REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 218

Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'Accordo Stato-Regioni 23 settembre 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la Legge 24 ottobre 2000, n. 323 ha riordinato il sistema termale,            
demandando a successivi provvedimenti l'individuazione dell'elenco              
delle patologie e di linee guida concernenti l'articolazione in cicli           
di applicazioni singoli o combinati per ciascuna delle patologie                
individuate;                                                                    
- in particolare, ai sensi dell'articolo 3, ha stabilito che possono            
erogare prestazioni termali esclusivamente le aziende termali che:              
a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di sub             
concessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo                     
sfruttamento delle acque minerali utilizzate;                                   
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque minerali e termali,            
nonche' fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e             
simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali,                  
qualora le proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state               
riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo            
comma, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 119, comma             
1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e                   
successive modificazioni;                                                       
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai                
sensi dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                        
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi            
minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DLgs 30 dicembre              
1992, n. 502, e successive modificazioni;                                       
- il DPR 14 gennaio 1997 ha approvato l'atto di indirizzo e                     
coordinamento relativo ai requisiti strutturali, tecnologici ed                 
organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da               
parte delle strutture pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8,                
comma 4 del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e                    
integrazioni;                                                                   
- la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad emanare la L.R. 34/98              
circa la disciplina generale in materia di autorizzazione                       
all'esercizio da parte delle strutture sanitarie e, integrando i                
contenuti del DPR 14 gennaio 1997, ha definito i requisiti minimi               
strutturali, tecnologici, organizzativi necessari per l'esercizio               
dell'attivita' stessa, prevedendo altresi' specifici percorsi per               
l'ottenimento dell'autorizzazione, in particolare con la propria                
deliberazione 327/04;                                                           
richiamata:                                                                     
- la L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e              
termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";                             
- la propria deliberazione n. 638 del 29/4/1997, ratificata dal                 
Consiglio regionale (atto n. 626 del 15/5/1997), con la quale si e'             
provveduto a recepire il documento d'intesa interregionale, in                  
materia di assistenza termale, sui requisiti e modalita' di                     
accreditamento delle aziende termali;                                           
preso atto che l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e             
le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio atti n. 2091            
del 23 settembre 2004) ha definito:                                             
- i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi che le            
aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura            
ed all'esercizio e la specificazione delle caratteristiche delle                
prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale,              
che le aziende termali devono osservare nell'erogazione delle                   
prestazioni termali individuate dal Ministero della Salute con                  
proprio decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 29 novembre              
2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza, nonche' dei cicli di cura            
che saranno eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'art.            
4 della Legge 323/00, come riportato nell'Allegato A) dell'Accordo              
stesso;                                                                         
- che tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano              
erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia che            
vengano erogate in regime privatistico, sia con oneri a carico                  
dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e                       
dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale o di altri enti;               
- che tutte aziende termali gia' autorizzate ed in esercizio dovranno           
adeguarsi ai requisiti autorizzativi entro il 31 dicembre 2005, salvo           
diverse disposizioni delle Regioni che, per specifiche ragioni                  
locali, possono prevedere una dilazione del termine sopra indicato,             
comunque non oltre il 31 dicembre 2008;                                         
valutato, per quel che concerne l'autorizzazione all'apertura e                 
all'esercizio dell'attivita' degli stabilimenti termali, che il                 
percorso definito dalla L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle            
acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e           
successive modifiche, conservi integra la propria validita' per                 
quanto riguarda l'individuazione delle competenze ed il procedimento            
amministrativo, per cui, e' opportuno confermare la competenza del              
Sindaco del Comune sul cui territorio e' ubicato lo stabilimento                
termale e quella del Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda              
Unita' sanitaria locale territorialmente competente, sia per lo                 
svolgimento delle relative funzioni istruttorie che per quelle                  
concernenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza;                            
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria            
deliberazione 447/03;                                                           
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'            
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 7 febbraio 2005;                 
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo              
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di              
Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n. 2091 del 23 settembre 2004),            
specificando che, relativamente ai requisiti per l'autorizzazione               
all'apertura ed all'esercizio degli stabilimenti termali, laddove               
l'Accordo, al I comma dell'art. 2 fa riferimento ai "Requisiti minimi           
strutturali tecnologici generali e per le attivita' ambulatoriali ai            
'Requisiti minimi strutturali' previsti per le attivita'                        
ambulatoriali individuati con DPR 14 gennaio 1997", tale richiamo               
deve intendersi riferito a quanto previsto dalla propria                        
deliberazione 327/04, anche per quel che concerne i percorsi e le               
modalita' di accertamento degli stessi;                                         
2) di stabilire che i requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed            
all'esercizio degli stabilimenti termali, con le Puntualizzazioni di            
cui al precedente punto 1), e la specificazione delle caratteristiche           
delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario                   
Nazionale sono quelli di cui all'Allegato A, parte integrante e                 
sostanziale del presente atto;                                                  
3) di fissare il 31 dicembre 2005, quale termine di adeguamento ai              
nuovi requisiti autorizzativi, per le aziende termali gia'                      
autorizzate ed in esercizio;                                                    
4) di precisare che, al fine di evitare possibili soluzioni di                  
continuita' nella disciplina relativa alle strutture termali                    
accreditate che attualmente erogano prestazioni con oneri a carico              
del Servizio sanitario regionale, nel periodo transitorio che                   
intercorre tra la data di approvazione del presente provvedimento e             
la data del 31 dicembre 2005, le aziende termali gia' accreditate               
soggiacciono integralmente alla regolamentazione di cui alla propria            
deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 ed ai successivi correlati              
provvedimenti dell'Assessore alla Sanita';                                      
5) di confermare le disposizioni di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n.            
