LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale
o nei registri provinciali:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione
pubblica nei settori cui si riferisce la loro attivita';
b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il
proprio ambito territoriale di attivita', programmi ed iniziative di
intervento nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle
ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di
loro interesse.
2. La Regione, nell'ambito della propria attivita' istituzionale,
favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle
informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed
alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.