DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 218
Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'Accordo Stato-Regioni 23 settembre 2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge 24 ottobre 2000, n. 323 ha riordinato il sistema termale,
demandando a successivi provvedimenti l'individuazione dell'elenco
delle patologie e di linee guida concernenti l'articolazione in cicli
di applicazioni singoli o combinati per ciascuna delle patologie
individuate;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 3, ha stabilito che possono
erogare prestazioni termali esclusivamente le aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di sub
concessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo
sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque minerali e termali,
nonche' fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e
simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali,
qualora le proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo
comma, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 119, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modificazioni;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai
sensi dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DLgs 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
- il DPR 14 gennaio 1997 ha approvato l'atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8,
comma 4 del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e
integrazioni;
- la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad emanare la L.R. 34/98
circa la disciplina generale in materia di autorizzazione
all'esercizio da parte delle strutture sanitarie e, integrando i
contenuti del DPR 14 gennaio 1997, ha definito i requisiti minimi
strutturali, tecnologici, organizzativi necessari per l'esercizio
dell'attivita' stessa, prevedendo altresi' specifici percorsi per
l'ottenimento dell'autorizzazione, in particolare con la propria
deliberazione 327/04;
richiamata:
- la L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e
termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";
- la propria deliberazione n. 638 del 29/4/1997, ratificata dal
Consiglio regionale (atto n. 626 del 15/5/1997), con la quale si e'
provveduto a recepire il documento d'intesa interregionale, in
materia di assistenza termale, sui requisiti e modalita' di
accreditamento delle aziende termali;
preso atto che l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio atti n. 2091
del 23 settembre 2004) ha definito:
- i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi che le
aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura
ed all'esercizio e la specificazione delle caratteristiche delle
prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
che le aziende termali devono osservare nell'erogazione delle
prestazioni termali individuate dal Ministero della Salute con
proprio decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 29 novembre
2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza, nonche' dei cicli di cura
che saranno eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'art.
4 della Legge 323/00, come riportato nell'Allegato A) dell'Accordo
stesso;
- che tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano
erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia che
vengano erogate in regime privatistico, sia con oneri a carico
dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e
dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale o di altri enti;
- che tutte aziende termali gia' autorizzate ed in esercizio dovranno
adeguarsi ai requisiti autorizzativi entro il 31 dicembre 2005, salvo
diverse disposizioni delle Regioni che, per specifiche ragioni
locali, possono prevedere una dilazione del termine sopra indicato,
comunque non oltre il 31 dicembre 2008;
valutato, per quel che concerne l'autorizzazione all'apertura e
all'esercizio dell'attivita' degli stabilimenti termali, che il
percorso definito dalla L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle
acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e
successive modifiche, conservi integra la propria validita' per
quanto riguarda l'individuazione delle competenze ed il procedimento
amministrativo, per cui, e' opportuno confermare la competenza del
Sindaco del Comune sul cui territorio e' ubicato lo stabilimento
termale e quella del Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda
Unita' sanitaria locale territorialmente competente, sia per lo
svolgimento delle relative funzioni istruttorie che per quelle
concernenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 7 febbraio 2005;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n. 2091 del 23 settembre 2004),
specificando che, relativamente ai requisiti per l'autorizzazione
all'apertura ed all'esercizio degli stabilimenti termali, laddove
l'Accordo, al I comma dell'art. 2 fa riferimento ai "Requisiti minimi
strutturali tecnologici generali e per le attivita' ambulatoriali ai
'Requisiti minimi strutturali' previsti per le attivita'
ambulatoriali individuati con DPR 14 gennaio 1997", tale richiamo
deve intendersi riferito a quanto previsto dalla propria
deliberazione 327/04, anche per quel che concerne i percorsi e le
modalita' di accertamento degli stessi;
2) di stabilire che i requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed
all'esercizio degli stabilimenti termali, con le Puntualizzazioni di
cui al precedente punto 1), e la specificazione delle caratteristiche
delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario
Nazionale sono quelli di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) di fissare il 31 dicembre 2005, quale termine di adeguamento ai
nuovi requisiti autorizzativi, per le aziende termali gia'
autorizzate ed in esercizio;
4) di precisare che, al fine di evitare possibili soluzioni di
continuita' nella disciplina relativa alle strutture termali
accreditate che attualmente erogano prestazioni con oneri a carico
del Servizio sanitario regionale, nel periodo transitorio che
intercorre tra la data di approvazione del presente provvedimento e
la data del 31 dicembre 2005, le aziende termali gia' accreditate
soggiacciono integralmente alla regolamentazione di cui alla propria
deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 ed ai successivi correlati
provvedimenti dell'Assessore alla Sanita';
5) di confermare le disposizioni di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n.