32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e                 
sviluppo del termalismo" e successive modifiche, per quanto riguarda            
l'individuazione delle competenze ed il procedimento amministrativo,            
confermando, pertanto, la competenza del Sindaco del Comune sul cui             
territorio e' ubicato lo stabilimento termale e quella del                      
Dipartimento di Sanita' pubblica delle Unita' sanitarie locali                  
territorialmente competenti, sia per lo svolgimento delle funzioni              
istruttorie che per quelle concernenti l'esercizio delle funzioni di            
vigilanza;                                                                      
6) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
ALLEGATO A                                                                      
Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per                   
l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti                
termali e  specificazione delle caratteristiche delle prestazioni               
idrotermali a carico del Servizio sanitario nazionale                           
CAPO I                                                                          
Requisiti di carattere generale                                                 
Art. 1                                                                          
Requisiti di carattere generale                                                 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, le cure               
termali possono essere erogate nelle aziende termali in possesso dei            
seguenti requisiti:                                                             
a) concessione mineraria - o sub concessione o altro titolo                     
giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque minerali                  
secondo le competenze regionali;                                                
b) decreto di riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle                
acque ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 24 ottobre            
2000, n. 323. Per le aziende termali autorizzate anteriormente                  
all'entrata in vigore della Legge 23/12/1978, n. 833, il "nulla-osta"           
del Ministero della Sanita', rilasciato in base all'art. 16 del RD              
28/9/1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6,           
lett. t) dell'anzidetta legge;                                                  
c) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento              
emessi dalle competenti autorita' ai sensi delle disposizioni                   
legislative vigenti; tale autorizzazione e' subordinata al possesso             
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi                  
individuati con il presente accordo.                                            
Art. 2                                                                          
Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi comuni                       
a tutti gli stabilimenti termali                                                
Tutti gli stabilimenti termali devono essere in possesso dei                    
requisiti minimi strutturali tecnologici generali e per le attivita'            
ambulatoriali dei "Requisiti minimi strutturali" previsti per le                
attivita' ambulatoriali individuati con DPR 14 gennaio 1997, per                
quanto applicabili.                                                             
Inoltre devono garantire la:                                                    
1) disponibilita' di un medico responsabile delle attivita' sanitarie           
svolte nello stabilimento, ove di tale compito non si occupi                    
personalmente il direttore sanitario;                                           
2) presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura             
dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per            
tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti,                    
assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato;                    
3) presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e              
farmaci di pronto soccorso: - uno sfigmomanometro; - un apparecchio             
manuale di rianimazione; - una bombola di ossigeno completa di                  
manometro e di riduttore; - siringhe di plastica monouso e laccio               
emostatico; - aghi, filo e pinza per sutura; - farmaci: analettici e            
cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso,            
emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi           
e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori; -            
elettrocardiografo e defibrillatore automatico;                                 
4) presenza per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti              
termali di personale formato al primo trattamento di eventuali                  
urgenze, compreso l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.                 
Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le aziende termali sono           
tenute:                                                                         
a) ad adottare una cartella clinico-sanitaria sulla quale siano                 
riportati, oltreche' le generalita' del curando, la diagnosi, il tipo           
di cura prescritto, la quantita' delle prestazioni prescritte ed                
erogate e le modalita' di somministrazione delle stesse, nonche' un             
sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;                          
b) a sottoporre a visita medica tutti i curandi, prima dell'inizio di           
qualsiasi ciclo di cura;                                                        
c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale,                       
esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale e' in              
possesso dei titoli di cui al precedente art. 1, lettera b). L'acqua            
deve pervenire direttamente dalla sorgente tramite idonea adduzione             
che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche                         
chimico-fisiche. Solo per l'effettuazione delle terapie inalatorie e            
del ciclo di cura della sordita' rinogena, ove il medico termale lo             
ritenga necessario in relazione alle esigenze del curando, e'                   
consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute con           
altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e           
confezionate in contenitori di vetro monouso della capacita' di un              
litro, purche' l'uso delle prime sia prevalente.                                
