REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2005, n. 19

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto perforazione pozzo ricerca idrocarburi denominato Mignano 1 - Comune di Vernasca (PC) - Resa d'atto delle determinazioni della Conferenza Servizi (Titolo III L.R. 9/99 e successive modifiche / integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo esplorativo                
denominato "Mignano 1" in comune di Vernasca (PC), proposto da                  
British Gas International BV Filiale Italiana, poiche' l'intervento             
previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi              
conclusasi il 21 dicembre 2004, nel complesso ambientalmente                    
compatibile;                                                                    
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al             
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai              
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di             
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale           
della presente deliberazione, di seguito trascritte:                            
1. al fine di valutare l'effettivo rischio archeologico, la societa'            
proponente dovra' effettuare, prima dell'inizio lavori e con oneri a            
proprio carico, sondaggi condotti da personale specializzato                    
(archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza               
archeologica che assumera' la direzione scientifica dell'intervento;            
2. dovranno essere attuate le migliori tecnologie esistenti tra i               
sistemi di abbattimento dell'inquinamento acustico e dovra' essere              
inizialmente prevista una campagna di misurazione delle emissioni               
acustiche riferite all'abitato di Mignano, con successiva verifica da           
parte dell'ARPA competente dei risultati ottenuti;                              
3. dovra' essere installato un sistema di monitoraggio della qualita'           
delle acque di circolazione sotterranee mediante la realizzazione di            
n. 2 piezometri della profondita' di almeno 25 mt., posti ad est del            
campo di perforazione in posizione idrogeologica sottesa;                       
4. dovranno essere installati sistemi di gestione del traffico sul              
previsto guado del torrente Arda, finalizzati a garantire la                    
sicurezza delle maestranze e dei veicoli in transito, collegato con             
l'Ente gestore della diga di Mignano;                                           
5. preventivamente all'esecuzione delle opere di regimazione                    
idraulica, dovra' essere redatto uno studio relativo al                         
dimensionamento delle canalette di scolo delle acque;                           
6. i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo             
non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e/o           
persistenti;                                                                    
7. per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il             
transito dei mezzi da e per l'area di cantiere, si ritiene                      
necessario: a) che preventivamente all'attivazione del cantiere venga           
valutato, con il competente ufficio del Comune di Vernasca, lo stato            
di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare; b) che             
le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al             
passaggio dei mezzi, siano concordate con il competente ufficio del             
Comune di Vernasca, che dovra' esprimere specifico nulla                        
osta/autorizzazione alla loro esecuzione; c) che gli eventuali danni            
causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per             
il cantiere, siano immediatamente segnalati al Comune di Vernasca a             
cura del proponente, con ripristino, a propria cura e spese, delle              
condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi              
forniti dal competente ufficio del Comune di Vernasca; d) a garanzia            
di quanto sopra prescritto, il proponente dovra' prestare apposita              
fidejussione nella misura indicata dal competente ufficio del Comune            
di Vernasca successivamente alla valutazione di cui al punto a) e               
prima dell'attivazione del cantiere;                                            
8. ai tubi costituenti il guado provvisorio in progetto dovra' essere           
assegnata una pendenza non inferiore al 5 per cento. Resta fermo che            
l'esecuzione delle opere di attraversamento del torrente Arda non               
potra' avere inizio, a norma del TU 523/1904, prima dell'emanazione,            
in forma di determina dirigenziale, della relativa concessione                  
idraulica che dovra' essere espressamente richiesta;                            
9. la possibilita' di transito del guado in progetto e' subordinata             
all'accertamento delle portate in corso nel torrente e/o di imminente           
rilascio dagli scarichi della diga, previo contatto ed acquisizione             
di tali informazioni direttamente dal consorzio gestore dello                   
sbarramento ed individuando con precisione i soggetti responsabili di           
tale controllo;                                                                 
10. qualora il pozzo risulti sterile, British Gas International BV              
Filiale italiana dovra' verificare con il Comune di Vernasca,                   
l'opportunita' di mantenere in essere la viabilita' realizzata, ed in           
particolare il guado sul torrente Arda, quale alternativa o                     
complemento all'esistente rete stradale di accesso alla frazione di             
Mignano;                                                                        
11. a garanzia dell'effettiva realizzazione del ripristino                      
ambientale, British Gas International BV Filiale Italiana dovra'                
presentare al Comune di Vernasca fidejussione bancaria di importo               
pari al valore del ripristino maggiorato del 30% per maggiori oneri;            
tale importo dovra' essere validato dall'Amministrazione comunale;              
