LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 15
Principio di sussidiarieta'
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di
volontariato, sulla base del principio di sussidiarieta' previsto
dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto
della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo
13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilita' sociale
promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma
singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di
volontariato anche non iscritte.