DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 265
Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Vista la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 177 del 10 febbraio 2003 recante "Direttive regionali in ordine
alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accreditamento degli
organismi di formazione professionale";
- n. 936 del 17 maggio 2004, concernente l'approvazione del documento
"Il Sistema Regionale delle Qualifiche - orientamenti, metodologia,
struttura";
- n. 1576 del 30 luglio 2004 "Prime disposizioni inerenti la figura
professionale del Mediatore interculturale";
- n. 612 del 26 ottobre 2004 "Linee di programmazione e indirizzi per
il sistema formativo e per il lavoro - Biennio 2005/2006";
- n. 2212 del 10 novembre 2004 "Approvazione delle qualifiche
professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della
L.R. 30 giugno 2003, n. 12-I provvedimento";
ritenuto che, per dare piena attuazione alla sopracitata L.R. 12/03,
che in particolare all'art. 28, comma 1, testualmente recita "La
formazione professionale e' il servizio pubblico che predispone e
attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di
opportunita' formative professionalizzanti, al fine di rendere
effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale":
- occorre perseguire gli obiettivi di trasparenza degli elementi
costitutivi dei percorsi formativi che portano a qualifica, coerenza
progettuale tra qualifiche e percorsi, omogeneita', sul territorio
regionale, ampliamento del numero di corsi, per giovani ed adulti,
finalizzati al conseguimento di Qualifica;
- occorre analogamente ricondurre ad elementi omogenei di trasparenza
la categoria di interventi regolati da specifiche norme comunitarie,
nazionali e regionali, (secondo la tipologia d'azione 18, di cui alla
propria deliberazione 177/03, da qui in poi denominata "Formazione
Regolamentata"), affinche' anche questi rientrino in un quadro
unitario di riferimento coerente con il sistema regionale delle
qualifiche;
- occorre conseguentemente rendere coerenti gli strumenti di
programmazione e di gestione dell'offerta formativa;
stabilito che:
- in un'ottica di qualificazione del sistema dell'offerta, delle sue
integrazioni e articolazioni territoriali, e' necessario definire un
impianto di standard formativi in coerenza con il Sistema regionale
delle Qualifiche, come descritto nell'Allegato A al presente atto;
- i criteri di definizione degli standard devono fare riferimento
alle caratteristiche delle competenze proprie di ciascuna qualifica,
alle condizioni socio-professionali degli utenti, alle finalita'
degli interventi formativi previste dal quadro regolamentare
regionale;
- ad ogni qualifica devono corrispondere standard essenziali di
percorso formativo che, senza irrigidire il sistema di offerta,
possano assicurare trasparenza ed omogeneita' a livello regionale,
come descritto nell'Allegato B al presente atto;
dato atto che:
- nei mesi di dicembre 2004 e gennaio 2005 si e' realizzato il
percorso di verifica e validazione degli elaborati tecnici di
descrizione degli standard formativi essenziali delle qualifiche
professionali, congiuntamente agli esperti designati dai componenti
la Commissione regionale Tripartita e dai soggetti formativi del
sistema regionale, organizzati in gruppi per aree professionali, come
previsto nella propria deliberazione 2212/04;
- tale percorso ha prodotto standard formativi essenziali per
ciascuna delle 77 qualifiche professionali descritte e contenute
nell'Allegato A parte integrante della citata delibera di G.R.
