LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 9
Contributi
1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei
registri previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti
d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del
volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attivita'
di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti
beneficiari.