1 Forme di controllo pag. 10
4.1.2 Gestione delle acque di prima pioggia pag. 10
4.2 Reti fognarie separate a servizio di aree destinate ad
attivita' produttiva/commerciale pag. 11
5. Disposizioni relative allo scarico di fognature separate da
centri/nuclei isolati pag. 12
6. Reti fognarie unitarie pag. 12
6.1 Forme di controllo pag. 12
6.2 Gestione delle acque di prima pioggia pag. 12
7. Altre condotte separate per l'immissione delle acque meteoriche
di dilavamento pag. 13
7.1 Forme di controllo pag. 13
7.2 Gestione delle acque di prima pioggia pag. 13
7.3 Contenimento delle acque di prima pioggia da fonte diffusa
pag. 14
8. Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne pag. 14
8.1 Forme di controllo e gestione acque di prima pioggia pag.
15
8.2 Modalita'/criteri di attuazione pag. 16
8.3 Competenze/funzioni autorizzative pag. 17
9. Scarico delle acque meteoriche nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee/ricarica
falde acquifere pag. 17
1. Premessa
I - Con la presente direttiva si forniscono gli indirizzi concernenti
l'applicazione dell'art. 39 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, come
modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 di seguito denominato
decreto, in materia di "acque di prima pioggia e di lavaggio di aree
esterne".
Ai sensi del predetto art. 39 (1) compete alla Regione:
a) Disciplinare le "forme di controllo degli scarichi delle acque
meteoriche di dilavamento" derivanti da reti fognarie separate.
b) Disciplinare i casi in cui "l'immissione delle acque meteoriche di
dilavamento provenienti da altre condotte separate" deve essere
sottoposta a particolari prescrizioni compresa l'eventuale
autorizzazione.
c) Disciplinare i particolari casi nei quali puo' essere richiesto
che le "acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"
siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di
depurazione qualora, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il
rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di
sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
II - La presente direttiva e' rivolta sia alle Province ed ai Comuni
in quanto titolari delle funzioni autorizzative in materia di
scarichi di acque reflue, sia agli organismi tecnici deputati alla
predisposizione, valutazione, realizzazione degli interventi per la
gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima
pioggia.
III - Ai fini del divieto di scarico delle acque meteoriche nelle
acque sotterranee introdotto dall'art. 30 del decreto, valgono le
indicazioni riportate al successivo punto 9.
2. Definizioni
Per il corretto inquadramento delle disposizioni contenute nella
presente direttiva, si richiamano le seguenti definizioni:
I - "Sistema di drenaggio/rete fognaria di tipo separata": rete
fognaria costituita da due condotte distinte (art. 2, lett. aa, del
decreto), una a servizio delle sole acque meteoriche di dilavamento
(rete bianca) che puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e
la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra asservita alle
altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia
(rete nera).
II - "Sistema di drenaggio/rete fognaria di tipo unitario": rete
costituita da un'unica condotta di collettamento atta a convogliare
sia le acque reflue che le acque meteoriche (entro i valori
corrispondenti al livello preassegnato) che puo' essere dotata di
dispositivi denominati:
a) scolmatori/scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a
deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate
meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come
compatibili con l'efficienza degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane;
b) vasche di accumulo delle acque di prima pioggia ("vasche di prima
pioggia"): manufatti a tenuta adibiti alla raccolta ed al
contenimento del volume di acque meteoriche di dilavamento
corrispondente a quello delle acque di prima pioggia come definito al
successivo punto V. La loro realizzazione puo' essere richiesta ai
fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici superficiali; qualora per gli stessi corpi idrici si
renda necessario adottare sia interventi di gestione delle acque di
prima pioggia, sia azioni di prevenzione del rischio idraulico
attraverso la realizzazione di vasche volano/laminazione, le stesse
possono essere realizzate per soddisfare entrambe le esigenze, nel
rispetto dei parametri progettuali previsti per queste tipologie di
manufatti;
c) sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia:
manufatti a tenuta adibiti sia alla raccolta ed al contenimento delle
acque di prima pioggia, sia al trattamento delle stesse per
consentirne lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. Tali
sistemi sono di norma equipaggiati con dispositivi/apparecchiature
per favorire l'allontanamento dei solidi grossolani, la
sedimentazione dei solidi sedimentabili e l'eliminazione degli oli
minerali (disoleatori).
Ulteriori dispositivi inseriti nella rete fognaria di tipo unitario
sono rappresentati dagli:
d) scaricatori/scolmatori di emergenza: manufatti asserviti di norma
alle stazioni di sollevamento situate lungo la rete fognaria o nel
sollevamento in testa all'impianto di trattamento delle acque reflue
urbane; detti sistemi entrano in funzione quando si verificano
condizioni di fuori servizio prolungato delle stazioni di
sollevamento (ad esempio per mancata fornitura di energia elettrica).
In diversi casi tali dispositivi svolgono anche le funzioni di
scaricatori di piena di cui alla precedente lettera a).
III - "Altre condotte separate": sistema di raccolta ed
allontanamento dalle superfici impermeabili delle acque meteoriche di
dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate
non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e
disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle
installazioni dove si svolgono attivita' commerciali o di produzione
di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale
scopo adibiti delle reti stradali ed autostradali e delle relative
opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc.) ovvero
delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste
aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree adibite ad interporti,
reti ferroviarie in galleria, ecc.).
Sono esclusi dalla predetta definizione i sistemi di canalizzazioni
dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle
superfici coperte degli edifici a qualunque uso destinati (pluviali,
canali di gronda, ecc.), nonche' i sistemi/canalizzazioni di scolo in
aree agricole.
IV - "Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio": le acque
meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali,
tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso
superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti
fognarie o suolo.
V - "Acqua di prima pioggia": i primi 2,5 - 5 mm. di acqua meteorica
di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie
scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle
relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo
di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si
considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od
impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici
eventualmente coltivate.
VI - "Acqua di seconda pioggia": l'acqua meteorica di dilavamento
derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio
e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a
quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.
VII - "Linee guida di indirizzo": orientamenti tecnici di riferimento
per la realizzazione dei sistemi di drenaggio urbano e dei relativi
sistemi di collettamento nonche' dei manufatti di scarico delle acque
meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia.
L'emanazione delle predette linee guida sara' contestuale
all'adozione della presente direttiva.
3. Criteri di riferimento
3.1 - Valutazione delle acque di prima pioggia
A fronte dei parametri richiamati al precedente punto 2 - V e della
prassi progettuale consolidata si ritiene che il volume di "acque di
prima pioggia" da contenere e/o da assoggettare all'eventuale
trattamento, di norma, sia compreso nei valori di 25 - 50 mc. per
ettaro, da riferirsi alla parte di superficie contribuente in ogni
punto di scarico effettivamente soggetta ad emissione (ad esempio la
superficie pavimentata soggetta a traffico veicolare).
Il parametro piu' elevato di 50 mc. per ettaro si applica, alle
superfici contribuenti comprese in aree a destinazione
produttiva/commerciale.Le acque di prima pioggia raccolte nelle
vasche di accumulo sono inviate gradualmente agli impianti di
trattamento.
Al fine di dare attuazione alle misure per la gestione di tali acque
si avranno a riferimento i seguenti elementi di valutazione:
a) individuazione degli scolmatori/scaricatori di piena a piu' forte
e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del
corpo ricettore. A questo fine si dovra' adottare, di norma, un
percorso di valutazione articolato nelle seguenti fasi: - definizione
della superficie del bacino scolante afferente alla rete fognaria
sottesa dallo scaricatore; - valutazione delle caratteristiche
proprie del bacino che possono influenzare i fattori di carico
inquinante delle acque meteoriche di dilavamento raccolte (aree
fortemente urbanizzate, rete stradale ad elevate densita' di
traffico, presenza significativa di insediamenti
commerciali/industriali, ecc.); - prima individuazione degli
"scaricatori a forte e significativo impatto": quelli che nel loro
insieme consentono di controllare almeno il 40 - 50 % della
superficie servita dalla rete compresi quelli di testa impianto. Per
l'individuazione degli ulteriori scolmatori i predetti criteri
generali devono essere supportati da specifiche valutazioni da
svolgersi a scala locale da parte delle Autorita'/Soggetti competenti
(Provincia, Agenzia d'ambito, gestore del servizio idrico integrato),
tenendo conto anche della natura/tipologia del bacino scolante, delle
caratteristiche tecnico-costruttive delle reti fognarie e delle
modalita' gestionali. Nel caso debbano essere garantite esigenze
specifiche legate alla salvaguardia di particolari corpi idrici puo'
risultare coerente eseguire alcune simulazioni circa il comportamento
quali - quantitativo degli scaricatori di piena e dei corpi
ricettori, con l'ausilio di modelli numerici atti a rappresentare la
generazione ed il trasporto del carico inquinante dalla superficie
scolante nonche' l'ingresso e la sua evoluzione nel corpo idrico
ricettore. Per gli aspetti tecnici connessi alle predette simulazioni
si rimanda alla Linee guida di indirizzo di cui al precedente punto 2
- VII.
b) Dispositivi efficaci per garantire la funzionalita' degli
scaricatori in coerenza con le esigenze di tutela dei corpi idrici
ricettori. Sulla base delle valutazioni di cui alla precedente
lettera a), l'esigenza e' quella di dimensionare adeguate "vasche di
accumulo" delle acque di prima pioggia. L'esperienza condotta
soprattutto negli altri Paesi, evidenzia come mediante "vasche di
prima pioggia" di volume relativamente modesto possano realizzarsi
notevoli miglioramenti della situazione dei corpi idrici ricettori,
indotta dagli eventi meteorici in un arco temporale di medio periodo.
