LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 25
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la Regione provvede a disciplinare le modalita' ed i tempi per la
gestione della fase transitoria. Tali modalita' tengono conto delle
competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei
registri istituiti secondo quanto previsto all'articolo 2.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui
al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le
iscrizioni attribuite dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla
base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non
ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa,
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo
l'entrata in vigore della presente legge, sara' indetta almeno
quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione in
carica per il biennio 2006-2008. E' fatta salva ogni futura norma che
intervenga a modificare la durata del mandato del Comitato stesso
stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro per la Solidarieta' sociale 8 ottobre 1997.