2212/04 e per le ulteriori 9 qualifiche identificate e in via di
validazione;
- durante il processo di verifica e valutazione dell'impianto degli
standard formativi, sono emersi aspetti, elementi, spunti di
riflessione, segnalati sia dalle parte sociali che dagli enti di
formazione partecipanti ai gruppi; essi attengono all'individuazione
di nuove qualifiche professionali, all'integrazione di competenze
relative a qualifiche gia' descritte, ad aspetti connessi agli
standard formativi delle figure dell'area professionale di
riferimento e sono riportati dettagliatamente nell'Allegato E parte
integrante al presente atto;
- in coerenza con il processo di definizione del "Sistema Regionale
delle Qualifiche" e' stata realizzata la ricognizione e la
sistematizzazione della "Formazione Regolamentata", aggiornata a
dicembre 2004;
- tale ricognizione ha prodotto l'identificazione di 26 "profili
regolamentati", come risulta dall'Allegato C, al presente atto;
- l'elenco non e' esaustivo della totalita' dei profili
regolamentati, in particolare per il Direttore Tecnico di agenzia di
viaggio, il Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto,
l'Acconciatore; le relative schede sono in via di elaborazione;
- il percorso di validazione del sistema regionale delle qualifiche e
dei relativi standard formativi si e' compiuto e anche la figura del
Mediatore Interculturale ha avuto definitiva approvazione con propria
deliberazione 2212/04;
- in coerenza con il processo di definizione degli standard formativi
essenziali delle qualifiche, si e' resa necessaria, rispetto a quanto
previsto dalla citata deliberazione 177/03, la revisione di alcune
tipologie di azione cosi' come identificate all'Allegato D, al
presente atto;
ravvisata la necessita':
- di regolare gli aspetti strutturali dei percorsi con standard
formativi essenziali che siano prescrittivi delle modalita' attuative
degli interventi, lasciando all'autonomia progettuale dei soggetti
formativi la responsabilita' di definire, di volta in volta,
contenuti, metodologie, programmi etc, in riferimento alle
specificita' ed esigenze della domanda/offerta formativa;
- di procedere all'integrazione del repertorio delle qualifiche,
raccogliendo le ulteriori sollecitazioni emerse dagli esperti delle
parti sociali e dei soggetti formativi (di cui all'Allegato E al
presente atto), nel rispetto di quanto previsto nel documento di
impianto metodologico adottato con propria deliberazione 936/04 e
secondo il percorso di validazione effettuato per le qualifiche gia'
approvate;
- di fornire alle Amministrazioni provinciali supporto alla
programmazione degli interventi di Formazione Regolamentata
sostituendo la tipologia d'azione 18 di cui alla propria
deliberazione 177/03 con l'Allegato C parte integrante al presente
atto;
- di fornire agli utenti potenziali uno strumento di informazione e
orientamento per l'accesso all'esercizio di attivita' professionali
specifiche per le quali la legge richiede di ottemperare ad obblighi
formativi e di acquisire idonei attestati;
atteso che:
- il Sistema Regionale delle Qualifiche e dei relativi standard
formativi, individua nei soggetti formativi la responsabilita'
dell'ammissione ai percorsi; in relazione a cio' occorre che la
Regione definisca le prassi operative che assicurino omogeneita' e
trasparenza sia nella fase di individuazione e valutazione delle
capacita' e conoscenze attinenti, che per il riconoscimento di
crediti formativi in ingresso ai percorsi;considerato che la Regione
Emilia-Romagna ha presentato alla Commissione regionale Tripartita,
al Comitato di Coordinamento Interistituzionale e alla Conferenza
regionale per il Sistema Formativo, nelle sedute del 28 gennaio 2005,
gli esiti del lavoro dei gruppi di esperti nominati dalle parti
sociali e dai soggetti formativi, relativi alla definizione degli
standard formativi essenziali delle qualifiche di cui all'Allegato A
della deliberazione di G.R. 2212/04;
considerato inoltre che nelle medesime sedute sono state esposte
indicazioni e sollecitazioni in merito alla necessita' di inserire
ulteriori figure professionali e di approfondire alcuni settori
specifici, quali il termale e il ceramico;
acquisiti i pareri favorevoli della Commissione regionale Tripartita
e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale e della Conferenza
Regionale per il Sistema Formativo regionale nelle rispettive sedute
del 28 gennaio 2005;
dato atto che si provvedera' con propri atti successivi:
- ad integrare il repertorio delle qualifiche regionali in esito ai
percorsi di validazione degli standard professionali e formativi
relativi alle figure segnalate nell'Allegato E, in corso di
elaborazione;
- a definire, per il Sistema Formativo Regionale, le prassi operative
che assicurino omogeneita' e trasparenza al processo di accertamento
delle conoscenze e capacita' pregresse e di riconoscimento dei
crediti formativi per l'accesso ai percorsi formativi progettati in
coerenza con il Sistema regionale delle Qualifiche;
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione
Consiliare, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. 12/03, nella
seduta dell'8 febbraio 2005;
dato atto, infine, in ordine al presente provvedimento, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura,
Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art.
