LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 10
Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali -
Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche
si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui
all'articolo 2, anche se prive di personalita' giuridica. L'uso degli
spazi e delle attrezzature puo' essere concesso a titolo gratuito
alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico
delle organizzazioni concessionarie;
b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria
s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui e'
stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 7, della legge regionale 25 febbraio 2000, n.
10 e' il seguente:
"Art. 7 - Contratto di affitto, locazione, comodato, uso
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono
essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con
provvedimento del responsabile della struttura competente in materia
di patrimonio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta
regionale
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa
privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano
piu' richieste, da gara ufficiosa.
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresi' essere dati, con
deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o
in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e
private che, senza scopo di lucro, perseguano finalita' statutarie di
interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo
della pubblicizzazione.
4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalita' di cui al comma 3,
puo' essere concesso anche a favore di organizzazioni ed
associazioni, anche se prive di personalita' giuridica, purche'
iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 10/95, o al Registro
di cui all'art. 2 della L.R. 37/96, alle condizioni previste,
rispettivamente, dagli articoli 7 e 10 delle medesime leggi regionali
e successive modificazioni.".