12. l'idoneita' delle operazioni di ripristino dovra' essere                    
documentata a mezzo di esecuzione di campioni di suolo, le cui                  
analisi dovranno attestare caratteristiche chimiche inferiori a                 
quelle indicate dal DM 471/99 per i siti inquinati. I risultati delle           
analisi dovranno essere prodotti all'ARPA territorialmente                      
competente;                                                                     
13. prima dell'allestimento del cantiere, British Gas International             
BV Filiale Italiana dovra' effettuare un rilievo del quadro                     
fessurativo dei fabbricati presenti entro un raggio di m. 300 dalla             
postazione in progetto. A copertura di eventuali danni British Gas              
International BV Filiale Italiana dovra' accendere una polizza                  
assicurativa "tutti rischi" con massimale di Euro 1.600.000,00 per              
sinistro, per responsabilita' civile verso terzi e per danni alle               
cose, che dovra' essere presentata prima dell'inizio lavori al Comune           
di Vernasca;                                                                    
14. a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno             
essere rispettate tutte le modalita' operative descritte nel SIA                
depositato; in particolare, l'infissione a rotazione del conductor              
pipe dovra' essere effettuata almeno fino ai 30 mt. di profondita';             
15. la societa' proponente dovra' effettuare il monitoraggio delle              
acque sotterranee sia in termini qualitativi che quantitativi,                  
concordandolo preventivamente con l'ARPA territorialmente competente            
e fornendo i dati monitorati all'ARPA ed al Comune di Vernasca;                 
16. prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, British Gas               
International BV Filiale Italiana dovra' fornire ad ARPA copia dei              
titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del           
trattamento rifiuti, ai sensi del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e                 
successive modifiche ed integrazioni;                                           
17. al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante            
i primi tre giorni della stessa, la societa' proponente dovra'                  
effettuare, concordandolo preventivamente con ARPA, un monitoraggio             
acustico in prossimita' dei ricettori al fine di verificare i livelli           
di rumore immessi realmente nell'ambiente, ed adottare eventuali                
mitigazioni; il monitoraggio dovra' essere realizzato sia in periodo            
diurno sia in periodo notturno; i risultati dei rilievi e le                    
eventuali conseguenti opere di mitigazione dovranno essere                      
immediatamente sottoposti alla valutazione del Comune di Vernasca e             
dell'ARPA competente territorialmente;                                          
18. per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti           
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi            
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per                   
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere            
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati           
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la                    
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di           
ricopertura dei cassoni con teloni; c) prevedere l'umidificazione dei           
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il               
cantiere;                                                                       
19. i valori di emissione di CO indicati nel SIA per i motori diesel            
dovranno rispettare i limiti del criterio CRIAER 4.12.17; inoltre               
dovranno rientrare nei limiti di emissione del citato criterio CRIAER           
anche i valori di SO2 e di COT;                                                 
20. prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, British Gas               
International BV Filiale Italiana dovra' stimare le concentrazioni e            
le ricadute attese di PM10, inquinante ormai divenuto critico                   
soprattutto nei periodi di stabilita' atmosferica. Le stime                     
effettuate dovranno essere presentate ad ARPA, AUSL ed al Comune di             
Vernasca;                                                                       
21. la gestione dei reflui, generati dall'attivita' di perforazione e           
dal dilavamento della postazione, come rifiuti liquidi da avviare ad            
appositi impianti di smaltimento, dovra' avvenire in conformita' alle           
prescrizioni fissate dalla normativa tecnica di settore vigente e nel           
rispetto delle quantita' e dei tempi previsti per il "deposito                  
temporaneo" dall'art. 6, lettera m del DLgs 5/2/1997, n. 22. Qualora            
il rispetto dei tempi e delle quantita' non sia possibile occorrera'            
conseguire le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del DLgs                 
22/97;                                                                          
22. British Gas International BV Filiale Italiana dovra' provvedere             
alla messa in opera di una copertura provvisoria delle vasche a                 
"cielo libero" del potabilizzatore; tale copertura dovra' essere                
predisposta a titolo precauzionale, e montata solo nel caso in cui si           
verifichi che eventuali scarti di combustione o del processo di                 
perforazione (liberati nell'atmosfera) possano venire a contatto in             
maniera significativa con il ciclo di trattamento dell'acqua; la                
predisposizione della copertura ed il suo montaggio, dovranno                   
avvenire a cura e spese della societa' proponente, secondo le                   
indicazioni e prescrizioni tecniche impartite dall'Azienda Consortile           
Servizi Val d'Arda;                                                             
23. con riferimento al sistema di monitoraggio strutturale installato           
nella diga di Mignano di cui al paragrafo 6.1.2 del quadro di                   
riferimento progettuale si ritiene che, a seguito di eventuali                  
rilevamenti anomali registrati dal sistema di monitoraggio                      
strutturale presumibilmente correlati - a giudizio del consorzio                
gestore della diga - alle attivita' in corso da parte di British Gas,           
la societa' si impegni a valutare di concerto con il Consorzio Bacini           
Piacentini di Levante tali rilevamenti ed adempiere ad eventuali                
prescrizioni in merito;                                                         
24. qualora il pozzo esplorativo avesse esito positivo, la societa'             
proponente, nell'ambito del SIA che dovra' essere presentato per la             
procedura di VIA relativa alla concessione di coltivazione, dovra'              
effettuare specifici studi tesi ad accertare le possibili interazioni           
fra la coltivazione del giacimento e lo stato deformativo dei                   
versanti e della roccia sottostante la diga, anche in considerazione            
della presenza, nella stretta del torrente Arda a Mignano, di una               
faglia di separazione tra due zone distinte di roccia sulla quale               
venne impostata la struttura di sbarramento;                                    
resta fermo che qualora la perforazione del pozzo di ricerca                    
idrocarburi denominato "Mignano 1" avesse esito positivo, la                    
concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in                
produzione dovranno essere assoggettati, in ottemperanza alla                   
normativa vigente in materia, ad una nuova procedura di valutazione             
di impatto ambientale di competenza regionale;                                  
c) di dare atto che sull'osservazione scritta pervenuta                         
successivamente alla seduta conclusiva di Conferenza di Servizi ed              
acquisita agli atti della Regione con prot. n. 104917/VIM del 23                
dicembre 2004, si formula la risposta riportata all'Allegato 3 che              
costituisce parte integrante del "Rapporto" di cui al punto 3.8;                
d) di dare atto che il parere della Provincia di Piacenza e del                 
Comune di Vernasca, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12           
aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e           
successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del              
sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.8;                                     
e) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs            
22 gennaio 2004, n. 42, prot. n. 6923 del 20 dicembre 2004,                     
rilasciata dal Comune di Vernasca per il progetto di perforazione               
pozzo di ricerca idrocarburi denominato "Mignano 1", costituisce                
l'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente                     
deliberazione;                                                                  
f) di dare atto che il parere del Ministero per i Beni e le Attivita'           
culturali, espresso ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e'                
contenuto all'interno del "Rapporto" di cui al punto 3.8;                       
g) di dare atto che la Comunita' Montana Valli Nure e Arda non ha               
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi per            
pronunciarsi in merito all'Autorizzazione all'esecuzione di lavori su           
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, pertanto la presente                
delibera sostituisce, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge            
7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18           
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,                       
l'Autorizzazione all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a               
vincolo idrogeologico di competenza della Comunita' Montana Valli               
Nure e Arda;                                                                    
h) di dare atto che la Conferenza di Servizi, preso atto delle                  
conclusioni della valutazione di impatto acustico presentata a firma            
di tecnico abilitato, non ha ritenuto necessario procedere al                   
rilascio dell'autorizzazione in materia di inquinamento acustico per            
particolari attivita' di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15;                    
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente British Gas International BV             
Filiale Italiana;                                                               
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli               
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio               
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                 
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero            
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le              
Risorse minerarie - UNMIG Ufficio F3; all'UNMIG - Ufficio F5; al                
Servizio Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla               
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici                        
dell'Emilia-Romagna; alla Provincia di Piacenza; al Comune di                   
Vernasca; al Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure; alla Comunita'             
Montana Valli Nure e Arda; all'ARPA - Sezione provinciale di                    
Piacenza; al Consorzio Bacini Piacentini di Levante; all'AUSL di                
Piacenza - Servizio Igiene pubblica; all'Azienda Consortile Servizi             
Val d'Arda;                                                                     
k) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3                    
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto                     
ambientale, fermo restando che i pozzi esplorativi potranno essere              
realizzati solo nell'ambito del periodo di vigenza del permesso di              
idrocarburi liquidi e gassosi "Torrente Nure";                                  
l) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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