Il sistema di alimentazione delle vasche dovra' essere realizzato in
modo da escludere le stesse a riempimento avvenuto, per evitare la
diluizione delle prime acque invasate; le acque di seconda pioggia
eccedenti saranno direttamente sversate nei recapiti. Ad evento
meteorico esaurito, le acque accumulate saranno immesse in rete
fognaria con modalita' di svuotamento che assicurino il rispetto di
portate coerenti ai normali rapporti di diluizione della rete e
comunque con quelle che possono essere inviate all'impianto di
trattamento. Lo svuotamento delle vasche, di norma, dovra' essere
attivato nell'ambito delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento
piovoso. Per gli aspetti tecnici connessi al dimensionamento delle
vasche di prima pioggia si rimanda alle richiamate Linee guida di
indirizzo.
Considerazioni analoghe sono da effettuarsi qualora le misure per il
contenimento delle acque di prima pioggia siano rivolte alle reti
fognarie separate.
3.2 - Sistemi di drenaggio unitari
I - Per questi sistemi le portate di supero da recapitare nei
ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base
delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con
gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici definiti dal Piano di
Tutela delle Acque (PTA), di cui all'art. 44 del decreto.
Fermo restando che nella progettazione di detti sistemi i parametri
di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da
studi specifici, la normale prassi progettuale e le normative del
settore (seppure differenti nei diversi Paesi) prevedono generalmente
che le portate nere diluite siano commisurate a 35 volte le portate
nere medie; ne consegue che nell'impianto di trattamento saranno
convogliate portate di pioggia pari a 2 4 volte le portate nere
medie.
Al fine di evitare lo sfioro degli scolmatori delle reti unitarie in
condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovra'
comunque essere maggiore almeno del 30 % della portata massima.
II - Sulla base delle predette considerazioni le portate di soglia
devono essere definite avendo a riferimento i seguenti coefficienti:
a) maggiore o uguale a 3 per gli scaricatori/scolmatori posizionati
lungo la rete fognaria;
b) compreso nell'intervallo 24 per gli scaricatori ubicati in testa
agli impianti di trattamento.
Ai fini della gestione delle acque meteoriche di dilavamento secondo
le indicazioni di cui al successivo punto 5.2, le reti fognarie di
tipo unitario possono essere dotate di vasche di accumulo delle acque
di prima pioggia.
Qualora le caratteristiche tecnico-costruttive e le modalita'
gestionali del sistema fognario lo consentano, puo' prevedersi
l'utilizzazione spinta della capacita' di invaso delle canalizzazioni
fognarie mediante tecnologie di controllo in tempo reale, consentendo
in tal modo di trattenere temporaneamente e poi immettere verso il
trattamento ulteriori portate di acque di prima pioggia, evitandone
lo scarico.
3.3 - Sistemi di drenaggio separati
I - L'adozione di sistemi di drenaggio separati risulta favorevole
per gli impianti di trattamento, in quanto le portate nere
convogliate presentano carichi organici piu' elevati e costanti; nel
contempo dal punto di vista ambientale l'inquinamento determinato dal
dilavamento delle superfici stradali e di quelle impermeabili
destinate ai diversi usi puo' richiedere di dotare la rete bianca di
apposite vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, del tutto
analoghe a quelle delle reti unitarie, poste in corrispondenza dei
manufatti di scarico nei ricettori finali.
In termini generali non sono da trascurare gli elementi di criticita'
legati a questi sistemi, quali:
- la permanenza, anche residuale di collegamenti di scarichi di acque
nere nei collettori bianchi;
- la permanenza di caditoie stradali o altre acque di drenaggio nelle
condotte nere;
- la necessita' che la separazione delle reti sia presente a partire
dagli impianti interni delle proprieta' private.
II - Al fine di contenere gli effetti legati agli elementi di
criticita' suddetti, ove tecnicamente possibile, si rende necessario,
dotare le condotte adibite alla raccolta delle "acque bianche" di
deviatori di flusso/scolmatori di magra con recapito nella condotta
delle acque nere, che consentano anche in condizione di tempo secco
la raccolta ed il trattamento delle eventuali acque reflue in esse
convogliate.
3.4 - La scelta dei diversi sistemi di drenaggio
I - La decisione di realizzare sistemi unitari o sistemi separati
deve discendere comunque da accurate valutazioni che dimostrino la
presenza di vantaggi ambientali decisivi e preponderanti.
Nel caso di aree/comprensori destinate ad attivita' prevalentemente
industriale, nelle quali le acque reflue di tempo asciutto sono di
fatto costituite dalle acque reflue dei processi produttivi, e' da
privilegiare l'adozione di un sistema separato per evitare il degrado
ulteriore delle acque meteoriche con sostanze pericolose che
inevitabilmente sarebbero scaricate nei ricettori finali. Analoga
preferenza del sistema separato puo' aversi nei casi in cui le
superfici urbane siano interessate durante le piogge da un ingente
trasporto solido proveniente dall'erosione di suoli instabili e
gravitanti sulle aree urbane dotate di rete fognaria.
II - Tenuto conto che l'inquinamento delle acque meteoriche e'
causato principalmente dal dilavamento delle superfici viarie e non
dalle superfici coperte dei fabbricati e degli insediamenti abitativi
(tetti), sia in presenza di sistemi unitari che separati,
un'ulteriore azione da privilegiare, ove possibile, e' quella della
separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie vere e
proprie, incentivando tale sistema soprattutto nelle aree di nuova
urbanizzazione ove gli impianti interni sono da realizzare ex-novo.
In tali casi le acque meteoriche raccolte dai tetti, o da altre
superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate
con sostanze pericolose, sono raccolte e convogliate con brevi reti
esclusivamente pluviali aventi recapito su suoli permeabili o in
vicini corpi ricettori superficiali ovvero recuperate per usi non
pregiati. Con tale separazione a monte delle reti fognarie si possono
ottenere notevoli vantaggi sia idraulici che ambientali.
III - Al fine di limitare il carico idraulico sul sistema fognario
degli agglomerati, nel caso di nuove urbanizzazioni ed in presenza di
un corpo idrico recettore superficiale per il recapito delle acque
meteoriche, di norma, si prevedera' la realizzazione di sistemi di
tipo separato.
3.5 - Criteri di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenate
In accordo con quanto richiamato al precedente punto 3.4 circa la
necessita' di privilegiare soluzioni che consentano di ridurre a
"monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie
attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di
essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo/strati
superficiali del sottosuolo ovvero, in subordine, nei corsi d'acqua
superficiali, si forniscono i seguenti criteri di indirizzo:
1 - Nelle aree a destinazione residenziale (non ancora urbanizzate)
per le quali non e' configurabile un'apprezzabile contaminazione
delle acque meteoriche, si dovra' prevedere - ove possibile in
relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete
idrografica - il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e
delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da
sostanze pericolose. Ove non si verifichino tali condizioni, si
dovra' prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche attraverso
fognatura; qualora la stessa recapiti nella rete fognaria (pubblica)
dell'agglomerato si dovra' considerare un contributo di portata
meteorica eventualmente limitato, mediante l'adozione di "vasche
volano", ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione della
rete fognaria ed, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo
definito dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora la
fognatura asservita alle predette aree abbia recapito nei corsi
d'acqua superficiali, ai fini dell'adozione degli interventi atti a
contenere l'entita' delle portate meteoriche scaricate entro valori
compatibili con le capacita' idraulica dei recettori, si applicano le
disposizioni impartite dalle competenti Autorita' di bacino,
attraverso la normativa attuativa dei Piani di bacino, ovvero dagli
enti competenti a seconda della natura/tipologia dei corpi idrici
superficiali interessati. Gli interventi suddetti dovranno essere
integrati per quanto possibile con interventi di tipo "diffuso"
distribuiti su vaste aree urbanizzate che privilegiano l'adozione di
sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque
meteoriche quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti. I
medesimi criteri possono trovare applicazione anche nelle aree
urbanizzate non ancora dotate di rete fognaria.
2 - Nelle aree a destinazione produttiva/commerciale si dovranno
prevedere i seguenti interventi: - separazione da parte dei titolari
degli insediamenti delle acque di prima pioggia derivanti dalle
superfici suscettibili di essere contaminate ed immissione delle
stesse nella fognatura nera aziendale, secondo le modalita' indicate
ai successivi punti; - smaltimento diretto in loco - ove possibile in
relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete
idrografica - delle acque di seconda pioggia di cui al punto
precedente nonche' delle acque meteoriche dalle coperture dei
fabbricati e dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere
contaminate. Qualora le condizioni suddette non si verifichino dovra'
prevedersi lo smaltimento delle acque meteoriche tramite fognatura.
Ai fini dell'eventuale contenimento delle portate meteoriche addotte
dalla fognatura aziendale alla rete fognaria dell'agglomerato o ai
corsi d'acqua superficiali valgono le indicazioni richiamate al
precedente punto 1.
3 - Una riduzione analoga delle portate meteoriche, per quanto
possibile, dovra' essere promossa e incentivata anche nelle aree non
attualmente servite dalla rete fognaria "pubblica" ovvero negli
agglomerati esistenti. In tale direzione dovranno orientarsi le
disposizioni locali (comunali e provinciali) in materia urbanistica
per la regolamentazione degli interventi di modifica/ristrutturazione
degli insediamenti esistenti.
4 - Al fine di dare attuazione ai criteri di indirizzo richiamati ai
precedenti punti 1 - 2 - 3, i Comuni provvedono ad adeguare la
regolamentazione urbanistico-edilizia vigente prevedendo disposizioni
specifiche coerenti ai predetti criteri ed ai principi della gestione
sostenibile delle risorse idriche promuovendo ed incentivando, per
quanto possibile, il recupero per usi non pregiati delle acque
meteoriche non suscettibili di inquinamento. Analoghi adeguamenti
dovranno essere previsti dal gestore del servizio idrico integrato
per i "Regolamenti di fognatura e depurazione" di cui all'art. 33 del
decreto.