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;su
proposta dell'Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti
allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Allegato A "Standard formativi del Sistema regionale delle
Qualifiche - Orientamenti, metodologia e struttura";
- Allegato B "Standard formativi del Sistema regionale delle
Qualifiche - Schede monografiche per area professionale ";
- Allegato C "Il Sistema Regionale della Formazione Regolamentata";
- Allegato D "Revisione di alcune Tipologie d'azione di cui alla
deliberazione di G.R. 177/03;
- Allegato E "Proposta di integrazione del repertorio delle
qualifiche professionali di cui alla deliberazione di G.R. 2212/04";
2) di stabilire che per le motivazione espresse in normativa, la
propria deliberazione 1576/04 non e' piu' applicabile;
3) di stabilire che la tipologia d'azione n. 18 di cui alla propria
deliberazione 177/03 e' soppressa dando atto che il relativo elenco
dei profili regolamentati e' integralmente sostituito dall'Allegato C
di cui al precedente punto 1);
4) di stabilire che si provvedera' con propri successivi atti:
- ad integrare il repertorio delle qualifiche regionali in esito ai
percorsi di validazione degli standard professionali e formativi
relativi alle figure segnalate e in corso di elaborazione di cui
all'Allegato E parte integrante al presente atto;
- a definire per il Sistema Formativo regionale, le prassi operative
che assicurino omogeneita' e trasparenza al processo di accertamento
delle conoscenze e capacita' pregresse e di riconoscimento dei
crediti formativi per l'accesso ai percorsi formativi progettati in
coerenza con il Sistema regionale delle Qualifiche;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
INDICE
1. Caratteristiche e finalita'
2. Orientamenti progettuali
3. Criteri di definizione degli standard
4. Articolazione dell'offerta formativa finalizzata al conseguimento
di qualifica
5. Indicazioni per la valutazione delle conoscenze e capacita'
attinenti
6. Indicazioni su crediti formativi e relativo riconoscimento
7. Il monitoraggio del sistema
1. Caratteristiche e finalita'
La Regione definisce gli "standard formativi essenziali" per i corsi
al termine dei quali e' previsto il conseguimento di una Qualifica
compresa nel Repertorio del "Sistema Regionale delle Qualifiche".
Gli standard sono costituiti da "requisiti d'accesso, durate
complessive e relativa formazione teorica, esperienza pratica e
stage" (del. G.R. n. 2212 del 10/11/2004).
Gli standard formativi si riferiscono, in questa fase, ai corsi che
si collocano nell'ambito della Formazione Professionale. Sono esclusi
pertanto gli interventi che si svolgono in integrazione con altri
soggetti formativi (Scuola ed Universita'), rispetto ai quali valgono
le regole attualmente vigenti, o che attengono all'Istituto
dell'Apprendistato, in quanto ad oggi materia di regolamentazione.
Per quanto riguarda la manutenzione del sistema, in relazione ad ogni
nuova qualifica che venga inserita nel Repertorio saranno definiti i
relativi standard formativi. Relativamente invece a Qualifiche per le
quali esistano specifiche norme regolamentari, si assumono gli
standard formativi da queste definite e si riportano nelle schede
relative alle aree professionali corrispondenti.
La Regione persegue l'obiettivo generale dell'ampliamento del numero
di corsi, per giovani e adulti, finalizzati al conseguimento di
Qualifica.
Con la definizione degli standard formativi di questi corsi, la
Regione persegue obiettivi specifici di:
- trasparenza degli elementi costitutivi dei percorsi formativi che
portano a qualifica, per facilitare utilizzabilita' e visibilita'
delle qualifiche stesse;
- coerenza progettuale tra qualifiche e percorsi, per dare piu'
valore alle qualifiche;
- omogeneita', sul territorio regionale, degli elementi strutturali
dei percorsi, per regolare il sistema di offerta e rafforzare
l'identita' del sistema formativo.
