DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 139
Integrazione e modifiche delibera di Giunta regionale 1378/99 - Indicazioni per l'anno 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista:
- la L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti"
e successive modificazioni;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40,
in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007";
richiamate:
- la propria deliberazione 28 luglio 1997, n. 1455 "Direttiva per i
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378 "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei
Servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R.
5/94";
- la propria deliberazione 16 febbraio 2000, n. 210 "Integrazione
delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";
- la propria deliberazione 26 aprile 2001, n. 601 "Integrazione e
modifiche delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";
- la propria deliberazione 10 dicembre 2001, n. 2723 "Integrazione e
modifiche delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";
- la propria deliberazione 10 febbraio 2003, n. 183 "Integrazioni e
modifiche delibera Giunta regionale 1378/99";
- la propria deliberazione 1 marzo 2004, n. 377 "Integrazioni e
modifiche DGR 1378/99. Indicazioni per il 2004";
- la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali n. 222 del 23 gennaio 2002 "Rettifica oneri a rilievo
sanitario per conversione in Euro delibera Giunta regionale n. 2723
del 20 dicembre 2001";
- la propria deliberazione 25 febbraio 2002, n. 295 "Recepimento del
DPCM 29 novembre 2001 definizione dei livelli essenziali di
assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8/2/2002 Supp.
Ordinario n. 26: determinazioni conseguenti";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie";
- il Documento del Governo di Programmazione economica e finanziaria
e la Relazione Previsionale Programmatica per l'anno 2005;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
considerato:
- l'aumento dei costi di gestione dei servizi della rete per anziani
non autosufficienti registrato nell'anno 2004, risultato superiore
all'indice di inflazione programmata;
- l'aumento dei costi previsti per l'anno 2005, con particolare
riferimento a quelli conseguenti al rinnovo dei contratti di lavoro,
gia' siglati o in fase di definizione;
- l'opportunita' di assicurare il rispetto di quanto previsto
nell'Allegato 1C del DPCM 29 novembre 2001 definizione dei livelli
essenziali di assistenza, pubblicato nella GU dell'8/2/2002 per
quanto riguarda i servizi per gli anziani;
- la scelta operata dalla Regione Emilia-Romagna con l'art. 50 della
L.R. 2/03, che prevede l'istituzione di un fondo per la non
autosufficienza per finanziare le prestazioni ed i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari;
- l'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 che prevede
l'istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e la
definizione di modalita' operative dello stesso nel Piano sociale e
sanitario;
- l'impossibilita' di dare immediata attuazione a quanto previsto
dalla suddetta normativa regionale in ragione delle disposizioni
contenute nella Legge 30 dicembre 2004, n. 311 di limitazione
dell'autonomia impositiva delle Regioni;
- la scelta della Regione Emilia-Romagna di avviare comunque nel 2004
la realizzazione di alcuni primi interventi che, da un lato indicano
la volonta' di perseguire gli obiettivi per i quali e' stata prevista
l'istituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza e
dall'altro hanno introdotto innovazioni nel governo del sistema dei
servizi socio-sanitari volte a migliorarne il grado di omogeneita',
equita' e qualita' complessive;
- l'opportunita' di proseguire anche nel 2005 nel programma avviato
nel 2004 mediante un intervento per ampliare gli interventi di
sostegno alla domiciliarita' (e rafforzare in particolare lo
strumento dell'assegno di cura), e per alleviare il carico economico
a carico degli anziani e/o loro familiari ospitati nei servizi
residenziali e semiresidenziali, assicurando a tale scopo risorse
aggiuntive;
- la necessita' di rafforzare i processi ed interventi di
qualificazione degli strumenti di governo del sistema
socio-sanitario, anche nella prospettiva del concreto avvio del fondo