3.6 - Pianificazione degli interventi per il contenimento delle acque
di prima pioggia
I - Le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle
acque di prima pioggia dovranno essere inserite all'interno di uno
specifico Piano di indirizzo contenente le linee di intervento per la
localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia
dei principali agglomerati urbani sottesi ai diversi sistemi di
drenaggio, sia di tipo separato che unitari. In relazione alle
condizioni morfologiche/orografiche del territorio, dette linee
dovranno privilegiare criteri di intervento che evitino la
proliferazione delle vasche di prima pioggia nelle diverse realta'
territoriali, ottimizzando la localizzazione ed il dimensionamento
delle stesse tenendo conto anche degli aspetti gestionali.
Il Piano di indirizzo, oltre ad individuare le linee di intervento
per i sistemi esistenti, compresi i relativi piani di manutenzione,
per i nuovi sistemi di drenaggio, connessi anche alle aree di nuova
espansione residenziale o produttiva/commerciale, indica i livelli di
prestazione che devono essere garantiti, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento.
Il Piano indica e quantifica gli interventi prioritari necessari per
conseguire gli obiettivi prefissati e in particolare nel caso di reti
fognarie unitarie i programmi specifici di ricondizionamento degli
scolmatori di piena che presentano soglie di sfioro delle acque
difformi dai parametri di funzionamento richiamati in precedenza.
II - Il Piano di indirizzo per il contenimento delle acque di prima
pioggia, da un lato, rientra nella pianificazione d'ambito per quanto
riguarda il programma degli interventi da realizzare e, dall'altro,
costituisce strumento di attuazione del PTA. Dette misure sono quelle
previste dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA adottato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004.
Il Piano di indirizzo e' redatto dalla Provincia di concerto con
l'Agenzia d'ambito e con la collaborazione del gestore del servizio
idrico integrato e lo stesso e' soggetto ad approvazione della
Provincia ai fini dell'inserimento nel Piano territoriale di
Coordinamento provinciale (PTCP), quale strumento che concorre
all'attuazione delle misure previste dal PTA per il conseguimento
degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici superficiali.
4. Reti fognarie separate (art. 39, comma 1, lettera a)
In questo ambito sono presi in considerazione gli agglomerati di cui
all'art. 2 del decreto e le aree destinate ad attivita'
produttiva/commerciale, nei quali siano presenti due condotte
distinte per la raccolta ed il convogliamento nei rispettivi corpi
ricettori, delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue
derivanti dagli insediamenti ubicati in tali aree.
A tal fine si ritiene di sottoporre a specifiche forme di controllo
le acque meteoriche di dilavamento scaricate dalle reti bianche che
recapitano in acque superficiali o sul suolo.
Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree
esterne/pertinenze di singoli stabilimenti industriali o edifici
commerciali non inserite nelle suddette aree e' da ricondursi alle
casistiche di cui all'art. 39, comma 3 del decreto, secondo quanto
previsto al successivo capitolo 8.
4.1 - Disposizioni relative agli agglomerati
4.1.1 - Forme di controllo
Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da reti bianche
sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da rilasciarsi da parte
della Provincia. La domanda di autorizzazione contiene le
informazioni riguardanti le caratteristiche tecnico-costruttive della
rete fognaria comprese quelle degli eventuali dispositivi per la
gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la
superficie e le caratteristiche del bacino scolante afferente alla
fognatura stessa nonche' l'ubicazione dello scarico, da esprimersi di
norma anche come coordinate geografiche. Qualora detti dispositivi
prevedano il convogliamento delle acque di prima pioggia nella "rete
nera", la Provincia in sede di rilascio dell'autorizzazione
acquisisce il parere tecnico del gestore del servizio idrico
integrato.
Ai fini della disciplina autorizzativa si applicano le seguenti
disposizioni:
a) nuovi scarichi: la richiesta di autorizzazione puo' essere
soddisfatta anche attraverso la domanda di autorizzazione allo
scarico della rete nera a condizione che tale richiesta sia
comprensiva delle informazioni sopra richiamate;
b) scarichi esistenti: la domanda di autorizzazione allo scarico per
le reti bianche esistenti e non autorizzati e' presentata entro un
anno dall'adozione del presente provvedimento. Gli scarichi esistenti
ed eventualmente autorizzati ai sensi delle previgenti disposizioni
non sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza naturale
dei provvedimenti in essere;
c) per gli scarichi delle reti bianche a servizio di zone
esclusivamente residenziali e' prevista la forma del "rinnovo tacito"
dell'autorizzazione allo scarico. Tale procedura trova applicazione
nei casi in cui non intervengano modifiche significative alle
caratteristiche del bacino scolante afferente alla rete fognaria
stessa; in assenza di comunicazioni al riguardo da parte del titolare
dello scarico, l'autorizzazione e' da ritenersi tacitamente
rinnovata. A tal fine, fatte salve le modalita' che potranno essere
definite dall'Autorita' competente, la stessa autorizzazione puo'
contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere
esplicito il tacito rinnovo. Qualora le condizioni di cui sopra non
siano verificate, il titolare dello scarico dovra' provvedere al
rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalita' dettate
dall'Autorita' competente;
d) in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico la Provincia
indica le prescrizioni tecnico-gestionali alle quali gli scarichi
delle reti bianche devono essere soggetti; ai predetti scarichi non
si applicano i valori limite di emissione di cui all'Allegato 5 del
decreto.Al fine di garantire in ogni Ambito Territoriale Ottimale
(ATO) di gestione del servizio idrico integrato criteri adeguati di
dimensionamento e gestione delle reti fognarie bianche, si rimanda a
quanto previsto da decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (pubblicato
nella GU 14 marzo 1996 n. 62).
4.1.2 - Gestione delle acque di prima pioggia
A - Scarico in acque superficiali
I - Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di
qualita' dei corpi idrici superficiali "significativi" e di
"interesse" inseriti nel PTA, per gli agglomerati con popolazione
superiore a 20.000 AE dotati di reti bianche a servizio di ampie e
significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti
corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia e' tenuta
a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per
la gestione delle acque di prima pioggia.
A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le
disposizione previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA,
adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22
dicembre 2004 nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 1420
del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.
Per l'individuazione delle condotte a piu' significativo impatto si
rimanda ai criteri indicati al precedente punto 3.1 - lettere a) e
b).
II - L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016 concorre
alla riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia
previsto dalle citate Norme, rispettivamente, per il 25% ed il 50%
rispetto a quello generato dalla superficie servita dal reticolo
scolante. Nell'effettuare dette valutazioni si dovra' tenere conto
anche del contributo del carico dovuto alle previsioni di sviluppo
urbanistico degli agglomerati considerati.
Per gli agglomerati sopra indicati ricadenti nella fascia compresa
nei 10 km. dalla linea costa, le percentuali precedenti sono
aumentate del 20%, ai fini della salvaguardia della qualita' delle
acque marino-costiere per gli usi di balneazione.
Riguardo alla valutazione dei carichi predetti si rimanda alla
metodologia ed ai coefficienti per unita' di superficie riportati
nella Relazione generale del PTA nonche' ai criteri contenuti nelle
Linee guida di indirizzo richiamate in precedenza.
Le Province sulla base delle linee di intervento indicate nel Piano
di indirizzo di cui al precedente punto 3.6, dei dati
conoscitivi/elementi informativi contenuti nelle domande di
autorizzazione allo scarico di cui al precedente capitolo 4.1.1
nonche' dei criteri di valutazione sopra richiamati, individuano le
reti bianche per le quali si rende necessario la predisposizione dei
sistemi di gestione delle acque di prima pioggia: in sede di
autorizzazione allo scarico sono indicate le prescrizioni
tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei predetti sistemi.
Tali prescrizioni avranno a riferimento l'adozione di dispositivi che
consentano il convogliamento nella canalizzazione nella rete nera
delle acque di prima pioggia ad elevato carico inquinante ovvero
misure volte al contenimento delle acque medesime anche attraverso la
realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima
pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere garantita
l'attivazione delle operazioni di svuotamento, di norma, nell'ambito
delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio
delle acque all'impianto di trattamento.
III - Per i corpi idrici superficiali diversi da quelli richiamati al
precedente punto I e interessati dallo scarico di reti bianche a
servizio di agglomerati, qualora sia richiesto dalle esigenze di
tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi specifici
delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione locale
(Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la
Provincia puo' dettare prescrizioni specifiche alle modalita' di
scarico delle "acque di prima pioggia", del tutto analoghe a quelle
indicate al punto II.
Per le reti bianche a servizio di agglomerati esistenti, l'esigenza
di prescrivere la realizzazione di scaricatori di piena ed i relativi
manufatti per la gestione delle acque di prima pioggia deve essere
supportata da elementi di valutazioni specifici circa la necessita'
di contenere il carico veicolato dalle portate meteoriche nel corpo
recettore. Detti elementi avranno a riferimento almeno il livello di
contaminazione delle portate meteoriche, il carico sversato,
l'estensione del bacino sotteso dalla rete afferente al corpo
recettore, la distribuzione degli scaricatori di piena o delle reti
di scarico lungo l'asta fluviale e le caratteristiche idrologiche e
morfologiche del recettore medesimo.
IV - Nelle aree di nuova urbanizzazione a destinazione esclusivamente
residenziale, salvo che non sia richiesto dalle esigenze di tutela di
cui ai precedente punti II e III, le reti bianche non sono dotate di
dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. Tale
indicazione appare coerente in quanto, di norma, non si configura una
significativa contaminazione delle acque meteoriche tale da
richiedere la separazione delle acque di prima pioggia ed il loro
invio all'impianto di trattamento.
