DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 1946
Approvazione quinta modifica calendario delle scadenze per presentazione domande autorizzazione integrata ambientale. Abrogazione delibere n. 1240 del 15 luglio 2002, n. 38 del 20/1/2003, n. 1859 del 29/9/2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658 del 30/7/2004 (DLgs 372/99, art. 4, comma 3)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1,
comma 3, 2 e 21, nonche' l'Allegato B, recante la delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia
di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti
attuativi;
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti
attuativi;
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole";
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico";
- la Legge 23 marzo 2001, n. 93, che all'art. 3, comma 2, ha previsto
alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal DLgs 4 agosto
1999, n. 372;
- la legge "comunitaria" 39/2002, che all'art. 41 prevede la delega
al Governo per il completamento del recepimento della direttiva
96/61/CE;
- la Legge 31 luglio 2002, n. 179 che da continuita' allo
stanziamento effettuato dalla Legge 93/01;
- il decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del territorio concernente l'istituzione della Commissione
preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, di cui all'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99;
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che
all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche'
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di
cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie
elencate nell'Allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996";
- il DL 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative", che all'art. 9 dispone che "Il
termine di cui all'art. 4, comma 14 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372 e'
prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorita' competenti definiscono o
adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4
del medesimo DLgs n. 372 del 1999.";
- la Legge 27 febbraio 2004, n. 47 di conversione del DL 24 dicembre
2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", che all'art. 9 ha ridotto la proroga, contenuta nel DL
355/03, a soli 6 mesi, disponendo che "Il termine di cui all'art. 4,
comma 14 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372 e' prorogato al 30 aprile
2005. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente
i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande
di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del medesimo DLgs n. 372 del
1999.";
considerato che:
- la direttiva 96/61/CE cosi' come il DLgs 372/99 di attuazione
disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' elencate nello
specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti
normativi;
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia
possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti
esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti
medesimi;
considerato inoltre che:
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 10, prevede che l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,
nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione,
fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n.
96/82/CE;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 3, prevede che l'autorita'
competente, individuata nella Regione territorialmente competente,
stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale;
- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale calendario e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, altresi', che
tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata
ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, inoltre, che ogni
autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso
nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la
quale tali prescrizioni debbono essere attuate;
- con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002,
questa Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 113 del 7 agosto 2002;
- con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,
questa Regione ha provveduto ad approvare la prima modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 23 del 19 febbraio 2003;
- con delibera della Giunta regionale n. 1859 del 29 settembre 2003,
questa Regione ha provveduto ad approvare la seconda modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 163 del 29 ottobre 2003;
- con delibera della Giunta regionale n. 2832 del 30 dicembre 2003,
questa Regione ha provveduto ad approvare la terza modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 18 del 4 febbraio 2004;
- con delibera della Giunta regionale n. 1658 del 30 luglio 2003,
questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 135 del 29/9/2004;
considerato altresi' che:
- il Consiglio regionale ha in esame un progetto di legge regionale,
con cui provvedera' a recepire nell'ordinamento regionale quanto
disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal DLgs 372/99, ad individuare
nella Provincia l'autorita' competente alla effettuazione dei
procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata ambientale, in
quanto da tempo la Provincia in Emilia-Romagna rappresenta
l'autorita' preposta all'insieme dei procedimenti amministrativi che
riguardano le tematiche dell'inquinamento e della tutela ambientale
ed infine a disegnare un procedimento snello, efficiente ed in grado
di introdurre significative semplificazioni rispetto alla situazione
attuale concernente i procedimenti autorizzatori;
- il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna, ad emanare
le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, previste dall'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99,
provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al
medesimo comma ed articolo ed all'avvio dei lavori della Commissione
medesima;
- appare necessario ribadire quanto indicato nelle proprie precedenti
deliberazioni n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658 del 30 luglio 2004 e
cioe' che, in assenza di specifiche linee guida per la presentazione
delle domande di autorizzazione integrata ambientale emanate dal
Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99, questa Regione
provveda, al fine di garantire omogeneita' e buon funzionamento al
procedimento autorizzatorio, ad adottare specifiche modalita' e
relativa modulistica per la presentazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale;
- il Parlamento con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato", che all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti
esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle
attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996", modificando in tal
modo l'ambito di competenza delle Regioni e Province autonome;
- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in
particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico,
energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;
- la Regione, in accordo con le Province interessate, Assopiastrelle,
ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha proposto per le industrie produttrici
di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni produttive, alla
normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio, la elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al
fine della adozione dell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'art. 3, comma 3 del DLgs 372/99;
- la Regione, in accordo con le Province emiliano-romagnole, le
Associazioni di categoria interessate ed ARPA Emilia-Romagna ha in
corso di predisposizione una guida alla predisposizione delle domande
per l'autorizzazione integrata ambientale; la predisposizione di tale
guida e' quasi ultimata;
ritenuto che:
- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi sopra
ricordati ed in particolare alla previsione della Legge 27 febbraio
2004, n. 47 di conversione del DL 24 dicembre 2003, n. 355, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che
all'art. 9 ha ridotto la proroga, contenuta nel DL 355/03, a soli 6
mesi, disponendo che "Il termine di cui all'art. 4, comma 14 del DLgs
4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 aprile 2005", a ridefinire,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DLgs 372/99,
il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- sia necessario confermare le stime, effettuate con la
collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti
obbligati alla effettuazione della domanda di autorizzazione
integrata ambientale ricadenti in ogni categoria di cui all'Alegato 1
che appare identico sia nella direttiva 96/61/CE, sia nel DLgs
372/99; tale stima e' riassunta nella seguente tabella:
(segue allegato fotografato)
- sia, altresi', necessario confermare i seguenti criteri utilizzati
per la formazione del calendario delle scadenze, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 e delle
successive modifiche del calendario delle scadenze, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859
del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658 del 30
luglio 2004:
- tipologia e numerosita' delle diverse categorie di impianti;
- disponibilita' delle normative tecniche di riferimento (BREF)
predisposte dalla Commissione Europea;
- convenienza a far pesare le BAT gia' in uso in Emilia-Romagna per i
settori per cui non sono disponibili i BREF;
- tempi di presentazione compatibili con: l'ipotesi di un tempo
massimo di 120 giorni per il rilascio della autorizzazione integrata
ambientale previsti nel progetto di legge regionale per la
conclusione del procedimento;
- distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo luogo per gli
Uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di
riferimento;
- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari per la
definizione e l'approvazione del progetto di legge regionale;
- in considerazione della prossima approvazione del progetto di legge
regionale e della guida alla predisposizione delle domande per
l'autorizzazione integrata ambientale predisposta dalla Regione
Emilia-Romagna nonche' della preannunciata prossima approvazione di
una prima serie di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili, previste dall'art. 3, comma 2
del DLgs 372/99, sia necessario modificare il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, approvato con delibera della Giunta regionale
n. 1240 del 15 luglio 2002 e successivamente modificato con delibere
della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29
settembre 2003 e n. 1658 del 30 luglio 2004 come specificato nella
seguente tabella:
Categoria IPPC Periodo di presentazione delle domande
1. Attivita' energetiche
2. Produzione e trasformazione dei metalli
3. Industria dei prodotti minerali
4. Industria chimica
5. Gestione dei rifiuti
6. Altre attivita' dall'1/12/2004 al 31/12/2004
- sia quindi necessario confermare l'abrogazione della delibera della
Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, recante il calendario
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 113 del 7 agosto 2002, nonche' abrogare le delibere della
Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658 del 30 luglio 2004
recanti le modifiche del calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
approvate con la citata delibera 1240/02;
- sia necessario stabilire che la presente delibera abbia effetto a
far data dall'1 ottobre 2004 al fine di ricomprendere tutti i
possibili soggetti interessati alla sua efficacia;
dato atto che:
- sullo schema della presente ulteriore modifica del calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale piu' sopra riportato si sono svolti numerosi
momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole che
hanno nel complesso valutato positivamente la proposta di modifica
del calendario;
dato inoltre atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa
Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 447/03;
tutto ci premesso, dato atto e ritenuto;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DLgs 372/99, il
nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale riportato nella seguente
tabella:
Categoria IPPC Periodo di presentazione delle domande
1. Attivita' energetiche
2. Produzione e trasformazione dei metalli
3. Industria dei prodotti minerali
4. Industria chimica
5. Gestione dei rifiuti
6. Altre attivita' dall'1/12/2004 al 31/12/04
b) di abrogare la delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15
luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto
2002 e le delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,
n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658
del 30 luglio 2004 recanti le modifiche del calendario delle scadenze
per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale, approvate con la citata delibera 1240/02;
c) di stabilire che la presente delibera abbia effetto a far data
dall'1 ottobre 2004 al fine di ricomprendere tutti i possibili
soggetti interessati alla sua efficacia;
d) di riservarsi, in assenza dell'emanazione di specifiche linee
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs
372/99, di adottare, con successiva deliberazione, specifiche
modalita' e relativa modulistica per la presentazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantire
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;
e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.