per la non autosufficienza;
- l'obiettivo di costruire un sistema di governo complessivo sia
delle quote a carico del fondo sanitario regionale, degli Enti locali
e delle rette a carico dei cittadini, tale da garantire trasparenza
ed equita' di trattamento, in relazione agli standard di qualita'
definiti e condivisi, introducendo quindi elementi di novita'
rispetto al sistema in vigore sino al 2003;
- la assoluta necessita' per il raggiungimento dell'obbiettivo sopra
richiamato di un sistema di analisi dei costi e di determinazione non
solo della quota oggi a carico del fondo sanitario regionale e degli
Enti locali domani del fondo regionale per la non autosufficienza, ma
anche della parte di costo (retta) a carico dei cittadini;
- la opportunita', nella fase di costruzione di questo sistema, di
introdurre a partire dal 2004 rispetto alla situazione preesistente
uno strumento di governo anche per la retta a carico del cittadino;
- la necessita' quindi di consolidare gli strumenti per l'analisi dei
costi di produzione delle diverse tipologie dei servizi della rete
per anziani non autosufficienti e concludere il percorso condiviso
avviato nel 2004, per giungere alla determinazione complessiva di un
sistema di determinazione sia delle quote a carico del fondo
sanitario regionale e degli Enti locali che delle rette a carico dei
cittadini che garantisca efficacia, efficienza, omogeneita', e
trasparenza ed eguaglianza per i cittadini, e che nel contempo sia
anche termine di riferimento per la valutazione della sostenibilita'
economica;
- la opportunita' di rimandare ad un successivo provvedimento
l'adeguamento degli oneri a rilievo sanitario per l'assistenza
domiciliare all'interno di un programma di qualificazione
dell'assistenza domiciliare integrata;
preso atto:
- della condivisione in ordine agli obiettivi e alle modalita' di
realizzazione dei medesimi attraverso il presente programma di
azioni, espressa dalle Autonomie locali nell'ambito degli strumenti
di concertazione attivati per il monitoraggio dell'attuazione della
L.R. 2/03;
- del confronto con le organizzazioni regionali della cooperazione
sociale e dell'adesione manifestata dagli organismi regionali di
rappresentanza degli enti gestori ARER IPAB, ANASTE, UNEBA, alle
azioni che si intendono realizzare per il 2005 e dell'impegno per il
2005 a mantenere di norma le rette a carico dei cittadini allo stesso
livello del 2004;
- dell'intesa sugli obiettivi strategici del suddetto programma di
azioni, raggiunta con le organizzazioni sindacali confederali
regionali;
- considerata l'esigenza di consolidare quanto gia' previsto dalla
delibera G.R. 377/04 in ordine all'azione coordinata di Comuni e
AUSL, prevedendo una comune responsabilita' nell'azione di controllo
e verifica del rispetto degli obiettivi di quanto previsto dalla
presente deliberazione nel 2005 e nella gestione del sistema locale
di monitoraggio per l'analisi dei costi di produzione dei servizi
della rete;
ritenuto opportuno dare indicazioni alle AUSL al fine di assicurare
in ogni ambito distrettuale, in collaborazione con i Comuni,
nell'ambito delle rispettive competenze:
a) l'effettivo perseguimento degli obiettivi delle azioni regionali
per l'anno 2005 con particolare riferimento alla garanzia che
l'aumento dell'onere a rilievo sanitario delle strutture residenziali
e semiresidenziali risulti a beneficio esclusivo dei cittadini;
b) la prosecuzione di un percorso condiviso di miglioramento di
governo complessivo del sistema e di un maggior controllo della
qualita', dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza dei
costi di produzione delle diverse tipologie dei servizi della rete, a
partire da un monitoraggio dei costi;
ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra evidenziate,
adeguare l'onere a rilievo sanitario giornaliero determinato nella
propria deliberazione 1378/99 per le Case Protette, le RSA, i Centri
diurni, di cui alla L.R. 5/94, con effetto dall'1/1/2005, modificando
di conseguenza la citata deliberazione 1378/99 e le successive
modifiche ed integrazioni citate in premessa;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali dott. Franco
Rossi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03:
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali.