32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e
sviluppo del termalismo" e successive modifiche, per quanto riguarda
l'individuazione delle competenze ed il procedimento amministrativo,
confermando, pertanto, la competenza del Sindaco del Comune sul cui
territorio e' ubicato lo stabilimento termale e quella del
Dipartimento di Sanita' pubblica delle Unita' sanitarie locali
territorialmente competenti, sia per lo svolgimento delle funzioni
istruttorie che per quelle concernenti l'esercizio delle funzioni di
vigilanza;
6) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per
l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti
termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni
idrotermali a carico del Servizio sanitario nazionale
CAPO I
Requisiti di carattere generale
Art. 1
Requisiti di carattere generale
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, le cure
termali possono essere erogate nelle aziende termali in possesso dei
seguenti requisiti:
a) concessione mineraria - o sub concessione o altro titolo
giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque minerali
secondo le competenze regionali;
b) decreto di riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle
acque ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 24 ottobre
2000, n. 323. Per le aziende termali autorizzate anteriormente
all'entrata in vigore della Legge 23/12/1978, n. 833, il "nulla-osta"
del Ministero della Sanita', rilasciato in base all'art. 16 del RD
28/9/1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6,
lett. t) dell'anzidetta legge;
c) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento
emessi dalle competenti autorita' ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti; tale autorizzazione e' subordinata al possesso
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
individuati con il presente accordo.
Art. 2
Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi comuni
a tutti gli stabilimenti termali
Tutti gli stabilimenti termali devono essere in possesso dei
requisiti minimi strutturali tecnologici generali e per le attivita'
ambulatoriali dei "Requisiti minimi strutturali" previsti per le
attivita' ambulatoriali individuati con DPR 14 gennaio 1997, per
quanto applicabili.
Inoltre devono garantire la:
1) disponibilita' di un medico responsabile delle attivita' sanitarie
svolte nello stabilimento, ove di tale compito non si occupi
personalmente il direttore sanitario;
2) presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura
dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per
tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti,
assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato;
3) presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e
farmaci di pronto soccorso: - uno sfigmomanometro; - un apparecchio
manuale di rianimazione; - una bombola di ossigeno completa di
manometro e di riduttore; - siringhe di plastica monouso e laccio
emostatico; - aghi, filo e pinza per sutura; - farmaci: analettici e
cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso,
emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi
e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori; -
elettrocardiografo e defibrillatore automatico;
4) presenza per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti
termali di personale formato al primo trattamento di eventuali
urgenze, compreso l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.
Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le aziende termali sono
tenute:
a) ad adottare una cartella clinico-sanitaria sulla quale siano
riportati, oltreche' le generalita' del curando, la diagnosi, il tipo
di cura prescritto, la quantita' delle prestazioni prescritte ed
erogate e le modalita' di somministrazione delle stesse, nonche' un
sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;
b) a sottoporre a visita medica tutti i curandi, prima dell'inizio di
qualsiasi ciclo di cura;
c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale,
esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale e' in
possesso dei titoli di cui al precedente art. 1, lettera b). L'acqua
deve pervenire direttamente dalla sorgente tramite idonea adduzione
che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche
chimico-fisiche. Solo per l'effettuazione delle terapie inalatorie e
del ciclo di cura della sordita' rinogena, ove il medico termale lo
ritenga necessario in relazione alle esigenze del curando, e'
consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute con
altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e
confezionate in contenitori di vetro monouso della capacita' di un
litro, purche' l'uso delle prime sia prevalente.