B - Scarico sul suolo
I - Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 lett. e) del decreto,
gli scarichi delle reti bianche possono avere recapito sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo; a tal fine trovano
applicazione le prescrizioni e le modalita' di scarico previste dalla
deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 - Allegato 5, punti 1 e 2.
Qualora sia reso possibile dal contesto territoriale, dalle
condizioni idrogeologiche, morfologiche e orografiche del suolo e del
sottosuolo, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie legate al
possibile sviluppo di odori molesti o alla proliferazione degli
insetti, sono consentite modalita' di scarico diverse da quelle
previste dalla citata deliberazione 4 febbraio 1977, ad esempio
stagni disperdenti. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni di
cui al successivo capitolo 8 in materia di scarico delle acque
meteoriche di dilavamento nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
Per gli scarichi delle fognature separate su suolo con recapito
all'interno delle aree di salvaguardia delle acque destinate al
consumo umano di cui all'art. 21 del decreto, fermo restando il
divieto di cui al comma 5 - lettera d), le Province possono prevedere
l'adozione di specifiche misure volte al contenimento o al
trattamento delle acque di prima pioggia, secondo quanto previsto
dalle disposizioni regionali in materia.
II - Ai fini della disciplina degli scarichi sul suolo delle reti
bianche si forniscono i seguenti indirizzi:
a) per i nuovi scarichi delle reti bianche, sottese ad aree ad
esclusiva destinazione residenziale e connessi ad interventi di
urbanizzazione con bacino di utenza superiore a 2000 AE, qualora
abbiano recapito in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola o
nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, come
designate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del
decreto, si adottano misure volte alla gestione delle acque di prima
pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad
esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito,
nell'ambito delle 48 - 72 ore successive, deve essere garantita, di
norma, l'attivazione delle operazioni di svuotamento delle vasche di
prima pioggia; tali acque sono recapitate nella rete delle acque
reflue (rete nera);
b) per gli scarichi esistenti di reti bianche ricadenti nella
tipologia della precedente lettera a), la Provincia, qualora lo
richiedano le condizioni specifiche di vulnerabilita' e rischio delle
risorse idriche sotterranee, puo' prescrivere, in sede di
rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'eventuale
adeguamento alle prescrizioni previste per i nuovi scarichi.
Nell'ambito delle predette valutazioni si dovra' tenere conto sia
delle specifiche esigenze di tutela/salvaguardia della risorsa
idrica, sia delle effettive condizioni di degrado delle acque
sotterranee connesse alle aree interessate dagli scarichi sul suolo;
c) i nuovi scarichi sul suolo delle reti bianche sottese ad aree a
prevalente destinazione commerciale/produttiva connesse ad
agglomerati di qualunque consistenza sono di norma vietati. Quando
sia accertata la non disponibilita' di altri corpi recettori, lo
scarico sul suolo e' subordinato all'adozione delle misure per la
gestione delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di
sistemi di accumulo e trattamento di cui al capitolo 2, punto II -
lettera c). Per gli scarichi esistenti sottesi alle aree suddette si
applicano le indicazioni di cui alla precedente lettera b);
d) agli scarichi sul suolo delle reti bianche non si applicano i
valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 del
decreto.
4.2 - Reti fognarie bianche a servizio delle aree destinate ad
attivita' produttiva/commerciale
Ai fini della disciplina degli scarichi delle reti bianche a servizio
delle aree destinate ad attivita' produttive/commerciali inserite
negli agglomerati ovvero come tali classificate "agglomerati" ai
sensi del decreto e della direttiva regionale 1053/03, si forniscono
i seguenti criteri di indirizzo:
a) nuovi scarichi: nelle nuove aree a destinazione
produttiva/commerciale (non ancora urbanizzate), i titolari degli
insediamenti sono tenuti, ai sensi di quanto previsto al precedente
capitolo 3.5, all'esecuzione degli interventi di separazione delle
acque di prima pioggia derivanti dalle superfici suscettibili di
essere contaminate ed alla loro immissione nella fognatura nera
aziendale, secondo le modalita' definite dal gestore del sevizio
idrico integrato. In presenza di accertate condizioni di rischio, i
soggetti gestori delle reti fognarie separate a servizio delle
predette aree sono tenuti ad adottare, prima dello scarico terminale
delle reti medesime, sistemi di gestione delle acque di prima pioggia
da ricondursi, di norma, all'installazione di dispositivi per il
convogliamento delle stesse nella condotta della rete nera ovvero
alla raccolta e contenimento delle acque medesime attraverso la
realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima
pioggia). Dette condizioni sono da ricondursi di norma alla presenza
di stabilimenti/insediamenti che in ragione della natura e del numero
di cicli produttivi installati possono determinare rischi specifici
di sversamento/dilavamento di sostanze pericolose nella rete bianca
attraverso il sistema viario/aree impermeabilizzate comuni (ad
esempio elevati flussi di traffico su gomma per il trasporto di
materie prime e prodotti);
b) scarichi esistenti: fatte salve le esenzioni di cui alla
successiva lettera c), entro 5 anni dalla data di entrata in vigore
della presente direttiva, i soggetti gestori delle reti fognarie
separate a servizio delle aree produttive/commerciali in presenza di
accertate condizioni di rischio, sono tenuti ad adottare sistemi di
gestione delle acque di prima pioggia analoghi a quelli previsti per
i nuovi scarichi. Restano fermi gli obblighi previsti al successivo
punto 8 a carico dei titolari degli insediamenti/stabilimenti
inseriti nelle predette aree, ai fini della gestione delle acque di
prima pioggia e di lavaggio da aree esterne ai sensi dell'art. 39,
comma 3, del decreto;
c) esenzioni: di norma sono esenti dagli obblighi di cui alle
precedenti lettere a) e b) gli scarichi delle reti fognarie separate
a servizio delle aree a destinazione produttiva/commerciale la cui
superficie insediativa complessiva risulti inferiore a 50.000 mq.
Qualora lo richieda le esigenze di tutela del corpo idrico recettore
- salvaguardia di usi specifici delle acque - previsti dagli
strumenti di pianificazione locale (Piano territoriale di
Coordinamento provinciale - PTCP), la Provincia puo' dettare
prescrizioni specifiche alle modalita' di scarico delle "acque di
prima pioggia", anche per tali aree.
Ai fini della gestione delle acque di prima pioggia derivanti dalle
reti bianche a servizio delle aree produttive/commerciali con
recapito sul suolo, valgono le disposizioni riportate al precedente
capitolo 4.1.2 punto B.
5. Disposizioni relative allo scarico delle fognature separate da
centri/nuclei isolati
I - Rientrano in questo ambito i centri/nuclei isolati di tipo
residenziale e quelli a prevalente destinazione
produttiva/commerciale, dotati di condotte fognarie di tipo separato
che, ai sensi del decreto e della direttiva regionale 1053/03, non
sono individuabili come "agglomerati".
II - Gli scarichi di condotte separate per la raccolta e
l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai
centri di cui al precedente punto I con destinazione di tipo
residenziale, non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico. I
titolari degli scarichi esistenti gia' in possesso di autorizzazione
si adeguano alle nuove disposizioni alla scadenza naturale dei
provvedimenti.
I titolari delle fognature nere al servizio dei predetti
centri/nuclei isolati di tipo residenziale, in sede di richiesta di
autorizzazione per nuovi scarichi ovvero di rinnovo per gli scarichi
esistenti, provvedono a dare comunicazione al Comune dell'esistenza
delle condotte separate per l'allontanamento delle acque meteoriche,
indicandone il corpo idrico recettore, le modalita' ed il punto di
scarico comprensivo delle relative coordinate geografiche.
III - Per scarichi in corpo idrico superficiale di condotte separate
di cui al precedente punto II, qualora lo richiedano le esigenze di
tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi specifici
delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione locale
(Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la
Provincia, anche su segnalazione del Comune territorialmente
competente, puo' dettare prescrizioni specifiche alle modalita' di
scarico delle "acque di prima pioggia" del tutto analoghe a quelle
indicate al precedente capitolo 4.1.2.
IV - Gli scarichi di condotte separate per la raccolta e
l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai
centri di cui al precedente punto I a prevalente destinazione
produttiva/commerciale, sono soggetti ad autorizzazione allo scarico,
da rilasciarsi da parte della Provincia.
Ai fini della disciplina degli scarichi e del regime autorizzativo si
rimanda al precedente capitolo 4, punto 4.2.
V - Gli scarichi sul suolo delle condotte fognarie separate di cui al
precedente punto I sono sempre ammessi; sono fatte salve le
disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate
al consumo umano, di cui all'art. 21 del decreto. Per gli scarichi di
cui al precedente punto III si applicano le disposizioni di cui al
capitolo 4.1.2 punto B.
6. Reti fognarie unitarie
Rientra in questo ambito il sistema di drenaggio urbano di tipo
unitario costituito da reti fognarie/collettori unici che convogliano
all'impianto di trattamento ovvero al recettore finale, sia le acque
reflue urbane, intese anche come miscela di acque reflue domestiche e
industriali (eventualmente pretrattate), sia le acque meteoriche di
dilavamento derivanti dalle precipitazioni. Il loro dimensionamento,
pertanto, sara' basato sulle portate delle acque meteoriche che
risultano prevalenti anche rispetto alle portate delle altre acque
reflue durante i massimi eventi previsti in progetto.
Tenuto conto che in tempo di pioggia l'impianto di trattamento delle
acque reflue, in ingresso, di norma, puo' accettare portate,
normalmente definite "nere diluite", pari a 3 volte la portata media
di tempo asciutto (Qm); la portata eccedente detto valore deve essere
scaricata direttamente nei corpi idrici ricettori attraverso appositi
manufatti. I manufatti adibiti a tale scopo, denominati "scolmatori"
o "scaricatori di piena", sono realizzati lungo la rete quando sia
possibile lo scarico in un idoneo ricettore (scaricatori di
alleggerimento) o comunque all'ingresso dell'impianto di trattamento
delle acque reflue urbane (scaricatore di testa impianto).
6.1 - Forme di controllo
I - Gli scolmatori di piena, costituendo di fatto dispositivi
funzionali indispensabili alle esigenze idrauliche delle reti
fognarie di tipo unitario, si ritiene che debbano rientrare nel
sistema autorizzativo della rete fognaria ad essi asservita, quali
elementi fondamentali per la valutazione degli effetti dello scarico
terminale sul corpo recettore, attraverso la verifica degli standard
costruttivi e delle condizioni di funzionamento.
Tale condizione e' da ritenersi soddisfatta, sia considerando come
scarico il singolo scolmatore, sia riconducendo gli stessi
nell'ambito del provvedimento autorizzativo previsto per lo scarico
della rete fognaria interessata. In entrambi i casi il provvedimento
conterra', fra l'altro, specifiche prescrizioni di funzionamento e
gestionali quali: le condizioni di sfioro, gli eventuali
pretrattamenti dei solidi grossolani, la tenuta dei registri di
manutenzione, ecc.
II - Ai fini di dar corso alle procedure autorizzative sopra
richiamate, le Province definiscono tempi e modalita' per la
presentazione delle richieste di autorizzazione nonche' i contenuti
della documentazione tecnica di supporto.
Fermo restando che i nuovi scolmatori di piena, prima della loro
entrata in esercizio, devono essere assoggettati alle procedure
autorizzative sopra richiamate, le Province provvedono affinche'
entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento
dette procedure siano attivate anche per gli scolmatori di piena
esistenti.
Gli scarichi eventualmente autorizzati degli scolmatori esistenti non
sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza naturale dei
provvedimenti in essere: a tale data si adeguano alle nuove
disposizioni secondo le modalita' dettate dalle Province.
Le disposizioni regionali in materia emanate con la circolare 6/88
sono da ritenersi abrogate.
6.2 - La gestione delle acque di prima pioggia
A - Scarico in acque superficiali
I - Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di
qualita' dei corpi idrici superficiali "significativi" e di
"interesse" inseriti nel PTA, per gli agglomerati con popolazione
superiore a 20.000 AE dotati di reti fognarie unitarie a servizio di
ampie e significative aree urbanizzate con recapito diretto nei
predetti corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia
e' tenuta a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di
dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti
dagli scaricatori di piena.
A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le
disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA,
adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22
dicembre 2004 nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 1420
del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.
L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016, concorre alla
riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia previsto
dalle citate Norme del PTA, rispettivamente, per il 25% ed il 50%
rispetto a quello generato dalla superficie servita dal reticolo
scolante. Nell'effettuare dette valutazioni si dovra' tenere conto
anche del contributo del carico dovuto alle previsioni di sviluppo
urbanistico degli agglomerati considerati.
Per gli agglomerati sopra indicati, ricadenti nella fascia compresa
nei 10 km. dalla costa, le percentuali precedenti sono aumentate del
20%, ai fini della salvaguardia della qualita' delle acque
marino-costiere per usi di balneazione.
Ai fini della valutazione dei carichi predetti si rimanda alla
metodologia ed ai coefficienti per unita' di superficie riportati
nella Relazione generale del PTA nonche' ai criteri contenuti nelle
Linee guida di indirizzo richiamate in precedenza.
II - Le Province sulla base delle linee di intervento indicate nel
Piano di indirizzo di cui al precedente punto 3.6, dei dati
conoscitivi/elementi informativi contenuti nelle domande di
autorizzazione allo scarico di cui al precedente punto 6.1 nonche'
dei criteri di valutazione indicati al precedente punto 3.1 - lettere
a) e b), individuano gli scaricatori/scolmatori di piena per i quali
si rende necessario la predisposizione dei sistemi di gestione delle
acque di prima pioggia.
Nell'ambito della predetta valutazione, sono da ritenersi prioritari
i programmi specifici di ricondizionamento degli scolmatori di piena
che presentano soglie di sfioro delle acque difformi dai parametri di
funzionamento richiamati in precedenza.
Per gli scarichi in argomento la Provincia, nel provvedimento di
autorizzazione allo scarico, indica le prescrizioni
tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei sistemi di
gestione delle acque di prima pioggia. Tali sistemi avranno a
riferimento il contenimento delle acque medesime anche attraverso la
realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima
pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro
successivo svuotamento nell'ambito, di norma, delle 48 - 72 ore
successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque
all'impianto di trattamento.
III - Per i corpi idrici superficiali diversi da quelli richiamati al
precedente punto I e interessati dallo scarico scaricatori/scolmatori
di piena a servizio di agglomerati, qualora sia richiesto dalle
esigenze di tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi
specifici delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione
locale (Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la
Provincia puo' dettare prescrizioni specifiche alle modalita' di
scarico delle "acque di prima pioggia" del tutto analoghe a quelle
indicate al punto I.
In questi casi l'esigenza di prescrivere la realizzazione di
manufatti per la gestione delle acque di prima pioggia deve essere
supportata da elementi di valutazioni specifici circa la necessita'
di contenere il carico veicolato nel corpo recettore dalle portate
meteoriche. Detti elementi avranno a riferimento almeno il livello di
contaminazione delle portate meteoriche, il carico sversato,
l'estensione del bacino sotteso dalla rete afferente al corpo
recettore, la distribuzione degli scaricatori di piena o delle reti
di scarico lungo l'asta fluviale e le caratteristiche idrologiche e
morfologiche del recettore medesimo.
B - Scarico sul suolo
I - Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 (2) lett. e) del
decreto, gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio delle
reti fognarie unitarie possono avere recapito sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo.
II - Ai fini della disciplina degli scarichi sul suolo degli
scaricatori/scolmatori di piena si forniscono i seguenti criteri di
indirizzo:
a) per nuovi scarichi sottesi ad aree ad esclusiva destinazione
residenziale e connessi ad interventi di urbanizzazione con bacino di
utenza superiore a 2000 AE qualora abbiano recapito in zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola o nelle zone di protezione
delle acque destinate al consumo umano, come designate,
rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del decreto, si
adottano misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia
anche attraverso la realizzazione di adeguati sistemi di accumulo (ad
esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito, di
norma, nell'ambito delle 48 - 72 ore successive deve essere garantita
l'attivazione delle operazioni di svuotamento delle vasche di prima
pioggia; tali acque sono recapitate agli impianti di trattamento;
b) per gli scarichi esistenti ricadenti nella tipologia della
precedente lettera a), la Provincia, qualora lo richieda le
condizioni specifiche di vulnerabilita' e rischio delle risorse
idriche sotterranee, puo' prescrivere, in sede di autorizzazione allo
scarico, l'eventuale adeguamento alle prescrizioni previste per i
nuovi scarichi. Nell'ambito delle predette valutazioni si dovra'
tenere conte sia delle specifiche esigenze di tutela/salvaguardia
della risorsa idrica, sia delle effettive condizioni di degrado delle
acque sotterranee connesse alle aree interessate dagli scarichi sul
suolo;
c) i nuovi scarichi sul suolo degli scaricatori di piena sottesi ad
aree a prevalente destinazione commerciale/produttiva connessi ad
agglomerati di qualunque consistenza sono di norma vietati. Quando
sia accertata la non disponibilita' di altri corpi recettori, lo
scarico sul suolo e' subordinato all'adozione delle misure per la
gestione delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di
sistemi di accumulo e trattamento di cui al capitolo 2, punto II -
lettera c). Per gli scarichi esistenti sottesi alle aree suddette si
applicano le indicazioni di cui alla presente lettera b).
III - Agli scarichi sul suolo di cui al punto I non si applicano i
valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5
del decreto.
7. Altre condotte separate per l'immissione delle acque meteoriche di
dilavamento nel reticolo scolante (art. 39, comma 1, lett. b)
Rientra in questo ambito il diffuso e complesso sistema di raccolta
ed allontanamento tramite canalizzazioni e condotte dedicate delle
acque meteoriche di dilavamento, come definito al precedente capitolo
2 - Punto III. A titolo indicativo possono essere ricomprese nella
predetta definizione le canalizzazioni a tenuta a servizio delle reti
stradali ed autostradali, sia della normale sede stradale che delle
opere connesse quali ponti gallerie, viadotti, svincoli, ecc., ovvero
delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste
aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree adibite ad interporti,
reti ferroviarie in galleria, ecc.).
Ai fini della disciplina delle immissioni nel reticolo scolante delle
acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle "altre condotte
separate", trovano applicazione le seguenti disposizioni.
7.1 - Forme di controllo
a) Nuove immissioni: l'esigenza richiamata all'art. 39, lett. b) del
decreto di assoggettare tali immissioni a prescrizioni specifiche o
ad autorizzazione, s'intende soddisfatta per le nuove opere ed i
nuovi progetti di intervento soggetti a valutazione di impatto
ambientale (VIA) dalla procedura di VIA stessa, secondo le vigenti
disposizioni statali e regionali: la VIA positiva puo' contenere le
prescrizioni specifiche per l'immissione delle acque meteoriche di
dilavamento derivanti dalle altre condotte separate. Rientrano in
questo ambito anche le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento
soggetti alla procedura di verifica (screening): la verifica positiva
con prescrizione per la mitigazione degli impatti puo' contenere
vincoli specifici per l'immissione delle acque meteoriche di
dilavamento derivanti dalle altre condotte separate. Il titolare del
progetto e' obbligato a conformare la realizzazione dell'intervento
alle eventuali prescrizioni per l'immissione delle acque meteoriche
di dilavamento previste dalla VIA positiva o dalla verifica positiva
di screening.
b) Immissioni esistenti: per i progetti di intervento gia' completati
o in corso di esecuzione e per i quali siano state concluse le
procedure di VIA e di verifica (screening)
(nazionali/regionali/locali), le Province, attraverso specifiche
ricognizioni e utilizzando i normali canali informativi,
predispongono, entro 2 anni dall'adozione del presente provvedimento,
l'"archivio delle opere" presenti nei rispettivi ambiti territoriali
contenente, fra l'altro, le prescrizioni specifiche eventualmente
previste dalla VIA positiva e dalla verifica per la gestione delle
acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia
nonche' la denominazione dei corpi idrici interessati dalle
immissioni e la loro ubicazione geografica. L'arco temporale della
ricognizione s'intende riferito alla data di entrata in vigore delle
norme statali e regionali che disciplinano le procedure di VIA e di
screening.
7.2 - La gestione delle acque di prima pioggia e delle acque
meteoriche di dilavamento
I - Per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento di cui al
precedente punto 7.1 - lettera a), le prescrizioni per il
contenimento dell'inquinamento prodotte dalle acque di prima pioggia
derivanti dalle "altre condotte separate" possono trovare
applicazione nei casi in cui tali acque siano immesse direttamente o
in prossimita' di corpi idrici superficiali "significativi" e di
"interesse" inseriti nel PTA.
A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le
disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA,
adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22
dicembre 2004 nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 1420
del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.
Dette prescrizioni devono rispondere alla reale necessita' di
contenere il carico inquinante sversato dalle immissioni suddette per
garantire il conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualita'
dei corpi idrici interessati.
A tal fine si avranno a riferimento seguenti criteri di valutazione:
il livello di contaminazione delle portate meteoriche e dei relativi
carichi inquinanti sversati, l'estensione del bacino sotteso dalle
"altre condotte separate" che si immettono nel corpo recettore, la
distribuzione delle ulteriori "altre condotte separate" o delle altre
reti di scarico presenti lungo l'asta fluviale nonche' le
caratteristiche idrologiche e morfologiche del recettore medesimo.
II - Per i corpi idrici diversi da quelli richiamati al precedente
punto I l'adozione di specifiche prescrizioni per la gestione delle
acque di prima pioggia legate alle immissioni delle condotte di cui
trattasi e' determinata sulla base delle esigenze di tutela e
protezione dei corpi idrici ricettori stabilite dagli strumenti di
pianificazione provinciale (Piano territoriale di Coordinamento
provinciale - PTCP), secondo i criteri di valutazione richiamati al
precedente punto I.
III - Le prescrizioni da adottarsi ai sensi dei precedenti punti I e
II avranno a riferimento, di norma, soluzioni progettuali di tipo
strutturato che garantiscano la raccolta ed il convogliamento delle
acque di prima pioggia in idonei bacini di raccolta e trattamento in
grado di sedimentare le acque raccolte prima dell'immissione nel
corpo ricettore. Trattamenti aggiuntivi (quali ad esempio la
disoleatura) saranno prescritti in ragione della destinazione d'uso e
di attivita' delle aree sottese dalle "altre condotte separate" che
danno origine alle predette immissioni. Dette soluzioni possono
essere finalizzate anche al trattamento dell'acqua di prima pioggia
mediante la realizzazione di sistemi di tipo naturale i quali la
"fito-depurazione" o le "fasce filtro/fasce tampone".
Ai fini della realizzazione dei predetti sistemi, si rimanda alle
indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida di indirizzo.
IV - Riguardo al diffuso sistema di raccolta allontanamento delle
acque meteoriche di dilavamento dalle reti stradali ed autostradali e
delle relative opere connesse, l'eventuale applicazione delle
prescrizioni per la gestione delle acque di prima pioggia, di cui ai
precedenti punti I e II, s'intende riferita esclusivamente alle
canalizzazioni/condotte a tenuta responsabili delle immissioni
diretta nei corpi recettori, con esclusione delle "cunette bordo
strada" in terra adibite all'allontanamento delle acque meteoriche
dalla sede stradale. Al riguardo, sono fatte salve le disposizioni
regionali emanate ai sensi dell'art. 21 del decreto in materia di
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.
Nell'ambito delle prescrizioni di cui ai precedenti punti I e II puo'
rientrare anche il sistema di canalizzazioni realizzato in specifici
tratti delle reti stradali/autostradali considerati a "rischio
sversamenti" per incidente, legato al trasporto di merci/sostanze
pericolose. I manufatti di contenimento eventualmente presenti
adibiti a tale scopo, possono concorrere anche alla gestione delle
acque di prima pioggia.
V - Per quanto attiene l'eventuale adozione di interventi atti a
contenere l'entita' delle portate meteoriche scaricate dalle "altre
condotte separate" (contenimento rischio idraulico) entro valori
compatibili con le capacita' idraulica dei recettori, si rimanda alle
disposizioni impartite dalle competenti Autorita' di bacino,
attraverso la normativa attuativa dei Piani di bacino, ovvero dalle
rispettive Autorita' competenti in relazione alla tipologia e natura
del corpo idrico interessato dall'immissione.
Qualora negli stessi corpi idrici di cui ai precedenti punti I e II,
si renda necessario adottare sia interventi di gestione delle acque
di prima pioggia, sia azioni di prevenzione del rischio idraulico
attraverso la realizzazione di vasche volano/laminazione, le stesse
possono essere realizzate per soddisfare entrambe le esigenze. A tal
fine si avranno a riferimento gli orientamenti riportati nelle Linee
guida di indirizzo.
7.3 - Contenimento delle acque di prima pioggia da fonti diffuse
Qualora lo richiedano le esigenze di tutela e protezione dei corpi
idrici ricettori, al fine di contenere il carico inquinante delle
acque di prima pioggia di origine diffusa (non veicolate) che
defluiscono dalle superfici rese impermeabili, per
infiltrazione/scorrimento nei terreni circostanti e quindi nei corpi
recettori (rete scolante), puo' prevedersi anche in questi casi
soluzioni progettuali che prevedano la realizzazione di "fasce
filtro" o "fasce tampone", secondo le indicazioni riportate nelle
Linee guida di indirizzo.
8. Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39,
comma 3)
I - In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento non sono
considerate "scarico" ai sensi dell'art. 1 lettera bb) del Dlgs
152/99. Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in
modo discontinuo, un'area determinata destinata ad attivita'
commerciali o di produzione di beni nonche' le relative pertinenze
(piazzali, parcheggi, ecc.) trasportando con se' i "residui", anche
passivi, di tale attivita', la stessa acqua perde la sua natura di
acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da
assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale
regime autorizzativo.
II - Sulla base dei dati della comune esperienza, ai fini di
individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle
superfici esterne operato dalle acque meteoriche puo' costituire un
fattore di inquinamento, occorre riferirsi ai seguenti criteri
generali:
a) l'inquinamento potrebbe derivare dallo svolgimento delle fasi di
attivita' all'aperto quali lo stoccaggio/accumulo o la movimentazione
di materie prime, di scarti/rifiuti ovvero l'esecuzione di
particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in
ambienti chiusi (ad esempio l'autodemolizione);
b) la presenza di sostanze pericolose potrebbe derivare dalle
operazioni di spillamento, dagli sfiati e dalle condense di alcune
installazioni o impianti che non possono essere raccolti
puntualmente;
c) le acque inquinate hanno origine dal passaggio delle acque
meteoriche su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro
natura tipicamente "sporcanti" ovvero su aree dedicate al deposito di
materie prime o rifiuti.
Sulla base dei criteri suddetti, sono soggetti alla disciplina di cui
all'art. 39, comma 3 del decreto:
- stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di
produzione di beni le cui aree esterne siano adibite
all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o
scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad
altri usi per le quali vi sia la possibilita' di dilavamento dalle
superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che
possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
A titolo indicativo, si identificano i seguenti settori produttivi
e/o attivita' specifiche soggetti alle predette disposizioni
dell'art. 39, comma 3 del decreto:
- industria petrolifera;
- industrie/impianti chimici;
- impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di
produzione di ghisa e acciaio/fonderie di metalli ferrosi);
- trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- stazioni di distribuzione di carburante;
- depositi all'ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide,
anche pericolose;
- depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attivita' di
demolizione autoveicoli ai sensi del DLgs 209/03;
- depositi di rifiuti, centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione
degli stessi.
8.1 - Forme di controllo e gestione delle acque di prima pioggia
Ai fini della disciplina dello scarico delle acque di prima pioggia e
di lavaggio derivanti dalle aree esterne degli
stabilimenti/insediamenti richiamati al precedente punto 8 - II, si
forniscono i seguenti criteri di indirizzo:
8.1.1 - Aree esterne dotate di fognatura di raccolta delle acque
meteoriche di dilavamento o di lavaggio
I - Recapito in rete fognaria unitaria
Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di
raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con
recapito nella rete fognaria di tipo unitario esterna agli
insediamenti, valgono le norme e prescrizioni regolamentari stabilite
dal gestore del servizio idrico integrato o da altro soggetto gestore
titolare del servizio.
In questo ambito si avranno a riferimento i seguenti criteri di
indirizzo:
- garantire che le acque di prima pioggia e di lavaggio da aree
esterne siano convogliate nella rete fognaria unitaria. Qualora sia
richiesto da esigenze di funzionalita' idraulica della rete unitaria
durante gli eventi piovosi, il gestore del servizio prescrivera' la
realizzazione di sistemi di accumulo di tali acque (vasche di prima
pioggia) presso gli insediamenti definendo le modalita' ed i tempi
del loro convogliamento nella rete medesima;
- evitare il sovraccarico idraulico della rete fognaria unitaria
durante gli eventi piovosi. A tal fine potra' essere prevista la
possibilita' che le acque di seconda pioggia derivanti dalle aree
esterne degli insediamenti siano recapitate in corpi idrici
superficiali, qualora presenti.