Immigrazione. Progetto Giovani. Cooperazione internazionale Gianluca
Borghi e dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria
deliberazione del 26 luglio 1999, n. 1378, concernente "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei
Servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94",
nei termini di seguito riportati:
a) aggiornamento, dall'1/1/2005, degli oneri a rilievo sanitario per
Casa Protetta, RSA, Centro diurno, cosi' definito:
Centro diurno
- onere base: Euro 13,32
- onere per soggetti con gravi disturbi comportamentali: Euro 18,16;
Case Protette
- Gruppo A: Euro 32,08
- Gruppo B: Euro 32,08
- Gruppo C: Euro 24,21
- Gruppo D: Euro 19,37;
RSA:
- Gruppo B: Euro 32,08
b) previsione anche per l'anno 2005 del riconoscimento da parte delle
Azienda Unita' sanitaria locale della quota aggiuntiva eventualmente
riconosciuta ad ogni ente gestore nella misura monetaria determinata
per l'anno 2004 ai sensi della deliberazione G.R. 377/04;
c) previsione di una ulteriore quota aggiuntiva per il 2005 massima
riconosciuta dalle Aziende Unitaria locale rispetto agli oneri a
rilievo sanitario aggiornata in base al precedente punto a) come di
seguito specificato:
Centro diurno
- onere base: Euro 0,32
- onere per soggetti con gravi disturbi comportamentali: Euro 0,44;
Case Protette
- Gruppo A: Euro 0,77
- Gruppo B: Euro 0,77
- Gruppo C: Euro 0,58
- Gruppo D: Euro 0,46;
RSA:
- Gruppo A: Euro 0,77;
attenendosi alle indicazioni contenute nell'Allegato 1, finalizzata
all'obiettivo tendenziale di annullare l'effetto dell'aumento dei
costi sulle rette 2005 a carico degli anziani ed al consolidamento
del percorso di monitoraggio dei costi di produzione dei servizi per
giungere ad un nuovo sistema di finanziamento che assicuri maggiore
trasparenza, efficacia, efficienza, equita';
2) di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, "Linee di indirizzo per le AUSL per l'attuazione delle
azioni regionali 2005 con riferimento alla rete dei servizi per
anziani non autosufficienti";
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Linee di indirizzo per le AUSL per l'attuazione delle azioni
regionali 2005 con riferimento alla rete dei servizi per anziani non
autosufficienti
1) Obiettivi e determinazione degli oneri a rilievo sanitario
Fermo restando gli obiettivi e le azioni descritte per l'anno 2004,
il ruolo e l'impegno dei Comuni, delle AUSL, degli enti gestori e
delle Organizzazioni sindacali cosi' come descritto nell'Allegato 1
della delibera G.R. 377/04, per quanto riguarda il rinnovo delle
convenzioni per Case Protette, RSA e Centri diurni per il 2005, le
AUSL si attengono alle seguenti indicazioni:
- l'azione dell'AUSL, tramite il Distretto sanitario, in accordo con
il Comitato di Distretto, e' finalizzata a:
- assicurare che in ogni caso l'aumento dell'onere a rilievo
sanitario risulti a beneficio dei cittadini;
- assicurare di norma il mantenimento delle rette a carico degli
anziani allo stesso livello del 2004;
- avviare una progressiva maggiore omogeneita' dei costi e delle
rette con una conseguente riduzione del divario oggi esistente, a
cominciare dall'ambito provinciale;
- per il 2005 le AUSL riconoscono l'onere a rilievo sanitario medio
di struttura in base all'adeguamento degli oneri stessi previsto
dalla presente deliberazione a tutti i soggetti gestori convenzionati
attraverso:
a) la determinazione dell'onere base medio a livello di struttura
risultante dal case mix valevole per l'anno 2005 e dagli oneri a
rilievo sanitario cosi' definiti dall'1/1/2005:
Centro diurno
- onere base: Euro 13,32
- onere per soggetti con gravi disturbi comportamentali: Euro 18,16;
Case Protette
- Gruppo A: Euro 32,08
- Gruppo B: Euro 32,08
- Gruppo C: Euro 24,21
- Gruppo D: Euro 19,37;
RSA:
- Gruppo B: Euro 32,08;
b) la conferma anche per il 2005 della quota aggiuntiva eventualmente
determinata per ogni singola struttura nella misura monetaria
determinata per l'anno 2004 ai sensi della deliberazione G.R.
377/04;
c) il riconoscimento per l'anno 2005 di una ulteriore quota
aggiuntiva massima per i Centri diurni, le Case Protette e le RSA
come di seguito specificato:
Centro diurno
- onere base: Euro 0,32
- onere per soggetti con gravi disturbi comportamentali: Euro 0,44;
Case protette
- Gruppo A: Euro 0,77
- Gruppo B: Euro 0,77
- Gruppo C: Euro 0,58
- Gruppo D: Euro 0,46;
RSA:
- Gruppo A: Euro 0,77.
Tale quota aggiuntiva per l'anno 2005 e' finalizzata all'obiettivo di
mantenere le rette a carico dei cittadini inalterate rispetto a
quelle in vigore nel 2004 e pertanto pu essere riconosciuta soltanto
a quegli enti gestori che si impegnano in tal senso, fatto salvo
quanto previsto al successivo punto 3).
Inoltre il riconoscimento della quota aggiuntiva e' finalizzato anche
all'obiettivo di riduzione del livello di variabilita' delle rette, a
cominciare dall'ambito provinciale.
2) Procedure
Le AUSL concludono direttamente ed in tempi brevi, di norma entro il
15 febbraio 2005, la determinazione dell'onere a rilievo sanitario
per il 2005 con gli enti gestori che si impegnano a non aumentare la
retta a carico degli ospiti a fronte della determinazione dell'onere
base medio a livello di struttura e della quota aggiuntiva 2004
confermata per il 2005 di cui ai precedenti punti a) e b). Gli enti
gestori che si trovano in questa condizione prima della stipula delle
convenzioni forniscono le informazioni sui costi, utilizzando i
nuovi strumenti definiti a livello regionale ai sensi della
deliberazione GR 377/04.