CAPO II
Requisiti specifici relativi a determinati cicli
di cura termale e specificazione delle caratteristiche
delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale
Art. 3
Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni
di balneo-fangoterapia e definizione dei requisiti specifici
Le prestazioni di balneo-fangoterapia sono erogabili attraverso tre
distinte modalita' di cura:
a) fanghi e bagni terapeutici;
b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente
nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente prescritto con
tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di
fangoterapia, comunque indicate in sede di prescrizione, deve
intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);
c) bagni terapeutici.
Tutte le prestazioni di cui sopra, debbono essere effettuate in
camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi
in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovra' essere
curato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso
idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.
Il reparto di cure deve disporre di un numero di addetti
all'assistenza dei curandi, tale che sia in servizio almeno un
addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La
valutazione del rapporto e' effettuata alla stregua del numero di
pazienti trattati nell'anno precedente.
Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di
15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola in una quantita'
di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione
totale" del curando.
I cicli di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della
reazione che ne e' momento integrante e conclusivo.
La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango
maturato in loco, cioe' nell'ambito dello stabilimento e comunque
nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque minerali di
cui agli specifici titoli amministrativi.
Le aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature
naturali o artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un
periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantita'
sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della
formula di cui all'allegata Tabella A.
Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non pu essere
superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati
inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il
fango da rigenerare deve essere allocato in vasche separate.
Art. 4
Specificazione delle caratteristiche delle irrigazioni vaginali
e definizione dei requisiti specifici
Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da un'ostetrica o da
un infermiere, sotto la responsabilita' di un medico specialista in
ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o
in idrologia medica.
Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli,
con apparecchio che utilizzi acqua fluente e garantisca la
regolazione della temperatura e della pressione.
Art. 5
Specificazione delle caratteristiche dei cicli di cura
della sordita' rinogena e definizione dei requisiti specifici
Le insufflazioni endotimpatiche, da praticare mediante cateterismo
tubarico, debbono essere effettuate direttamente da un medico
specializzato in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in
audiologia e foniatria o in idrologia medica o in possesso di
specifica esperienza. Le insufflazioni endotimpatiche possono essere
sostituite con il politzer crenoterapico secondo Silimbani, che deve
essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei titoli di cui
sopra.
Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a
disposizione:
a) cabina silente;
b) audiometro;
c) impedenziometro;
d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica
otorinolaringoiatrica;
e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle
insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.
Art. 6
Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni
idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie
periferiche e definizione dei requisiti specifici
Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere
effettuato sotto la responsabilita' di medici specialisti in
cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline
equipollenti o in idrologia medica.
Per l'esecuzione del ciclo di cura le aziende termali devono avere a
disposizione: laboratorio di analisi interno o convenzionato con
l'azienda termale, elettrocardiografo e doppler.
Art. 7
Specificazione delle caratteristiche delle terapie inalatorie
e la terapia idropinica e definizione dei requisiti specifici
Requisiti specifici per le terapie inalatorie sono: la cubatura degli
ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc. per punto cura
individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali
di attesa. La capacita' massima dei locali destinati alle cure
collettive deve essere indicata da appositi cartelli.
Negli ambienti di cura deve essere assicurata la costante
normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o
deumidificazione.
Requisiti specifici per la terapia idropinica sono: i servizi
igienici, con wc ed orinatoi, devono essere in numero tale che il
rapporto con il numero dei curandi contemporaneamente presenti nello
stabilimento nei periodi di massima punta, convenzionalmente
determinato alla stregua della formula di cui all'allegata Tabella B
risulti di almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30
curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente
effetto catartico.