II - Recapito in rete fognaria separata (rete bianca)
Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di
raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con
recapito nella rete bianca esterna all'insediamento, dovranno essere
adottati i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia da
ricondursi, di norma, all'installazione di dispositivi per il
convogliamento delle stesse nella fognatura nera aziendale ovvero
alla raccolta e contenimento delle acque medesime attraverso la
realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima
pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro
successivo svuotamento nell'ambito, di norma, delle 48 - 72 ore
successive all'ultimo evento piovoso con l'invio nella fognatura
nera.
In ogni condizione le acque di lavaggio delle aree esterne devono
essere convogliate nella fognatura nera aziendale.
Le acque di seconda pioggia come definite al precedente capitolo 2 -
punto VI, derivanti dalle predette aree esterne sono recapitate
direttamente nella rete bianca.
Ai fini delle modalita'/prescrizioni di scarico delle acque di prima
pioggia o di lavaggio nonche' delle acque di seconda pioggia nella
rete bianca, trovano applicazione le norme regolamentari stabilite
dal gestore del servizio idrico integrato o da altro soggetto gestore
titolare del servizio.
III - Recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo
A - Nei casi in cui le acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio
delle aree esterne degli stabilimenti/insediamenti richiamati al
precedente punto 8 - II siano recapitate in corpo idrico superficiale
o sul suolo tramite condotta dedicata, possono essere distinte due
casistiche-tipo:
CASO 1
Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attivita'
che in esse si svolgono ovvero agli usi previsti, puo' ritenersi
completato o esaurito nell'arco di tempo definito per la valutazione
delle acque di prima pioggia.
Tale condizione e' da ritenersi soddisfatta quando sono state
adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di
pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di
lavorazione o attivita' di deposito/stoccaggio di materie
prime/scarti o rifiuti (realizzazione di bacini di contenimento,
coperture, ecc.).
In questo ambito trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico
superficiale o sul suolo e' consentito a condizione che le acque di
prima pioggia o di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi
dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), siano
convogliate nella fognatura aziendale delle acque reflue (industriali
o domestiche) a servizio dello stabilimento/insediamento, il cui
recapito avvenga nella rete fognaria dell'agglomerato o del nucleo
isolato. Tali dispositivi dovranno essere realizzati in modo da
garantire, in ogni condizione, il convogliamento nella fognatura
aziendale delle acque di lavaggio e delle acque di prima pioggia per
il quantitativo calcolato secondo le indicazioni riportate al
precedente punto 2 - V. Il criterio suddetto trova applicazione anche
nei casi in cui la fognatura aziendale delle acque reflue abbia
recapito in acque superficiali e si caratterizzi come fognatura di
acque reflue industriali dotata di trattamento depurativo adeguato
che garantisca il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla
Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto. Per condizioni operative
diverse da quelle sopra richiamate, ad esempio un sistema di
trattamento delle acque reflue aziendali non adeguato per tipologia
e/o capacita' depurativa/idraulica a trattare le acque di prima
pioggia o di lavaggio di cui sopra, la gestione delle acque di prima
pioggia e di lavaggio deve necessariamente prevedere la loro raccolta
in idonei sistemi di accumulo (vasche di prima pioggia). Ad evento
meteorico esaurito deve essere garantito il loro successivo
svuotamento nell' ambito, di norma, delle 48 - 72 ore successive
all'ultimo evento piovoso.
b) Ai fini del regime autorizzativo, pertanto, qualora siano
rispettate le condizioni di cui alla precedente lettera a) il
recapito in corpo idrico superficiale delle acque di seconda pioggia
delle aree esterne non e' soggetto ad autorizzazione ai sensi
dell'art. 45 del decreto. L'Autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti
dall'insediamento/stabilimento connesso alle predette aree esterne,
in sede di autorizzazione, valuta le condizioni di appartenenza alla
casistica 1 e definisce le prescrizioni atte a garantire il rispetto
delle disposizioni di cui alla precedente lettera a).
c) Lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima
pioggia o di lavaggio raccolte in vasche di accumulo e' ammesso
previo adeguato trattamento. A tale scopo dette acque possono essere
convogliate all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue
industriali dello stesso insediamento; quando cio' non sia possibile,
di norma, e' da ritenersi coerente l'adozione di sistemi
sedimentazione e disoleatura, dimensionati in relazione ai volumi da
smaltire. Gli scarichi di cui trattasi, da qualificarsi come "acque
di prima pioggia" sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da
rilasciarsi da parte dell'Autorita' competente, secondo quanto
indicato al successivo punto 8.3. In sede di rilascio di
autorizzazione, l'Autorita' competente, se del caso, individua
nell'ambito della Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto, alcuni
parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai
relativi scarichi.
CASO 2
Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attivita'
che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le
acque di prima pioggia bensi' si protrae nell'arco di tempo in cui
permangono gli eventi piovosi.
In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state
adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di
pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di
lavorazione o attivita' di deposito/stoccaggio di materie
prime/scarti o rifiuti. A titolo esemplificativo rientrano in questo
ambito particolari lavorazioni che per loro natura non possono essere
svolte di norma in ambienti chiusi o per le quali non e' fattibile
realizzare interventi di protezione dalle acque di pioggia ovvero le
operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" (ad esempio
l'autodemolizione).
Per queste casistiche trovano applicazione le seguenti disposizioni:
d) le acque meteoriche di dilavamento si qualificano a tutti gli
effetti come "acque di scarico" da assoggettare alla disciplina ed al
regime autorizzativo previsto dal decreto. A questo fine tali acque
sono definite come "acque reflue di dilavamento".
e) Per il recapito in corpo idrico superficiale e sul suolo detta
qualificazione comporta il rilascio dell'autorizzazione allo scarico
ai sensi del decreto da parte dell'Autorita' competente; ne consegue
che tali acque dovranno essere sottoposte a trattamenti adeguati che
consentano il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le
acque reflue industriali alle quali, di fatto, sono riconducibili per
natura e per processo di formazione dello scarico. Nel caso di
recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all'art. 29, comma
1, lettera c) del decreto.
f) Al fine di contenere il quantitativo delle "acque reflue da
dilavamento" da sottoporre a trattamento nonche' limitarne il carico
inquinante, l'Autorita' competente puo' prescrivere il frazionamento
della rete di raccolta a servizio delle aree esterne in modo che la
stessa risulti sottesa ad una zona piu' ristretta dove realmente
siano eseguite le operazioni/attivita' all'aperto nonche' l'adozione
di misure atte a prevenire il dilavamento (bacini di contenimento,
coperture, ecc.). Le restanti aree possono essere ricondotte alle
casistiche indicate alla precedente lettera a).
B - Ai sensi dell'Allegato B - punto 4 del decreto 6 novembre 2003,
n. 367 in materia di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per
le sostanze pericolose, a prescindere dalle casistiche riportate al
precedente punto 8 - II, le acque di prima pioggia derivanti dagli
insediamenti/stabilimenti che danno origine a scarichi di sostanze
pericolose devono essere avviate allo scarico in modo separato. A
seconda dei casi le diverse situazioni potranno ricondursi ad una
delle tipologie di cui al precedente punto A.
C - Le aree/superfici esterne scoperte degli
stabilimenti/insediamenti indicati al precedente punto 8 - II adibite
esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle
maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi, anche
pesanti, sono esclusi dalle disposizioni di cui al precedente punto
A.
In relazione alla tipologia degli insediamenti e dei cicli produttivi
presenti nonche' delle effettive condizioni di rischio connesse alle
operazioni di carico e scarico, l'Autorita' competente puo'
individuare porzioni di aree scoperte adibite alle predette
operazioni da assoggettare alle disposizioni per la gestione delle
acque di prima pioggia.
Fatti salvi eventuali obblighi di contenimento delle acque meteoriche
di dilavamento connessi al rischio idraulico, rientrano nella
esenzione di cui sopra le aree/superfici esterne scoperte a servizio
degli esercizi commerciali di cui all'art 4, lettere d) ed e) del
DLgs 114/98 in materia di riorganizzazione del sistema commerciale,
di seguito indicati:
- "esercizi di vicinato": quelli aventi una superficie di vendita non
superiore a 150 mq. o a 250 mq. ricadenti rispettivamente in comuni
con popolazione residente inferiore o superiore a 10.000 abitanti;
- "medie strutture di vendita": quelli aventi superficie superiore ai
limiti di 250 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
D - Nell'ambito delle condizioni/prescrizioni previste nel presente
capitolo per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e
delle acque di prima pioggia, sono fatte salve le ulteriori e
specifiche disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 21 del
decreto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al
consumo umano.
8.1.2 - Aree esterne sprovviste di fognatura di raccolta delle acque
meteoriche di dilavamento o di lavaggio
I - La fattispecie in argomento, da riferirsi di norma agli
stabilimenti/insediamenti esistenti, e' caratterizzata dalla presenza
di una superficie impermeabile scoperta non dotata di condotte di
raccolta delle acque meteoriche o di lavaggio, connessa a
stabilimenti industriali o insediamenti a diversa destinazione
(commerciale/produzione di beni, di servizio, ecc.) nella quale vi
sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose legato all'uso
di tali superficie ovvero di sostanze che possono pregiudicare il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici:
svolgimento di fasi di lavorazioni, accumulo, movimentazione,
deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti/rifiuti.