CAPO II                                                                         
Requisiti specifici relativi a determinati cicli                                
di cura termale e specificazione delle caratteristiche                          
delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale                     
Art. 3                                                                          
Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni                          
di balneo-fangoterapia e definizione dei requisiti specifici                    
Le prestazioni di balneo-fangoterapia sono erogabili attraverso tre             
distinte modalita' di cura:                                                     
a) fanghi e bagni terapeutici;                                                  
b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente                  
nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente prescritto con           
tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di                     
fangoterapia, comunque indicate in sede di prescrizione, deve                   
intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);                  
c) bagni terapeutici.                                                           
Tutte le prestazioni di cui sopra, debbono essere effettuate in                 
camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi           
in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovra' essere                
curato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso               
idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.                
Il reparto di cure deve disporre di un numero di addetti                        
all'assistenza dei curandi, tale che sia in servizio almeno un                  
addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La                      
valutazione del rapporto e' effettuata alla stregua del numero di               
pazienti trattati nell'anno precedente.                                         
Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di           
15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola in una quantita'            
di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione               
totale" del curando.                                                            
I cicli di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della           
reazione che ne e' momento integrante e conclusivo.                             
La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango                 
maturato in loco, cioe' nell'ambito dello stabilimento e comunque               
nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque minerali di              
cui agli specifici titoli amministrativi.                                       
Le aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature           
naturali o artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un            
periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantita'                
sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della               
formula di cui all'allegata Tabella A.                                          
Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non pu essere                
superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati                   
inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il           
fango da rigenerare deve essere allocato in vasche separate.                    
Art. 4                                                                          
Specificazione delle caratteristiche delle irrigazioni vaginali                 
e definizione dei requisiti specifici                                           
Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da un'ostetrica o da            
un infermiere, sotto la responsabilita' di un medico specialista in             
ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o             
in idrologia medica.                                                            
Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli,           
con apparecchio che utilizzi acqua fluente e garantisca la                      
regolazione della temperatura e della pressione.                                
Art. 5                                                                          
Specificazione delle caratteristiche dei cicli di cura                          
della sordita' rinogena e definizione dei requisiti specifici                   
Le insufflazioni endotimpatiche, da praticare mediante cateterismo              
tubarico, debbono essere effettuate direttamente da un medico                   
specializzato in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in             
audiologia e foniatria o in idrologia medica o in possesso di                   
specifica esperienza. Le insufflazioni endotimpatiche possono essere            
sostituite con il politzer crenoterapico secondo Silimbani, che deve            
essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei titoli di cui            
sopra.                                                                          
Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a            
disposizione:                                                                   
a) cabina silente;                                                              
b) audiometro;                                                                  
c) impedenziometro;                                                             
d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica                                
otorinolaringoiatrica;                                                          
e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle                 
insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.                           
Art. 6                                                                          
Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni                          
idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie                          
periferiche e definizione dei requisiti specifici                               
Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere                     
effettuato sotto la responsabilita' di medici specialisti in                    
cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline              
equipollenti o in idrologia medica.                                             
Per l'esecuzione del ciclo di cura le aziende termali devono avere a            
disposizione: laboratorio di analisi interno o convenzionato con                
l'azienda termale, elettrocardiografo e doppler.                                
Art. 7                                                                          
Specificazione delle caratteristiche delle terapie inalatorie                   
e la terapia idropinica e definizione dei requisiti specifici                   
Requisiti specifici per le terapie inalatorie sono: la cubatura degli           
ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc. per punto cura              
individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali            
di attesa. La capacita' massima dei locali destinati alle cure                  
collettive deve essere indicata da appositi cartelli.                           
Negli ambienti di cura deve essere assicurata la costante                       
normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o            
deumidificazione.                                                               
Requisiti specifici per la terapia idropinica sono: i servizi                   
igienici, con wc ed orinatoi, devono essere in numero tale che il               
rapporto con il numero dei curandi contemporaneamente presenti nello            
stabilimento nei periodi di massima punta, convenzionalmente                    
determinato alla stregua della formula di cui all'allegata Tabella B            
risulti di almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30            
curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente                  
effetto catartico.                                                              
Art. 8                                                                          
Requisiti specifici per i cicli di cura                                         
della riabilitazione neuromotoria                                               
e della rieducazione motoria del motuleso                                       
 e della riabilitazione della funzione respiratoria                             
Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali            
interessate debbono possedere i seguenti requisiti:                             
A. Ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione                 
funzionale del motuleso:                                                        
a) personale 1. medico specialista in medicina fisica e                         
riabilitazione o discipline equipollenti o affini; 2. fisioterapisti;           
3. massofisoterapisti;                                                          
b) servizi diagnostici 1. servizio di diagnostica per immagini                  
interno o convenzionato con l'azienda termale; 2. laboratorio di                
diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato con l'azienda               
termale; 3. servizio di elettrofisiologia attrezzato anche per esami            
elettromiografici interno o convenzionato con l'azienda termale;                
c) attrezzature terapeutiche 1. reparto di fangobalneoterapia; 2.               
piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di               
idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai                    
disabili; 3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione              
neuromotoria; 4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti                
trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica,                 
interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni                   
esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi);           
sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e              
manipolazioni vertebrali.                                                       
B. Ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria                       
a) personale 1. medico specialista in malattie dell'apparato                    
respiratorio o in medicina fisica e riabilitazione o in discipline              
equipollenti o affini; 2. fisioterapisti;                                       
b) servizi/attrezzature diagnostiche 1. ambulatorio di diagnostica              
funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di              
base (CV,VC,VRE,VRI,VEMS, VMM,CVF,PFE, indice di Tiffeneau, frequenza           
respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume;                
ossimetria; 2. ambulatorio di elettrocardiografia; 3. attrezzature              
radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione             
con un servizio di radiologia esterno; 4. attrezzature per esami                
chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via           
percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi                 
bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.                     
c) attrezzature terapeutiche 1. apparecchi per la crenoterapia                  
inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni,                
nebulizzazioni); 2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a           
pressione positiva intermittente; 3. palestra per chinesiterapia                
respiratoria collettiva; 4. box per chinesiterapia respiratoria                 
singola e per drenaggio posturale.                                              
I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i               
locali e le attivita' di recupero e rieducazione funzionale o                   
respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti               
dalla normativa regionale o nazionale per i presidi che svolgono le             
stesse attivita' sanitarie.                                                     
I requisiti elencati nel presente articolo costituiscono presupposto            
valido esclusivamente per l'autorizzazione ad erogare i cicli di                
riabilitazione termale, quelli, cioe', di cui e' parte integrante               
l'impiego del mezzo termale, quali risultano strutturati nel gia'               
citato Allegato 5) del decreto del Ministro della Salute 15 aprile              
1994, richiamato dal DPCM 29/11/2001 sui Livelli Essenziali di                  
Assistenza e limitatamente ai soggetti assicurati dall'INAIL in base            
ai rispettivi vigenti ordinamenti salvo diversamente disposto dalla             
programmazione regionale.                                                       
Art. 9                                                                          
Rinvio                                                                          
Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle               
norme di cui al RD 28 settembre 1919, n. 1924, recante il                       
"Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della Legge 16 luglio 1916,           
n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli                      
stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini" ed               
agli artt. 51 e segg. del DM 20 gennaio 1927, recante "Istruzioni per           
la utilizzazione e consumo delle acque minerali", in quanto                     
compatibili con il quadro normativo nazionale e regionale quale                 
risulta dall'applicazione delle competenze legislative nazionali e              
regionali, fissate dall'art. 117 della Costituzione, novellato dalla            
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.                                     
TABELLA A                                                                       
Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango                
maturo                                                                          
Maturazione del fango:                                                          
fangaia superficie mq......(a) profondita' m......(b);  capacita' di            
produzione fango maturo in mc (a x b).                                          
Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc           
(Fbs3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:                              
a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;                                        
b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;               
c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100                 
giorni;                                                                         
d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino:              
fango + reazione): n. 6;                                                        
e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino              
fango + camerino reazione): n. 10.                                              
Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si              
avra' quindi:                                                                   
- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:                               
Fbs 3 = 0,005 x 100 x 6 x Nc = mc. 3,00 x Nc;                                   
- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:                              
Fbs 3 = 0,005 x100 x 10 x Nc = mc 5,00 x Nc.                                    
TABELLA B                                                                       
Formula per la determinazione del numero dei curandi                            
contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di                  
massima punta                                                                   
Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P)               
negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:             
a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di               
luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso                       
stagionale;                                                                     
b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio,              
agosto e settembre.                                                             
Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento            
interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di                  
applicazione del presente atto, si avra':                                       
P= T x 45/100 : 90 = T x 45/100 x 90 = T/100 x 2 = T/200                        
Ottenuto cosi' il numero complessivo delle presenze relative a                  
ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che            
il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura           
durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risultera'                
quindi:                                                                         
P = T/200 x 0,6                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina