LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 2
Registri delle organizzazioni di volontariato
1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali
delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri
e' condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti
dalla Legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di
sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonche'
dalle altre leggi regionali.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi
rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da
un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione
consiliare.
3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di
volontariato non aventi rilevanza regionale, nonche' i loro organismi
di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di
volontariato prevalentemente iscritte.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) La Legge n. 266 del 1991 concerne Legge-quadro sul volontariato