Gli elementi di valutazione dovranno tenere conto oltre
dell'attivita' svolta e della destinazione d'uso delle aree esterne,
anche della sussistenza di un pericolo per l'ambiente determinato
dalla dispersione incontrollata di tali acque nelle aree circostanti
attraverso infiltrazione/percolazione nel terreno o lisciviazione
attraverso reti di scolo o corsi d'acqua.
II - Verificata l'esistenza dei presupposti suddetti, l'Autorita'
competente dispone i provvedimenti del caso. A tal fine si avranno a
riferimento i seguenti criteri di indirizzo:
a) realizzazione di fognature per la raccolta delle acque meteoriche
di dilavamento ed installazione di dispositivi per il convogliamento
delle acque di prima pioggia e di lavaggio nella fognatura aziendale
delle acque reflue degli insediamenti/stabilimenti connessi con le
superfici esterne interessate. In questi casi sono da privilegiare
interventi per la realizzazione di "sistemi frazionati" in modo che
gli stessi siano sottesi ad aree ristrette dove realmente vengono
eseguite le operazioni/attivita' responsabili del dilavamento.
b) Prescrizioni di misure atte a prevenire il dilavamento delle
superfici esterne dove vengono eseguite le operazioni/attivita'
responsabili del rilascio delle sostanze pericolose (bacini di
contenimento, coperture, ecc.).
c) Adozione di sistemi di raccolta e trattamento dedicato delle acque
di prima pioggia e di lavaggio finalizzato allo scarico in corpo
idrico superficiale o sul suolo. A tale scopo dette acque possono
essere convogliate all'impianto di depurazione a servizio delle acque
reflue industriali dello stesso insediamento; quando cio' non sia
possibile e' da ritenersi coerente l'adozione di sistemi adeguati di
trattamento, dimensionati in relazione ai volumi da smaltire.
III - Ai fini del regime autorizzativo degli scarichi delle acque di
prima pioggia o di lavaggio di cui al precedente punto II, si
applicano i criteri e le indicazioni previsti al precedente capitolo
8.1.1.
8.2 - Modalita'/criteri di attuazione
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti capitoli
8.1.1 e 8.1.2 sono forniti i seguenti criteri operativi:
I - I nuovi stabilimenti/insediamenti con destinazione commerciale o
di produzione di beni sono adeguati a quanto previsto dal presente
provvedimento sin dalla loro attivazione. Tale disposizione si
applica anche agli insediamenti/stabilimenti esistenti soggetti a
diversa destinazione ovvero a trasferimento, ristrutturazione o
ampliamento per i quali ai sensi del decreto sia certificata la
classificazione di nuovo scarico.
II - I titolari degli stabilimenti/insediamenti esistenti di cui al
precedente punto 8 - II gia' in possesso dell'autorizzazione allo
scarico delle acque reflue (domestiche o industriali), soggetti,
inoltre, agli obblighi previsti dal presente provvedimento (gestione
delle acque di prima pioggia o di lavaggio da aree esterne),
provvedono alla richiesta di autorizzazione allo scarico in
conformita' alla presente disciplina allo scadere dell'autorizzazione
in essere delle acque reflue e comunque non oltre due anni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
III - Entro il termine di cui al precedente punto II provvedono anche
i titolari dei predetti insediamenti/stabilimenti per i quali
l'obbligo di autorizzazione e' stato introdotto dalla presente
disciplina: rientrano in questa fattispecie gli
stabilimenti/insediamenti esistenti con scarichi di acque reflue
domestiche in rete fognaria dotati di aree/superfici esterne scoperte
soggette alle nuove disposizioni.
IV - L'Autorita' competente di cui al successivo punto 8.3,
attraverso il provvedimento autorizzativo prescrive il tempo massimo
entro il quale gli interventi di adeguamento devono essere
realizzati, in ragione della loro tipologia e complessita'.
Nei casi in cui si renda necessario adottare un provvedimento di
autorizzazione specifico per lo scarico delle acque di prima pioggia
o delle acque reflue di dilavamento, disgiunto da quello dello
scarico delle altre acque reflue prodotte dagli
stabilimenti/insediamenti in questione, il medesimo avra', di norma,
una durata di quattro anni.
8.3 - Competenze/funzioni autorizzative
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque di
prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento di cui ai
precedenti capitoli 8.1.1 e 8.1.2, le funzioni sono cosi' ripartite:
- alla Provincia compete la verifica del rispetto delle prescrizioni
per la gestione delle acque di pioggia e di lavaggio degli
insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8 - II che
scaricano le acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico
superficiale o sul suolo. Detta verifica comprende il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree /superfici esterne di cui al capitolo 8.1.1 - III,
A, lettera c) nonche' delle "acque reflue di dilavamento" di cui alla
lettera d), in corpo idrico superficiale o sul suolo. Tale funzione
e' esercitata anche per gli insediamenti/stabilimenti i cui scarichi
di acque reflue (domestiche o industriali) siano recapitati in rete
fognaria.
Le predette funzioni sono esercitate altresi' per le medesime
tipologie di scarichi qualora abbiano origine dagli
insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8.1.2.
- Al Comune compete la verifica del rispetto delle prescrizioni per
la gestione delle acque di pioggia e di lavaggio degli
insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8 - II che
scaricano le acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria
separata. Tale verifica risponde all'esigenza di garantire il
rispetto delle prescrizioni richiamate al capitolo 8.1.1, punto II,
anche in relazione a quanto eventualmente previsto dalle norme
regolamentari per lo scarico delle acque meteoriche nella rete
bianca. La tipologia degli interventi da realizzare per la gestione
delle acque di prima pioggia o di lavaggio da aree esterne ed i tempi
di realizzazione sono stabiliti, da parte del Comune, attraverso il
provvedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue
dell'insediamento in rete fognaria.
Analoghe funzioni sono svolte per le medesime tipologie di scarichi
qualora abbiano origine dagli insediamenti/stabilimenti di cui al
precedente capitolo 8.1.2.
9. Scarico delle acque meteoriche nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee - Sistemi di ravvenamento/ricarica delle falde acquifere
I - Il divieto di scarico delle acque meteoriche nelle acque
sotterranee stabilito dall'art. 39, comma 4 del decreto e' da
riferirsi in linea generale agli scarichi diretti. Nel contempo non
si puo' prescindere dal complesso sistema di interazioni che
caratterizza la matrice "sottosuolo - falde idriche sotterranee"
nonche' le ulteriori disposizioni previste dall'Allegato 5 del
decreto circa il divieto di scarico nel sottosuolo delle sostanze
pericolose di cui al punto 2.1 del medesimo allegato.
A fronte dell'elevato carico inquinante che caratterizza le acque
meteoriche di dilavamento, per prevenire i possibili rischi di
inquinamento delle matrici suddette, si ritiene di esplicitare il
divieto di cui trattasi sulla base dei seguenti criteri operativi:
a) in linea generale il divieto di scarico delle acque meteoriche
nelle acque sotterranee si configura anche per lo scarico nel
sottosuolo ogni qualvolta viene meno in maniera significativa la
"naturale protezione" della zona filtro costituita dal suolo e dallo
strato di sottosuolo (non saturo) che separa il piano campagna dal
livello piezometrico della/e falda/e acquifera/e presenti in una
determinata area;
b) rientra nel divieto di cui alla precedente lettera a) lo scarico
di acque meteoriche di dilavamento mediante "pozzo perdente o pozzo
assorbente", anche se realizzato secondo le indicazioni tecniche
della deliberazione CITAI 4 febbraio 1977: tale modalita' prevedendo
una differenza di quota tra il fondo pozzo e il livello di falda di
due metri, parte della quale (50 - 70 cm.) e' costituita da
pietrisco, favorisce, di fatto, tempi di percolazione verso la falda
molto ridotti;
c) il divieto e' da ritenersi esteso anche alle "acque meteoriche di
dilavamento scaricate dalle fognature separate o dalle altre condotte
separate", per le quali siano adottate le modalita' di scarico
indicate ai due precedenti punti: pozzi perdenti o sistemi di
dispersione o sistemi drenanti dedicati posizionati in bacini di cava
o aree di cava dismesse.
II - Sistemi di ricarica/ravvenamento delle acque sotterranee.
A - I sistemi diretti di ricarica/ravvenamento delle acque
sotterranee realizzati attraverso pozzi perdenti/di iniezione o
sistemi di dispersione posizionati in bacini di cava o aree di cava
dimesse, si configurano a tutti gli effetti come "impianti di
ricarica artificiale delle falde acquifere".
L'uso delle acque meteoriche di dilavamento raccolte e stoccate a
tale scopo per alimentare detti impianti e' vietato ai sensi
dall'art. 39, comma 4 del decreto.
Nella realizzazione di detti impianti devono essere attentamente
valutati gli effetti indotti sulle falde interessate (quella
superficiale in via diretta ed indirettamente su quelle sottostanti),
le modalita' tecniche utilizzate e le caratteristiche delle acque
immesse che non potranno essere significativamente diverse da quelle
del corpo idrico oggetto della ricarica.
B - I sistemi indiretti di ricarica/ravvenamento delle acque
sotterranee realizzati in zone classificate sotto il profilo
idrogeologico "aree di ricarica naturale dei corpi idrici
sotterranei" attraverso "vasche disperdenti" alimentate da acque
superficiali, non rientrano nel divieto di cui all'art. 39, comma 4,
del decreto.
NOTE
(1)
Art. 39 - Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, le
regioni disciplinano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoritche non disciplinate ai sensi del comma
precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal
presente decreto.
3. Le Regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolare ipotesi nelle quali, in relazione alle
attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.
(2)
Art. 29 - Scarichi sul suolo
1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali
sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' a
fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi
idrici superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai criteri ed
ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, sino all'emanazione di nuove norme
regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4
dell'Allegato 5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce
naturali nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali,
purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e
inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere
o instabilita' dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie
separate.