Art. 8
Requisiti specifici per i cicli di cura
della riabilitazione neuromotoria
e della rieducazione motoria del motuleso
e della riabilitazione della funzione respiratoria
Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali
interessate debbono possedere i seguenti requisiti:
A. Ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione
funzionale del motuleso:
a) personale 1. medico specialista in medicina fisica e
riabilitazione o discipline equipollenti o affini; 2. fisioterapisti;
3. massofisoterapisti;
b) servizi diagnostici 1. servizio di diagnostica per immagini
interno o convenzionato con l'azienda termale; 2. laboratorio di
diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato con l'azienda
termale; 3. servizio di elettrofisiologia attrezzato anche per esami
elettromiografici interno o convenzionato con l'azienda termale;
c) attrezzature terapeutiche 1. reparto di fangobalneoterapia; 2.
piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di
idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai
disabili; 3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione
neuromotoria; 4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti
trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica,
interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni
esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi);
sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e
manipolazioni vertebrali.
B. Ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria
a) personale 1. medico specialista in malattie dell'apparato
respiratorio o in medicina fisica e riabilitazione o in discipline
equipollenti o affini; 2. fisioterapisti;
b) servizi/attrezzature diagnostiche 1. ambulatorio di diagnostica
funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di
base (CV,VC,VRE,VRI,VEMS, VMM,CVF,PFE, indice di Tiffeneau, frequenza
respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume;
ossimetria; 2. ambulatorio di elettrocardiografia; 3. attrezzature
radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione
con un servizio di radiologia esterno; 4. attrezzature per esami
chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via
percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi
bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.
c) attrezzature terapeutiche 1. apparecchi per la crenoterapia
inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni,
nebulizzazioni); 2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a
pressione positiva intermittente; 3. palestra per chinesiterapia
respiratoria collettiva; 4. box per chinesiterapia respiratoria
singola e per drenaggio posturale.
I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i
locali e le attivita' di recupero e rieducazione funzionale o
respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti
dalla normativa regionale o nazionale per i presidi che svolgono le
stesse attivita' sanitarie.
I requisiti elencati nel presente articolo costituiscono presupposto
valido esclusivamente per l'autorizzazione ad erogare i cicli di
riabilitazione termale, quelli, cioe', di cui e' parte integrante
l'impiego del mezzo termale, quali risultano strutturati nel gia'
citato Allegato 5) del decreto del Ministro della Salute 15 aprile
1994, richiamato dal DPCM 29/11/2001 sui Livelli Essenziali di
Assistenza e limitatamente ai soggetti assicurati dall'INAIL in base
ai rispettivi vigenti ordinamenti salvo diversamente disposto dalla
programmazione regionale.
Art. 9
Rinvio
Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle
norme di cui al RD 28 settembre 1919, n. 1924, recante il
"Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della Legge 16 luglio 1916,
n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli
stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini" ed
agli artt. 51 e segg. del DM 20 gennaio 1927, recante "Istruzioni per
la utilizzazione e consumo delle acque minerali", in quanto
compatibili con il quadro normativo nazionale e regionale quale
risulta dall'applicazione delle competenze legislative nazionali e
regionali, fissate dall'art. 117 della Costituzione, novellato dalla
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
TABELLA A
Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango
maturo
Maturazione del fango:
fangaia superficie mq......(a) profondita' m......(b); capacita' di
produzione fango maturo in mc (a x b).
Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc
(Fbs3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:
a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;
b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;
c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100
giorni;
d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino:
fango + reazione): n. 6;
e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino
fango + camerino reazione): n. 10.
Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si
avra' quindi:
- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:
Fbs 3 = 0,005 x 100 x 6 x Nc = mc. 3,00 x Nc;
- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:
Fbs 3 = 0,005 x100 x 10 x Nc = mc 5,00 x Nc.
TABELLA B
Formula per la determinazione del numero dei curandi
contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di
massima punta
Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P)
negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:
a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di
luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso
stagionale;
b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio,
agosto e settembre.
Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento
interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di
applicazione del presente atto, si avra':
P= T x 45/100 : 90 = T x 45/100 x 90 = T/100 x 2 = T/200
Ottenuto cosi' il numero complessivo delle presenze relative a
ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che
il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura
durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risultera'
quindi:
P = T/200 x 0,6