Per gli enti gestori che prevedono rispetto al 2004, in base a
documentata analisi, aumenti dei costi superiori all'entita'
dell'aumento degli oneri a rilievo sanitario di cui al precedente
punto a), lo strumento tecnico individuato in base alla delibera G.R.
377/04, con la partecipazione dell'ente gestore e di un
rappresentante territoriale dell'associazione degli enti gestori di
riferimento, se richiesta dal singolo ente gestore, prende in esame
le previsioni di costo di ogni ente gestore e sulla base di detta
analisi concorda con il singolo ente gestore il riconoscimento della
quota aggiuntiva di cui al punto c) nella misura necessaria per
assicurare il non aumento delle rette a carico degli anziani.
In tal caso la verifica e la determinazione dell'onere a rilievo
sanitario per il 2005 si conclude di norma entro il 28 febbraio
2005.
Salvo quanto specificato di seguito al punto 3), il rinnovo delle
convenzioni per l'anno 2005 non pu prevedere aumenti delle rette a
carico dei cittadini rispetto a quelle in vigore per il 2004, in
considerazione del significativo aumento dell'onere a carico del
fondo sanitario.
Tutti gli enti gestori sono tenuti a fornire prima della stipula
delle convenzioni le informazioni relative ai costi di produzione,
utilizzando i nuovi strumenti definiti a livello regionale ai sensi
della deliberazione G.R. 377/04.L'assolvimento di tale impegno, come
gia' previsto dalla deliberazione G.R. 377/04, e' vincolante per il
rinnovo delle convenzioni.
3) Valutazione di limitate e documentate eccezioni
Gli enti gestori di Case Protette, RSA e Centri diurni che per
situazioni eccezionali nella struttura dei costi prevedono dinamiche
di aumento degli stessi superiori alla valutazione di aumento medio
regionale sulla base del quale sono stati rideterminati gli oneri a
rilievo sanitari e la quota aggiuntiva massima, possono chiedere una
deroga al principio generale di non aumento della retta rispetto al
2004.
Tale eventuale deroga pu essere richiesta esclusivamente da soggetti
gestori che nel 2004 non hanno aumentato retta a carico degli
ospiti.
Le situazioni eccezionali da prendere in considerazione si
riferiscono a quelle di seguito esposte o analoghe:
- oneri gestionali aggiuntivi conseguenti di norma ad interventi
strutturali di natura eccezionale, per miglioramenti oltre il
livello minimo definito dalle norme regionali, gia' avviati e
comportanti un significativo aumento dei costi di gestione nel 2005;
- riduzione delle effettive capacita' di autofinanziamento
finalizzate all'abbattimento dei costi.
L'AUSL, mediante lo strumento tecnico previsto dalla delibera G.R.
377/04, con la partecipazione dell'ente gestore e di un
rappresentante territoriale dell'associazione degli enti gestori di
riferimento, se richiesta dal singolo ente gestore, previa
documentata analisi degli aumenti dei costi, valuta le richieste di
deroga e la loro entita', anche tenendo conto della dinamica del
trend degli ultimi anni delle rette degli enti gestori richiedenti la
deroga, e si esprime in merito, nel piu' breve tempo possibile e
comunque in tempo congruo per assicurare il rinnovo delle convenzioni
entro il termine del successivo punto 4).
L'ente gestore, ai fini della stipula della convenzione, pu
determinare un aumento della retta giornaliera a carico degli ospiti
esclusivamente in caso di parere positivo dell'organismo previsto
dalla delibera G.R. 377/04 e comunque nel limite massimo di Euro 0,90
per le Case Protette, di Euro 0,97 per le RSA e di Euro 0,50 per i
Centri diurni.
Al termine del 2005, con le stesse modalita' viene assicurata una
verifica sui dati consuntivi delle situazioni di enti gestori che
hanno ottenuto una deroga.
Dei risultati di detta verifica si tiene conto per la determinazione
delle decisioni in merito al rinnovo delle convenzioni e delle rette
per l'anno successivo.
Le AUSL, in merito alle situazioni eccezionali, assicurano tempestive
informazioni alla Regione al fine di garantire uno specifico
monitoraggio.
4) Rinnovo delle convenzioni
Le AUSL, concluso l'iter procedurale descritto in precedenza, durante
il quale garantiscono il coinvolgimento delle rappresentanze
territoriali delle organizzazioni sindacali, assicurano il rinnovo
delle convenzioni di norma entro il termine del 31 marzo 2005.