2. Orientamenti progettuali
Nella definizione degli standard la Regione applica i seguenti
orientamenti:
- la Regione regola gli aspetti strutturali dei percorsi formativi,
che sono da ritenersi prescrittivi delle modalita' attuative degli
interventi. La definizione di aspetti, quali i contenuti formativi,
le metodologie didattiche, il programma, etc., attiene alla funzione
progettuale autonoma degli enti di formazione che la esercitano
assicurando la necessaria diversificazione degli interventi formativi
e le relative opportune declinazioni, determinate di volta in volta
dalle singole specificita' ed esigenze della domanda/offerta
formativa. La Regione afferma in tal modo un equilibrio appropriato
tra regolazione- prescrizione e diversificazione -autonomia.
- La scelta di regolare gli aspetti strutturali dei corsi, lasciando
all'autonomia progettuale dei soggetti formativi la progettazione
degli interventi, si fonda, per un verso, sull'assunzione degli
standard professionali delle qualifiche come obiettivi formativi dei
corsi e, sull'altro verso, sulla rilevanza della valutazione finale
delle competenze acquisite e della relativa certificazione. Procedure
di valutazione e certificazione saranno definite dalla Regione, di
concerto con le Parti Sociali, nel corso del 2005.
- La Regione promuove la realizzazione di un' offerta formativa che
sia finalizzata a sviluppare le competenze proprie delle qualifiche
del SRQ, attraverso interventi di diverse finalita' e durate, in
funzione delle differenti tipologie di partecipanti. Questa
finalizzazione degli interventi consente una miglior articolazione
dell'offerta formativa, rispetto alle tipologie di utenza ritenute
prioritarie nella programmazione formativa e promuove lo sviluppo
dell'efficacia degli interventi poiche' definisce standard in
funzione di caratteristiche diverse ed articolate degli utenti.
- La diversificazione dei corsi in funzione dell'utenza promuove
l'ampliamento delle opportunita' di formazione per le persone. Nel
caso in cui sia visibile una domanda di formazione da parte di
persone che non hanno i requisiti richiesti per la partecipazione ai
corsi e sia al contempo presente un fabbisogno di competenze espresso
dal sistema produttivo, i soggetti di programmazione potranno
valutare l'opportunita' di inserire nei piani interventi formativi
brevi di riallineamento, finalizzati a sviluppare competenze
"preliminari", utili ad assicurare una successiva efficace
partecipazione ai corsi a qualifica.
- Alla regolazione del sistema di formazione professionale, da parte
della Regione, attraverso le definizione del Sistema Regionale delle
Qualifiche e dei relativi standard formativi, si accompagna la
responsabilizzazione dei soggetti formativi nella definizione delle
conoscenze-capacita' che possono essere ritenute essenziali per la
partecipazione ai corsi e nel riconoscimento dei crediti formativi.
Per giungere alla massima valorizzazione del competenze gia'
possedute dagli individui e garantire fluidita' ed efficacia al
riconoscimento dei crediti formativi la Regione si impegna sia a
rivedere e rendere coerenti le proprie regole di finanziamento, di
programmazione e di gestione, sia a definire, con successivi atti, le
prassi operative necessarie ad assicurare omogeneita' e trasparenza
ai diversi processi di valutazione e riconoscimento. Prime
indicazioni utili sono riportate ai successivi paragrafi 5 e 6.
3. Criteri di definizione degli standard
La definizione di standard, di qualsiasi tipo essi siano, costituisce
un'azione progettuale che viene svolta secondo criteri che si
ritengono appropriati nel contesto specifico e per gli obiettivi che
si perseguono. I criteri possono pertanto variare laddove vengano a
modificarsi questi elementi.
Nello specifico, i criteri per la definizione degli standard
formativi dei corsi finalizzati al conferimento di una qualifica
sono:
- caratteristiche delle competenze proprie delle Qualifiche
(ampiezza-profondita' delle conoscenze; natura delle capacita';
finalita' complessivamente espresse dalle "Unita' di competenza");
- condizioni socio-professionali degli utenti (conoscenze-capacita'
possedute; eta'; luogo-condizioni di apprendimento; stato
occupazionale), dove le conoscenze e capacita' possedute
rappresentano l'indicatore principale, mentre gli altri costituiscono
elementi utili per la finalizzazione e l'organizzazione dell'offerta
formativa;
- finalita' assegnate agli interventi formativi dalla L.R. 12/03 e
dai documenti di programmazione regionale (specificamente, del. G.R.
612/04 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo
e per il lavoro - Biennio 2005/2006).
L'assunzione, tra i criteri, delle competenze proprie delle
qualifiche rappresenta un aspetto di innovazione nel processo di
costruzione dell'offerta formativa.
La correlazione diretta tra qualifiche, utenza e finalita' dei
percorsi consente il positivo trasferimento delle logiche
professionali del Sistema delle Qualifiche all'interno della
struttura dell'offerta formativa.Nella costruzione, attraverso gli
standard, di un sistema di offerta formativa coerente con il sistema
delle qualifiche, viene ad esercitarsi un ruolo determinante delle
parti sociali che si pongono come interlocutori propositivi dei
soggetti realizzatori degli interventi di formazione.
4. L'articolazione dell'offerta formativa finalizzata al
conseguimento di qualifica
La definizione degli standard formativi, effettuata in base ai
criteri precedentemente indicati, induce una struttura dell'offerta
formativa relativa ai corsi finalizzati al conseguimento di una
qualifica, articolata in:
- corsi che sono finalizzati allo sviluppo di competenze relative a
Qualifiche "di accesso" all'area professionale e che possono essere
efficacemente seguiti da persone che possiedono conoscenze-capacita'
generali, non specifiche rispetto all'area professionale.
In questo caso, gli standard formativi essenziali prevedono una
durata di:
- 2 cicli di 900 ore, di cui una percentuale di stage variabile tra
il 25%-35%, quando rivolti a giovani adolescenti che devono assolvere
il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- 600 ore, di cui una percentuale di stage variabile tra il 30%-40%,
quando rivolto a giovani che hanno assolto il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione;
- 600 ore, di cui una percentuale di stage, formazione in laboratorio
(o comunque in situazioni che riproducono processi e attivita' che si
verificano nei contesti lavorativi), variabile tra il 30%-40%, quando
rivolti ad adulti disoccupati;
- corsi finalizzati allo sviluppo di competenze relative a Qualifiche
di "approfondimento tecnico/specializzazione" rispetto all'area
professionale e che possono essere efficacemente seguiti da persone
gia' in possesso di conoscenze o capacita' tali da facilitare il
processo di apprendimento delle competenze proprie di una qualifica
(conoscenze e capacita' attinenti).
In questo caso, i corsi hanno una durata di:
- 500 ore, di cui una percentuale di stage variabile tra il 35%-45%,
quando rivolto a giovani non occupati che hanno concluso un percorso
di istruzione-formazione con il conseguimento del relativo titolo
finale;
- 300 ore, di cui una percentuale di stage, formazione in laboratorio
(o comunque in situazioni che riproducono processi e attivita' che si
verificano nei contesti lavorativi), variabile tra il 20%-40%, per
giovani/adulti occupati o disoccupati.
5. Indicazioni per la valutazione delle conoscenze e capacita'
attinenti
La finalizzazione dei corsi rispetto a qualifiche di "approfondimento
tecnico/specializzazione" per persone che hanno conoscenze o
capacita' pregresse attribuisce rilevanza alle competenze acquisite
in precedenti percorsi scolastico-formativi o attraverso l'esperienza
professionale; pertanto i titoli posseduti non costituiscono di per
se vincolo per l'accesso ai percorsi.
Nella fase di progettazione del corso, e' l'ente di formazione che
individua ed esplicita le conoscenze e le capacita' propedeutiche per
la frequenza di un corso finalizzato allo sviluppo di competenze
relative a Qualifiche di approfondimento tecnico-specializzazione,
anche in considerazione delle caratteristiche dell'offerta di
Istruzione medio superiore e di Formazione professionale e delle
specializzazioni produttive dell'area.
Tali conoscenze o capacita' possono riguardare le discipline di base
necessarie all'esercizio della professione, le caratteristiche dei
processi e dell'organizzazione proprie di uno specifico settore
produttivo, le procedure generali-tipologiche di
analisi-progettazione-controllo, le modalita' di esercizio delle
tecniche operative, etc.
Possono essere state acquisite attraverso la frequenza a corsi di
istruzione, di formazione professionale o attraverso l'esperienza
lavorativa.
L'accertamento delle conoscenze e capacita' pregresse e' a carico del
soggetto di formazione. Nel caso di competenze acquisite attraverso
la frequenza a corsi di istruzione e formazione, puo' essere
richiesto ai potenziali partecipanti di indicare il corso frequentato
e le materie di studio seguite (auto dichiarazione).
Nel caso di competenze acquisite attraverso l'esperienza, puo' essere
richiesto ai potenziali partecipanti di indicare le attivita' svolte,
il contesto organizzativo e le tecnologie utilizzate per almeno 6-12
mesi (auto dichiarazione).
6. Indicazioni su crediti formativi e relativo riconoscimento
Per credito formativo si intendono le conoscenze e capacita' che,
essendo proprie di una qualifica e costituendo obiettivo formativo
del corso, sono gia' possedute dai partecipanti all'intervento al
momento del suo inizio. In questo caso, ai partecipanti non viene
richiesta la frequenza a quei momenti del corso in cui si sviluppano
tali competenze.
L'accertamento delle conoscenze e capacita' possedute che possono
costituire credito formativo deve avvenire secondo modalita'
trasparenti, semplici, in tempi rapidi. Va intesa come una prassi che
riduce per i singoli i tempi di frequenza a un corso rispetto alla
durata standard e promuove la partecipazione alle attivita' formative
attraverso un processo che non ha natura valutativa, ma di servizio
all'utente al quale vengono rese trasparenti le competenze
possedute.
7. Il monitoraggio del sistema
In fase di prima applicazione del Sistema regionale delle Qualifiche
e dei relativi standard formativi sara' realizzata un'azione di
"monitoraggio" finalizzata ad acquisire informazioni utili ad
apportare quelle rettifiche al sistema che dall'attuazione
emergessero come necessarie. Il monitoraggio sara' centrato su:
- le qualifiche oggetto di formazione: l'obiettivo del monitoraggio
e' produrre informazioni utili a supportare la diffusione della
formazione a qualifica. Le informazioni da acquisire riguardano
pertanto le qualifiche formate, le qualifiche corrispondenti a figure
che mancano nel Repertorio e che potrebbero essere formate, le
qualifiche che sono presenti nel Repertorio ma non vengono formate,
ecc.;
- gli standard professionali definiti: l'obiettivo del monitoraggio
e' produrre informazioni utili a supportare la realizzazione dei
processi formativi volti al conseguimento delle qualifiche. Le
informazioni da acquisire riguardano pertanto gli standard
professionali delle diverse qualifiche e i relativi descrittori, per
verificarne la funzionalita' e l'adeguatezza ai fini della
formazione;
- gli standard formativi definiti: l'obiettivo del monitoraggio e'
produrre informazioni utili ad assicurare l'efficacia degli
interventi formativi. Le informazioni da acquisire riguardano
pertanto i criteri adottati per la definizione degli standard
(correttezza, completezza, necessita' di modifiche-integrazione,
ecc.), gli standard relativi alle diverse qualifiche (destinatari,
durata, articolazione), ecc.
Il monitoraggio si articolera' nelle fasi di rilevazione delle
informazioni, elaborazione degli elementi raccolti, valutazione degli
esiti, definizione di azioni di miglioramento. Nell'attuazione delle
diverse fasi del monitoraggio verranno coinvolti le parti sociali, le
Amministrazioni provinciali, gli enti di formazione.
(segue allegato fotografato)